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Data registrazione: Jul 2002
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Lavori ben fatti oppure il rimborso dei danni
DURANTEl'estate sono in molti
ad incaricare un artigiano o una ditta edile di eseguire lavori che, altrimenti, impedirebberomaterialmente alla famiglia di occupare i locali. Ma anche quando è incaricato della supervisione un direttore dei lavori nominato dal committente, non c'è accordo preventivo sulle opere da fare o sui materiali da utilizzare che garantisca la certezza di una buona esecuzione. Ecco allora che assumono molta importanza le garanzie dettate dal codice civile in caso di cattiva esecuzione. GARANZIE.Il codice stabilisce: i lavori devono essere eseguiti «a regola d'arte» e va fornita la garanzia al committente della conformità dell' opera al progetto e del risultato tecnico adatto. Vi sono due momenti in cui è possibile una verifica dell'esecuzione: durante o dopo i lavori. 1) Verifica durante i lavori... Ispezioni e controlli da parte del committente o dei suoi incaricati sono possibili in ogni momento, purché a sue spese e purché non intralcino l'esecuzione. Se il cliente non è soddisfatto e riesce a provare le proprie ragioni, può imporre un termine entro il quale l'appaltatore dovrà rimediare alla cattiva esecuzione, trascorso il quale può risolvere il contratto per inadempimento grave. 2) ... e dopo. Ultimata l'opera, il committente è tenuto a eseguire controlli prima della sua accettazione. Essa può essere espressa, oppure tacita (per esempio, attraverso il pagamento senza riserve di quanto dovuto). Con l'accettazione, non si può più protestare per i vizi dell'opera o la sua diversità da quanto convenuto, se essi sono palesi, cioè evidenti, o comunque riconoscibili. VIZI OCCULTI. E' evidente che non tutte le mancanze nelle opere sono riconoscibili:untetto riparato durante l'estate può lasciare filtrare acqua al momento delle piogge autunnali, piastrelle mal posate possono spezzarsi o uscire di sede con l'uso, fondamenta in cemento armato possono cedere anche dopo qualche anno. Perciò l'appaltatore è tenuto a dare due tipi di garanzie per i vizi «occulti» o comunque taciuti in mala fede: una biennale e l’altra decennale, prevista esplicitamente dal codice per gli edifici o comunque per «le altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata». A) Garanzia biennale... Per poter esercitare questo diritto alla garanzia, la denuncia dei vizi deve essere fatta entro 60 giorni dalla loro scoperta ed entro 2 anni dalla consegna. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha agito in modo tale da nasconderli. Non è nemmeno necessaria se ha riconosciuto, in qualche modo, i vizi stessi. Se con il riconoscimento c’è un'ammissione di responsabilità, è come se si fosse stipulato un nuovo contratto per l'eliminazione dei vizi stessi, che ha come termine di prescrizione 10 anni. B) ... e decennale. Più tutela al committente è offerta dalla garanzia decennale, prevista quando l'opera «per vizio del suolo o per difetto della costruzione rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti». Per la giurisprudenza, nel concetto di «gravi difetti» vanno compresi anche vizi, che, pur non coinvolgendo la statica del fabbricato, compromettono in modograve la funzione cui esso è destinato. La Cassazione ha valutato come tali anche le infiltrazioni d'acqua causate da insufficiente impermeabilizzazione. Oltre alla garanzia, portata da due a dieci anni, viene prorogato da due mesi a un anno il termine per la denuncia. LA DENUNCIA E' valida anche una denuncia generica che non elenca i difetti. Anzi, è efficace, per superare la decadenza, anche un semplice telegramma o, addirittura, unatelefonata (se ci sono testimoni). In seguito potranno essere identificati con precisione i difetti. Può però sorgere un dubbio: da quando decorrono i due mesi, o l'anno per la denuncia? La Cassazione ha chiarito che il momento della «scoperta del vizio» non coincide con quello in cui il committente si accorge che esiste una qualsiasi anomalia, ma quello in cui si consolida la certezza che il vizio o difetto è causato da una responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera. Inoltre, ha affermato che la consapevolezza decorre nel momento in cui una perizia di un tecnico dà forti indizi sulla responsabilità dell'appaltatore. PRESCRIZIONEDELDIRITTO.Comunque, fatta la denuncia, se l'appaltatore fa orecchi da mercante, si ha tempo un anno per adire in giudizio. Tale termine decorre dal giorno in cui è possibile l'esercizio del diritto. Se, in tale lasso di tempo si fa un atto con valore di azione legale (può bastare anche una raccomandata), il termine di un anno ricomincia a decorrere dalla data di tale atto stesso. RIMEDI. Il committente ha, in genere, due possibilità: - pretendere l'eliminazione del vizio, oltre al riconoscimento dei danni - chiedere la riduzione del prezzo da pagare o pagato e il risarcimento degli eventuali danni. La scelta dell'uno o dell'altro rimedio è, in genere, irrevocabile. L'eliminazione dei vizi può essere pretesa dalla ditta edile esecutrice. Ma poiché il committente non si fida quasi mai dell'impresa con cui ha litigato, chiederà un'autorizzazione al giudice per fare eseguire i lavori ad altri, naturalmente a spese dell'impresa che è dalla parte del torto. *presidente Federamministratori-Confappi la stampa oggi |
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