Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Officine Giuridiche : Legal Financial Forum

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 04-07-05, 08:58   #1 (permalink)
Member
 
L'avatar di tegio
 
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107
tegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond repute
Meno segreti allo sportello

4 luglio 2005
Meno segreti allo sportello

Ma l'invio online dei dati parte da gennaio 2006

P artenza al rallenty per le " nuove" indagini finanziarie del Fisco. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di venerdì scorso, è stato infatti disposto il differimento dell'obbligatorietà delle comunicazioni in via telematica al 1 ? gennaio 2006. La previsione di uno slittamento del termine era già inserita nell'articolo 1, comma 404 della legge 311/ 2004, secondo cui per esclusive esigenze di natura tecnica l'agenzia delle Entrate poteva posticipare il termine di entrata in vigore dell'obbligatorietà delle comunicazioni in via telematica.
7 L'organizzazione della rete. Il differimento del termine per l'operatività dello scambio telematico di informazioni assicura una serie di benefici agli intermediari finanziari.
La concessione di maggiori tempi agli intermediari finanziari per l'adeguamento informatico delle proprie strutture, consente agli stessi di implementare con correttezza ed efficacia l'intero sistema di gestione e di scambio delle informazioni. Gli istituti bancari, ad esempio, potranno più agevolmente adeguare ed implementare i propri sistemi di informatizzazione, così da rilevare tutte le operazioni " fuori conto". Le piccole finanziarie e le società fiduciarie potranno a loro volta dotarsi di strumenti informatici idonei a gestire le informazioni che potrebbero essere richieste dal Fisco: ad esempio, nel caso delle fiduciarie, le generalità dei soggetti per conto dei quali hanno amministrato o gestito beni. Con un successivo intervento, l'Agenzia dovrà individuare il canale di trasmissione delle informazioni e gli aspetti procedurali connessi al termine di trenta giorni per la risposta.
7 La trasmissione telematica. Le informazioni richieste agli intermediari finanziari dovrebbero essere trasmesse in formato Xml attraverso l'utilizzo della Posta elettronica certificata ( Pec). Si tratta di un sistema di recente disciplinato dal Dpr 68/ 2005, grazie al quale al soggetto mittente viene rilasciata, a cura del gestore di posta ( provider Pec), una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e della documentazione allegata. Il provider predispone la cosiddetta busta di trasporto, un file sottoscritto digitalmente per garantire l'integrità e l'autenticità del messaggio: il file contiene il messaggio, gli allegati e la documentazione relativa a tutte le operazioni compiute durante l'invio. Quando il messaggio raggiunge il destinatario, il gestore di posta invia al mittente la ricevuta di avvenuta o mancata consegna, con indicazione temporale. L'adozione del sistema di trasmissione con posta elettronica certificata imporrà agli intermediari di predisporre una casella di posta elettronica diretta esclusivamente alla ricezione e all'invio delle informazioni richieste. L'utilizzo della telematica garantisce, infine, la possibilità per l'amministrazione, di gestire una banca dati delle richieste e delle informazioni ricevute, evitando, ad esempio, più richieste su uno stesso nominativo.
7 Termine per la risposta. La contrazione a 30 giorni del termine entro cui rispondere aumenta le difficoltà operative cui vanno incontro gli operatori finanziari. L'agenzia delle Entrate, recependo le indicazioni fornite dagli interessati, appare intenzionata a ritenere che l'intermediario, entro il termine dei 30 giorni, si deve limitare a rispondere in senso affermativo o meno alla richiesta formulata, ad esempio segnalando se ha effettuato operazioni con il contribuente " accertato". In caso di risposta positiva, verrebbe concesso all'intermediario un termine ulteriore entro cui dovrebbe essere fornita copia dei conti o dei diversi rapporti contrattuali esistenti con quel contribuente.

L'accertamento misura i costi

L' utilizzo di presunzioni legali nell'accertamento fiscale si estende pericolosamente colpendo in modo indistinto tutte le categorie economiche, senza tener conto delle differenti caratteristiche strutturali. Un esempio di questa affermazione si trova nella Finanziaria 2005 che, in tema di indagini finanziarie, ha esteso l'operatività della presunzione legale sui prelevamenti, prima prevista solo per le imprese, anche ai lavoratori autonomi ( si veda anche la pagina successiva).
7 Natura delle presunzioni. La presunzione, disciplinata dall'articolo 32 del Dpr 600/ 73, va inquadrata tra le presunzioni legali relative. Le presunzioni, definite dall'articolo 2727 del Codice civile come le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a uno ignoto, si distinguono in: legali assolute, previste ex lege e per le quali non è ammessa prova contraria; legali relative, previste ex lege ma che ammettono prova contraria da parte del soggetto contro il quale esse sono stabilite; semplici, ovvero deduzioni che il giudice trae, in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti, per formare il proprio convincimento in relazione a fatti non provati. 7Legittima la presunzione sui prelievi. La disciplina dell'articolo 32 del Dpr 600/ 73, è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte costituzionale. Con la sentenza n.
225 del 6 giugno scorso, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità del comma 1 dell'articolo 32 del Dpr 600/ 73 sollevata dal giudice rimettente per una possibile ingiustificata disparità di trattamento tra chi è sottoposto ad accertamento bancario e chi non lo è.
L'equiparazione dei prelievi non giustificati ai ricavi non dichiarati comporta che i ricavi equivalgono integralmente ai redditi, non essendo possibile detrarre costi da ricavi considerati tali dalla legge. Da ciò deriverebbe una " sanzione impropria" a carico del contribuente, lesiva del principio della capacità contributiva. La Corte ha disatteso le censure, chiarendo come la norma non dispone l'equiparazione tra ricavi presunti e reddito imponibile: in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto — proprio in ossequio al criterio della capacità contributiva—, non solo dei maggiori ricavi ma anche dell'incidenza percentuale dei costi relativi che vanno detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati. L'articolo 32 del Dpr 600/ 73 introduce una mera presunzione legale relativa, suscettibile di prova contraria attraverso la semplice indicazione del beneficiario dei prelievi.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...e030705sp.html
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.