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Controlli bancari con debutto morbido

28 giugno 2005

Controlli bancari con debutto morbido

LOTTA ALL'EVASIONE • Si profila per diversi mesi un avvio al rallentatore delle modalità di accertamento definite dall'ultima Finanziaria

ROMA • Lo scambio di informazioni online tra banche, sportelli postali, intermediari finanziari e Fisco partirà come previsto da venerdì 1 ? luglio, ma si tratterà di una partenza al rallentatore. La decorrenza non dovrebbe essere formalmente rinviata, ma le nuove indagini antievasione— allargate dalla Finanziaria 2005 ( legge 311/ 04) a nuove operazioni e a un maggior numero di soggetti — debutteranno con gradualità per entrare definitivamente a regime soltanto nel 2006.
L'agenzia delle Entrate sembra infatti intenzionata a concedere agli intermediari una sorta di " semestre bianco": il tempo necessario, cioè, per gestire telematicamente un'enorme massa di dati che finora erano disponibili solo su carta, come le distinte di versamento, l'origine degli assegni e la modulistica di rito, finora archiviati giornalmente spesso alla rinfusa. Tanto più che, a tre giorni dal via libera formale delle nuove regole previste dalla legge 311/ 04, mancano ancora le specifiche tecniche per gli invii online delle risposte che banche, poste e intermediari finanziari dovranno dare al Fisco.
Non solo. L'agenzia delle Entrate potrebbe andare incontro agli operatori finanziari interpretando in maniera più morbida anche un altro termine: quello di 30 giorni entro cui gli istituti di credito, gli sportelli postali e gli intermediari in genere saranno tenuti a dare una risposta alle richieste del Fisco e della Guardia di finanza. La strada potrebbe essere quella di pretendere, entro quel termine, un primo riscontro puramente sommario, come un semplice sì oppure un no sull'operazione eseguita dal soggetto segnalato, concedendo un ulteriore lasso di tempo per l'eventuale approfondimento del caso. In questi giorni è comunque attesa la circolare dell'agenzia delle Entrate con le istruzioni operative per gli invii online. Dovrà fornire le indicazioni primarie per la trasmissione dei dati richiesti ed è probabile, a questo riguardo, il ricorso a una normale casella di posta elettronica anche per venire incontro alle esigenze della Guardia di finanza, priva dal canale Entratel. Ma in quella sede il Fisco cercherà anche di chiarire i punti più problematici nell'applicazione delle nuove regole sui controlli bancari: non ultimo quello della gestione dei rapporti e delle operazioni effettuate da soggetti terzi rispetto alla persona segnalata.
A beneficiare maggiormente dei termini più morbidi per l'entrata a regime delle nuove regole saranno, in particolare, i nuovi soggetti coinvolti nell'operazione antievasione. Oltre a riguardare le operazioni fuori conto ( sotto indagine potranno infatti finire non solo, come in passato, i movimenti dei conti correnti, ma anche le normali operazioni allo sportello), le nuove regole introdotte dalla Finanziaria 2005 ampliano infatti l'ambito dei soggetti nei cui confronti possono essere formulate richieste nominative di informazioni bancarie. Accanto a banche e sportelli postali, dal 1 ? luglio verranno via via coinvolti gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le fiduciarie. Il tutto, però, con grande gradualità. Per essere completamente carica, questa nuova arma contro l'evasione ha bisogno di un periodo sperimentale che potrebbe durare, appunto, almeno sei mesi.


