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Gennarino Fan's Club
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MyWay - 4You: pubblicate le sanzioni Consob contro MPS
Nel nuovo bollettino quindicinale Consob sono state pubblicate le sanzioni a carico di esponenti del gruppo Monte dei Paschi di Siena per i prodotti MyWay - 4You di Banca 121 e poi venduti da tutto il gruppo bancario. Pubblicheremo maggiori informazioni nel corso del fine settimana.
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Ho sentito proprio ieri alla radio che la banca è stata rinviata a giudizio per ever rovinato un imprenditore della provincia di Ascoli Piceno con i prodotti My Way. Queste sono le banche che dovrebbero aiutare la piccola imprenditoria in Italia...
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25 giugno 2005
Sanzione da 3 milioni per i prodotti finanziari "For You" e "My Way" Consob, una supermulta ai vertici di Banca 121 LUCA PAGNI MILANO - Non c´era un´adeguata conoscenza dei prodotti finanziari offerti. Non si sono premurati di informare a sufficienza i risparmiatori e hanno consigliato loro operazioni inadeguate al loro livello di conoscenza e di valutazione del rischio. Non hanno eseguito negoziazioni alle migliori condizioni possibili per il cliente. Sono pesanti le violazioni accertate dalla Consob nei confronti di una quarantina di amministratori e dirigenti di Banca 121 - ex banca del Salento - che da tre anni fa parte del gruppo Mps. Il caso è quello dei prodotti finanziari My Way e For You, al centro di ricorsi da parte dei consumatori e denuncie alla magistratura. L´organo di controllo della Borsa ha pubblicato ieri nel suo bollettino quindicinale le motivazioni con cui - al termini di ispezioni e indagini - ha proposto al Tesoro di infliggere una multa che si aggira complessivamente sui 3 milioni di euro suddivisa, a vario titolo, tra quaranta persone. Dall´ex presidente Giovanni Semeraro (117 milioni di euro di multa a suo carico) all´ex direttore generale Vincenzo De Bustis (144mila euro), dai membri dei consigli di amministrazione a cui si riferiscono i fatti fino al collegio sindacale. La Consob ha accertato che nella distribuzione alla clientela dei due prodotti finanziari i vertici della banca salentina non si sarebbero comportati con «diligenza, correttezza e trasparenza nell´interesse dei clienti e dei mercati». Non solo: non sarebbe stata acquisita «una conoscenza degli strumenti finanziari e dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi adeguata al tipo di prestazione da fornire». Ci sono altri rilievi ancora più pesanti. Ad esempio: «Non aver effettuato o consigliato operazione se non dopo aver fornito all´investitore informazioni adeguate alla sua natura, sui rischi e sulla implicazione della specifica operazione, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento». Mps non rilascia nessun commento ufficiale. Ma fonti vicine alla banca senese ricordano come la decisione della Consob fosse ormai scontata e che i rilievi non sono sulla correttezza dei prodotti offerti ma, semmai, sulla sua commercializzazione. E che già da tempo sono stati aperti con le associazioni dei consumatori tavoli di conciliazione per il risarcimento dei risparmiatori. Sempre da Siena, ieri il sindaco Maurizio Cenni ha fatto sapere che le nomine di competenza del comune nel cda della Fondazione che controlla il 60% di Mps avverranno soltanto dopo il palio del 2 luglio. http://www.assinews.it/rassegna/arti...250605ba3.html |
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25 giugno 2005
« MyWay » e « 4You » Maxi multa Consob Sanzioni a 40 manager tra i quali De Bustis e Mazzucchelli MILANO — C'è anche Vincenzo de Bustis, ex direttore generale del Monte dei Paschi ( e ora amministratore delegato di Deutsche Bank Italia), tra i banchieri multati dalla Consob per l'affare « MyWay 4You » . Lamaxi ammenda, di cui dà notizia il Bollettino mensile della Commissione, ammonta complessivamente a 3,3 milioni di euro ed è stata comminata a 40 dirigenti di Banca 121, del gruppo Monte dei Paschi di Siena, per non « essersi comportati con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti » . Si tratta di una cifra record, in rapporto alla griglia di sanzioni pecuniarie previste dal Testo Unico della Finanza. Le multe sono state decise, su richiesta della stessa Consob, dal ministero dell'Economia, che ha in sostanza condiviso le conclusioni a cui è arrivata l'Authority di Lamberto Cardia. La commissione ha rilevato irregolarità da parte di Banca del Salento e Banca 121 per i due prodotti finanziari, denominati appunto « MyWay » e « 4You » . Contratti che sono stati sottoscritti fino a metà del 2003 da circa 168.000 clienti che credevano di acquistare normali piani di accumulo, ma che in realtà accendevano un finanziamento di medio lungo periodo da cui si poteva uscire solo pagando penali elevate. Dopo lo scoppio del caso, il direttore generale De Bustis decise di dimettersi, e il Monte dei Paschi aprì un tavolo di conciliazione con i risparmiatori coinvolti. Ma non è bastato: la Consob ha comunque multato la banca perché « non si è astenuta dall'effettuare operazioni non adeguate alla clientela né ha eseguito le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse » . Il Tesoro ha quindi proceduto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, « tenendo conto della gravità obiettiva di ciascuna infrazione accertata, degli incarichi svolti, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente e dell'eventuale ravvedimento operoso » . Il decreto pubblicato ieri sanziona 40 tra manager, dirigenti, consiglieri e sindaci del gruppo: Vincenzo De Bustis dovrà pagare la cifra più alta: 144.900 euro. Marco Mazzucchelli, oggi banchiere del Credit Suisse First Boston ( ma per 11 mesi consigliere d'amministrazione) se la cava con 41.300. Sono stati multati anche i fratelli Semeraro, azionisti di Banca del Salento prima che l'istituto fosse rilevato dal Monte dei Paschi. L'ex presidenteGiovanni Semeraro dovrà versare 117.200 euro, il fratello Quirico ( vicepresidente) 107.200. Sanzionato, tra gli altri, anche il vicepresidente Lorenzo Gorgoni, che dovrà pagare 133.600 euro. Il gruppo Monte dei Paschi ha comunque annunciato ieri di volere fare immediato ricorso al Consiglio di Stato. Secondo l'istituto l'ammontare della multa sarebbe eccessivo: nel decreto del Tesoro, si dice da Rocca Salimbeni, non viene messa maimessa in discussione la validità dei prodotti. http://www.assinews.it/rassegna/arti...250605ba5.html |
