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Vecchio 20-06-05, 13:49   #1 (permalink)
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fisco news

Il fisco è più trasparente ma mancano i controlli

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si trovano ormai quasi tutte le informazioni, ma chi non si rivolge a un Caf o a un professionista potrebbe anche barare Siniscalco non ha modificato la dichiarazione

ADRIANO BONAFEDE

Se si guarda il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi di quest’anno, si scopre che le novità per i contribuenti sono abbastanza poche. Un anno di passaggio, insomma, in attesa della vera novità prevista per l’anno prossimo, quando si vedranno all’opera le nuove aliquote fiscali sul reddito e si vedrà anche in quali casi concreti il contribuente preferirà la tassazione precedente (che potrà richiedere grazie alla "clausola di salvaguardia").
Per il momento, si registra almeno una maggiore facilità di accesso alle informazioni necessarie, grazie al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. La "fonte telematica" mette finalmente in grado i professionisti, ma anche i contribuenti che vogliano fare da sé e ne hanno le competenze, di avere accesso a informazioni di prima mano in tempo reale. Informazioni che prima i tributaristi cercavano con il passaparola, in attesa di informazioni ufficiali che non arrivavano. Adesso, invece, il 99 per cento delle cose che fa l’amministrazione finanziaria, dalle leggi alle circolari interpretative, dalle comunicazioni ai tanto importanti "interpelli" (che altro non sono che le domande di chiarimenti che provengono dai contribuenti) è disponibile in rete. Un progresso notevole rispetto a soltanto pochi anni fa.
Interessante anche il "cassetto fiscale" che tutti i contribuenti possono aprire registrandosi al ministero delle Finanze. Il "cassetto" è una specie di schedario personale a cui si può accedere in qualsiasi momento: ci sono le dichiarazioni degli anni passati e anche gli estremi di registrazione degli atti. Il tutto si può anche stampare. Insomma, una cosa utile, spinta anche in questo caso dal progresso tecnologico che per una volta anche lo Stato mostra di cavalcare.
Infine, è da considerare che il lavoro di compilazione delle dichiarazioni è reso più semplice da un apposito software, scaricabile dal sito delle Entrate in maniera gratuita.
D’altra parte, non è tutto oro quel che riluce. Ad esempio, sul diritto d’interpello il fisco può prendersi, per la risposta, fino a 120 giorni. E, nel momento in cui si procede alla compilazione del Modello Unico, quattro mesi sono forse troppi se un fiscalista ha qualche dubbio interpretativo. Soprattutto considerando che non ci mette a compilare la dichiarazione prima di aprile, quando va bene.
In generale, si può dire che sia stato trovato un certo equilibrio anche nelle modalità di compilazione e di consegna dei moduli fiscali. Infatti il contribuente ha tre possibilità: andare da un professionista privato, un passo quasi obbligato per le società di capitali ma che è anche costoso; rivolgersi alle strutture semigratuite come i Caf (questo per i 730 dei lavoratori dipendenti); oppure, infine, rivolgersi direttamente all’Ufficio delle Entrate dove l’assistenza è gratuita, ma dove serve una gran pazienza per le lunghe file che si trovano. Quindi i contribuenti devono affrontare un costo, o in termini monetari o in termini di tempo.
Su un punto vale la pena di riflettere: sui controlli posteriori alla consegna. Questi controlli ci sono, anche se sono pochi rispetto alla massa dei contribuenti. Però c’è da dire che c’è una certa sproporzione a monte fra i lavoratori dipendenti che si rivolgono ai Caf o quelli autonomi che si rivolgono a un professionista o alla stessa amministrazione fiscale, e quelli che invece procedono da soli alla compilazione del Modello Unico. Infatti i Caf, recentemente spronati dal fisco a effettuare più attenti controlli, o i professionisti, danno un visto di conformità sulla dichiarazione presentata e quindi effettuano un controllo più o meno serrato. Non così avviene per chi presenta il Modello Unico (sia autonomo che dipendente).
Che vuol dire? Vuol dire che è difficile, se non impossibile, che passi qualche frode attraverso il 730 o attraverso la dichiarazione asseverata da un professionista o dagli stessi uffici fiscali, ma che invece tale frode è in teoria possibile nel caso il lavoratore presenti da solo la propria dichiarazione. In questo caso dovrebbero soccorrerci i controlli, che però non sembrano sufficienti.
In ogni caso sono diversi i contribuenti che finiscono sotto la lente del fisco. Il primo riscontro, in questi casi, è sugli allegati, che devono essere rigorosamente conservati e mostrati in caso di necessità ai funzionari delle Entrate. Il tam tam dei tributaristi dice che questi controlli si appuntano in particolare su tutti coloro che portano in deduzione cifre rilevanti, superiori a 5.000 euro.
Tra le poche novità di Unico 2005, c’è il fatto che il passaggio di dividendi da una società all’altra è completamente detassato (infatti sarà tassato soltanto l’utente finale che percepirà questi dividendi con la normale aliquota del 12,5 per cento).
Un altro fatto che va tenuto a mente è la possibilità per le persone fisiche di rivalutare, fino al prossimo 30 giugno, i terreni pagando un’imposta sostitutiva: un’opzione da tenere presente in caso si voglia procedere a una vendita degli stessi. Questa opzione va naturalmente annotata sulla dichiarazione.
http://www.repubblica.it/supplementi...041kapena.html
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Vecchio 20-06-05, 13:51   #2 (permalink)
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Irap: acconti e saldi, contribuenti in balìa delle troppe incertezze

