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tassazione del risparmio transfrontaliero 1 luglio
tassazione del risparmio
Redditi esteri, rimborso pieno Il decreto legislativo 84/05 conferma un principio finora incerto. Si integrano le indicazioni sul credito d'imposta contenute nell'articolo 165 del Testo unico. di Benedetto Santacroce Per la tassazione del risparmio transfrontaliero il contribuente nazionale, anche in deroga ai principi disciplinati, in materia di credito d'imposta, dall'articolo 165 del Tuir, potrà ottenere il totale rimborso o la compensazione con altri tributi delle ritenute subite da parte dello Stato erogatore degli interessi. L'importante previsione, che è in perfetta armonia con i principi imposti a livello comunitario dal l'articolo 14 della direttiva 2003/48/CE, è stabilitafinalmente in modo esplicito dal l'articolo 10 del Dlgs 84/05, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 23 maggio. In questo modo, sono state fugate definitivamente le preoccupazioni che erano state sollevate, anche da queste stesse pagine, sul fatto che la mera applicazione dei principi di cui all'articolo 165 del Tuir non avrebbe del tutto soddisfatto le previsioni comunitarie. La norma europea. La nuova disciplina comunitaria ammette, per un periodo transitorio che potrebbe - in considerazione delle regole previste dall'articolo 10 della direttiva 2003/48/CE - essere senza termine, che alcuni Stati membri (Lussemburgo, Austria e Belgio) e alcuni Stati convenzionati (Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco e Andorra) potranno applicare in luogo dello scambio d'informazione una ritenuta alla fonte crescente dal 15 al 35% degli interessi erogati. La ritenuta potrebbe creare dei fenomeni di doppia imposizione che la stessa direttiva comunitaria cerca di scongiurare introducendo all'articolo 14 una previsione per cui lo Stato di residenza, in presenza di una ritenuta alla fonte operata dallo Stato di erogazione, deve accordare al contribuente percipiente un credito d'imposta o, in caso di incapienza dell'imposta, il rimborso dell'intera ritenuta subita. Le regole del Tuir. La regola comunitaria prevede, quindi un obbligo da parte del legislatore nazionale di valutare con attenzione la problematica e di prevedere, nel caso in cui le regole interne non consentissero una copertura completa della ritenuta operata dall'ente erogatore, uno specifico meccanismo eccezionale e derogatorio per coprire l'eventuale eccedenza tra quanto vantabile in termini di credito d'imposta e quanto subito in termini di ritenuta alla fonte. In effetti, la regola italiana del credito d'imposta (vale a dire l'articolo 165 del Tuir) prevede che il contribuente italiano persona fisica possa detrarre le imposte definitivamente pagate all'estero fino a concorrenza della quota d'imposta nazionale corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Sempre in riferimento alla persona fisica, lo stesso articolo esclude che, in caso di eccedenza dell'imposta estera pagata rispetto al precedente limite di detrazione, la stessa possa essere riportata in avanti. Quindi se l'imposta definitivamente pagata all'estero risulta superiore rispetto al limite massimo nazionale, la stessa non sarà detraibile, non sarà riportabile a nuovo e quindi sarà persa con creazione conseguente di una doppia imposizione. Nell'ipotesi della tassazione del risparmio il fenomeno si verifica nei casi in cui il residente non abbia imposte da pagare in Italia o abbia imposte in misura inferiore di quelle sufficienti a coprire il credito vantabile. Pertanto, in non poche occasioni la doppia imposizione si verificherà in modo automatico e inevitabile. La soluzione adottata dal Dlgs 84/05. Per ovviare a questa situazione l'articolo 10 del Dlgs 84/05 prevede espressamente che la potenziale doppia imposizione causata dalla ritenuta subita nello Stato di erogazione dell'interesse può essere eliminata in base alle regole esposte. In via prioritaria il contribuente residente potrà vantare un credito d'imposta, secondo l'articolo 165 del Tuir. In via secondaria o nel caso in cui la ritenuta subita risulti superiore al predetto credito d'imposta ovvero nel caso in cui non sia addirittura applicabile la norma del citato articolo 165 il contribuente potrà richiedere il rimborso dell'eccedenza o dell'intera ritenuta oppure potrà compensare l'ammontare con altri tributi o contributi ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/97. http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=ar...rticolo&back=0 |
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Tassazione del risparmio
Interessi al bivio dell'«euroritenuta» Pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» le disposizioni attuative per gli importi percepiti da non residenti. Gli importi pagati dal 1° luglio saranno sottoposti allo scambio obbligatorio di informazioni oppure a un prelievo aggiuntivo del 15%. di Benedetto Santacroce Con la pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 118 di ieri, 23 maggio 2005, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, e la conseguente notifica alla Commissione europea, l'Italia recepisce le nuove regole comunitarie sulla tassazione del risparmio transfrontaliero (direttiva 2003/48/CE) e dà, per parte sua, il via libera definitivo all'attuazione dal 1° luglio prossimo della normativa che modificherà sostanzialmente le abitudini dei contribuenti nazionali ed europei. La normativa - che ha lo scopo di rendere conoscibili in modo automatico allo Stato membro di residenza gli interessi pagati da un altro Stato membro a un proprio residente - comporta quale primo effetto la creazione di un sistema di comunicazione tra i Paesi interessati in grado di fornire le dovute informazioni e di consentire di recuperare le eventuali evasioni. In pratica, un contribuente italiano che riceve, ad esempio, in Germania dopo il 1° luglio 2005 il pagamento di interessi su un conto corrente lì detenuto deve sapere che già dal giugno 2006 l'amministrazione fiscale italiana riceverà da quella tedesca un'informazione automatica specifica che potrà essere incrociata con i dati dichiarati dal contribuente stesso. Il meccanismo non opera in modo omogeneo in tutti gli Stati