Niente paura quando si perde un Buono postale
Mio padre è un possessore di buoni postali fruttiferi e ordinari e ha ricevuto una lettera che lo informava che i Buoni erano in scadenza e che se voleva i soldi doveva andare in posta con i certificati. Ma non li trova più.
Giorgio L. (Roma)
5 giugno 2005
Si è dimenticato dove li ha messi, aggiunge il lettore, che chiede: come si può fare per riavere il denaro investito anche senza il certificato? Ecco la procedura per ottenere il duplicato, come ce l'ha illustrata l'ufficio stampa delle Poste. Nel caso di smarrimento di un buono fruttifero postale, può essere richiesta l'emissione di un duplicato attraverso la procedura di ammortamento prevista dalle norme contenute nella legge 30/7/1951, n. 948. La duplicazione di un buono fruttifero postale deve essere richiesta da tutti gli intestatari (anche nel caso di «pari facoltà di rimborso»), o da un eventuale procuratore o rappresentante legale del titolare. Per i titoli eventualmente caduti in successione il duplicato deve essere richiesto da tutti gli eredi congiuntamente. All'ufficio postale va presentata copia della denuncia di smarrimento o sottrazione, presentata agli organi di pubblica sicurezza, contenente gli estremi necessari per l'identificazione del buono. Nel caso di richiesta di duplicazione di buoni fruttiferi postali dei quali non si conoscano gli estremi identificativi, l'ufficio postale provvederà ad effettuare apposite ricerche su tutti i buoni fruttiferi postali emessi in Italia. A questo fine sarà richiesto all'interessato il pagamento di una commissione che sarà di diversa entità a seconda che le ricerche siano da effettuare in un solo ufficio postale, negli uffici di una sola filiale o su tutto il territorio nazionale. Dopo avere avuto, attraverso queste ricerche, gli estremi dei buoni smarriti, l'ufficio postale potrà procedere al rilascio del duplicato richiesto. Fin qui, la trafila nei casi di smarrimento. Per evitare di ritrovarsi in questa scomoda situazione, da qualche anno è possibile ricorrere, anche per certe categorie di titoli postali, alla versione dematerializzata, cioè che non comporta l'emissione e la consegna di un documento cartaceo, tipica dei titoli di Stato e dei fondi. Vediamo, titolo per titolo, la possibilità o meno di avere la versione dematerializzata.
I buoni fruttiferi postali sono nominativi, non sono cedibili, non possono essere dati in pegno, sono trasferibili solo per successione a causa di morte (o per cause che determinino comunque successione a titolo universale) e sono esenti dalla relativa imposta. Non possono essere riscossi da terzi per semplice delega, ma solo mediante procura speciale o generale. Non vi sono spese di emissione, gestione o incasso. Sono disponibili sia nella forma cartacea sia in quella dematerializzata.
Anche i buoni ordinari, che offrono rendimenti crescenti con il passare del tempo fino alla scadenza naturale fissata a 20 anni, sono disponibili in entrambe le modalità, cartacea e immateriale. I buoni «indicizzati a scadenza» sono invece emessi solo dematerializzati. I buoni dematerializzati vengono inseriti (o eliminati, in caso di rimborso) nel deposito titoli del risparmiatore, con addebito o accredito dell'importo sul conto di regolamento (conto corrente postale o libretto di risparmio postale) collegato al deposito. Per aprire il deposito titoli bisogna essere titolari di conto BancoPosta o di un libretto di risparmio. Il deposito, se comprende solo buoni fruttiferi, è gratuito. Si possono sottoscrivere buoni dematerializzati per importi pari a 250 euro e multipli. Con la sottoscrizione di un buono dematerializzato si evita, oltre al rischio di smarrimento o furto, anche la possibilità che lo stesso vada in prescrizione. Inoltre, solo sottoscrivendo buoni dematerializzati è possibile chiedere il rimborso anticipato anche per una parte dell'importo sottoscritto (minimo 250 euro e multipli). In caso di rimborso parziale il risparmiatore riceve anche i relativi interessi, purché sia trascorso almeno un anno dalla sottoscrizione. Dal 5 ottobre 2003, i titolari di buoni fruttiferi emessi in formato cartaceo possono rivolgersi agli uffici per convertirli in buoni dematerializzati: il valore nominale del buono deve essere di almeno 250 euro o 500.000 lire, e la scadenza naturale non inferiore a 24 mesi.
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