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DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro Direzione IV n. 59326 del 30 maggio 2005 Applicazione di sanzione pecuniaria a carico di esponenti aziendali della MPS Banca Personale spa ai sensi dell’art. 195 del d.lgs. n. 58/98 VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 recante il Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria ed in particolare gli artt. 190 e 195; VISTA la lettera prot. n. 4104555 del 17 dicembre 2004 con cui la Consob ha comunicato che, a seguito degli accertamenti di vigilanza avviati nel 2002 e degli accertamenti ispettivi condotti, nel periodo compreso tra il 20 marzo 2003 ed il 28 gennaio 2004, in merito all’operativita` avente ad oggetto piani finanziari e prodotti compositi, presso Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. (in relazione a comportamenti della Banca del Salento - Credito Popolare Salentino - Banca 121 S.p.A., fusa poi per incorporazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che ha conferito contestualmente il ramo dell’azienda bancaria incorporata in una nuova societa` denominata «Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A.) che dal 3 gennaio 2005 ha variato la propria denominazione sociale in MPS BANCA PERSONALE S.p.A., sono state individuate irregolarita` , contestate secondo le formalita` dell’art. 195 del D.Igs. n. 58/ 98, agli esponenti aziendali, all’epoca dei fatti, di Banca del Salento - Credito Popolare Salentino - Banca 121 S.p.A. e ad entrambe le societa` , Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. (cessionaria del ramo d’azienda) e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (societa` cedente il ramo d’azienda) in qualita` di responsabili in solido, sulle quali tutti i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni; VISTO che la Consob, valutate le deduzioni presentate non idonee a giustificare le specifiche condotte poste in essere, ha ritenuto accertate le seguenti violazioni a carico degli esponenti aziendali: 1. art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 58 del 1998, per non essersi, l’intermediario, comportato con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrita` dei mercati; 2. art. 21, comma 1, lettera d) del d.Igs. n. 58 del 1998 e art. 56 del regolamento CONSOB n. 11522/1998 (adottato si sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998), per non essersi, l’intermediario, dotato di procure idonee a garantire l’efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio; 3. articolo 21, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 58 del 1998, per non essersi, l’intermediario, dotato di risorse, anche di controllo interno, idonee alla efficiente prestazione dei servizi di investimento; 4. art, 26, comma 1, lett. e) del regolamento Consob 11522/ 1998 e successive modifiche e integrazioni (adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per non avere acquisito, l’intermediario, una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi, nonche´ dei prodotti diversi dai servizi d’investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata ai tipo di prestazione da fornire; 5. art. 28 del regolamento Consob 11522/1998 e successive modifiche e integrazioni (adottato ai sensi dell’art, 6, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per non avere, l’intermediario, effettuato o consigliato operazioni se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulla implicazione della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento; 6. art. 29 del regolamento Consob 11522/1998 e successive modifiche e integrazioni (adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per non essersi, l’intermediario, astenuto dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate alla clientela per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione; 7. art. 32 del regolamento Consob 11522/1998 e successive modifiche e integrazioni (adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per non avere, l’intermediario, eseguito in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse; 8. art. 60, comma 1, del regolamento Consob 1152/11998 e successive modifiche e integrazioni (adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per non avere, l’intermediario, rispettato l’obbligo di attestare negli ordini taluni elementi essenziali indicati nel medesimo articolo; 9. art. 69, comma 1, lettera c) del regolamento Consob 11522/ 1998 e successive modifiche e integrazioni (adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, dei D.Igs. 24 febbraio 1998, n. 58), per non avere, l’intermediario, rispettato l’obbligo di conservare, per almeno un quinquennio dalla data di cessazione dei rapporti con gli investitori, i contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al medesimo regolamento; VISTO che la Consob, in relazione alle violazioni accertate, ha proposto, ai sensi dell’art. 195 del richiamato D.lgs. n. 58/1998, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 190, a carico dei soggetti ritenuti responsabili; VISTE le deduzioni presentate a seguito dell’accesso ai documenti riguardanti il procedimento sanzionatorio; VISTA la nota n. 23546 del 9 marzo 2005, con la quale la scrivente ha chiesto chiarimenti alla Consob in relazione a taluni aspetti della proposta sopra richiamata e in particolare con riferimento alle risultanze dei giudizi civili pendenti; VISTA la nota n. 5027724 del 22 aprile 2005 con cui la Consob ha fornito le valutazioni richieste; CONSIDERATO, alla luce degli atti acquisiti e valutata ogni circostanza di rilievo, di poter condividere le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Consob che comunque restano indipendenti dalle valutazioni effettuate in sede di giudizio civile; RITENUTO conseguentemente di poter procedere all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei termini di cui alla proposta, la quale tiene conto della gravita` obiettiva di ciascuna infrazione accertata, degli incarichi svolti, della carica sociale ricoperta da ciascun esponente, della permanenza nella stessa e dell’eventuale ravvedimento operoso; D E C R E T A A carico delle persone di seguito indicate, nella qualita` per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Giovanni Semeraro: – in relazione alla violazione 1, e 13.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e Membro del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 29 luglio 2000, nonche´ consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 46.600, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e Membro del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 29 luglio 2000, nonche´ consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 16.700) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 16.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e Membro del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 29 luglio 2000, nonche´ consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000), in rapporto alla durata della violazione; |
