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Patente a punti: numero verde 848.782.782 per conoscere il saldo
Patente a punti: numero verde 848.782.782 per conoscere il saldo
20/06/2005 - 16:52 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annuncia che sarà possibile verificare il proprio punteggio della patente: basterà telefonare al numero 848.782.782 al costo di una telefonata urbana. Il servizio sarà disponibile sette giorni su 7 per tutte le 24 ore. L'iniziativa segue la notizia che "dal primo luglio chi si è comportato bene nei due anni dell'entrata in vigore della patente a punti (il primo luglio saranno infatti due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada e della patente a punti), guadagnerà due punti in più sul proprio plafond di 20, purché sia intatto", ricordata la settimana scorsa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Pietro Lunardi. http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=1645 |
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Patente a punti: sanzioni salate per chi non comunica il conducente responsabile dell'infrazione
21/06/2005 - 17:02 Allo studio del Ministero dei trasporti sanzioni per chi non indicherà il nome del conducente che commette l'infrazione. La nuova multa, se approvata dal Consiglio dei Ministri, sarà di 2.500 euro. Previsti inasprimenti della sanzioni anche per chi giuda in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. E' in arrivo la sanatoria per i punti sulla patente tolti illegittimamente negli anni scorsi. Sono in arrivo però anche inasprimenti delle sanzioni, in particolare - ha annunciato il vice ministro ai Trasporti Mario Tassone - in un decreto, il cui varo è previsto per agosto, verrà prevista una nuova multa che arriva fino a 2.500 euro per chi non "fornirà i dati del conducente responsabile della violazione". Venerdì prossimo verrà approvata la proroga al primo ottobre per l'obbligo del patentino per i maggiorenni che guidano motorini. Tassone ha anticipato le novità che sono emerse nella riunione di "preconsiglio" che si è tenuta oggi in vista del Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo. E' stato deciso, in vista delle ferie estive che limitano la conversione dei decreti legge, di presentare ad agosto il decreto per la sanatoria dei punti illegittimamente decurtati in passato, attuando quanto previsto dalla Corte Costituzionale. "Il testo - ha spiegato il vice ministro - contiene un forte inasprimento delle sanzioni previste per chi non fornisce i dati del conducente responsabile dell' infrazione. Avrei preferito che si optasse per una sanzione ancora più incisiva, tale da bloccare l' utilizzabilità del veicolo per le violazioni più gravi. Avevamo pensato, infatti, al fermo amministrativo temporaneo o, in alternativa, ad un' altrettanto temporanea sospensione della validità del libretto di circolazione, ma ciò non è stato possibile per ragioni di tipo tecnico-amministrativo-giuridico. Ritengo, però, che il forte aggravio delle sanzioni pecuniarie confermi l' effetto preventivo e deterrente della normativa della patente a punti, visto che chi non fornirà i dati del conducente responsabile della violazione rischierà di sborsare fino a 2.500 euro". Nel provvedimento d' urgenza esaminato oggi in pre-Consiglio dei Ministri sulla patente a punti sono contenute inoltre misure che comportano l'inasprimento delle pene pecuniarie per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sul fronte della patente di guida è in arrivo in via sperimentale l'esame elettronico. La sperimentazione della nuova formula partirà tra pochi giorni in tre uffici - due a Roma uno a Grosseto - e "a fine anno potrà essere a regime su tutto il territorio". Molte le novità: i quiz - ha spiegato Amedeo Fumero, responsabile del Dipartimento Trasporti Terrestri del ministero delle Infrastrutture, durante un convegno sulla sicurezza stradale - non saranno più su base cartacea ma verranno lanciati direttamente dal Ced al momento dell'esame, e sarà immediata anche la correzione; l'identificazione dell'esaminando avverrà tramite card e il corretto svolgimento della prova sarà controllato da telecamere. "Le scuole guida si stanno attrezzando" ha aggiunto Fumero. Inoltre sono allo studio misure per proteggere gli "utenti deboli" della strada, ossia pedoni e ciclisti. Per questo si sta studiando appunto lo sviluppo e il perfezionamento dei paraurti frontali, e l'impiego di air bag esterni, che si gonfiano in caso di urto. Inoltre, con la sola installazione in tutte le auto dell'avvisatore per l'uso della cintura di sicurezza, si abbassa del 20% la percentuale dei decessi che "sull'intero territorio europeo equivale a 4.000 morti in meno l'anno" ha concluso poi Fumero. HC 2005 - redattore: CC http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=1668 |
