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Vecchio 05-07-05, 09:05   #1 (permalink)
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Nelle vendite garanzie rafforzate

5 luglio 2005
Nelle vendite garanzie rafforzate

CASSAZIONE • L'impegno del venditore a eliminare i difetti non costituisce una nuova obbligazione « sostitutiva »


N el contratto di compravendita l'impegno che fornisce il venditore di eliminare i vizi che rendono la cosa non idonea all'uso cui è destinata non costituisce una nuova obbligazione estintiva sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, prevista dall'articolo 1490 del Codice civile, ma consente al compratore di essere svincolato dai termini previsti dall'articolo 1495 per l'esercizio dell'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo.
Il principio è stato stabilito dalle Sezioni unite civili con la sentenza n. 13294/ 05, depositata il 21 giugno 2005 ( di prossima pubblicazione su « Guida al Diritto » ) , con la quale i supremi giudici hanno risolto, oltreché la controversia sottoposta al loro esame, anche un contrasto insorto all'interno della propria giurisprudenza.
Con alcune precedenti pronunce, infatti, la Corte aveva affermato che qualora il venditore riconosca la sussistenza dei difetti della prestazione eseguita e assuma l'obbligo di eliminare i vizi stessi, si verificherebbe una novazione oggettiva dell'obbligazione che sarebbe, pertanto, non più soggetta ai termini rigorosi di prescrizione e di decadenza di cui alla disciplina del contratto di vendita, ma sarebbe soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
Con altre decisioni, invece, aveva ritenuto che la modifica dell'oggetto del contratto costituisce una novazione soltanto quando viene dato vita a un'obbligazione incompatibile con quella originaria, ma non anche quando le parti provvedono a regolare semplicemente le modalità relative all'esecuzione dell'obbligazione preesistente, senza alterarne l'oggetto e il titolo.
Il contrasto suddetto veniva rilevato nell'ambito di una causa che vedeva un acquirente dapprima contestare al venditore i vizi della merce, in quanto inidonea all'uso nonostante gli interventi da quest'ultimo effettuati e, poi, chiedere la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo.
Il venditore, per contro, osservava che l'obbligazione di garanzia di cui all'articolo 1490 del Codice civile si era estinta per novazione a seguito della nuova obbligazione da lui assunta allorché, riconoscendo i vizi, si era impegnato a eliminarli, per cui non erano più esperibili le azioni di cui all'articolo 1492.
Poiché i giudici di merito, in entrambi i gradi, davano torto alle tesi del venditore, questi ricorreva per Cassazione e il giudice di legittimità, rilevando la sussistenza del contrasto in argomento, decideva la questione a sezioni unite.
La Corte, alla luce della dottrina e della giurisprudenza che hanno affrontato l'argomento, ha rigettato il ricorso rilevando che l'impegno del venditore di riparare la cosa viziata non ha affatto valore novativo della precedente obbligazione, ma attuativo della medesima in quanto esclusivamente preordinato ad attuare il risultato economico che il compratore intendeva ottenere dal contratto di compravendita.
Conseguentemente, l'intervento del venditore ha l'effetto di svincolare il compratore dai termini e condizioni per l'esercizio delle azioni di cui all'articolo 1492 del Codice civile, giacché queste non vengono da lui esercitate in pendenza degli interventi del venditore diretti a eliminare i vizi redibitori.
La Cassazione ha ritenuto, invece, che soltanto quando risulti tra le parti un accordo, sia espresso sia per facta concludentia, il cui accertamento viene riservato al giudice di merito, diretto a estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo a una novazione oggettiva. La novazione, pertanto, secondo i supremi giudici, non è un effetto automatico dell'impegno assunto dal venditore di eliminare i vizi, quanto piuttosto una conseguenza dell'accordo tra le parti nell'espressione dell'autonomia negoziale.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e050705ve.html
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Vecchio 06-07-05, 12:09   #2 (permalink)
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La sentenza

http://www.ipsoa.it/lalegge/upload/P...05_UU13294.pdf
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