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Vecchio 26-06-05, 15:16   #1 (permalink)
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reclami da cliente vs. ufficio reclami banca

Sarei in cerca del regolamento o del testo di legge che disciplina questo aspetto, soprattutto per capire gli obblighi della banca


grazie a chiunque mi possa aiutare
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Vecchio 26-06-05, 16:43   #2 (permalink)
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Originalmente inviato da fasttick
Sarei in cerca del regolamento o del testo di legge che disciplina questo aspetto, soprattutto per capire gli obblighi della banca


grazie a chiunque mi possa aiutare

cercando l'ho trovato io il regolamento, art. 59

http://www.consob.it/main/documenti/...eg11522.htm#59

ma che succede se ad un reclamo non viene data risposta, nel regolamento non si parla di pene...
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Vecchio 26-06-05, 19:17   #3 (permalink)
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Art. 2
1. I reclami della clientela debbono essere inviati alla banca o all’intermediario per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta.
2. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento, si applica il termine di novanta giorni previsto dall’art, 59 del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998.
3. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della banca o dell’intermediario devono essere indicati anche i tempi tecnici entro i quali questi si impegnano a provvedere alla sua sistemazione.

http://www.banke.it/Ombudsman.htm

si procede con l'ombudsman bancario
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Vecchio 26-06-05, 19:58   #4 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da FabioGalletti
Art. 2
1. I reclami della clientela debbono essere inviati alla banca o all’intermediario per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta.
2. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento, si applica il termine di novanta giorni previsto dall’art, 59 del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998.
3. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della banca o dell’intermediario devono essere indicati anche i tempi tecnici entro i quali questi si impegnano a provvedere alla sua sistemazione.

http://www.banke.it/Ombudsman.htm

si procede con l'ombudsman bancario

grazie
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