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Sportello infedele, più ricorsi al Giurì
I clienti insoddisfatti hanno ragione nel50%dei casi
Gianluigi De Marchi SONO molti i clienti insoddisfatti della propria banca,ma sono pochi quelli che affrontano le procedure giudiziarie per vedersi riconoscere il danno subito e ottenere il rimborso. C'è, soprattutto, chi teme i tempi lunghi, chi non vuole affrontare costi certi a fronte diun ricupero aleatorio. L’Ombudsman (diventato, con termine più comprensibile, Giurì bancario) ha risolto molte vertenze, consentendo l'accesso gratuito aun «tribunale» cui ricorrere per farsi le proprie ragioni. Nel corso dell'ultimo anno, l'insoddisfazione dei clienti nei confronti dello sportello è aumentata: le denunce sono state quasi 4700, in aumento sia rispetto al 2003 (circa 4500), sia rispetto al 2002 (3500 circa). C’è però da rilevare che l’incremento potrebbe essere motivato da una più diffusa conoscenza dello «strumento ». In due anni, dunque, i ricorsi sono aumentati di oltre il 30%. Nei 12 mesi sono stati definiti 4638 procedimenti, rispetto ai 4550 del 2003, con un aumento di circa il 2%. Da tenere presente che, tra i ricorsi definiti nel 2004, alcuni erano stati presentati nel 2003, così come parte di quelli giunti nel 2004 saranno conclusi nel 2005: ciò dipende dal fatto che il collegio ha tempo 90 giorni per decidere. Il dato più interessante delle statistiche è quello concernente l'esito dei ricorsi: la ragione è equamente divisa, ma occorre depurare i dati dai ricorsi inammissibili, cioènon presi in considerazione dall'Ombudsman per vari motivi. Infatti, oltre 2 mila denunce sono state archiviate senza poter essere prese in esame. Sul totale delle 2144 denunce esaminate, l'esito è stato favorevole al ricorrente - in taluni casi anche grazie all’accordo raggiunto tra le parti - in 1072 casi. Il Collegio ha bocciato il ricorso negli altri 1072 casi, con una diminuzione di circa il 22% rispetto ai 1374 casi del 2003. LAMENTELE PIU' FREQUENTI L'analisi degli argomenti che hanno motivato i ricorsi la dice lunga sui motivi d'attrito tra il sistema bancario e la clientela e fa riflettere sullo stato di scarsa soddisfazione dell'utenza. La maggior parte delle lamentele ha avuto come oggetto due temi «caldi», sui quali da anni il contenzioso è ormai esploso: 1) l'ampia area della «trasparenza bancaria», in particolare la politica di molti istituti di credito che hanno peggiorato le condizioni concordate per conti correnti e depositi a risparmio; i reclami su questo delicato punto sono stati circa il 30% del totale 2) le richieste di rimborso-danni relativi al «servizio titoli e investimenti finanziari», in cui rientrano compravendita di obbligazioni e azioni, acquisto di fondi comuni d'investimento o Sicav, gestioni individuali di patrimonio (anche se per queste ultime i casi sono stati pochi, dato che, di solito, i danni subiti sono ben superiori al limite di competenza del Giurì). I reclami su questi argomenti sono stati anch'essi pari al 30% circa del totale. Inferiori i ricorsi relativi all'utilizzo di carte di credito e bancomat (circa il 15% del totale), servizi molto diffusi ma che probabilmente funzionano meglio dei due citati in precedenza. E' di circa 100 il numero delle proteste per disservizi relativi ad operazioni di prestiti nelle due forme principali (mutui e finanziamenti personali), altre 100 ricorsi riguardano l'utilizzo di assegni bancari e circolari. Il residuo 5%, infine, ha riguardato questioni varie come valute sui bonifici, accredito di stipendi e pensioni, pagamento utenze ecc. NONSUBIRE PASSIVAMENTE Quali consigli si possono dare ai clienti delle banche? Chi subisce comportamenti ritenuti scorretti e che provocano danni, non accetti passivamente,mareagisca subito, contestando i fatti (naturalmente esibendo la documentazione che provi l'effettiva colpa della banca). La tappa «obbligatoria» è quella del reclamo, da presentare all'apposito ufficio che ogni banca ha in ogni città (non certo nelle singole agenzie, ma nella filiale principale). Spesso questa prima mossabasta per ottenere soddisfazione; certo, se non si chiede, non si ottiene nulla… Se poi la ragione non viene riconosciuta, e si è certi di averla, meglio non arrendersi e scrivere all'Ombudsman, ma facendo attenzione a non cadere nell'errore di ricorrere senza averne i titoli: sono già stati evidenziati i casi in cui l'organo non può neppure prendere in considerazione la denuncia. Occorre quindi aver ben presenti compiti e limiti esatti dell'organo giudicante (specie per quanto riguarda l'importo massimo, oggetto del ricorso). Infine, anche se l'Ombudsman non riconoscesse la ragione, si può valutare l'opportunità di adire alla giustizia ordinaria. In Tribunale, certo, non si va a «litigare gratis»come al Giurì bancario,ma l'esame dei fatti può essere più approfondito e il supporto di un avvocato più efficace nel sostenere le proprie ragioni. Per cifre piccole, il gioco non vale la candela (una causa costa almeno 2-3000 euro), ma per importi più cospicui (e, ovviamente, quando la documentazione bancaria è carente, come nel caso di sottoscrizioni di titoli, di fondi o di gestioni individuali prive dei documenti obbligatori per legge) vale la pena partire con le carte bollate. Mettendo in bilancio, i tempi lunghi (la giustizia italiana non brilla per velocità, e le banche in genere cercano di allungare a dismisura i tempi ricorrendo ai più incredibili cavilli procedurali per scoraggiare i clienti) contro la possibilità di ricuperare i soldi. la stampa ieri |
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IMOTIVI DEL RIGETTO
Sono cinque i motivi più frequenti dei rigetti dell’Ombudsman che lo scorso anno ha dovuto respingere circa metà dei ricorsi: 1) domanda presentata da soggetto non abilitato (società o imprenditori; l'organo è competente solo per controversie con clientela privata) 2) importo del danno subito superiore al massimo previsto per il ricorso al Giurì ( pari a 10.000 euro) 3) denunce contro soggetti non rientranti nell'ambito di competenza del collegio (compagnie d'assicurazione, poste o addirittura l'Inps…) 4) mancanza di documentazione atta a provare i danni subiti, anche dopo sollecito dell'Ombudsman 5) rinuncia da parte del cliente entro il termine dei 90 giorni. |
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