membri e quindi i contribuenti dovranno fare delle scelte specifiche al fine di evitare di subire gravosi accertamenti ovvero le conseguenze di una doppia imposizione. Per questo sarà interessante, oltre a considerare le disposizioni recepite nel decreto nazionale (si veda l'articolo a fianco), valutare attentamente le regole fissate dalla direttiva. Le regole sul territorio comunitario. In particolare, l'obiettivo della direttiva era quello di introdurre un meccanismo di scambio delle informazioni generalizzato che riguardasse non solo i 25 Stati membri ma anche alcuni Paesi terzi di particolare rilievo (Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Andorra). Questo obiettivo, ambizioso ma allo stato attuale impraticabile, ha portato il consiglio Ecofin a scegliere un compromesso. Per 22 Stati membri dal 1° luglio 2005 scatterà l'obbligo di comunicare allo Stato di residenza il nome e l'ammontare degli interessi pagati a favore di soggetti residenti in altri Stati membri. Il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria sono autorizzati, per un periodo transitorio, ad applicare, invece dell'obbligo di scambio di informazioni, una ritenuta alla fonte nella misura del 15%, per il periodo 2005-2007, del 20% per il periodo 2008-2010 e del 35% a decorrere dal 2011. Il gettito della ritenuta applicata sarà trattenuto per il 25% nello Stato in cui viene operata la ritenuta e per il 75% verrà versato allo Stato di residenza del percipiente. Il periodo transitorio avrà termine solo quando la Comunità europea concluderà un accordo (approvato all'unanimità dagli Stati membri) con i Paesi terzi con il quale questi si impegnano a scambiare informazioni a richiesta sulla base delle regole elaborate dall'Ocse nel 2002. Da ciò discende che, in linea teorica, questo periodo transitorio potrebbe non finire mai. Il compromesso raggiunto da questo punto di vista è sicuramente debole in quanto consente, con qualche ostacolo in più, di mantenere coperte alcune informazioni circa i redditi di capitali che soggetti residenti in altri Stati membri conseguono in Austria, Belgio e Lussemburgo. Inoltre, dopo gli accordi faticosamente raggiunti nei mesi scorsi, dal 1° luglio anche Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Andorra (che hanno una particolare importanza strategica nell'ambito dei movimenti finanziari europei) adotteranno analoghe regole a quelle sopra descritte per Austria, Belgio e Lussemburgo, introducendo un sistema di ritenuta alla fonte sugli interessi pagati ai cittadini residenti in uno dei 25 Stati membri dell'Unione Europea. Le conseguenze nazionali. Il quadro comunitario sopra descritto rende già chiaro quale dovrà essere il comportamento dei cittadini residenti in Italia che detengono all'estero capitali che producono interessi. In effetti, se questi capitali saranno in Paesi in cui vige lo scambio d'informazioni, dovranno essere dichiarati in Italia e non si potrà più confidare nell'esistenza di un segreto bancario più o meno forte. Al contrario se tali capitali sono detenuti in uno dei Paesi in cui si applica la ritenuta sarà necessario attivarsi per evitare che si possa configurare un caso di doppia imposizione non del tutto neutralizzato dal meccanismo espressamente previsto dalla direttiva e recepito dall'Italia all'articolo 10 del Dlgs 84/2005. 24 maggio 2005 http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=ar...376444&chId=30 Ultima modifica di FabioGalletti : 23-06-05 alle ore 22:02 |
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TASSAZIONE DEL RISPARMIO
Tre opzioni per il nuovo sistema IL REGIME ORDINARIO * La regola. Se chi beneficia degli interessi sui risparmi è residente in uno Stato membro diverso da quello dell’agente pagatore, la direttiva 2003/48/CE impone a quest’ultimo di comunicare all’autorità competente dello Stato membro del beneficiario alcune informazioni minime * Le informazioni. Dovranno essere comunicati elementi come l’identità e la residenza del beneficiario, il nome o la denominazione e l’indirizzo dell’agente pagatore, il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l’identificazione del credito che produce gli interessi, nonché informazioni relative al pagamento di interessi. Le informazioni sugli interessi devono essere differenziate secondo le specifiche categorie * I tempi. Le informazioni vanno comunicate almeno una volta all’anno ed entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro dell’agente pagatore LE DEROGHE * Esenzioni «temporanee». Durante un periodo transitorio, probabilmente fino al 2011, Belgio, Lussemburgo e Austria potranno astenersi dallo scambio di informazioni sui redditi da risparmio, a condizione che si applichi loro un sistema di ritenuta alla fonte sul complesso dei redditi: del 15% nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente * La redistribuzione. Gli Stati membri che applicano una ritenuta alla fonte devono conservare il 25% del gettito di tale ritenuta, mentre il restante 75% va trasferito allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi * Doppie imposizioni. La direttiva impone allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di assicurare l’eliminazione di qualsiasi doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte PAESI NON UE * Gli Stati coinvolti. Il regime di tassazione del risparmio, al di là delle regole particolari per Belgio, Lussemburgo e Austria, avrà effetti anche sui rapporti tra i Paesi Ue e alcuni di quelli che, pur facendo parte del Vecchio continente, non sono inseriti nell’Unione. In particolare, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino, il Principato del Liechtenstein e quello di Andorra, nonché la Svizzera, opereranno per avere un regime simile a quello comunitario. La comunicazione sarà solo volontaria in base alla concessione del beneficiario, e l’accordo potrà essere rivisto ogni tre anni * Casi particolari. Trattandosi di accordi singoli con la Ue, alcuni dei Paesi elencati hanno ottenuto il mantenimento di clausole specifiche. Ad esempio, la Svizzera può beneficiare dei regimi fiscali comuni applicabili alle società madri e figlie e ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate 24 maggio 2005 http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=ar...390285&chId=30 |