C’è il rischio che la Corte di Giustizia la dichiari illegittima. Tra tante vicende si deve pagare su parametri dubbi. Ma ci vuole cautela nel chiedere i rimborsi l’analisi

ROBERTO FERRI*

Il Modello Unico ha unificato le dichiarazioni (redditi, Iva, Irap e sostituti) fissando i termini di presentazione al 31 ottobre 2005. Se siamo lontani da quella data, siamo vicinissimi al pagamento del saldo 2004 e del primo acconto 2005, da versarsi entro il 20 giugno 2005 o con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 20 luglio 2005.
E l’Irap merita riflessioni particolari. Introdotta dal D. Lgs. 446/1997 al posto di Ilor, Iciap, Imposta sul patrimonio delle Imprese, tassa sulla partita Iva e contributi sanitari, è destinata alle Regioni di cui rappresenta oltre il 63% delle entrate tributarie (dati 2002). Numerose le critiche, sia di costituzionalità che di merito, che l’hanno investita. La Corte Costituzionale (sent. n. 156/2001) ha rigettato i dubbi di costituzionalità individuando il fondamento dell’imposta, nel valore aggiunto prodotto dalle attività economicamente organizzate; ma l’elemento organizzativo, connaturato alla nozione d’impresa, non lo è laddove l’attività può essere svolta in assenza di autonoma organizzazione. Ha perciò escluso l’Irap per tali soggetti. Ne è scaturito un nutrito contenzioso di professionisti e lavoratori autonomi, che ha trovato sensibili i giudici delle Commissioni tributarie.
Nel merito si è contestata la base imponibile, cioè la differenza tra valore della produzione e costi sostenuti; da questi ultimi vanno infatti esclusi il costo del personale, dei collaboratori e degli oneri finanziari, così aumentando il peso del costo del lavoro, scoraggiando l’occupazione, rendendo più difficile la lotta sul mercato internazionale. Il Governo, che pure ha in programma l’eliminazione dell’Irap, ha rinviato i prospettati sgravi al 2006. Ma il rischio maggiore è che l’Irap sia dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Ue, in quanto imposta sulla cifra d’affari, quindi duplicazione dell’Iva e come tale vietata dall’art. 33, n. 1, della VI direttiva. L’esito per l’Erario e le regioni sarebbe disastroso; l’Avvocato generale Jacobs, il 17 marzo scorso, ha ritenuto che si dovrebbero far valere gli effetti di una pronuncia di illegittimità ad una data futura, scelta per consentire l’emanazione di una nuova normativa, prima della quale non si possa far valere l’incompatibilità nei confronti dello Stato. Ma sarà da verificare la forza cogente di una tale sentenza a fronte di domande di rimborso già avanzate o a versamenti non effettuati nonché di fronte alla possibilità che sia il giudice nazionale a ritenere l’Irap illegittima e quindi a fissare il rimborso della stessa.
Il contribuente si trova perciò a versare saldo 2004 e acconto 2005, su parametri di totale incertezza; dubbi anche gli incassi dell’Erario, poiché il contribuente può commisurare gli acconti sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza, senza essere vincolato all’esito del periodo d’imposta concluso. Inoltre i professionisti e gli imprenditori privi di autonoma organizzazione, potrebbero non versare l’imposta ritenendola ad essi inapplicabile; e in caso di accertamento potrebbero chiedere l’inapplicabilità delle sanzioni per l’obiettiva incertezza della disciplina.
Infine, ma è la maggiore preoccupazione per l’Erario, la dichiarazione di illegittimità dell’Irap da parte della Corte di Giustizia Ue, potrebbe rendere legittimi i mancati versamenti del saldo e degli acconti, salvo la soluzione suggerita dall’Avvocato generale Jacobs; ed anche in questo caso l’incertezza rende dubbia l’applicabilità delle sanzioni in caso di omessi o tardivi versamenti.
*Avvocato. Docente a contratto presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi
http://www.repubblica.it/supplementi...o/041komo.html
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Vecchio 20-06-05, 13:55   #3 (permalink)
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Prima casa, rivoluzione sui mutui cambiano le regole per le detrazioni