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– in relazione alla violazione 8, e 20.200, tenuto conto della
carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CdA e Membro del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 29 luglio 2000, nonche´ consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 21.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del CAA e membro del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 29 luglio 2000, nonche´ consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000), in rapporto alla durata della violazione. Lorenzo Gorgoni: – in relazione alla violazione 1, e 16.700, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente Vicario del CdA dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000 e dal 29 luglio 2000 al 9 agosto 2000 e Presidente del CdA dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000, dal 10 maggio 2000 al 28 luglio 2000 e dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 58.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente Vicario del CdA dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000 e dal 29 luglio 2000 al 9 agosto 2000 e Presidente del CdA dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000, dal 10 maggio 2000 al 28 luglio 2000 e dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico » della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 21.500) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3 e 14.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente Vicario del CdA dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000 e dal 29 luglio 2000 al 9 agosto 2000 e Presidente del CdA dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000, dal 10 maggio 2000 al 28 luglio 2000 rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8 e 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vica Presidente Vicario del Cda dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000 e dal 29 luglio 2000 al 9 agosto 2000 e Presidente del CdA dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000, dal 10 maggio 2000 al 28 luglio 2000 e dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9 e 25.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente Vicario del CdA dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000 e dal 29 luglio 2000 al 9 agosto 2000 e Presidente del CdA dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000, dal 10 maggio 2000 al 28 luglio 2000 e dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Donato Montinari: – in relazione alla violazione 1, e 15.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000, e dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 all’11 maggio 2000 e dal 28 luglio 2000 al 22 dicembre 2002, nonche´ membro del Comitato esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000, dall’11 maggio 2000 al 28 aprile 2000, dall’11 maggio al 28 luglio 2000 e dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 54.400, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 all’11 maggio 2000 e dal 28 luglio 2000 al 22 dicembre 2002, nonche´ membro del Comitato esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000, dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000 e dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 20.000) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 14.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 all’11 maggio 2000 e dal 28 luglio 2000 al 22 dicembre 2002, nonche´ membro del Comitato esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000, dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000 e dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 dall’11 maggio 2000 e dal 28 luglio 2000 al 22 dicembre 2002, nonche´ membro del Comitato esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000, dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000 e dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 24.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e delta sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 all’11 maggio 2000 e dal 28 luglio 2000 al 22 dicembre 2002, nonche´ membro del Comitato esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000, dall’11 maggio 2000 al 28 luglio 2000 e dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Vincenzo Perrone: – in relazione alla violazione 1, e 12.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA e membro del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 29 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 42.700, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA e membro del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 29 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 15.400) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 14.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA e membro del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 29 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in 28 DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dip. del Tesoro Dir. IV n. 59326 del 30.5.2005 carica (Vice Presidente del CdA e membro del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 29 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 19.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Presidente del CdA e membro del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 aprile 2000 e dall’11 maggio 2000 al 29 luglio 2000, Consigliere dal 29 aprile 2000 al 10 maggio 2000), in rapporto alla durata della violazione. Quirico Semeraro: – in relazione alla violazione 1, e 15.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 9 agosto 2000, nonche´ Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 51.