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TASSAZONE DEL RISPARMIO
Comunicazioni tra Stati entro giugno 2006 All'agenzia delle Entrate il ruolo di collettore delle informazioni - Lotta decisa contro le doppie imposizioni. di Benedetto Santacroce Il decreto legislativo 84/2005 di recepimento della direttiva sul risparmio transfrontaliero introduce nell'ordinamento italiano nuove regole che dovranno essere rispettate dagli intermediari finanziari residenti in Italia nel momento in cui pagheranno a soggetti non residenti somme a titolo d'interesse. Il provvedimento, però, oltre a fissare le regole di comunicazione tra ente pagatore e agenzia delle Entrate e a definire cosa si intende per pagamenti di interessi, regolamenta anche alcuni profili rilevanti per i contribuenti nazionali, in particolare per quanto riguarda le somme percepite in Paesi che sottopongono l'erogazione a ritenuta alla fonte (si veda l'articolo riportato sotto). Il sistema di comunicazione. Il decreto legislativo disciplina, in modo particolare, due flussi di informazioni. Il primo che consente l'invio delle informazioni dagli agenti pagatori all'agenzia delle Entrate e il secondo che consente lo scambio di informazioni tra lo Stato italiano e gli altri Stati membri. Quest'ultimo deve avvenire, in base all'articolo 7, in modo automatico entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi. In pratica, se la nuova normativa entrerà in vigore dal 1° luglio 2005, le prime comunicazioni dovrebbero essere inviate entro il 30 giugno 2006 e dovrebbero riguardare tutti gli interessi pagati dopo la data di entrata in vigore del provvedimento. Il decreto impone a tutti coloro che pagano interessi a soggetti residenti in altri Stati membri di inviare il dettaglio delle somme pagate e l'identificazione dei beneficiari all'agenzia delle Entrate. È molto importante sottolineare che l'obbligo riguarda in prima battuta gli intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato, ma coinvolge anche: * ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi; * le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Per l'individuazione esatta dei soggetti che sono obbligati all'invio delle comunicazioni all'agenzia delle Entrate bisogna analizzare in dettaglio cosa intende il legislatore con l'espressione «interessi». L'articolo 2 del provvedimento definisce, infatti, ben quattro categorie di interessi oggetto della comunicazione. Tra queste categorie, però, risultano per espressa previsione normativa esclusi gli interessi moratori. L'esclusione determina una concreta riduzione dei soggetti interessati, anche se in via generale, nell'adempimento ricadono anche professionisti e imprenditori. Il mancato o tardivo invio della comunicazione comporta l'applicazione di una pesante sanzione amministrativa che varia da 2.065 a 20.658 euro. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione applicabile è solo quella minima. Le regole per i contribuenti nazionali. L'articolo 10 disciplina i meccanismi con cui l'Italia vuole evitare nei confronti dei propri contribuenti gli effetti di doppia imposizione che si generano nei Paesi in cui gli interessi sono soggetti a ritenuta alla fonte. La disposizione, per evitare in modo assoluto la doppia imposizione, oltre a prevedere un rinvio al meccanismo del credito d'imposta disciplinato all'articolo 165 del Tuir, dispone ulteriori meccanismi che in caso di eccedenza rispetto alle regole ordinarie dell'articolo 165 ovvero di disapplicazione dello stesso articolo 165 consentano al contribuente di ottenere il rimborso totale della ritenuta subita ovvero di poter compensare con altre imposte l'eccedenza tassata all'estero in base all'articolo 17 del decreto legislativo 241/97. L'articolo 9 prevede la possibilità per il contribuente nazionale che percepisce all'estero interessi soggetti a ritenuta di chiedere all'agenzia delle Entrate un certificato da presentare allo Stato di erogazione da cui si evincano i dati del contribuente, dell'ente erogante e dei crediti per i quali si chiede la disapplicazione della ritenuta. 24 maggio 2005 http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=ar...376426&chId=30 |
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TASSAZIONE DEL RISPARMIO
Applicazione in sospeso per i rapporti di vecchia data di Benedetto Santacroce Il 1° luglio 2005 entra in vigore la nuova disciplina del risparmio transfrontaliero senza, però, che le nuove regole operino in modo uniforme per tutti gli interessi che verranno pagati a partire dal 1° luglio. Infatti, gli articoli 6 e 15 della direttiva 2003/48/CE e l'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del decreto legislativo 84/05 prevedono regole transitorie di salvaguardia che escludono dal meccanismo di monitoraggio o dalla ritenuta una serie di operazioni produttive d'interessi. Il decreto esclude dalla disciplina, per tutto il periodo transitorio (comunque non oltre il 31 dicembre 2010) gli interessi pagati su obbligazioni nazionali e internazionali e altri crediti negoziabili emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001, a condizione che il credito non abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002. Se c'è stata riapertura l'articolo 2, comma 6 prevede condizioni per la disapplicazione almeno in parte degli interessi sulle emissioni. Ulteriori esclusioni sono previste per i pagamenti di interessi versati da enti e organismi qualora l'investimento nei relativi titoli da parte degli stessi enti e organismi non sia superiore al 15% del loro attivo. La regola di esclusione opera, però, solo per gli Stati che l'hanno prevista espressamente. 24 maggio 2005 http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=ar...376438&chId=30 |
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Decreto legislativo n. 84 del 18 aprile 2005
http://www.ilsole24ore.com/SoleOnLin...0.0.1184376377 Allegato A - Parte 1 Allegato A - Parte 2 http://www.ilsole24ore.com/SoleOnLin...0.0.1184376349 http://www.ilsole24ore.com/SoleOnLin...0.0.1184376363 |
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30 giugno 2005
