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Vecchio 15-06-05, 02:48   #1 (permalink)
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Autovelox: non è necessaria la contestazione immediata. Sentenza della Cassazione

Autovelox: non è necessaria la contestazione immediata. Sentenza della Cassazione
14/06/2005 - 14:55

Accolto il ricorso del Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Marrucina (CH). Secondo la corte se l'autovelox consente la verifica dell'infrazione solo dopo il transito dell'auto può essere considerato valido anche il verbale di accertamento. Immediate le reazioni delle associazioni dei consumatori.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Comando di Polizia municipale dell'Unione dei Comuni della Marrucina (CH), ha stabilito che il verbale di accertamento di un'infrazione rilevata mediante autovelox, può essere considerato valido anche nell'impossibilità della contestazione immediata da parte del vigile accertatore, nel caso in cui l'apparecchio in uso consenta però la verifica del superamento del limite di velocità solo dopo il transito del veicolo.

La Corte ha accolto appunto il ricorso della Polizia Municipale contro una sentenza del Giudice di pace che - su ricorso di un cittadino - aveva annullato il verbale di accertamento con cui, nel 2001, era stata contestata un'infrazione per il superamento del limite di velocità nel centro abitato di Orsogna (CH).

Secondo la Corte, in base all'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, "deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato".

Ne consegue "che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che - prosegue la sentenza - dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale".

Immediate le reazioni delle associazioni dei consumatori.
"La decisione della Cassazione - fa sapere il Codacons - è un principio vecchio e noto a tutti. La conferma della Cassazione della validità delle multe con l'autovelox non deve trasformarsi in una forma di "spremitura" degli automobilisti, per consentire ai Comuni di fare cassa. I Vigili, nel verbale della contravvenzione, devono specificare i motivi per cui è stato impossibile fermare il conducente della vettura sanzionata, dove si trovavano al momento dell'infrazione, e tutti gli elementi utili per giustificare la non contestazione immediata".

Telefono Blu Sos Consumatori afferma di non essere "convinto che la sentenza riabiliti di fatto l'autovelox non dotato degli standard previsti dalle norme (puntatore laser tarato) e quindi di fatto non infici altre situazioni e tantomeno i vari ricorsi su autovelox non dotati dei riconoscimenti dovuti, per cui in questi mesi i Giudici di pace sono stati riempiti di ricorsi da noi avviati (sono decine di migliaia in tutta Italia)". "La sentenza - afferma l'associazione in una nota - costituisce certamente un importante precedente, in contrasto fra l'altro con la giurisprudenza sempre più diffusa dei giudici di pace che sposa la nostra tesi, e con la clamorosa sentenza sempre della Cassazione che dichiara illegittime multe che non indichino espressamente il motivo per cui non è stato possibile fermare il veicolo (si tratta non solo di autovelox ma di molte altre contravvenzioni di cui la maggior parte in siti urbani)".



HC 2005 - redattore: CC
http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=1543
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Vecchio 15-06-05, 10:08   #2 (permalink)
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15 giugno 2005
Autovelox assolti in Cassazione



ROMA - È valido il verbale di accertamento di un eccesso di velocità, anche se l'apparecchio in uso consente la verifica del superamento del limite solo dopo il transito del veicolo e se gli agenti non avevano predisposto una seconda pattuglia per fermare subito i trasgressori. Lo ha ribadito la prima sezione civile della Cassazione (sentenza n. 7332/05, depositata il 7 aprile e resa nota solo ieri). I giudici hanno accolto il ricorso del comando di Polizia municipale dell'unione dei Comuni della Marrucina contro una sentenza del giudice di pace di Orsogna (Chieti), che aveva annullato un verbale per mancanza della contestazione immediata di un'infrazione commessa nel centro abitato del paese. La sentenza conferma l'orientamento preso dalla Cassazione con la sentenza 2494, resa pubblica il 22 febbraio del 2001, che aveva sostanzialmente stabilito l'insindacabilità del modo con cui viene organizzato il servizio di controllo della velocità. Di conseguenza, non si può contestare a un corpo di polizia il fatto di non aver previsto una seconda pattuglia durante l'uso di un rilevatore (in questo caso, un "Velomatic 512") che misura la velocità solo quando il veicolo gli passa accanto e quindi segnala il superamento dei limiti solo a transito avvenuto (col "Telelaser", invece, la misurazione avviene anche centinaia di metri prima del punto in cui si trova l'apparecchio). La conferma di questo indirizzo lascia poche speranze a chi aveva presentato ricorso per mancanza della contestazione immediata degli eccessi di velocità: fino al 2003, i contenziosi sono stati migliaia e alcuni di essi sono finiti in Cassazione, dove attendono una sentenza definitiva. Per le infrazioni commesse dal 30 giugno 2003 (cioè dopo la modifica dell'articolo 201 del Codice della strada introdotta dal Dl 151/03) il contenzioso è comunque diminuito, perché le regole sono più chiare e di fatto autorizzano in modo esteso la contestazione differita. M.CAP.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...150605pa2.html
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Vecchio 15-06-05, 10:10   #3 (permalink)
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15 giugno 2005
Cassazione: controllo successivo se il misuratore è vecchio.