Sarà possibile detrarre il 19% degli interessi relativi al prezzo dichiarato nell’atto di acquisto, più gli oneri accessori

ROSA SERRANO

Raffica di novità per i proprietari immobiliari che devono compilare Unico 2005. Due recenti circolari dell’Agenzia delle Entrate contengono tutta una serie di chiarimenti che hanno, fra l’altro, obbligato molti contribuenti a verificare se finora avevano usufruito della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati alle banche per il mutuo sulla "prima casa" in misura superiore a quella effettivamente spettante.
IL VALORE CATASTALE
Nella maggioranza dei casi, gli acquirenti di un immobile dichiarano nell’atto di compravendita il valore catastale dell’unità immobiliare che è notevolmente inferiore a quello di mercato e, contemporaneamente ottengono dalla banca un mutuo collegato al valore reale dell’immobile. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori (spese di mediazione, imposte di registro, ipotecarie e catastali), la detrazione Irpef deve essere limitata all’importo corrispondente alla sommatoria del valore dell’immobile indicato nel rogito notarile e degli altri oneri accessori (debitamente documentati) collegati con l’operazione di acquisto.
LA FORMULA
Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione Irpef del 19%, l’Agenzia delle Entrate ha indicato una formula che spieghiamo qui sotto nella pratica. Ipotizziamo dunque che il valore dell’immobile indicato nel rogito sia di 150.000 euro, le spese notarili di 3.000 euro, il costo della mediazione di seimila e le imposte pagate di 4.758 euro mentre l’importo del mutuo è di 240.000 euro e gli interessi pagati nel 2004 sono pari a 3.400 euro. In concreto il contribuente campione dovrà effettuare questo calcolo: 163.758 euro (totale costi per acquistare l’immobile) x 3.400 euro di interessi 2004; il totale va diviso per 240.000 euro (il mutuo totale). Il risultato è 2.320 euro. In pratica, l’interessato non potrà usufruire della detrazione del 19% su 1.080 euro (3.400 euro pagati alla banca — 2.320 euro). Ricordiamo che l’importo massimo annuo sul quale è possibile calcolare la detrazione del 19% è di 3.615,20 euro. Ecco, in concreto, le altre indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
TRASFERIMENTO
PER MOTIVI DI LAVORO
In caso di trasferimento per motivi di lavoro, il contribuente potrà continuare ad usufruire della detrazione del 19% sugli interessi passivi pagati a seguito della stipula di un mutuo ipotecario per l’acquisto della "prima casa" anche se l’unità immobiliare viene affittata.
ASSICURAZIONE SULL’IMMOBILE
Le spese per l’assicurazione dell’immobile che le banche richiedono al mutuatario non danno diritto alla detrazione. Gli oneri accessori accettati sono costituiti da «spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo» come, ad esempio, l’onorario pagato al notaio per ottenere il finanziamento.
RISTRUTTURAZIONI
E DETRAZIONE 36%
Nel caso che più comproprietari dell’immobile richiedano di usufruire della detrazione del 36% è possibile effettuare un solo bonifico bancario a condizione che nello stesso venga indicato il codice fiscale di tutti i soggetti che ne hanno diritto. Nell’ipotesi che nel bonifico sia stato indicato solo il codice fiscale del contribuente che ha effettuato la comunicazione di "inizio lavori", gli altri contitolari saneranno l’irregolarità indicando nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione.
LA COMUNICAZIONE
Il contribuente può recuperare il 36% delle spese sostenute per l’effettuazione di lavori di ristrutturazione del suo appartamento anche nel caso che la comunicazione al Centro Operativo di Pescara sia stata inviata nello stesso giorno di inizio lavori.
CONIUGE CONVIVENTE