Domani via con l’handicap alle tasse Ue sul risparmio Il nuovo regime fiscale arriva dopo gli accordi di un anno fa che consentono alla Svizzera di conservare il segreto bancario. Ma l’elusione rimane facile Scatta domani il nuovo regime europeo di tassazione del risparmio, impostato sullo scambio automatico di informazioni o, per alcuni Paesi, sull'imposizione alla fonte. passo sulla carta decisivo per l'integrazione fiscale e la lotta a elusione ed evasione.Mache, nella sostanza, secondo gli stessi esperti che hanno lavorato alla riforma, lascia "più di una scappatoia Il regime, peraltro, parte con mesi di ritardo, a causa della Svizzera che ha imposto lo slittamento dal primo gennaio per rispettare i tempi costituzionali di uneventuale referendum. Consultazione che, alla fine, non è stata richiesta.Aconferma di quanto al tavolo delle trattative gli "gnomi" abbiano giocato bene le proprie carte. Circa un anno fa l'allora presidente della Commissione, Romano Prodi, parlava di "vittoria " per aver strappato a Berna l'adesione al nuovo regime: in realtà, la Svizzera non dovrà scambiare informazioni, ma adotterà regime di imposizione alla fonte, conservando sine die il diritto segreto bancario. Quindi, addio alla speranza di alzare i veli dei forzieri elvetici. In più, in Svizzera come in Lussemburgo, Austria e Belgio e nei cosiddetti paradisi fiscali), l'aliquota alla fonte sarà tenuta a colpire una sola e precisa categoria di introiti: gli interessi liquidati a persone fisiche. E non serve un genio della finanza per costruire prodotti che mutino la definizione di un rendimento. http://www.assinews.it/rassegna/arti...300605ba4.html |
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Anche in Svizzera imposta al 15% dei redditi da capitale, dal 2011 salirà al 35%. Così i «paradisi» difendono i conti anonimi Il segreto bancario? Da oggi si paga In vigore la direttiva europea sulla tassazione del risparmio. Centri off shore, ritenute in aumento
Il segreto? E’ un servizio. Chi vuole usufruirne in banca, qualunque ne sia la ragione, da oggi pagherà: il 15% dei redditi da capitale fino a tutto il 2007, il 20% fra il 2008 e il 2010 e il 35% a partire dal 2001. Lo stesso trattamento è prescritto nei più celebri centri «off shore»: dalla Svizzera al Lussemburgo, dal Belgio all’Austria, dalle isole della Manica al Liechtenstein, ai territori e domini d’oltremare britannici (Isole Vergini, Cayman, Anguilla, Montserrat, Turcs e Caicos) e olandesi (Antille, Aruba). Senza eccezioni neanche per San Marino, Montecarlo e Andorra. REALPOLITIK - Era forse diverso all’inizio lo spirito della direttiva per la tassazione del risparmio alla quale a Bruxelles si lavora dal 1989, quando il club era a 12 soci e si chiamava Comunità economica europea. Fatto sta che nell’attuale Ue a 25, anziché una certa idea condivisibile o meno di armonizzazione, i veti fra governi hanno prodotto un messaggio più tradizionale di Realpolitik : chi nell’Ue desideri un conto personale anonimo all’estero, alla lunga dovrà pagare imposte più alte di quelle in media richieste sui redditi da capitale nel suo Paese di residenza. I proventi però andranno per il 75% a quest’ultimo, partecipe così dei dividendi del «servizio», e per il 25% allo Stato che lo eroga grazie alle sue leggi di tutela contro la trasparenza. DIRETTIVA MONTI - Certo quando la direttiva fu proposta nel ’98 da Mario Monti, allora commissario al Mercato interno dell’Ue, gli obiettivi erano altri: scoraggiare la concorrenza fra Stati al ribasso sulle aliquote sui capitali (per scoraggiarne la fuga) compensate da più alte aliquote sul lavoro (per sua natura meno mobile). E introdurre a questo scopo uno scambio d’informazioni fra amministrazioni fiscali sugli interessi maturati dai contribuenti su conti esteri. Fin qui le intenzioni. Nella realtà però l’Ue ha dovuto negoziare a lungo con i centri «off shore» al suo interno e fuori, vere calamite per risparmiatori non residenti grazie a conti anonimi tassati poco (Lussemburgo) o nulla (Svizzera). E’ stato un percorso a ostacoli per due ragioni: l’obbligo sulle questioni fiscali nell’Ue a decidere all’unanimità dei governi, Lussemburgo incluso; e l’impegno per coinvolgere i centri verso i quali sarebbe fuggito il risparmio se l’accordo avesse coperto la sola Unione. Alla fine al compromesso fra ministri delle Finanze dell’Ue, le loro ex colonie e Svizzera, San Marino, Monaco, Lichtenstein e Andorra, si è giunti nel 2003. Per una direttiva programmata per entrare in vigore appunto oggi. Beninteso, come scrive in una lettera di 10 giorni fa l’ambasciatore svizzero all’Ue Bernhard Marfurt, «a condizione che le altre 39 parti coinvolte la applichino». COMPROMESSO - Il meccanismo è inevitabilmente «à la carte». In tutta l’Ue meno che in Lussemburgo, Belgio e Austria, i Paesi tasseranno come prima il risparmio depositato dai risparmiatori residenti in un altro Stato. La novità è l’obbligo di trasparenza, per loro. Scatta insomma un meccanismo - sulla carta automatico - d’informazione dalla estera banca allo Stato di residenza del risparmiatore. Esempio: i redditi maturati da oggi su un conto di Londra di un cittadino italiano saranno comunicati nel giro di qualche mese dalla banca inglese al fisco di Roma (se l’automatismo funziona). Ovvio il rischio per l’investitore di subire accertamenti incrociati o la doppia imposizione, benché la direttiva la escluda. LE BARRICATE - Austria, Belgio e Lussemburgo invece hanno alzato le barricare a difesa dei conti anonimi dei non residenti. In contropartita preleveranno ritenute alla fonte in aumento dal 15% al 35%, ma dei proventi tratterranno appunto solo un quarto. Per i domini e i territori d’Oltremare (in primis le isole di Guernsey, Jersey e Man) sono previste regole «identiche». In Svizzera e negli altri centri ai confini dell’Ue, ci saranno invece misure «equivalenti». Il primo effetto c’è già: le banche elvetiche, meta di un terzo del risparmio «off shore» del mondo, ha già investito 200 milioni per applicare le ritenute. Per ora non teme una fuga di capitali, benché l’Associazione svizzera dei banchieri chieda già di estendere i vincoli ai «paradisi» più lontani di Singapore e Hong Kong. Perché in Europa, fuori dall’ingranaggio, per ora resta poco: i dividendi, i prodotti assicurativi, i guadagni in capitale sociale e i derivati. Federico Fubini corriere della sera |