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Patente a punti
22/06/2005 Il Ministero dell'interno, dopo la sentenza della Corte costituzionale, rivede le precedenti istruzioni operative sul comma 2 dell'art. 126-bis del c.d.s. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della p.s. -, in seguito alla sentenza n. 27/2005, ha emanato la seguente circolare prot. n. 300/A/ I 141236/109/1611 in data 4 febbraio 2005: " I. Premessa La sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - I Serie speciale - Corte costituzionale, n. 4 del 26 gennaio 2005, ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 126-bis, comma 2, del codice della strada. Nello specifico la Corte ha dichiarato l'illegittimità del comma 2, dell'art. 126-bis del codice della strada, nella parte in cui dispone che: "nel caso di mancata identificazione di questi (n.d.r. cioè dei conducente), la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", anziché "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione". La sentenza, che spiega i suoi effetti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta, come si è detto, il 26 gennaio 2005, elimina, in altri termini, la possibilità di decurtazione dei punti nei confronti dell'obbligato in solido a cui il verbale sia stato notificato quando non è identificato il conducente. A corollario della decisione, la Corte ha peraltro affermato, al punto 10 delle motivazioni alla citata sentenza, che "l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, c.d.s. " L'obbligato in solido, perciò, è sempre tenuto a fornire le generalità del conducente al momento della commessa violazione, incorrendo nelle sanzioni previste dall'art 180, comma 8 c.d.s. se non vi provvede nei termini stabiliti. In altri termini, la Corte, nel definire l'ambito di applicazione del citato comma 2 dell'articolo 126-bis, ha, in definitiva, considerato la persona fisica, intestataria di un veicolo con cui è stata commessa una violazione, soggetta al medesimo obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria di un veicolo. 2. Effetti della sentenza sulla procedura di applicazione della patente a punti Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma e della predetta interpretazione fornita dalla Corte costituzionale ed al fine dì garantire il corretto funzionamento del meccanismo della patente a punti, si rende necessario apportare i seguenti correttivi alla procedura già in essere: a) in tutti i verbali notificati a partire dalla data di pubblicazione della sentenza delta Corte costituzionale, se il conducente non è stato identificato, al proprietario del veicolo ovvero al locatario, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, deve essere richiesto di fornire, all'organo di polizia che procede, entro 30 giorni, le generalità della persona che era alla guida al momento del fette; b) a partire dalla stessa data, in tutti i verbali notificati all'obbligato in solido, deve essere precisato che, se i dati non vengono forniti entro 30 giorni, verrà notificato un altro verbale, con cui si applicherà a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, c.d.s. (pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433); c) come già previsto per il legale rappresentante della persona giuridica, la sanzione di cui al comma 8, dell'art. 180 c.d.s. si applica a carico della persona fisica responsabile in solido anche nel caso in cui fornisca all'organo di polizia indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all'identità della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione. 3. Effetti della sentenza sulle procedure pendenti relative ad illeciti già accertati Dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli effetti della citata sentenza si estendono a tutti i verbali di contestazione di illeciti amministrativi per i quali non è ancora stata effettuata la comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per tutti questi procedimenti, perciò, dalla data di pubblicazione della citata sentenza, non dovranno più essere effettuate le comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato. Per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti di decurtazione già registrati nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, c.d.s. ovvero già comunicati agli interessati, sono in corso valutazioni congiunte con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per definire le procedure operative necessarie a dare attuazione alla sentenza, sulla base dei cui esiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni, appena possibile. 