Nell’ipotesi che due coniugi conviventi in un immobile di proprietà del coniuge fiscalmente a carico dell’altro decidano di costruire un box pertinenziale, la detrazione Irpef del 36% potrà essere usufruita dal coniuge non proprietario dell’immobile a condizione che la comunicazione all’Amministrazione finanziaria, le fatture e i bonifici di pagamento riportino il suo nominativo.
CREDITO D’IMPOSTA
PER RIACQUISTO PRIMA CASA
In caso di vendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali "prima casa" e successivo riacquisto dell’abitazione principale (entro un anno), il contribuente ha diritto ad un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata sulla compravendita agevolata. Il credito d’imposta può essere utilizzato per pagare l’Irpef relativa o alla prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto oppure nel periodo d’imposta successivo alla nuova compravendita. Ad esempio, se la nuova compravendita agevolata è avvenuta nel febbraio 2005, il credito d’imposta potrà essere utilizzato sia per la dichiarazione dei redditi 2005, che per Unico 2006.


http://www.repubblica.it/supplementi...2kartaceo.html
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Vecchio 20-06-05, 13:56   #4 (permalink)
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La trasparenza è dentro il cassetto fiscale

E’ sufficiente richiedere la password per poter accedere ai propri dati in un’area riservata Innovazioni


Disporre in rete di un’area personale, attraverso la quale è possibile consultare i dati più importanti relativi al proprio rapporto con il fisco. E’ il "cassetto fiscale", servizio lanciato di recente dall’Agenzia delle entrate. Per poterlo utilizzare è sufficiente collegarsi via internet al sito Fisco online dell’agenzia (http://fisconline.agenziaentrate.it/) e seguire le istruzioni. Si tratta di un altro tassello dell’operazione trasparenza ed efficienza varata dagli uffici tributari da qualche anno a questa parte.
In primo luogo è necessario avere il codice di riconoscimento (Pin) che garantisce la sicurezza delle vostre informazioni. Il codice è un numero di dieci cifre. Le prime quattro le otterrete subito, le altre sei, assieme alla password, vi verranno recapitate a domicilio. Armati di Pin, potrete consultare tutti i dati che vi interessano. Dalla pagina iniziale, attraverso un menu si accede a una sezione denominata "Dati del contribuente". Per le persone fisiche sono presenti informazioni anagrafiche, l’ultimo domicilio fiscale, ed eventuali dati sulle rappresentanze societarie. Per le ditte individuali si possono anche trovare la partita Iva, la descrizione dell’attività, l’indirizzo della sede legale, dati sui depositari delle scritture contabili, sulle rappresentanze e sulle eventuali partite Iva confluite nella società. Lo stesso tipo di informazioni è disponibile anche per le persone giuridiche.
La seconda sezione riguarda i dati reddituali. Per le persone fisiche, le persone giuridiche e le ditte individuali si possono consultare le dichiarazioni presentate e verificarne lo stato di lavorazione (pervenuta, in fase di liquidazione o liquidata). E’ possibile inoltre stampare i singoli quadri in formato pdf.
Sono inoltre disponibili i dati relativi ai rimborsi, ai versamenti e ai dati patrimoniali. I primi sono aggiornati a partire dal 1994, e per ognuno si può consultare lo stato della pratica. Per i versamenti si possono verificare le cifre pagate con F23 e F24, e anche questi modelli sono stampabili. Infine i dati patrimoniali. Qui sono riportate tutte le registrazioni compiute a partire dal 1986, con numero dell’atto, data di registrazione, tipologia, parti coinvolte e relativi importi. http://www.repubblica.it/supplementi...2kaustico.html
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Vecchio 20-06-05, 13:57   #5 (permalink)
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E la Rete dà una mano al fisco e ai contribuenti di anno in anno aumentano le dichiarazioni online