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1 luglio 2005
Trasparenza fiscale senza sconti DIRETTIVA RISPARMIO • In vigore da oggi le regole per la circolazione delle notizie sui conti correnti e sull'euroritenuta La conoscenza delle modalità di applicazione della direttiva risparmio al via da oggi nei vari Paesi europei e in Italia è indispensabile per evitare di essere sospettati di evasione anche quando si sia adottato un comportamento fiscalmente corretto. Detenzione di conti correnti all'estero. Molti soggetti residenti in Italia detengono conti correnti all'estero di esiguo importo per effettuare pagamenti in loco ( ad esempio, conti di servizio dei detentori di abitazioni all'estero). Lo scambio di informazioni non prevede una soglia minima; pertanto anche interessi di pochi euro sono oggetto di segnalazione. Per evitare di essere obbligati a indicare nella dichiarazione gli interessi percepiti e di compilare, in alcuni casi, il quadro RW potrebbe essere utile incaricare alla banca estera di accreditare tempestivamente gli interessi su un conto corrente italiano; la banca italiana opererà la ritenta d'imposta d'ingresso e il contribuente sarà esonerato da altri adempimenti ( circolare 54/ E del 2002, risposta 14). Soci di società semplici estere. Le società semplici residenti e non residenti sono considerate « agenti pagatori » ( rientrano fra le cosiddette " entità residuali" di cui all'articolo 1, comma 3 del Dlgs 84/ 2005); pertanto, nel momento in cui riscuotono interessi, devono fornire lo scambio di informazioni con riferimento ai loro soci residenti in altri Stati Ue. In Italia, però, i redditi delle società semplici non residenti devono essere dichiarati dal socio come utili ( articolo 44, comma 1, lettera e del Testo unico) solo quando vengono distribuiti dalla società e non quando questa li riscuote. Il socio, quindi, risulta aver riscosso un reddito che non ha legittimamente dichiarato, non avendo ancora percepito alcun utile dalla società. L'inconveniente può essere evitato se la società semplice chiede— come consente l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva— di essere autorizzata a fare la comunicazione solo nel momento in cui eroga il reddito al socio. Obbligazioni di emittenti privati. Molte persone fisiche italiane detengono obbligazioni di società estere. Non essendoci l'intervento di intermediari finanziari, l'agente pagatore è la società estera, la quale sarà quindi obbligata allo scambio di informazioni ( o ad operare la ritenuta sostitutiva, se risiede nei Paesi che fruiscono di questa opzione). Per evitare di dover indicare nella dichiarazione dei redditi gli interessi percepiti e di dover compilare il quadro RW, sarebbe sufficiente che il residente depositasse il titolo presso una banca italiana o lo intestasse a una fiduciaria italiana, optando per il regime del risparmio amministrato. In questo modo, infatti, non opererebbe alcuno scambio di informazioni e gli adempimenti fiscali italiani sarebbero a carico dell'intermediario. Ma occorre considerare che alcuni intermediari considerano l'operazione descritta un « trasferimento dall'estero » e quindi effettuano il monitoraggio ( comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria dell'operazione) di cui all'articolo 1 del Dl 167/ 90. Finanziamenti a società estere. Anche nel caso in cui una persona fisica abbia erogato un finanziamento a una società estera, non essendoci l'intervento di intermediari finanziari, l'agente pagatore è la società stessa. Anche in questo caso, per evitare di dover compilare il quadro RW, sarebbe sufficiente che il residente intestasse il credito a una fiduciaria italiana, optando per il regime del risparmio amministrato. Ma questa soluzione, oltre a comportare il rischio di monitoraggio, non esonera il contribuente dall'obbligo di indicare l'interesse nel quadro RL della dichiarazione dei redditi, scontando l'Irpef progressiva. GERMANIA Informazioni ai nastri di partenza I n Germania la direttiva risparmio è stata attuata già da tempo con decreto del 26 gennaio 2004 ( « Zinsinformationsverordnung » ) , strutturato come corpo autonomo e indipendente dalle disposizioni fiscali vigenti, che ne facilita la lettura. Nello scorso gennaio, poi, il ministero delle Finanze tedesco ha emanato un'ampia circolare informativa per illustrare i principali aspetti operativi, entrando tra le altre cose anche nel merito delle singole definizioni di agente pagatore, beneficiario effettivo e di interessi. Scopo principale della direttiva europea, come spiegato nella parte introduttiva della circolare, è di garantire la tassazione degli interessi pagati a persone fisiche residenti in altro Stato membro tramite lo scambio di informazioni. Pertanto la normativa non tocca le disposizioni interne riguardanti la tassazione degli interessi pagati a non residenti. Queste prevedono, come prima, una ritenuta del 20% ( « Kapitalertragsteuer » ) , alla quale si aggiunge l'addizionale di solidarietà del 5,5% ( complessivamente la ritenuta è del 21,1%). La ritenuta si applica sugli interessi da depositi bancari e di norma nella stessa misura anche sulle obbligazioni pubbliche e private. Restano ovviamente salve le disposizioni convenzionali che, per quanto riguarda la convenzione con l'Italia, prevedono una riduzione della ritenuta al 10% e in particolari casi l'esenzione ( come per le obbligazioni emesse dallo Stato o da un Land). La riduzione o l' esenzione vanno preventivamente richieste all'ufficio locale; a differenza dell'Italia non possono essere concesse direttamente dal sostituto d'imposta. Con riferimento agli Stati per i quali è prevista l'applicazione della ritenuta in sostituzione dello scambio di informazioni ( Belgio, Lussemburgo e Austria nonché alcuni Stati terzi come Svizzera) viene evidenziato molto chiaramente che, nonostante la ritenuta, continua a sussistere l'obbligo di dichiarare gli interessi in base alle norme interne. Questa avvertenza cerca di ovviare alla comune disinformazione, fomentata anche dalla pubblicità maliziosa di banche di Paesi limitrofi ( Austria e Svizzera), con riferimento al loro segreto bancario. Questo infatti è