4. Modifiche alle direttive già impartite Alla luce delle considerazioni sopraesposte, devono essere apportate le seguenti modifiche alle direttive già impartite da questo Dipartimento con le note n. 300/A/1 /4424S/109/1611 del 12 agosto 2003 e n. 3007 A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004. 4.1 .Modifiche alla circolare n. 300/A/1/44248/ 109/16/1 del 12 agosto 2003 Nella nota n. 300/A/1 /44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il punto 3 è sostituito dal seguente: "3. Soggetti a cui si applica la decurtazione La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi era effettivamente alla guida. Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l'obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell'accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato. Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l'art. 126-bis c.d.s. impone all'organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere all'applicazione delle sanzioni dell'articolo 180, comma 8, c.d.s.". Nella nota n.300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quarto paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente: "Per l'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., la sottrazione dei punti non è possibile quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 c.d.s., con l'invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l'identità del conducente, al quale il verbale dì contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell'art ... c.d.s. determina la decurtazione di a... punti. Entro 30 giorni decorrenti dallo notificazione del presente verbale, la S.V. è invitato a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guido con l'avvertenza che, ove non fornisse tali dati',ai sensi dell'art 126-bis,comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art 180, comma 8, c.d.s.". Nella nota n.300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quinto paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente: "Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale dì contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo: "La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V. è munita di patente da meno di 3 anni". 4.2.Modifiche alla circolare n.300/A/1/33792/109/16/1 del / 4.9.2004 Nella nota n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004, il primo paragrafo del punto 2 è sostituito dal seguente: "Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2, dell'art. 126-bis, c.d.s., come risulta riformulato per effetto della sentenza dalla Corte costituzionale n. 27/2005 del 12-24 gennaio 2005, nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell'accertamento dell'illecito, la decurtazione di punteggio non viene attribuita al proprietario del veicolo ma questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ha l'obbligo di comunicare chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell'accertamento.". Il testo coordinato delle richiamate note sarà disponibile, quanto prima, anche nel sito Internet della Polizia di Stato all'indirizzo www.poliziadistato.it. Gli Uffici territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale", per il Capo della polizia Firmato (Piscitelli); Tratto da "Notiziario per la Polizia Municipale", n.4/2005 http://www2.assinews.it:8080/testi/t...220605tec.html |
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22 giugno 2005
Patenti, slitta la sanatoria dei punti Si prepara una multa fino a 2.500 euro per chi nasconde il responsabile dell’infrazione - Giro di vite contro alcol e droga ROMA - Rinviata alla fine di agosto, ma con ogni probabilità non operativa prima di ottobre, la sanatoria- patente a punti. Sempre dopo la pausa estiva, scatterà una super -multa da 700 a 2.500 euro, al posto degli attuali 357 euro, per coloro che "nascondono" chi è al volante durante l'infrazione. Ci sarà un giro di vite contro l'abuso di alcol e droga alla guida con sanzioni fino a 20mila euro e sei mesi di detenzione; in caso di incidente si potrà arrivare a 40mila euro di multa, un anno di detenzione con sospensione della patente da sei mesi a tre anni. Unica misura imminente, che il Consiglio dei ministri varerà venerdì con un decreto legge ad hoc rimane lo slittamento dal 1° luglio al 1° ottobre dell'obbligo del patentino anche per i maggiorenni sprovvisti di patente per guidare ciclomotori e minicar. È stato il viceministro alle Infrastrutture, Mario Tassone a dare notizia della decisione presa durante il pre-Consiglio dei ministri di ieri di dividere in due parti il decreto legge in preparazione fin da febbraio per rimediare alla sentenza della Corte