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Più sereni con la polizza in valigia

4 luglio 2005
Più sereni con la polizza in valigia

ASSICURAZIONI • Cresciuto del 35% in due anni il numero di turisti che sottoscrivono un contratto contro gli imprevisti in vacanza

S ono sempre di più gli italiani che prima di partire per una vacanza si proteggono dagli imprevisti sottoscrivendo una polizza assicurativa. Le principali compagnie specializzate nel settore dichiarano una crescita di fatturato e numero di polizze nell'ordine del 30 35% negli ultimi due anni e non nascondono che ulteriori possibilità sviluppo non mancano.
Mercato in crescita. « Ogni anno si vendono circa 150mila polizze su un totale di sei milioni di clienti delle agenzie viaggi » , precisa Stéphane Coulot, direttore generale di Mondial Assistance. E proprio questi dati rendono l'idea del potenziale a disposizione delle compagnie interessate a operare nel settore, nel quale le agenzie di viaggio costituiscono il miglior canale distributivo. « Queste polizze, soprattutto per quanto riguarda la copertura del rimborso spese mediche e l'annullamento del viaggio, costituiscono un importante elemento di customer satisfaction e di qualificazione per gli agenti di viaggio — fanno sapere da Assotravel —. In particolare le penali per la rinuncia al viaggio costituiscono uno dei punti critici nel rapporto agenziacliente, e la sottoscrizione di una polizza specifica consente di ridurre i problemi » .
Voglia di sicurezza. Gli operatori del settore sono concordi nell'affermare che rispetto al recente passato, anche in conseguenza di tragici eventi avvenuti a livello internazionale ( terrorismo, calamità naturali) è cresciuta la quota di vacanzieri interessata a questo tipo di prodotti e disposta ad acquistarli. « La domanda varia in relazione al canale di vendita — afferma Paola Bianchi, responsabile marketing di Europ Assistance —. I viaggiatori fai da te, che magari acquistano tramite il nostro sito Internet o via telefono, richiedono soprattutto la copertura per spese mediche e bagaglio, mentre chi si affida alle agenzie si tutela principalmente contro l'annullamento del viaggio, anche perché è l'agente stesso che spinge in questa direzione » .
Ciò non toglie che « le agenzie di viaggi siano un ottimo canale distributivo anche per i vacanzieri fai da te » , aggiunge Massimo Corsi, responsabile mercato turismo di Europ Assistance.
Prodotti personali. Nonostante siano sempre più apprezzati, questi prodotti, a detta degli stessi addetti ai lavori, possono essere migliorati. Come precisa Assotravel, potrebbero essere meno standardizzati e consentire una maggior personalizzazione, anche per quanto riguarda l'eliminazione di franchigie e limitazioni esistenti, magari offrendo un prodotto più completo a un prezzo leggermente superiore. E il costo medio delle polizze potrebbe essere ridotto, ma con ogni probabilità ci si arriverà solo in conseguenza di una crescita complessiva del mercato, che consentirà di effettuare economie e accrescerà la competizione.
Procedure anti abusi. Proprio le limitazioni esistenti e alcune procedure attualmente previste danno l'opportunità ad alcuni vacanzieri particolarmente preparati di abusare delle prestazioni offerte. Un fenomeno, confermano dall'Ania, che esiste, è in aumento « ma non è allarmante e si manifesta in particolar modo per alcune coperture, come quella relativa al bagaglio, all'annullamento e anche per le spese mediche » .
Per limitare gli abusi sono previste procedure precise per poter usufruire delle prestazioni, che comportano quasi sempre l'immediata notifica di un evento alla centrale operativa.
In compenso, in caso di frode accertata l'assicurato può essere oggetto di querela. Tuttavia, Coulot compie una piccola autocritica: « Premesso che gli abusi non sono un fenomeno solo italiano, tanto che in Germania i premi vengono aumentati del 4% proprio per far fronte ai costi che ne derivano, in alcuni casi sono la conseguenza di coperture troppo poco estese » . La crescita del settore dunque passa anche attraverso una semplificazione dei prodotti proposti.