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 9 agosto 2000, nonche´ Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 19.800) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 10.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 9 agosto 2000, nonche´ Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 13.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 9 agosto 2000, nonche´ Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 16.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 9 agosto 2000, nonche´ Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo dal 10 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Andrea Bentivoglio: – in relazione alla violazione 1, e 12.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000 e Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000 e dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 42.700, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000 e Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000 e dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conta del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 15.400) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 14.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000 e Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000 e dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000 e Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000 e dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 19.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000 e Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000 e dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; Francesco Flascassovitti: – in relazione alla violazione 1, e 11.600, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dal 28 giugno 1999 al 29 aprile 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 40.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dal 28 giugno 1999 al 29 aprile 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 14.700) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 14.600, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dal 28 giugno 1999 al 29 aprile 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 18.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dal 28 giugno 1999 al 29 aprile 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 18.400, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dal 28 giugno 1999 al 29 aprile 2000), in rapporto alla durata della violazione. |
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Benedetto Leuzzi:
– in relazione alla violazione 1, e 11.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 giugno 1999), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 39.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 giugno 1999), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 14.000) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 14.400, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 giugno 1999), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 17.700, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 giugno 1999), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 17.600, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 28 giugno 1999), in rapporto alla durata della violazione. Angelo Martinelli: – in relazione alla violazione 1, e 8.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 31.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 11.300) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 10.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 13.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 14.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione. Mario Moroni: – in relazione alla violazione 1, e 15.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente dei Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000 e dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 53.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000 e dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 19.500) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 14.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000 e dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000 e dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 20001 in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 22.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000 e dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione. Ernesto Sticchi Damiani: – in relazione alla violazione 1, e 14.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 48.700, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: 18.700) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 10.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 13.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 18.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002, nonche´ Componente del Comitato Esecutivo dal 10 maggio 2000 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione. Leonardo Ventura: – in relazione alla violazione 1, e 8.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 31.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 11.300) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 10.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 13.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 14.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione. Mario Palumbo: – in relazione alla violazione 1, e 8.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 30.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 11.000) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 10.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 20001 in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 13.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 13.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 aprile 2000), in rapporto alla durata della violazione. Sigilfredo Montinari: – in relazione alla violazione 1, e 8.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 31.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 11.300) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 10.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 13.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni; – in relazione alla violazione 9, e 14.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione. Jean Bertrand Marie Laroche: – in relazione alla violazione 1, e 8.