Costituzionale che il 27 gennaio scorso ha reputato illegittima la decurtazione delle penalità senza l'accertamento diretto di chi ha commesso l'infrazione. Il rinvio sarebbe stato deciso "a causa di un ingorgo di provvedimenti legislativi urgenti in Parlamento" mentre dopo la pausa estiva non ci sarebbero problemi per la conversione in legge. A Palazzo Chigi è stata anche abbandonata da parte del Governo l'ipotesi del fermo amministrativo, fortemente caldeggiata dallo stesso Tassone per le infrazioni più gravi. "Avrei preferito- ha detto Tassone -che si optasse per una sanzione ancora più incisiva, tale da bloccare l'utilizzo del veicolo. Ritengo però che il rischio di sborsare fino a 2.500 confermi l'effetto preventivo e deterrente della normativa". Di tutt'altro avviso la capogruppo dei Verdi in commissione trasporti del Senato, Anna Donati, che giudica il fermo amministrativo come "utile ed efficace" per salvare la patente a punti e annuncia l'intenzione di presentare in Parlamento un emendamento per introdurlo. Il "riaccredito" dei punti dovrà essere richiesto con una domanda da parte dell'interessato. La sanatoria riguarderà tutte le penalità tagliate sulle patenti dei proprietari dei veicoli che, prima del 27 gennaio, non hanno indicato il vero trasgressore. Per ora è solo questa l'indicazione contenuta nella bozza di decreto legge licenziata dal pre-Consiglio di ieri e slittata a fine agosto. Il testo rimanda le questioni operative, compreso a chi rivolgere l'istanza, a un ulteriore decreto interministeriale Infrastrutture-Interni. "Abbiamo intenzione di lavorarci -ha spiegato Gerardo Mastrandrea, consigliere giuridico del ministero delle Infrastrutture - non appena il Dl sarà in Parlamento". In gioco per il vaglio delle richieste rimangono il Ced del ministero delle Infrastrutture, che gestisce il "conto-punti" di ogni automobilista, e l'organo di polizia che ha emesso il verbale. I chiarimenti, però, senza i quali la sanatoria non è operativa, non potranno essere definiti prima della conversione in legge del decreto, quindi non prima di ottobre. Invece, è più soft rispetto alle ipotesi dei giorni scorsi l'estensione dell'obbligo del patentino anche ai maggiorenni. La bozza del Dl che andrà al Consiglio dei ministri di venerdì prevede l'esonero dall'esame per chi compirà 18 anni entro il 30 settembre prossimo. A questi basterà sottoporsi ad una visita medica presso le Asl abilitate per ricevere d'ufficio il certificato. Mentre, l'esame continua a essere richiesto sia per i minorenni, per i quali è in vigore dal 1° luglio 2004, sia per coloro che compiranno i 18 anni dopo il 1° ottobre senza aver conseguito altre tipologie di patenti di guida. Infine, l'esame per guidare l'automobile diventerà elettronico e a prova di brogli. Si farà al computer e i quiz verranno lanciati della Motorizzazione al momento stesso della prova. A fine mese la sperimentazione partirà a Roma e Grosseto, mentre entro fine anno coinvolgerà tutto il territorio nazionale. DEBORAH APPOLLONI http://www.assinews.it/rassegna/arti...220605pe3.html |
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22 giugno 2005
Sanzioni per il proprietario che non rivela il nome del responsabile dell'infrazione. Due punti in più ai « buoni » Patente, in arrivo supermulta da 2.500 euro ROMA — Bastone e carota per gli automobilisti italiani. Oltre al premio di due punti previsto dal nuovo codice della strada e che comincerà a scattare dal primo luglio di quest'anno ( a due anni dall'entrata in vigore delle norme) per chi si è comportato bene per 24 mesi consecutivi, il viceministro dei Trasporti MarioTassone porterà venerdì alla riunione del governo la sanatoria per i punti sulla patente tolti in modo illegittimo, secondo la sentenza della Corte costituzionale dello scorso gennaio, ovvero tolti quando non è stato possibile sorprendere il trasgressore. MULTE PESANTI — Ma nello stesso tempo punterà ad un inasprimento delle multe nel caso in cui non sia identificato il conducente e il proprietario dell'auto non voglia dire chi sia. I punti sulla patente, come dice la Consulta, non potranno essere tolti ma si pagherà « da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 2.500 » , promette Tassone, e assicura che in Consiglio dei ministri battaglierà perché non vinca il partito dei « morbidi » . « Io avrei voluto il fermo amministrativo temporaneo della vettura — ha spiegato il viceministro, e i Verdi lo proporranno con un emendamento — . Sto cercando di tutelare la vita umana. Per mel'auto è un'arma che deve essere bene custodita, messa in mano a chi la usamale quest'arma è pericolosissima. Naturalmente lemulte saranno modulate sulla base della