un argomento molto delicato per i tedeschi dopo che dall'aprile 2005 l'amministrazione finanziaria ha la possibilità di accedere in via telematica su ogni banca per verificare l'esistenza di conti bancari intestati a singole persone, con il solo obbligo di informare il contribuente ma non la banca. Tale procedura di interrogazione ( « Kontenabfragemöglichkeit » ) dopo lunga battaglia è stata avallata anche dalla Corte costituzionale. Per quanto riguarda gli aspetti operativi, il decreto contiene le disposizioni per la comunicazione delle informazioni. Gli obblighi riguardano gli operatori professionali, ma anche le imprese che pagano interessi nell'ambito della loro attività professionale. Al riguardo si segnala un'interpretazione restrittiva che considera gli interessi pagati per un finanziamento concesso dal socio come non rientranti nell'ambito dell'attività tipica dell'impresa e, pertanto, esclusi dall'obbligo di comunicazione. Comunque, la direttiva si applica agli interessi pagati dal 1 ? luglio 2005 ( stretto regime di cassa). La comunicazione riguarda in teoria solamente gli interessi, come definiti nella direttiva. Qualche problema però può nascere con particolari fondi d'investimento per i quali in caso di cessione possono essere compresi, oltre a interessi, anche plusvalenze. Le informazioni devono essere inviate all'amministrazione in via telematica entro il 31 maggio dell'anno successivo, fatto abbastanza insolito in Germania dove non si conosce ancora l'utilizzo generalizzato dell'invio telematico come in Italia. La circolare, infine, contiene i dettagli tecnici per la comunicazione e la modulistica che serve nei confronti degli Stati che applicano la ritenuta, per chiederne l'esonero e certificare la residenza fiscale. REGNO UNITO Scambi a due vie I l Regno Unito si distingue per la tempestività e la completezza del recepimento. Il fulcro dell'attuazione della direttiva sul risparmio è costituito dal Reporting of Savings Income Information Regulation ( SI 2003/ 3297), adottato sulla base di una delega inserita nel Finance Act 2003. Il provvedimento governativo è stato poi modificato nel giugno scorso ( SI 2005/ 1539) per tenere conto, fra l'altro, dell'allargamento Ue e dell'avvenuta conclusione degli accordi con i territori dipendenti e associati. Alla disciplina legislativa si affiancano dettagliate Guidance Notes, giunte alla quarta revisione. La nuova disciplina si inserisce in un sistema tributario che prevede, di regola, l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 20% sui proventi qualificabili come savings income ( categoria che include, in particolare, gli interessi bancari e sui titoli pubblici). Le prime dichiarazioni che gli agenti pagatori dovranno predisporre riguarderanno il periodo dal 1 ? luglio 2005 al 5 aprile 2006 e dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2006. Le informazioni riguardano, in generale, i soli interessi pagati ( criterio di cassa), mentre quelli maturati o capitalizzati acquistano rilievo solo nel caso di cessione del titolo o del credito ( e qualora nel prezzo siano inclusi gli interessi maturati) o nel caso di rimborso anticipato. I contenuti della dichiarazione sono diversi a seconda che riguardino rapporti posti in essere prima o dopo il 1 ? gennaio 2004. Per le relazioni contrattuali iniziate dopo il 1 ? gennaio 2004 ( ovvero in assenza di contratto), la dichiarazione dovrà contenere nome, indirizzo, Paese di residenza e data e luogo di nascita dell'investitore, nonché il Tax Identification Number ( il codice fiscale attribuito dallo Stato membro di residenza) o, in mancanza, la data e il luogo di nascita. Per quelle iniziate prima del 1 ? gennaio 2004, gli obblighi di informazione sono limitati a nome, indirizzo e Stato di residenza. In merito ai pagamenti, le informazioni che l'agente pagatore è tenuto a trasmettere riguardano la categoria di interessi, il numero di conto o le altre informazioni utili a identificare lo strumento finanziario, l'ammontare degli interessi e la valuta utilizzata ai fini della dichiarazione. FRANCIA Il pagamento detta i tempi alle amministrazioni A partire da oggi la direttiva comunitaria 2003/ 48 trova pieno recepimento anche in Francia: e così i redditi da risparmio corrisposti sotto forma di interesse da soggetti francesi ( generalmente banche, società di intermediazione finanziaria, società di gestione delle risparmio) a persone fisiche residenti in altri Paesi membri sono tassati esclusivamente nei rispettivi Paesi di residenza, subordinatamente al rispetto da parte degli agenti pagatori di ben specifici obblighi di monitoraggio di coloro che sono beneficiari effettivi dei flussi finanziari. Alcune convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra la Francia e altri Paesi comunitari prevedevano già un'imposizione esclusiva degli interessi nel solo Stato di residenza del percettore ( ad esempio le convenzioni con l'Austria, con la Germania, con la Danimarca, con il Regno Unito, con la Svezia). La stessa normativa interna francese esclude inoltre da qualunque imposizione domestica gli interessi relativi a obbligazioni e ad altri titoli negoziabili emessi a partire dal 1 ? gennaio 1987. La direttiva risparmio esplicherà pertanto i propri effetti innovativi in tutti quei casi residuali in cui la Francia applica ancora un'imposizione alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti nella Comunità; imposizione alla fonte, peraltro, solitamente non superiore al 10%, così come stabilito dal rispettivo Trattato bilaterale ( si vedano ad esempio le convenzioni stipulate dalla Francia con l'Italia, Cipro, Malta, il Belgio, la Spagna e la Grecia). L'applicazione in Francia del nuovo regime impositivo degli interessi da risparmio come introdotto dalla direttiva comporta, come si è detto, specifici obblighi di identificazione delle persone fisiche estere, residenti nella Comunità, le quali percepiscono interessi di fonte francese. La procedura di rilevazione viene disciplinata in modo sostanzialmente analogo a quanto previsto in Italia; gli obblighi di rilevazione dovrebbero riguardare comunque esclusivamente l'ammontare dei proventi e non l'ammontare del capitale produttivo di reddito stante il tenore dell'articolo 