Autovelox differito

Ok le contestazioni dopo l'infrazione

La multa per eccesso di velocità ammette la contestazione differita dell'infrazione purché il misuratore utilizzato consenta l'accertamento dell'infrazione solo dopo il transito del veicolo. Il giudice di pace, inoltre, non può valutare le modalità di organizzazione del servizio di controllo da parte della polizia stradale. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione prima civile, con la sentenza n. 7333 del 7 aprile 2005 (pubblicata su www.poliziamunicipale.it). La questione, sorta prima dell'ultima riforma del codice stradale che ha potenziato l'impiego dei controlli di velocità automatici in deroga all'obbligo della contestazione immediata, propone interessanti spunti di riflessione. Con un corposo ricorso la polizia municipale di Orsogna (Chieti), patrocinata dallo studio legale Tenaglia, ha impugnato la determinazione sfavorevole del giudice di pace che ha accolto il ricorso di un'automobilista contro una multa stradale per eccesso di velocità non immediatamente contestata. A parere del collegio, innanzitutto, ´la contestazione immediata, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazioni di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo di apparecchiature di controllo, cosicché, in mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel verbale di contestazione notificato siano indicate le regioni per le quali non è stata possibile la contestazione immediata'. A parere della Corte, prosegue la sentenza, ´deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchio consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nell'impossibilità di essere fermato. Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'amministrazione e senza che sulla modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale'. Nel caso sottoposto all'esame del collegio il misuratore utilizzato denominato Velomatic 512 consente di rilevare l'eccesso di velocità solo dopo lo sviluppo della pellicola fotografica. Si tratta, secondo la Corte, di un misuratore ´di vecchia generazione'.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...150605as2.html
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Vecchio 15-06-05, 10:12   #4 (permalink)
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15 giugno 2005


Valide anche le multe dei vecchi autovelox

La Cassazione: lecito non contestare subito la violazione. Protestano i consumatori: via a nuovi ricorsi


ROMA — L'autovelox, insomma, ha sempre ragione. Pure se l'infrazione per eccesso di velocità non è stata contestata sul posto. Ma arriva a domicilio, col verbale della municipale e la foto della targa posteriore. La multa va pagata, punto.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza 7332.
Che scrive: « Ove l'apparecchio in uso non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva » . E l'autovelox, appunto, colpisce sempre alle spalle. Dunque per l'automobilista dall'acceleratore facile, che concilii o non concilii, è partita persa comunque. La decisione della Corte Suprema, che farà precedente, contrasta ( oltre che con una precedente delibera della stessa) con l'orientamento generale dei Giudici di Pace, di solito propensi ad accogliere i ricorsi ( sempre più numerosi) dei mult a t i . Per lo sconforto di quanti ( migliaia) progettavano di affrancarsi dalla contravvenzione notificata per posta. CAUSA PERSA — La prima automobilista a farne le spese ( letteralmente, visto che al posto dei 130 eu ro della multa dovrà pagarne 600 di oneri processuali) è Angela Fortunato, una signora di Orsogna, provincia di Chieti.
Fotografata dall'autovelox mentre « sprintava » a 69 km all'ora, 19 più dei 50 consentiti. Multata, l'automobilista abruzzese è ricorsa al giudice di Pace che nel 2001 le ha dato ragione. Ma il Comune di Orsogna, patrocinato dagli avvocati Domenico e Pierluigi Tenaglia, l'ha portata in Cassazione. Ribaltando il verdetto. « Ci dispiace, non pensavamo che le sarebbe costato tanto » , dice ora il vicecomandante della Municipale di Orsogna, Nicola Fosco. « Ma visto che c'è, l'autovelox dobbiamo pur farlo funzionare » .
Quel che la Corte ha deciso per la signora Fortunato, come principio però vale per tutti gli italiani al volante. Dell'autovelox s'è detto. Con il Telelaser invece, « che permette l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo, la contestazione deve essere immediata » , spiegano i magistrati.
« Ma sempre che dal fermo del veicolo non derivi no situazioni di pericolo » .
Una manovra praticamente proibita su autostrade e superstrade. Che il vigile in servizio fosse sulla « volante » anziché a bordo strada, concludono, non è affare della Corte. LE PROTESTE — Non ci stanno ovviamente le associazioni dei consumatori che hanno ispirato e curato molti ricorsi. « La decisione della Cassazione, che conferma la validità delle multe con l'autovelox, non deve trasformarsi in una forma di spremitura degli automobilisti, per consentire ai Comuni di fare cassa » , battaglia il Codacons. « I vigili devono specificare i motivi per cui non è stato possibile fermare il conducente » . Si ribella Telefono Blu: « Questa decisione della Corte non è legge, vale solo nel caso specifico. Certo è un precedente ma non crediamo che riabiliti di fatto l'autovelox non dotato di puntatore laser. Cittadini, continuate a fare ricorso » . LA DIFESA — Ricorda Giordano Biserni, presidente dell'Asaps ( Associazione sostenitori amici della Polizia Stradale, sito web: www. asaps. it) che « la ve locità è la madre di tutti i sinistri » . E che quindi « va perseguita con estrema severità » . Ma ammette che sull'autovelox « c'è un balletto senza fine. Questi continui ribaltamenti delegittimano la normativa, fanno pensare che si voglia soltanto battere cassa » . L'Asaps propone un sis t e m a d i pre avvertimento: « Un monitor che avvisi l'automobilista che sta andando troppo forte » . Nonché maggiori controlli nei tratti dove sono più frequenti gli incidenti. Però ne conviene: « Se ci sono tanti ricorsi vuol dire che qualcosa non va » .
http://www.assinews.it/rassegna/arti...r150605va.html
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Vecchio 15-06-05, 12:41   #5 (permalink)
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Autovelox: contestazione non necessaria
(15/06/2005)