gravità dell'infrazione. La supermulta andrà a chi, per esempio, sorpassa in curva, in galleria, a chi guida contromano in autostrada » . AUTOMOBILISTI IN RIVOLTA — A sentir parlare di supermulta le associazioni di consumatori si sono ribellate. L'avvocato Giuseppe D'Ippolito dell'Acu ( Associazione consumatori utenti) di Milano critica il provvedimento. « E' l'ennesima dichiarazione di fallimento — spiega — . Invece di impegnarsi sulla prevenzione si pensa a inasprire le sanzioni. La questione non è quanto sia salata la multamaquanto si è vigilato sui comportamenti. Siccomenon sono in grado di fare prevenzione e controlli sulle strade sperano che le bastonate funzionino da deterrente » . Più aspro il commento del presidente di Adusbef, Elio Lannutti, per il quale la supermulta « è incostituzionale. E noi la impugneremo alla prima occasione. E' l'ennesimo escamotage per fare cassa » . La pensa uguale l'Adoc, l'associazione della Uil: « E' fuori da ogni logica l'importo di una multa che supera in alcuni casi il valore del veicolo » . E l'avvocato Carlo Rienzi del Codacons: « Non sono del tutto contrario, meglio salvare una vita che il portafoglio. Però bisognerebbe fare come in America dove quando sgarri arriva un'auto della polizia e ti ferma » . ALCOL E DROGA — Il decreto legge con la supermulta fino a 2.500 euro ma anche con un forte inasprimento delle pene e delle ammende per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe ( si passerebbe dall'attuale arresto fino a 1 mese con ammenda fino a 1032 euro per l'accertamento, all'arresto fino a 6 mesi e multe da 5 mila a 20 mila euro e nel caso di incidente stradale arresto fino a 1 anno e ammenda fino a 40 mila euro) entrerà in vigore non prima di metà agosto. « Acausa di un ingolfamento dei lavori — spiega Tassone — le Camere avrebbero difficoltà a convertirlo in legge prima » . Il numero verde per verificare il proprio punteggio e per i virtuosi controllare l'effettivo arrivo del bonus è l' 848782782. http://www.assinews.it/rassegna/arti...r220605pa.html |
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22 giugno 2005
Dopo lo stop della Consulta, pronto il decreto che rivede la norma. Una sanatoria per le penalizzazioni pregresse Patente a punti, nuova supermulta 2500 euro al proprietario che non dice chi ha commesso l´infrazione La norma criticata da esperti di diritto e avvocati I Verdi: "Fermo del veicolo" ELSA VINCI ROMA - Supermulta a chi nasconde il trasgressore. Arriva il provvedimento annunciato quando la Consulta bocciò la patente a punti sancendo che si dovesse penalizzare soltanto il conducente identificato e non il proprietario della vettura ad esempio immortalata dallo scatto di autovelox. Ci sarà la sanatoria per i punti tolti illegittimamente in passato ma porterà con sé un inasprimento delle sanzioni, con una contravvenzione fino a 2.500 euro per chi non fornirà i dati del responsabile della violazione. Sono le novità, anticipate dal vice ministro a Trasporti Mario Tassone, di un decreto il cui varo è programmato ad agosto. Sarà invece approvata venerdì prossimo dal governo la proroga al primo ottobre per l´obbligo di patentino per i maggiorenni sprovvisti di patente B che guidano i motorini. E, come previsto, dal primo luglio scatteranno i bonus per i virtuosi: 2 punti in omaggio a chi non ha mai commesso infrazioni e recupero del totale di 20 per chi resta "incensurato" due anni di seguito. Nel provvedimento d´urgenza sulla patente a punti, esaminato ieri in pre consiglio dei ministri, c´è anche l´inasprimento delle pene pecuniarie per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l´effetto di droghe. «Multe più salate ma somme da stabilire - dice Tassone - Pure quella dei 2.500 euro è una cifra indicativa, per la definizione occorre attendere l´esame del governo». La supermulta che colpirà chi non vorrà fare la spia, spiega il vice ministro, dovrebbe entrare in vigore «a fine agosto». Occorrono i 60 giorni necessari alla conversione in legge. «Avrei preferito che si optasse per una sanzione ancora più incisiva, tale da bloccare l´utilizzabilità del veicolo per le violazioni più gravi - afferma Tassone - Avevamo pensato al fermo amministrativo temporaneo o a una altrettanto temporanea sospensione del libretto di circolazione. Ma non è stato possibile per ragioni tecnico giuridiche. Ritengo però che il forte aggravio delle contravvenzioni confermi l´effetto preventivo della patente a punti». Negli ultimi undici mesi gli incidenti sono diminuiti del 7%. «I morti sulle strade - dice Amedeo Fumero, responsabile del dipartimento Trasporti terrestri del ministero - sono stati il 2,8% in meno e la quota dei feriti è scesa