In sei anni, dal 1998 al 2004, sono stati 27O milioni i documenti inviati all’Agenzia delle Entrate via Internet: tra essi anche quelli relativi all’Iva e ai contratti di affitto. Migliora anche la qualità dei servizi con l’informatizzazione

MASSIMO RUSSO

Immaginate 15 chilometri di archivi di carta, un serpentone lungo come 150 campi di calcio messi uno in fila all’altro. Ora pensate che questa infinita teoria di faldoni polverosi si dissolva all’improvviso, e avrete l’idea di quel che ha voluto dire, negli ultimi sei anni, l’adozione della Rete e degli strumenti informatici per la trasmissione dei documenti agli uffici tributari. Dalle dichiarazioni dei redditi alle comunicazioni relative all’Iva, fino ai contratti d’affitto, sono stati 270 milioni — dal 1998 al 2004 — i documenti inviati al fisco dai contribuenti attraverso Internet.
Ora, per Unico 2005, i cittadini hanno tempo fino al primo agosto se presenteranno la dichiarazione attraverso banche o uffici postali, e fino al 31 ottobre se sceglieranno la trasmissione telematica. In questo caso potranno prendere appuntamento con la sede più vicina del fisco (indirizzi e numeri di telefono sono sul sito www. agenziaentrate. gov. it) per avere assistenza nella compilazione dei modelli e inviarli online. Sempre dal sito dell’Agenzia è possibile scaricare il programma che consente la compilazione di Unico, e che permette inoltre, a chi è già in possesso del proprio codice di identificazione personale (Pin) di ricevere dall’Agenzia i dati salienti della propria dichiarazione 2004 e gli elenchi dei versamenti.
Ma quanti sono i contribuenti che utilizzano la Rete nel proprio rapporto con il fisco? Prendendo sempre in esame il periodo 19982004, sono state 88,7 milioni le dichiarazioni Unico trasmesse online, alle quali vanno sommati gli 82,4 milioni di modelli 730. E sono proprio questi ultimi — come del resto avviene anche in assoluto — a crescere: i 730 via Internet sono passati dai 12,7 milioni del 2001 ai 14,7 dell’anno scorso. La cifra totale di Unico, nello stesso periodo, è diminuita da 15,9 milioni a 12,1. Le dichiarazioni sono trasmesse per la maggior parte attraverso Entratel, il sistema che il fisco mette a disposizione dei commercialisti e dei centri di assistenza. Ma c’è anche una pattuglia di cittadini, per adesso ancora sparuta ma in crescita, che fa tutto da sé: l’anno scorso sono stati 300mila i contribuenti che hanno inviato la dichiarazione attraverso il proprio pc, contro i 284mila del 2003 e i 239mila del 2002. All’Agenzia delle entrate ora puntano a quota 500mila.
Nel 2005 dovrebbe essere battuto anche il numero di documenti totali inviati online. Nel complesso l’anno scorso sono stati oltre 38 milioni i documenti fiscali annuali trasmessi dai cittadini all’amministrazione finanziaria, includendo nel calcolo i 730 (14,7 milioni), Unico (12,1), le comunicazioni dell’Iva (3,6), il 770 semplificato (3,9), Unico per le società di persone (1,1), e di capitali (900mila).
Più di un milione dovrebbero invece essere quest’anno le dichiarazioni immesse in Rete con l’assistenza degli addetti degli uffici tributari. Furono 860mila l’anno scorso, 830mila nel 2003 e mezzo milione nel 2001. Un servizio che per anziani e cittadini non autosufficienti potrà essere richiesto anche a domicilio, attraverso patronati e associazioni disabili. Così al giorno e all’ora fissata si riceverà la visita di un funzionario con un computer portatile che compilerà e spedirà online la dichiarazione.
La trasmissione telematica conviene anche all’amministrazione finanziaria. L’informatizzazione mira anche a migliorare la qualità delle prestazioni offerte: l’Agenzia delle entrate ha sottoscritto una carta dei servizi in cui si impegna a servire entro 10 minuti dall’orario fissato i cittadini che abbiano prenotato un appuntamento, e a fornire almeno il 60% delle risposte scritte alle richieste di chiarimento ricevute via Sms o per posta elettronica entro due giorni lavorativi. Secondo le stime del fisco, la compilazione della dichiarazione presso i propri uffici non richiederà più di 30 minuti a utente. http://www.repubblica.it/supplementi...2koriaceo.html
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Ravvedersi nei tempi giusti fa risparmiare