È valida la contravvenzione con l’autovelox anche senza contestazione immediata se l’apparecchio consente la verifica dell’infrazione solo dopo il transito del veicolo. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che in questo modo riabilita i vecchi autovelox, visto che le nuove strumentazioni, grazie ad un puntamento laser a distanza, consentono di rilevare l’infrazione prima del passaggio dell’autoveicolo, permettendo, quindi, la contestazione immediata al presunto trasgressore.

Il pronunciamento della Suprema Corte arriva a seguito del ricorso presentato dal comando di polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Marrucina, che aveva contestato l’annullamento di una multa, verbalizzata a Orsogna in provincia di Chieti, sostenendo l’effettiva impossibilità dell’immediata contestazione del verbale.
L’autovelox, infatti, era posto in modo tale da non permettere la rilevazione della velocità se non dopo che l’auto fosse passata.

Il pronunciamento della Cassazione, rifacendosi a quanto afferma l’articolo 348 del regolamento di esecuzione del codice della strada, ha dunque dato ragione ai poliziotti rigettando l’opposizione a suo tempo presentata al Giudice di pace. L’opponente, condannato alle spese di giudizio, a fronte dell’importo iniziale di 130 euro della contravvenzione dovrà così ora pagare circa 570 euro.

Ne deriva che “ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell’illecito, se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva”, mentre se l’apparecchiatura permette l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, tenendo sempre presente che dal fermo del veicolo “non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale”.

Immediate le reazioni delle associazioni dei consumatori “Codacons'” e “Telefono Blu Sos Consumatori”. Secondo la prima, “la conferma della Cassazione della validità delle multe con l’autovelox non deve trasformarsi in una forma di “spremitura” degli automobilisti, mentre l’altra sostiene che “la sentenza non può essere considerata legge”. “I Vigili, nel verbale della contravvenzione – ha commentato il Codacons- devono specificare i motivi per cui è stato impossibile fermare il conducente della vettura sanzionata, dove si trovavano al momento dell’infrazione, e tutti gli elementi utili per giustificare la non contestazione immediata”. “Telefono Blu Sos Consumatori'” si dice invece “non convinto che la sentenza riabiliti di fatto l’autovelox non dotato degli standard previsti dalle norme (puntatore laser tarato) e quindi di fatto non infici altre situazioni e tantomeno i vari ricorsi su autovelox non dotati dei riconoscimenti dovuti, per cui in questi mesi i Giudici di pace sono stati riempiti di ricorsi da noi avviati (sono decine di migliaia in tutta Italia)”. “La sentenza - si legge in una nota - costituisce certamente un’ importante precedente, in contrasto fra l’altro con la giurisprudenza sempre più diffusa dei giudici di pace che sposa la nostra tesi, e con la clamorosa sentenza sempre della Cassazione che dichiara illegittime multe che non indichino espressamente il motivo per cui non è stato possibile fermare il veicolo (si tratta non solo di autovelox ma di molte altre contravvenzioni di cui la maggior parte in siti urbani)”.

http://www.miaeconomia.it/retrieval/...IGLIA&cat=News
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