13 giugno 2005
L'offerta banco iudicis « vincola » il danneggiato
In caso di azione giudiziale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, il rifiuto assoluto da parte del danneggiato di accettare la somma offerta dall'assicuratore banco iudicis è tendenzialmente indicativo della volontà di non voler conciliare la lite.
Considerato che — peraltro — l'attore può sempre accettare l'offerta a titolo di acconto sul maggior importo che ritiene dovuto dall'assicuratore e che così facendo non compromette in alcun modo il prosieguo dell'azione.
Tale condotta è contraria allo spirito della normativa che fissa gli obblighi dell'assicuratore in caso di sinistro ( Dlgs n. 857/ 76) e, in particolare, al principio espresso dall'articolo 3, in forza del quale l'assicuratore ha l'obbligo di formulare l'offerta risarcitoria al fine di evitare l'insorgere della lite giudiziaria o di dirimere la stessa.
Inoltre, da questo comportamento non conciliativo possono derivare effetti negativi per il danneggiato, dal momento che il giudice, pur addebitando interamente la responsabilità del sinistro al convenuto, può decidere di compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite tra le parti. ( Luciano Scavonetto)
Tribunale di Roma Sentenza 7 marzo 2005 n. 7678
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