del 4,8%». Nessuno discute il cuore della legge ma la supermulta provoca polemiche. Associazioni di consumatori, avvocati e costituzionalisti criticano il provvedimento. E mentre i Verdi chiedono il fermo amministrativo del veicolo l´Adusbef annuncia ricorsi alla Consulta. «Aumentano la sanzione senza risolvere il problema, che è quello di identificare il conducente - dice Alessandro Pace, ordinario di diritto costituzionale a La Sapienza di Roma - nessuno di noi è tenuto ad avere il controllo dell´auto che usa tutta la famiglia. O si arriva all´istituzione per legge del "giornale di bordo" o non resta che la foto al guidatore». Pace spiega: «Giuridicamente la questione non è la multa ma a chi togliere i punti. Ci sono gli articoli della Costituzione 27 sulla presunzione di innocenza e 23 che impone una base legislativa a tutte le infrazioni. Dunque o si istituisce per legge un registro di bordo su chi ogni giorno usa un´auto o le cose non cambieranno». http://www.assinews.it/rassegna/arti...p220605pa.html |
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22 agosto 2005
Niente limiti ai tagli per le violazioni gravi Patente a punti / Più infrazioni in simultanea Il limite massimo dei 15 punti sottraibili in caso di accertamento contemporaneo di più infrazioni esiste ancora, ma di fatto è sempre stato molto difficile da applicare: il comma 1 bis dell'articolo 126 bis del Codice della strada ha introdotto questo beneficio per i trasgressori, ma a condizione che nessuna delle violazioni commesse fosse tra quelle per le quali è prevista la sospensione della patente. E bisogna considerare che in genere sono proprio queste ultime che, essendo le più gravi, fanno perdere il maggior numero di punti ( dieci) e quindi causano più facilmente le decurtazioni da record di cui parlano i mezzi d'informazione. Le infrazioni meno gravi, invece, fanno perdere meno punti ( nei casi più frequenti, da uno a cinque) e quindi per raggiungere il limite di 15 occorre che si violino almeno tre o quattro regole sotto gli occhi dello stesso agente. Ciò è abbastanza raro. Inoltre, alcune volte in situazioni del genere gli agenti non sono particolarmente fiscali e non verbalizzano tutte le infrazioni che hanno visto ( soprattutto per quelle su cui può sussistere qualche dubbio, con rischio di ricorso da parte del trasgressore). È invece più facile che del limite dei 15 punti fruiscano i neopatentati: quando la licenza di guida è stata rilasciata da meno di tre anni ( salvo che prima si avesse già una patente B o superiore), i punti da sottrarre raddoppiano. http://www.assinews.it/rassegna/arti...e220805pp.html |
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Nessuna riduzione dei punti se pende un ricorso
22/08/2005 Non è possibile togliere i punti dalla patente se la contestazione della sanzione non è stata decisa in modo definitivo. Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha così accolto il ricorso di un automobilista contro la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza dei trasporti terrestri che ne aveva disposto la decurtazione di due punti dalla patente di guida. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto non è possibile procedere alla riduzione dei punti sulla patente quando, a causa della pendenza di un ricorso contro il provvedimento, il rapporto giuridico non si è ancora concluso. Infatti, in base alle norme del codice della strada, la decurtazione dei punti non può avvenire prima che si sia concluso l'iter dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi dalla legge o prima che siano scaduti i termini per la loro proposizione. (Fonte: Cittadino lex) Sentenza per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza dei trasporti terrestri - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, comunicato con nota del 7.3.2005, con il quale il ricorrente è stato informato dell'avvenuta variazione in pejus da "punti 20" a "punti 18" disposta d'ufficio del punteggio di spettanza sulla patente, per effetto della sanzione accessoria della decurtazione di n. 2 punti disposto con verbale n. 11533 ATX rilevato il 19.2.2004 emesso dalla Polizia stradale di Lecce; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Ministero dei trasporti - Roma Udito il relatore cons. Enrico D'Arpe e uditi altresì per le parti l'avv. Carpentieri e l'avv. dello Stato Tarentini; Fatto e diritto II Collegio, sentite sul punto le parti costituite (che nulla hanno osservato in proposito), ravvisata la manifesta fondatezza del ricorso, ritiene possibile definire nel merito la causa, ai sensi dell' art. 26 ultimo comma della legge n. 1034/1971 e ss.mm. Il Tribunale rileva che sono fondate le censure