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 28 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 31.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 28 luglio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 11.300) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 10.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 28 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 13.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 28 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 14.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 28 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione. Enrica Verderamo: – in relazione alla violazione 1, e 11.600, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 30 aprile 1999 e dal 28 giugno 1999 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 40.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 30 aprile 1999 e dal 28 giugno 1999 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: 15.000) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 10.700, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 30 aprile 1999 e dal 28 giugno 1999 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazioni; – in relazione alla violazione 8, e 12.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 30 aprile 1999 e dal 28 giugno 1999 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazione; – in relazione alla violazione 9, e 18.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dall’1 gennaio 1999 al 30 aprile 1999 e dal 28 giugno 1999 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Dunia Palombo: – in relazione alla violazione 1, e 11.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 aprile 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 27.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 aprile 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 14.400) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 17.400, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 aprile 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. |
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Alessandro Vercelli:
– in relazione alla violazione 1, e 14.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 9 agosto 2000, Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002, membro Comitato Esecutivo dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 36.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 9 agosto 2000, Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002, membro Comitato Esecutivo dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 19.200) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 23.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 9 agosto 2000, Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione dal 31 DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dip. del Tesoro Dir. IV n. 59326 del 30.5.2005 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002, membro Comitato Esecutivo dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Antonio Silvano Andriani: – in relazione alla violazione 1, e 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 26.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002), ira rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto dei «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 14.200) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 17.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Stefano Bellaveglia: – in relazione alla violazione 1, e 14.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 23 maggio 2002 e membro del Comitato Esecutivo dal 9 agosto 2000 al 23 maggio 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 35.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 23 maggio 2002 e membro del Comitato Esecutivo dal 9 agosto 2000 al 23 maggio 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 18.700) can le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 22.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 23 maggio 2002 e membro del Comitato Esecutivo dal 9 agosto 2000 al 23 maggio 2002), in rapporto alla durata della violazione. Francesco Saverio Carpinelli: – in relazione alla violazione 1, e 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 26.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 14.200) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 17.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Giuseppe Catturi: – in relazione alla violazione 1, e 14.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002 e membro del Comitato Esecutivo dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 36.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002 e membro del Comitato Esecutivo dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 19.200) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 23.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002 e membro del Comitato Esecutivo dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Vincenzo De Bustis: – in relazione alla violazione 1, e 18.600, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002 e Direttore Generale dall’1 gennaio 1999 al 7 giugno 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 65.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002 e Direttore Generale dall’1 gennaio 1999 al 7 giugno 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 25.000) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 16.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002 e Direttore Generale dall’1 gennaio 1999 al 7 giugno 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 20.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002 e Direttore Generale dall’1 gennaio 1999 al 7 giugno 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 25.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002 e Direttore Generale dall’1 gennaio 1999 al 7 giugno 2000), in rapporto alla durata della violazione. Mauro Gennari: – in relazione alla violazione 1, e 14.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002, membro Comitato Esecutivo dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 36.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002, membro Comitato Esecutivo dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 19.200) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 23.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002, membro Comitato Esecutivo dal 9 agosto 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Marco Mazzucchelli: – in relazione alla violazione 1, e 8.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 18 giugno 2001), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 20.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 18 giugno 2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 10.500) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 13,100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere di Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 18 giugno 2001), in rapporto alla durata della violazione. |