Tra limiti, franchigie e garanzie extra

U tili sì, ma i contratti vanno letti con attenzione. Se le polizze di assistenza per viaggi e vacanze incontrano sempre più l'interesse degli italiani, non è di sicuro merito della chiarezza e della semplicità dell'offerta.
Limiti e franchigie. Eppure poter almeno contare su un acquisto semplice e trasparente di un prodotto creato proprio per risolvere problemi e imprevisti dovrebbe essere normale, tanto più che organizzare un periodo di relax richiede una certa attenzione per evitare di ritrovarsi a destinazione in luoghi e strutture profondamente diversi da quanto pubblicizzato.
Invece è sufficiente dare un'occhiata alle condizioni contrattuali di queste polizze per rendersi conto che limitazioni, franchigie, scoperti e regole a volte difficili da applicare sono la norma. Quasi tutte le soluzioni comunque sono acquistabili per durate variabili da tre giorni a un anno.
L'offerta. Ma ancor prima è necessario riuscire a orientarsi in un'offerta piuttosto variegata, che vede la compresenza di compagnie specializzate e non specializzate, di prodotti molto standardizzati e altri decisamente più personalizzabili. Quindi, se è vero che tutte le polizze di questo tipo offrono in primo luogo prestazioni di assistenza alla persona, le differenze già a questo riguardo sono piuttosto evidenti, in termini sia di massimali sia di servizi.
Assistenza alla persona e altre garanzie. C'è chi arriva a offrire la protezione delle carte di credito rubate o perse, il rimborso della quota relativa alla parte di viaggio non usufruita in caso di rientro anticipato o un servizio di consulenza per trovare la migliore sistemazione all'animale domestico che non va in vacanza.
Il divario si amplia nel caso in cui si sia interessati anche ad altre garanzie, a partire da quella riguardante il rimborso per spese mediche fino agli infortuni a terra o in volo, alla tutela legale, alla responsabilità civile. Alcuni prodotti molto standardizzati puntano su semplicità e costi contenuti, però non di rado propongono massimali inadeguati.
Per fortuna non mancano polizze personalizzabili che consentono di realizzare un ombrello protettivo abbastanza adeguato alle proprie esigenze, pur a fronte, a volte, di costi superiori, che però non mettono al riparo da ben precise limitazioni nelle prestazioni. Per esempio la garanzia per annullamento nella maggior parte dei casi non è efficace per quei servizi che prevedono l'applicazione di una penale del 100% già a 30 giorni dalla partenza.
Il premio. Quanto al costo di tali coperture, il premio finale varia notevolmente in relazione all'operatore scelto. Alle compagnie presenti in tabella è stato chiesto un preventivo per un viaggio di venti giorni con destinazione mondo, garanzie di assistenza, rimborso spese mediche ( massimale 100mila euro), bagaglio ( mille euro), tutela legale ( 5mila euro).
Ebbene, il premio varia da 58 a 198 euro, ma fatto ancor più importante variano notevolmente i massimali e le prestazioni fornite, dato che nella maggior parte dei casi, quale conseguenza della mancanza di flessibilità dei prodotti, si è ottenuto una polizza più o meno simile a quanto richiesto ma non completamente « su misura » . Le maggiori proposte da compagnie specializzate
(VEDI PROSPETTO SU LINK)

Viaggi organizzati regole chiare
Modifiche delle condizioni, rinunce, reclami: come far valere i propri diritti
A tutela dei turisti che acquistano pacchetti di viaggio « tutto compreso » o « su misura » c'è il Dlgs 111/ 95. La norma riguarda sia i viaggi proposti al consumatore dal tour operator, sia quelli venduti su specifica richiesta e indicazioni del consumatore stesso.
7 Mancata fruizione del viaggio.
Se il consumatore non può più usufruire del viaggio, può farsi sostituire da una terza persona senza penali anche se il recesso è avvenuto a ridosso della data di partenza.
Il viaggiatore rinunciante dovrà però comunicare in forma scritta al tour operator — entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza — la propria rinuncia e quindi la cessione del contratto a favore di un'altra persona ( che dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni burocratiche e le certificazioni sanitarie richieste).
7 Modifiche contrattuali. Il turista può recedere dal contratto e ottenere il rimborso di quanto già versato quando il prezzo finale originariamente fissato sia poi stato aumentato dal tour operator in misura superiore del 10 per cento.
Anche la significativa variazione di uno o più elementi del viaggio ( volo, tipologia alloggio eccetera) che determini una vera e propria trasformazione dell'originario contenuto del servizio consente al turista, che non accetti le modifiche apportate, di recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penale, previa comunicazione da effettuarsi entro due giorni lavorativi dalla avvenuta conoscenza delle modifiche. Qualora poi, a viaggio già iniziato, una parte essenziale dei servizi previsti non può essere effettuata, il tour operator è obbligato a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato senza che ciò debba in alcun modo ricadere economicamente sulle spalle del turista. Nel caso in cui il tour operator non riesca a trovare alternative valide ai servizi promessi, ha l'obbligo di rimborsare al consumatore la differenza tra il valore dei servizi originariamente pattuiti e il valore di quelli effettivamente usufruiti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Infine, se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, il tour operator ha l'obbligo di mettergli a disposizione un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o a altro luogo convenuto, e di restituirgli la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
7 Il reclamo. Il consumatore deve comunque contestare tempestivamente ( con lettera raccomandata R/ r inviata entro 10 giorni lavorativi dal rientro) ogni mancanza di esecuzione contrattuale in modo tale che l'organizzatore o il venditore possano porvi rapidamente rimedio.
Infine l'organizzatore e il venditore hanno l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa della responsabilità civile per i danni ( alla persona o a cose) subiti dal consumatore.


