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Premi, retribuzioni ritoccate
14 giugno 2005
Premi, retribuzioni ritoccate Per il pagamento delle assicurazioni il limite minimo giornaliero passa nel 2005 a 39,94 euro L' Inail aggiorna, con la circolare 28 del 7 giugno, le retribuzioni minimali per il pagamento del premio assicurativo relativo al 2005. La rivalutazione č stata fissata dall'Istat nella misura del 2 per cento. I parametri. Sono tre le tipologie di retribuzione che costituiscono la base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo. Si tratta della " retribuzione effettiva" costituita da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo maturati dal lavoratore nel periodo di riferimento anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro e al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta. Per alcune categorie di lavoratori, invece, si applica la " retribuzione convenzionale", stabilita con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge ( esempio, tirocinanti o soci di societą). Infine, si applica la " retribuzione di ragguaglio" nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscono retribuzione fissa o quando la remunerazione non č accertabile. Le retribuzioni imponibili per il 2005. La circolare 28 precisa che la retribuzione minima giornaliera per la generalitą dei dipendenti, esclusi gli operai agricoli, č pari a 39,94 euro ( 1.038,44 euro su base mensile nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi). La retribuzione minima trova applicazione anche per i soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato quando non siano previsti retribuzioni convenzionali o premi speciali. Con riferimento ai lavoratori parttime, quando l'orario normale di lavoro č fissato in 40 ore settimanali, la retribuzione minimale oraria č pari a 5,99 euro. Quest'ultimo valore č su base convenzionale ( quindi per i lavoratori a tempo parziale non deve essere fatto riferimento alla retribuzione oraria effettiva). La circolare 28 precisa che ci sono alcune categorie di lavoratori che versano sulla base di una retribuzione convenzionale, corrispondente al minimale di rendita, la cui decorrenza generalmente ricade nel periodo 1 ? luglio 30 giugno di ogni anno. Tuttavia, in base alla rivalutazione straordinaria dello scorso anno, solo per il 2004, il periodo di validitą decorre dal 1 ? gennaio 2004 al 30 giugno 2005 e la retribuzione convenzionale giornaliera č pari a 41,20 euro; quella mensile a 1.030,05. La medesima retribuzione convenzionale, fermo restando il periodo, trova applicazione anche per il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado che partecipano all'impresa familiare non artigiana. Per quanto riguarda i familiari coadiuvanti del datore di lavoro, i soci e gli associati in partecipazione di societą non artigiane, le retribuzioni convenzionali sono stabilite a livello provinciale. I valori sono reperibili presso le sedi territoriali; laddove non presenti per queste categorie trova applicazione la retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3 del Testo unico, pari a 41,20 euro giornalieri e a 1.030,05 mensili. Tutto confermato per i premi speciali artigiani riferiti a titolari, soci e familiari e associati in partecipazione. Gli importi distinti in classi di rischio sono divisibili in 12 mesi nell'ipotesi di inizio o cessazione dell'attivitą in corso d'anno. Per quanto riguarda le retribuzioni convenzionali da applicare nel periodo 1 ? luglio 2005 30 giugno 2006 si applicano i valori gią individuati dall'istituto con delibera 262/ 2005. http://www.assinews.it/rassegna/arti...e140605in.html |
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