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Gian Luca Baldassarri:
– in relazione alla violazione 1, e 10.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere d’Amministrazione dal 27 luglio 2001 al 5 dicembre 2001 e dal 5 febbraio 2002 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 24.700, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere d’Amministrazione dal 27 luglio 2001 al 5 dicembre 2001 e dal 5 febbraio 2002 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni e tenuto conto del «cumulo giuridico » della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 13.100) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 15.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere d’Amministrazione dal 27 luglio 2001 al 5 dicembre 2001 e dal 5 febbraio 2002 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Giorgio Olivato: – in relazione alla violazione 1, e 10.400, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere d’Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 21 gennaio 2001), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 25.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere d’Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 21 gennaio 2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 13.400) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 16.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere d’Amministrazione dal 29 luglio 2000 al 21 gennaio 2001), in rapporto alla durata della violazione. Vittorio Calvanico: – in relazione alla violazione 1, e 9.600, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere d’Amministrazione dal 23 febbraio 2002 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 23.400, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere d’Amministrazione dal 23 febbraio 2002 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 12.400) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 14.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Consigliere d’Amministrazione dal 23 febbraio 2002 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Fulvio D’Agostinis: – in relazione alla violazione 1, e 12.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 42.700, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 15.400) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 14.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 19.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione. Giovanni Filippo: – in relazione alla violazione 1, e 11.700, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 41.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 15.100) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 10.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 13.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 18.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Luigi Liaci: – in relazione alla violazione 1, e 8.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 31.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 11.300) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e7; – in relazione alla violazione 3, e 10.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 13.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 14.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione. Carlo Luigi Turchi: – in relazione alla violazione 1, e 14.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 36.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del ’’cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 19.200) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 23.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Presidente del Collegio Sindacale dal 29 luglio 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Luciana Granai: – in relazione alla violazione 1, e 11.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 26.900, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 14.200) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 17.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Sindaco effettivo dall’1 gennaio 1999 al 29 luglio 2000), in rapporto alla durata della violazione. Giampietro Gennaioli: – in relazione alla violazione 1, e 15.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale dal 19 febbraio 2001 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 38.400, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale dal 19 febbraio 2001 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto costo del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 20.300) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 9, e 24.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Direttore Generale dal 19 febbraio 2001 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Giuseppe Rollo: – in relazione alla violazione 1, e 13.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale Vicario dall’1 gennaio 1999 al 28 febbraio 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 46.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale Vicario dall’1 gennaio 1999 al 28 febbraio 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 16.600) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 3, e 12.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale Vicario dall’1 gennaio 1999 al 28 febbraio 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 8, e 15.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale Vicario dall’1 gennaio 1999 al 28 febbraio 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 20.