242 ter del « Code general des impots » . La successiva trasmissione dei nominativi dei beneficiari alle varie amministrazioni fiscali dei rispettivi Paesi di residenza ( per il tramite dell'amministrazione fiscale francese) da una parte consentirà al soggetto pagatore francese di non applicare le ritenute fiscali convenzionali sui proventi erogati, dall'altra consentirà al Fisco dello Stato di residenza di conoscere quali sono i proventi percepiti dai propri residenti e di verificare se gli stessi, una volta giunti a destinazione, sono stati dichiarati o comunque assoggettati a imposizione. Nel caso in cui i soggetti percettori risiedano in Italia, l'amministrazione finanziaria del nostro Paese sarà altresì messa in grado di confrontare i dati ricevuti relativi ai flussi finanziari percepiti dai propri contribuenti residenti con i dati dichiarati da questi ultimi nei modelli RW. Il decreto 2005 132 del 15 febbraio 2005 è il provvedimento legislativo con il quale la direttiva ha trovato piena definizione nell'ambito del sistema giuridico francese attraverso peraltro l'inserimento di necessarie modifiche e integrazioni ad alcune norme del « Code general des impots » . La nuova normativa esplica la sua efficacia « pour les interests de creance de toute nature et produit assimiles payées » dalla data di entrata in vigore. In sostanza, il legislatore d'Oltralpe ha operato in modo analogo a quello italiano ( si veda l'articolo 12 del decreto legislativo 84/ 2005) dando rilevanza esclusivamente al momento della percezione del provento e non a quello della maturazione dello stesso. Non è rilevante la maturazione del provento http://www.assinews.it/rassegna/arti...e010705ri.html |
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1 luglio 2005
Anche le società finiscono nella rete DIRETTIVA RISPARMIO • Tra le questioni che restano da chiarire le operazioni di pronti termine e gli effetti dello « scudo » L' applicazione della direttiva risparmio in Italia solleva alcune questioni procedurali che potrebbero presentare interesse diffuso. Agenti pagatori diversi dagli intermediari finanziari. Lo scambio di informazioni non è posto a carico solamente degli intermediari finanziari, ma può riguardare anche i privati. Ci si riferisce, ad esempio, alle società italiane che abbiano emesso obbligazioni sottoscritte da persone fisiche comunitarie o abbiano ricevuto finanziamenti da esse. Le persone fisiche straniere titolari di obbligazioni o finanziamenti verso società italiane potrebbero sollevare la società dagli obblighi di agente pagatore semplicemente depositando il titolo presso una banca italiana o intestandolo a una fiduciaria italiana ( nel qual caso la banca o una fiduciaria assumerebbero il ruolo di agente pagatore) oppure utilizzando un intermediario del proprio Paese di residenza ( nel qual caso la direttiva non troverebbe del tutto applicazione). Altro caso è quello delle società semplici con soci persone fisiche domiciliate in altri Stati della Comunità. Queste società devono monitorare e comunicare la quota di interessi percepiti, di pertinenza dei soci stranieri. Si tratta di un adempimento particolarmente gravoso se si considera che le società semplici sono, di norma, prive di struttura organizzativa. La nozione di « interesse » . Il testo del decreto legislativo 84 del 2005 non pare idoneo a definire con esattezza il campo di applicazione dello scambio di informazione. A titolo di esempio, non è chiaro quale sia il dato da comunicare in presenza di un'operazioni di pronti contro termine: solo l'interesse effettivo dell'operazione ( somma algebrica di rateo cedola e scarto prezzo), l'intero corrispettivo della cessione a termine ( interesse più prezzo secco del titolo) o quest'ultimo dato più l'ammontare complessivo dell'eventuale cedola eventualmente incassata nel corso dell'operazione? In presenza di un finanziamento infruttifero, si ritiene che nessuna comunicazione debba essere effettuata, anche se, sul piano economico, si potrebbe sostenere che il creditore abbia maturato un interesse implicito, pari alla differenza fra il valore nominale del credito e il suo valore attuale alla data dell'erogazione. La segretazione in caso di scudo fiscale. Un caso particolare si può verificare se un residente ha aderito al cosiddetto « scudo fiscale » negli anni 2001 2003 e ha, nel frattempo, trasferito la propria residenza all'estero. L'intermediario italiano, pur essendo obbligato alla segretazione dovrà comunicare alle Finanze gli interessi oggetto dello scambio di informazione, con un'evidente contraddizione. Di norma, però, l'inconveniente non potrà verificarsi. La banca, infatti, censisce ( per stabilire lo Stati di provenienza) il cliente in base al passaporto o alla carta d'identità ( che, nel caso, saranno — di norma — italiani), utilizzando la residenza fiscale solo su richiesta del cliente stesso. Basterà quindi che il cliente non consegni alla banca il certificato residenza estero per sottrarsi allo scambio di informazioni, dato che la banca non lo percepirà come domiciliato all'estero. Non è sempre definito con esattezza l'ambito oggettivo delle dichiarazioni S V I Z Z E R A Il segreto bancario resiste al prelievo V ia libera all'euroritenuta in Svizzera, là dove prima di oggi non vi era applicazione di imposta ( ipotesi di extraterritorialità) nel caso di interessi dovuti da un soggetto non residente a un creditore non residente pagati per il tramite di un agente pagatore svizzero. La legge federale relativa all'accordo sulla fiscalità conseguente alla direttiva prevede, tra gli altri, i seguenti adempimenti a carico degli agenti pagatori: i trasferimenti delle contribuzion i ( 2 5 % ) dell'euroritenuta devono avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno con riguardo all'anno precedente, salvo applicazione di interessi di mora in caso di ritardo; la ritenuta è conteggiata in franchi svizzeri, laddove conteggiata in divisa estera è convertita al cambio del giorno; è previsto l'obbligo del segreto anche nel caso di applicazione della ritenuta; è punito con una multa fino a 250mila franchi ( circa 161.500 euro), fatti salvi eventuali aspetti penali, chiunque commetta sottrazioni di ritenuta o trasferimento di