prospettate dal ricorrente avverso l'impugnato provvedimento ministeriale del 7.3.2005, con il quale è stata disposta la contestata decurtazione del punteggio relativa alla sua patente di guida, posto che il rapporto giuridico in esame non può dirsi esaurito e quindi risulta violato l'art, 126-bis, secondo comma del d.lgs. 30.4.1992, n. 285, quale risulta dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità effettuata dalla Consulta con la sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27. Peraltro, ai sensi della predetta norma, la decurtazione dei punti non può avvenire prima che si sia concluso l'iter dei ricorsi giurisdizionali ammessi dalla legge con sentenza passata in giudicato. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere accolto. Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., sono poste a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, prima sezione di Lecce, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza dei trasporti terrestri - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, comunicato con nota del 7.3.2005. Condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre Iva e Cap nelle misure di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. (…) T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, Sentenza n. 2376/2005 |
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SICUREZZA STRADALE. In arrivo sanatoria per riottenere i punti della patente
12/09/2005 - 17:04 E' in arrivo la sanatoria "salva punti" per tutti gli automobilisti a cui sono state attribuite infrazioni senza essere stati identificati alla guida dell'auto multata. Il provvedimento arriva in seguito alla sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la decurtazione di punti senza l'indentificazione del conducente, e verrà portato domani in pre-Consiglio dei Ministri in vista quindi di una sua approvazione in settimana. Il decreto restituirà i punti a tutti gli italiani a cui è stata contestata un'infrazione senza essere identificati alla guida dell'auto e non solo a quelli che hanno fatto ricorso. I proprietari dell'auto che non forniranno il nome del "vero" conducente rischiano però una multa fino a 2000 euro. Il provvedimento, fa sapere il Ministero dei Trasporti, sarà composto da un unico articolo che, nel primo comma, risolve le lacune lasciate aperte dalla sentenza dei giudici costituzionali, ribadendo per i proprietari dell'auto l'obbligo di fornire i dati del conducente responsabile della violazione degli articoli del codice. In caso di rifiuto il proprietario della vettura dovrà pagare una multa che va da 500 a 2.000 euro, a seconda della gravità dell'infrazione. Il secondo comma si occupa della ri-attribuzione dei punti ai soggetti che hanno subito la decurtazione senza che sia stato identificato il conducente. Si tratta, insomma, della gran parte degli automobilisti italiani, ossia coloro che hanno "scoperto"di aver commesso l'infrazione solo quando si sono visti recapitare a casa multa e comunicazione dei punti decurtati. Per riottenere i punti perduti sarà comunque necessario che l'interessato presenti un'istanza. Le modalità e le procedure per "riavere" i punti saranno oggetto di un successivo decreto interministeriale. La presentazione di questo provvedimento potrebbe infine essere l'occasione per rimettere mano alla norma che prevede la confisca del motorino in seguito alla violazione di alcune norme del codice, come quella che vieta il trasporto di un passeggero per i ciclomotori di bassa cilindrata o per chi viaggia senza casco. Secondo il Ministero infatti in sede di conversione del decreto "salva-punti", il Parlamento potrebbe rimettere mano alla norma - introdotta con un emendamento parlamentare al decreto che rinviava l'introduzione del patentino anche per i motorini - e ripensare ad una migliore formulazione del provvedimento. HC 2005 - redattore: CC http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=3002 |
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Patente a punti: decurtazioni solo se si identifica il conducente
Con D.L. 21 settembre 2005, n. 184 sono state emanate misure urgenti in materia di patente a punti. Finalmente viene risolta la problematica della sottrazione dei punti in caso di conducente non identificato. In questo caso infatti se il proprietario del veicolo non fornisce all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Inoltre vengono riattribuiti i punti sottratti ai proprietari dei veicoli in virtù della normativa pregressa, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione. (D.L. 21 settembre 2005, n. 184, G.U. 21/09/2005, n. 220) |
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