Ampliamento ai poteri di indagine

L a legge finanziaria per il 2005 ( legge 311/ 04) ha previsto, tra le misure finalizzate alla lotta all'evasione, un importante salto di qualità negli accertamenti bancari e finanziaria.
Da venerdì 1 ? luglio, infatti, questi controlli dovrebbero viaggiare in via telematica, in modo da ridurre notevolmente i tempi, sia per l'acquisizione delle informazioni sia per la loro utilizzazione.
In realtà, come si riferisce più sopra, il debutto operativo non sarà immediato. Vediamo però in dettaglio il contenuto delle novità normative, che sono già in vigore.
Le disposizioni. L'articolo 1, commi da 402 a 404, della legge 311/ 04 ha previsto una serie di regole dirette a fornire ai verificatori uno strumento più incisivo che permetta di conoscere, in modo analitico, le informazioni che erano ancora del tutto " coperte" dal segreto bancario.
L'intervento legislativo ha, così, interessato l'articolo 32 comma 1, n. 2, n. 6 bis e n. 7 del Dpr 600/ 73, in materia di imposte dirette, e l'articolo 51, comma 2, n. 6 bis e n. 7 del Dpr 633/ 72 per l'Iva.
Le novità si muovono su tre distinti piani di intervento: — accertativi ( le presunzioni sulle spese si estendono ai professionisti); — contenutistico ( tutte le operazioni poste in essere dagli intermediari finanziari sono conoscibili dal Fisco); — procedurale ( mutano tempi e modalità delle richieste dell'amministrazione e delle risposte del contribuente).
La caduta del segreto bancario. A differenza del passato, i dati acquisibili non sono limitati unicamente alla copia dei conti intrattenuti con il contribuente controllato e ai rapporti inerenti o connessi a questi conti, comprese le garanzie prestate ai terzi.
La modifica introdotta dalla Finanziaria 2005 fa ora riferimento a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata con i clienti, compresi i servizi prestati. Più in dettaglio, a mero titolo esemplificativo, potranno essere " accertate" tutte le operazioni dirette o indirette realizzate a uno sportello bancario, quali l'incasso di assegno bancario e i pagamenti di bonifici effettuati per cassa, nonché le operazioni di investimento realizzate attraverso fiduciarie od organismi di investimento e risparmio.
Lo strumento di indagine attribuito ai verificatori risulta più efficace proprio in ragione del superamento della nozione di conto. In effetti, come aveva chiarito la circolare 116/ E del 1996, l'indagine poteva avere per oggetto solo il conto movimentabile, fondato su un rapporto contrattuale tra banca e clientela ( conti correnti di corrispondenza, libretto di depositi nominativi e al portatore, con titoli, conti relativi a gestioni patrimoniali). Risultavano al contrario esclusi, tra gli altri, l'acquisto di certificati di deposito e titoli, la richiesta di bonifico senza addebito in conto e le negoziazioni allo sportello di assegni, operazioni oggi legittimamente " indagabili" dall'amministrazione finanziaria, essendo venuto meno, nel testo, il puntuale riferimento ai « conti » .
In questo senso, l'agenzia delle Entrate o la Guardia di finanza potranno acquisire qualsiasi informazione bancaria/ finanziaria relativa al contribuente senza dovere preventivamente chiedere agli intermediari la copia dei conti intrattenuti con il cliente, condizione in origine prevista dall'articolo 32, comma 1, n. 7 del Dpr 600/ 73.
Infine, per espressa previsione di legge, alle società fiduciarie può essere chiesto di comunicare le generalità dei soggetti nel cui interesse hanno detenuto, gestito o amministrato beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.


Ma l'attivazione resta « personalizzata »

L e indagini finanziarie possono essere attivate dal Fisco solo dopo l'attivazione di un controllo diretto sul contribuente. La procedura non prevede più una doppia fase di richiesta. L'amministrazione finanziaria può ottenere tutte le informazioni necessarie in un unico momento e tramite una sola istanza.
Si contraggono notevolmente i tempi di risposta, con individuazione univoca del referente dell'intermediario coinvolto. Le risposte degli intermediari devono pervenire, anche se negative, entro il termine fissato dagli Uffici, che non potrà essere inferiore a 30 giorni, a fronte dei 60 giorni originariamente previsti. Per far fronte a questa necessità, dal 1 ? luglio 2005, lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire solo in via telematica, secondo modalità di trasmissione stabilite con provvedimento delle Entrate che a oggi non è ancora stato predisposto.
I tempi di risposta. Già a partire dal 1 ? gennaio 2005 agli intermediari può essere fissato un termine " minimo" di 30 giorni per la risposta: in presenza di richieste caratterizzate da elevato grado di complessità, è utile concedere un margine temporale più ampio. Questa posizione risponde alle esigenze rappresentate dall'Abi per la concessione di termini per le risposte meno stringenti di quelli fissati dalla Finanziaria 2005, « dovendosi intendere i 30 giorni indicati come un periodo minimo ( e non massimo), da ragguagliare, quindi, alla maggiore complessità delle attuali richieste » . La riduzione dei termini di risposta riduce i tempi entro cui il contribuente, immediatamente informato dall'ente richiesto dell'attivazione del controllo, potrà esperire misure di tutela per bloccare il controllo.
I destinatari delle richieste. Le richieste possono ora essere indirizzate anche al responsabile della struttura accentrata e non solo a quello della sede o dell'Ufficio destinatario: le informazioni possono quindi essere richieste direttamente al responsabile della struttura accentrata quando si intenda ottenere tutte le informazioni necessarie. Inoltre, l'amministrazione finanziaria, ancor prima di richiedere i dati agli intermediari finanziari e previa autorizzazione, può comunque chiedere al contribuente sottoposto ad accertamento, il rilascio di una dichiarazione sui rapporti in corso o estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. La disposizione ha lo scopo di ridurre il carico operativo degli intermediari e di semplificare la ricerca degli Uffici finanziari.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e280605de.html
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