importi; è punito con multe sino a 100mila franchi ( circa 64.600 euro) chiunque intenzionalmente o per negligenza metta in pericolo l'esecuzione dell'accordo sulla euroritenuta. Al fine della segnalazione degli interessi soggetti aeuroritenuta sono stati istituiti appositi moduli Form. 150/ 151 cumulativi annui per ciascun Paese. La segnalazione ha riguardo agli interessi maturati dal 1 ? luglio 2005 ( Luxembourg approach) indipendentemente dal momento del loro pagamento. Ciò si spiega anche con la circostanza che prima dell'euroritenuta tali interessi, non ricadendo nella imposta preventiva, non soggiacevano ad alcuna imposizione. Il comma 2 dell'articolo 1 dell'accordo tra Svizzera e Ue ( sulla Gazzetta europea L 385/ 30 del 29 dicembre 2004) esclude dall'applicazione della euroritenuta « i pagamenti di interessi generati da crediti nei confronti di debitori che sono residenti in Svizzera » . Per comprendere la portata di questa disposizione occorre riferirsi alla legge federale sull'imposta preventiva ( legge 13 ottobre 1965, articoli 4 e 13). L'imposta preventiva è un'imposta riscossa alla fonte sui redditi dei capitali mobili: a) interessi da obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera; b) dividendi da azioni pure emesse da persone domiciliate in Svizzera; c) quote di fondi di investimento di emittenti elvetici; d) interessi da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. L'aliquota è fissata nella misura del 35% per i redditi di capitale, 15% per rendite vitalizie e pensioni, 8% per le altre prestazioni di assicurazione. L'obbligo del prelievo incombe al debitore svizzero — sostanzialmente sostituto d'imposta — che di conseguenza riduce la propria prestazione a favore del beneficiario. Se i beneficiari sono soggetti non residenti nella Confederazione l'imposta preventiva costituisce generalmente una imposizione definitiva, restando peraltro salva l'applicazione delle minori ritenute convenzionali. Questo equivale a dire che l'imposta preventiva sugli interessi esclude la contemporanea applicazione dell'euroritenuta e di tutti i conseguenti adempimenti tra cui, in particolare, il ristorno del 25% del ricavato allo Stato di residenza del beneficiario. AUSTRIA Un percorso a ostacoli per i dati L e novità per l'Austria riguardano soprattutto l'introduzione dell'euroritenuta ( Eu Quellensteuer). Prima, infatti, le norme interne prevedevano l'esenzione per gli interessi, mentre per i pagamenti a soggetti residenti si continua ad applicare una ritenuta del 25 per cento. L'attuazione della direttiva è avvenuta con una legge del gennaio 2004 che entra in vigore con il 1 ? luglio 2005 ( Eu Quellensteuergesetz), cui ha fatto seguito, due settimane fa, la circolare attuativa. La legge contiene le singole definizioni sulla falsariga della direttiva Ue. In particolare si segnala l'obbligo di identificazione del beneficiario con relativo codice fiscale e del suo domicilio, anche se non vengono fornite informazioni all'amministrazione nell'altro Stato comunitario. L'ambito soggettivo— obbligo di effettuare la ritenuta o in alternativa la comunicazione — come in Germania viene interpretato restrittivamente: riguarda solo operatori professionali e, per le imprese, solo quelle che pagano interessi nell'esercizio della loro attività professionale. Il fulcro delle novità e dei chiarimenti ufficiali riguarda l'euroritenuta sugli interessi pagati a non residenti dal 1 ? luglio 2005 ( principio di cassa). Sono richiesti calcoli particolari per una corretta imputazione temporale degli interessi ( esempio, per titoli con zero coupon). Difficile diventa poi il calcolo degli interessi per i fondi di investimento dove, anche in base alla loro composizione, va calcolato una sorta di interesse implicito o figurativo in caso di capitalizzazione. L'imposta va versata dall'ente pagatore annualmente entro il 31 maggio dall'anno successivo. Entro lo stesso termine deve essere predisposta e inviata in via telematica all'amministrazione una dichiarazione con gli interessi pagati e le ritenute effettuate, il tutto suddiviso in base allo Stato di residenza dei beneficiari. La circolare sottolinea infine che l'euroritenuta non esonera il beneficiario dagli obblighi di dichiarazione nel suo Stato di residenza, che continua ad avere il diritto di tassare gli interessi in base al principio del reddito mondiale. Deve essere solamente garantito il credito d'imposta pieno, per evitare qualsiasi possibilità di doppia imposizione. Gli istituti pronti all'euroritenuta Circa 300 milioni di franchi ( quasi 194 milioni di euro) investiti in tecnologie, procedure, formazione degli addetti. Gli istituti elvetici si dicono pronti all'entrata in vigore della nuova tassazione del risparmio. Thomas Sutter, portavoce dell'Associazione svizzera dei banchieri, ieri lo ha ribadito. Le banche rossocrociate si dicono tranquille: il segreto bancario rimane, la nuova imposta per i non residenti Ue — ora al 15%, poi gradualmente sino al 35% — toccherà solo i redditi da interesse delle persone fisiche. Ne sono esclusi gli utili in capitale, i dividendi, i prodotti derivati, i prodotti assicurativi. Non riguarda le persone giuridiche. Gli istituti della Confederazione, principale piazza di gestione di patrimoni a livello mondiale, non temono un deflusso di capitali verso altri luoghi, neppure verso piazze asiatiche come Hong Kong e Singapore, per ora escluse dagli accordi. « C'è un impegno dell'Unione europea — dice Franco Polloni, responsabile Pianificazione fiscale della Banca del Gottardo — a trovare in futuro intese anche con quelle piazze. Nel frattempo, riteniamo che non vi saranno spostamenti di capitali dalla Svizzera, considerando le garanzie e le professionalità che sulla piazza elvetica si possono trovare » . Tre quarti dell'imposta riscossa saranno versati agli Stati Ue di residenza, un quarto rimarrà alla Confederazione. Tra circa un anno si potrà fare forse un primo bilancio concreto sugli introiti reali derivanti dalla tassazione. Intanto la quieta Svizzera non si scompone e fa sapere di poter conservare la sua leadership nella gestione patrimoniale. http://www.assinews.it/rassegna/arti...010705ri2.html |
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