Si definisce "operoso": riguarda chi regolarizza volontariamente le proprie inadempienze sanzione premiale


Il ravvedimento operoso è un trattamento sanzionatorio premiale per chi regolarizza volontariamente i propri inadempimenti; infatti non è più consentito quando la violazione sia stata constatata o siano iniziate attività di verifica. L’istituto trova applicazione anche per la dichiarazione Unico. E’ possibile, ad esempio, sanare gli omessi o tardivi versamenti pagando l’imposta, gli interessi ed una sanzione ridotta ad 1/8 del minimo se con regolarizzazione entro 30 giorni; ad 1/5 del minimo se entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione. Si tratta di uno strumento apprezzato perché riduce una gravosa sanzione, causata ad esempio da momentanee carenze di liquidità, contemperando equamente le esigenze dell’Erario e quelle del contribuente.
Tuttavia questo istituto, rappresenta oggi un pericolo reale. Nell’attesa della Corte di Giustizia Ue che deciderà dell’Irap, è prospettabile l’ipotesi di un eventuale rinvio dei versamenti: per il saldo 2004, sarebbe possibile attendere fino al 30 ottobre 2005, con una sanzione del 6% dell’imposta non versata; per l’acconto 2005 il ravvedimento sarebbe possibile addirittura fino al 30 ottobre 2006, con sanzione del 6%. Naturalmente in caso di constatazione della violazioni, si applicherebbe la sanzione piena del 30%, ma l’incerta applicabilità dell’Irap potrebbe consentire ai giudici tributari la disapplicazione delle sanzioni, ai sensi del’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Lo slittamento del versamento dell’Irap ove concretizzasse comportamenti generalizzati, costituirebbe per l’Erario un problema rilevante: immediato per la mancata raccolta delle imposte; successivo ove la sentenza della Corte di Giustizia fosse sfavorevole all’Irap. Per evitare tali comportamenti si era anche ipotizzata la sospensione del ravvedimento per l’Irap, ma occorrerebbe un provvedimento normativo ad hoc, forse di dubbia costituzionalità. Tra le possibili contromosse, la richiesta dei versamenti Irap, per contestarne l’eventuale omissione; o brevi accessi mirati, ipotesi quest’ultima più labile per le scarse risorse umane, già impegnate anche nell’assistenza per Unico.
rob.fer.


http://www.repubblica.it/supplementi...042kubiko.html
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