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Stretta contro gli infortuni
28 giugno 2005
Stretta contro gli infortuni LAVORO • Una circolare del ministero prevede misure fino al sequestro preventivo del cantiere G li infortuni sul lavoro, la bocciatura del Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e l'incidenza del lavoro sommerso negli incidenti spingono il ministero del Welfare a intensificare l'azione ispettiva, con particolare riguardo al settore dell'edilizia. L'attenzione deve essere diretta, in particolare, ai contratti atipici. Con lettera circolare n. 989 del 24 giugno scorso, diretta alle le direzioni regionali e provinciali del Lavoro, il ministero detta le direttive richiamandosi alle strategie concordate con il Coordinamento tecnico delle Regioni ( articolo 27 del decreto legislativo 626/ 1994), fino a prevedere il sequestro preventivo del cantiere per situazioni di particolare gravità. Coordinamento regionale. Particolare rilievo avranno le direzioni regionali del Lavoro che si metteranno in contatto con le Regioni e con le stesse strutture regionali delle Asl per individuare i criteri operativi e di rilevazione degli interventi. Coordinamento provinciale. È finalizzato a integrare gli interventi ispettivi nei territori in cui le Asl non sono in grado di garantire l'azione di vigilanza in materia di sicurezza ed igiene. Negli altri casi, il coordinamento dovrà essere impostato in modo da evitare possibilità di duplicazione degli interventi o la loro sovrapposizione. Il raccordo richiede un frequente scambio di informazioni sia in merito all'attività da programmare che in quella effettivamente eseguita. Dovranno anche essere promosse iniziative con le parti sociali, i Comitati paritetici per l'edilizia e altre istituzioni, per un'opera di sensibilizzazione. Programmazione dell'attività ispettiva. Dovrà essere programmata individuando i cantieri sulla base delle notifiche preliminari, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 494/ 1994, e mediante la cosiddetta vigilanza " a vista" , cioè senza l'individuazione e l'indicazione preventiva delle ditte da ispezionare, definendo soltanto le zone ove si presuppone la presenza di cantieri, in modo da coprire il territorio di competenza. Attività ispettiva in proprio. La nota ministeriale allarga l'azione ispettiva a 360 gradi, prevedendo che l'attività effettuata senza la presenza dei funzionari delle Asl, nel settore edile, venga effettuata congiuntamente da ispettori tecnici e amministrativi della direzione provinciale del lavoro. Lo scopo è incidere sulla tutela del lavoro in materia di sicurezza, tenendo conto dell'incidenza del fenomeno infortunistico correlato con le tipologie dei contratti " atipici". Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai cantieri definibili « sotto il livello minimo etico di sicurezza » dove si rileva « scarsa e nessuna osservanza » delle norme e dove sono presenti gravi e imminenti rischi di infortunio. Sequestro preventivo. L'azione ispettiva dovrà tendere ad accertare le situazioni di rischio più gravi, che, in via esemplificativa, la nota ministeriale individua: nelle cadute dall'alto, nel seppellimento durante i lavori di scavo, nelle possibilità di folgorazione, tenendo in particolare conto anche delle più recenti disposizioni emanate con il Dpr 222/ 2003 ( regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili), nonché con il decreto legislativo 235/ 2003 ( requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.) Ove ritenga che le violazioni non siano sanabili con interventi tempestivi ed efficaci, l'ispettore valuterà l'opportunità di applicare i provvedimenti repressivi in grado di produrre la sospensione dei lavori. Il richiamo è al sequestro preventivo disciplinato dall'articolo 321 del Codice di procedura penale. http://www.assinews.it/rassegna/arti...e280605la.html |
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