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Data registrazione: Jul 2002
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Guida decreto competitività semplificazione PRIMA immatricolazione
Via libera alle immatricolazioni "fai da te"
L'acquirente può registrare direttamente il veicolo al Pra. I moduli da utilizzare di Nicoletta Cottone Prima immatricolazione dell’auto “fai da te”. La pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto competitività dà il via libera all’acquirente che può fare direttamente la prima registrazione dei veicoli al Pra, attraverso lo Sportello telematico dell’automobilista. E’ il risultato del maxiemendamento approvato al Senato nel corso della conversione del decreto legge 35/2005. In pratica dal 16 maggio, data di entrata in vigore della legge 80/2005, non è più possibile usare la cosiddetta Istanza del venditore. Le prime iscrizioni al Pra di auto e motoveicoli superiori a 50 cc, dunque, potranno essere presentate corredate dell’atto autenticato del notaio o, in alternativa, dell’Istanza dell’acquirente. Questa semplificazione ridurrà i costi di immatricolazione di circa 30 euro. Perché l’autenticazione della sottoscrizione per atti e dichiarazioni di trasferimenti di proprietà di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25mila euro o la costituzione dell’ipoteca possa essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del ministero delle Infrastrutture, degli Sportelli telematici dell’automobilista o dell’Aci si deve, invece, attendere la pubblicazione di un decreto di natura non regolamentare approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Un regolamento dovrà, invece, prevedere una eventuale estensione ad altre categorie dell’autenticazione gratuita della sottoscrizione. In attesa dell’approvazione, con decreto, delle note di richiesta al Pra l’Istanza del venditore sarà redatta dall’acquirente sul retro della nota di iscrizione, nella prima parte del quadro “T”, modificando opportunamente la dizione prestampata sul modulo. L’acquirente dovrà firmare, dopo aver riportato i dati anagrafici e l’indicazione dell’assoggettamento o meno a Iva della vendita. Se l’Istanza viene compilata sulla nota d’iscrizione non è necessario apporre la marca da bollo da 11 euro, che è, invece, indispensabile, se si utilizza un modulo separato. Le istruzioni fornite dall’Aci con la lettera circolare 16 maggio 2005 chiariscono che, per garantire una maggiore sicurezza l’Istanza deve essere sottoscritta dall’acquirente, controfirmata dal venditore e corredata dalle fotocopie non autenticate del documento di identità delle parti. In caso di persone giuridiche è necessario il certificato della Camera di commercio (valido 6 mesi dal momento del rilascio), la dichiarazione sostitutiva attestante i dati anagrafici del legale rappresentante. In alternativa alla sottoscrizione della parte venditrice l’Istanza deve essere corredata dalla fotocopia della fattura rilasciata dal venditore o la fotocopia del contratto o precontratto proposta di acquisto del veicolo. Restano esclusi dalle nuove modalità di iscrizione i veicoli usati provenienti da Paesi extra Ue e dallo Spazio economico europeo. 19 maggio 2005 http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=ar...rticolo&back=0 |
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VENDITE
Auto, addio al bollo del notaio per i contratti di compravendita Addio ai notai per le operazioni di compravendita di autoveicoli. Si prevede che per l'autenticazione degli atti relativi alla cessione di un veicolo non sia più necessario un atto notarile. Potranno effettuarla i dipendenti comunali, funzionari degli uffici giudiziari o del ministero delle Infrastrutture o anche i funzionari Aci. - La norma prevede che «l' autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l' alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, dai funzionari di cancelleria presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di Corte d' Appello di residenza, dai funzionari del ministero, nonché dai funzionati incaricati dell'Aci». corriere |
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