14 giugno 2005
Sotto tiro la concorrenza sleale
Pubblicata sulla Gazzetta Ue la nuova direttiva a protezione dei consumatori
BRUXELLES • Le imprese non possono influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori, né turbare, anche indirettamente, l'attività delle imprese concorrenti, violando le regole sulla concorrenza sleale. Con la Direttiva 2005/ 29, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea » dell' 11 giugno 2005, il Parlamento europeo e il Consiglio mettono al bando le pratiche commerciali sleali che « falsano il comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto » . Diventa così normativa comunitaria l'accordo tra i ministri Ue responsabili della competitività raggiunto il 18 maggio 2004 a Bruxelles. Due gli obiettivi: più tutela per i consumatori, ed eliminazione delle barriere che resistono nel mercato grazie alle leggi nazionali che disciplinano marketing e pubblicità.
La nuova direttiva definisce nel dettaglio le diverse pratiche commerciali sleali, sia ingannevoli che aggressive. Sono proibite le condotte dirette a dare informazioni false e ingannevoli sull'esistenza, le caratteristiche, la natura, il prezzo, e perfino sulla necessità di manutenzione o sostituzione di un prodotto o di un servizio. Il venditore non potrà promuovere la sua merce lanciando una qualsiasi attività di marketing che « ingeneri confusione con i prodotti, i marchi o la denominazione sociale di un'impresa concorrente » . E ingannevoli saranno considerate anche le condotte omissive: pratiche che omettono, occultano o presentano in modo incomprensibile per il consumatore informazioni rilevanti sul prodotto. Né il mezzo di comunicazione usato per la promozione commerciale potrà diventare una scappatoia: le restrizioni di tempo connaturate al medium non escluderanno a priori una condotta illecita del venditore.
Nel mirino della normativa europea finiscono anche le pratiche commerciali aggressive: molestie, coercizione — anche fisica —, minacce e tutte quelle azioni che si traducono in un indebito condizionamento a danno del consumatore: il venditore non può minacciarlo con azioni legali non ammesse, né ostacolarlo se intende legittimamente recedere dal contratto, né sfruttare un evento tragico per alterare la sua capacità di valutazione e di decisione.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...140605fi3.html