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale Vicario dall’1 gennaio 1999 al 28 febbraio 2002), in rapporto alla durata della violazione. Nicola Onorati: – in relazione alla violazione 1, e 12.200, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale dall’1 ottobre 2000 al 19 marzo 2002, Vice Direttore Generale Vicario dal 19 marzo 2002 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 29.700, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale dall’1 ottobre 2000 al 19 marzo 2002, Vice Direttore Generale Vicario dal 19 marzo 2002 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n, 2: e 15.700) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 19.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale dall’1 ottobre 2000 al 19 marzo 2002, Vice Direttore Generale Vicario dal 19 marzo 2002 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Valerio Pacelli: – in relazione alla violazione 1, e 10.100, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale dall’1 ottobre 2000 al 14 marzo 2001), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 24.700, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale dall’1 ottobre 2000 al 14 marzo 2001), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2: e 13.000) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 15.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Vice Direttore Generale dall’1 ottobre 2000 al 14 marzo 2001), in rapporto alla durata della violazione. Eugenio Anguilla: – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, 6, 7, e 38.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dall’1 gennaio 1999 all’1 maggio 2000), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2 e 13.800) con le sanzioni per le violazioni 4, 5, 6 e 7; – in relazione alla violazione 8, e 16.800, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dall’1 gennaio 1999 all’1 maggio 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 9, e 17.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dall’1 gennaio 1999 all’1 maggio 20001 in rapporto alla durata della violazione. Cosima Cucugliato: – in relazione alle violazioni 2, 4, 5, e 28.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza. in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dal 2 maggio 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata delle violazioni, e tenuto conto del «cumulo giuridico» della sanzione piu` grave (per la violazione n. 2 e 14.800) con le sanzioni per le violazioni 4 e 5; – in relazione alla violazione 9, e 18.500, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Funzione di Controllo Interno dal 2 maggio 2000 al 22 dicembre 2002), in rapporto alla durata della violazione. Rossana Venneri: – in relazione alla violazione 4, e 21.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Divisione Privati e Finanza dall’1 aprile 1999 al 27 marzo 2000 e Responsabile della Divisione Personal Financial Services dal 28 marzo 2000 al 30 settembre 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 5, e 21.000, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Divisione Privati e Finanza dall’1 aprile 1999 al 27 marzo 2000 e Responsabile della Divisione Personal Financial Services dal 28 marzo 2000 al 30 settembre 2000), in rapporto alla durata della violazione; – in relazione alla violazione 6, e 20.300, tenuto conto della carica rivestita dall’esponente in esame e della sua permanenza in carica (Responsabile della Divisione Privati e Finanza dall’1 aprile 1999 al 27 marzo 2000 e Responsabile della Divisione Personal Financial Services dal 28 marzo 2000 al 30 settembre 2000), in rapporto alla durata della violazione. INGIUNGE Alla MPS BANCA PERSONALE S.p.A. gia` Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. (cessionaria del ramo dell’azienda bancaria della Banca del Salento - Credito Popolare Salentino - Banca 121 S.p.A.) con sede in Lecce, Strada Provinciale Lecce Surbo e alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (societa` cedente il ramo d’azienda), piazza Salimbeni, n. 3 Siena, ai sensi dell’ari. 195 del d.lgs. n. 58/1998, di pagare con obbligo di regresso nei conati dei responsabili, le somme come sopra determinate, presso la sezione di Lecce, della tesoreria provinciale dello Stato - con imputazione al capo X capitolo 2368 (cod.mec. 6.2.2.) dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato - entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto. Roma, lı` 30 maggio 2005 IL DIRIGENTE GENERALE Roberto Ulissi |
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MyWay, sanzioni da 3,3 milioni
MILANO • È la più alta sanzione per un intermediario finanziario quella che il Ministero dell'Economia ha inflitto, su proposta della Consob, a 40 esponenti di Monte Paschi di Siena, per la vicenda dei piani MyWay e 4You, collocati negli anni scorsi dalla controllata dell'istituto senese Banca 121, ex Banca del Salento. Complessivamente ammonta a 3.305.500 euro la somma da sborsare. Molte delle persone sanzionate non lavorano più presso l'istituto senese: da Vincenzo De Bustis, all'epoca direttore generale del Monte dei Paschi di Siena, a Marco Mazzucchelli, per meno di un anno consigliere d'amministrazione, a Rosanna Venneri, responsabile della divisione privati e finanza nell'istituto. Nei loro confronti sono state riconosciute violazioni di diversi commi dell'articolo 21 del Testo Unico della Finanza: l'autorità di vigilanza ha accertato comportamenti contrari alla « diligenza, correttezza e trasparenza » . E ha ravveduto comportamenti contrari a diversi articoli del regolamento Consob per gli intermediari, in particolare l'articolo 32 relativo alla cosiddetta best execution: « non aver eseguito ... le negoziazioni alle migliori condizioni possibili al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni » . Monte dei Paschi di Siena fa sapere di aver già presentato ricorso contro le sanzioni. La vicenda My Way/ 4 You risale al 2001: lanciati dalla controllata Banca 121 ( poi inglobata da Mps) i piani avevano scontentato presto i propri sottoscrittori che avevano fatto ricorso alle autorità di vigilanza e alla magistratura, spalleggiati in diversi casi da diverse associazioni dei consumatori. La vendita dei prodotti venne sospesa e l'istituto di credito avviò tavoli di conciliazione con clienti, conclusisi a fine 2003 con il risarcimento parziale di circa 3.300 risparmiatori e totale per circa 1200 di loro. Negli ultimi mesi diversi giudici si sono pronunciati in sede civile. L'ultimo, proprio ieri, presso il Tribunale di Taranto, con la condanna dell'istituto. Nel bilancio 2004 di Banca Mps sono stati accantonati 55 milioni di euro per eventuali rimborsi ai clienti. il sole 24ore |
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