IL RISARCIMENTO POSSIBILE

La tutela del turista comprende anche il risarcimento di eventuali danni.
7 Responsabilità del tour operator. Il tour operator è tenuto al risarcimento del danno se non prova che il mancato o inesatto adempimento è derivato da una causa a lui non imputabile. La responsabilità copre i danni alla persona del turista ( cioè il danno biologico, morale e esistenziale, il cosiddetto danno da vacanza rovinata) e i danni diversi da quelli della persona ( in questo caso il risarcimento sarà nei limiti previsti dalle convenzioni internazionali).
È comunque possibile che il tour operator sia esonerato dalla responsabilità per danni alla persona: quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo, oppure riveste carattere di imprevedibilità o inevitabilità ( caso fortuito o di forza maggiore).
7 Rimedi. Il tour operator deve comunque apprestare con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno da parte dell'organizzatore o del venditore qualora l'inesatto adempimento del contratto sia imputabile al consumatore.
7 Danno da vacanza rovinata. Per danno da vacanza rovinata si intende in genere il pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo, senza essere costretto a soffrire quel disagio psicofisico che talora si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto, considerata la particolare importanza che si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui le caratteristiche dell'albergo non corrispondano a quanto pubblicizzato dagli opuscoli pubblicitari oppure risulti di categoria inferiore a quello promesso. Il problema della risarcibilità del danno da vacanza rovinata è stato oggetto di varie pronunce della giurisprudenza che si è suddivisa, peraltro, in due orientamenti dei quali, il più recente si è dimostrato aperto alla risarcibilità di tale tipologia di danno.


DOMANDE E RISPOSTE

Se serve un medico si chiami prima la centrale operativa
•Se mentre sono in viaggio ho bisogno di cure mediche, come mi devo comportare? ! È necessario contattare al più presto la centrale operativa, possibilmente prima di prendere qualsiasi iniziativa. Sarà il servizio di assistenza a valutare il da farsi. Solo in caso di impossibilità oggettiva a informare la centrale si può agire in modo autonomo, ma appena possibile occorre comunque mettere al corrente la compagnia di assicurazione.
In tali circostanze, le condizioni della polizza possono inoltre prevedere un rimborso parziale delle spese sostenute.
Le procedure applicate, pur con qualche differenza, prevedono dopo un primo contatto telefonico l'obbligo di inviare una descrizione scritta dell'avvenuto entro 3 4 giorni e poi entro circa 60 giorni una documentazione dettagliata.
Mancata partenza: rischio coperto solo per motivi gravi
Se acquisto una copertura per l'annullamento del viaggio, ho sempre diritto al risarcimento, qualunque sia la causa della mancata partenza? ! No. Tra le cause di solito contemplate dalle condizioni contrattuali rientrano malattia, infortunio, decesso dell'assicurato e dei suoi familiari più stretti. Alcune polizze includono gradi successivi di parentela e arrivano a includere suoceri, nuore e generi. Non sono di norma ammesse decisioni determinate da malattie preesistenti, ma tra i prodotti ci sono delle eccezioni. Altre cause ammesse sono il licenziamento, la sospensione dall'attività lavorativa o il danneggiamento della casa o degli immobili e dei mezzi propri con cui l'assicurato svolge la propria attività. Tutti i dettagli riguardanti questa garanzia sono comunque indicati nelle condizioni contrattuali di ogni polizza.
Le piccole spese per i disguidi possono essere « anticipate »
La compagnia paga direttamente eventuali spese o è previsto il rimborso in un secondo tempo? ! Nel caso in cui si abbia la possibilità di contattare immediatamente la centrale operativa, la stessa centrale può provvedere a erogare direttamente i servizi necessari e può provvedere a pagare direttamente le prestazioni che si ricevono. Invece in altri casi, per esempio per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento del bagaglio, si dovranno anticipare le spese e sarà possibile solo il rimborso a posteriori. In tutti i casi è comunque raccomandabile — se non necessario — richiedere, conservare e poi inoltrare alla compagnia di assicurazione tutta la documentazione contabile relativa alle spese sostenute e agli importi pagati per prestazioni e servizi.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...e030705po.html
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