Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Officine Giuridiche : Legal Financial Forum

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 06-06-05, 09:19   #1 (permalink)
Member
 
L'avatar di tegio
 
Data registrazione: Nov 2004
Messaggi: 2,508
Popolarità: 20908107
tegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond reputetegio has a reputation beyond repute
Difese più forti sui difetti di produzione

6 giugno 2005
Difese più forti sui difetti di produzione

Risarcimenti / Responsabilità


Il produttore di una cosa viziata che abbia causato danni al compratore o ai terzi, compresi i subacquirenti, è tenuto a risarcirli « anche al di fuori e aldilà dei casi specificamente indicati dal Dpr 224 del 1988 » . Si tratta di un principio che la III sezione civile della Cassazione ha ribadito con la sentenza 8981/ 05, depositata lo scorso 29 aprile.
La Suprema corte ha sottolineato che il Dpr 224 del 1988 « viene ad affiancarsi, non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall'ordinamento in favore di colui che patisca un danno ingiusto » : e in prima linea c'è l'articolo 2043 del Codice civile. Il Dpr detta infatti la disciplina specifica sulla responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi, ma prevede una casistica limitata delle ipotesi di danno risarcibile.
Se il fatto lesivo cade al di fuori delle previsioni del Dpr 224 del 1988, il produttore, secondo la Cassazione, sarà comunque tenuto al risarcimento: in virtù di una più generale responsabilità extracontrattuale, che sorge dall'articolo 2043 del Codice civile. Vero è che, come scrivono i giudici di Cassazione, esiste « un'antica tendenza giurisprudenziale volta a negare al compratore la possibilità di far valere il danno derivante dal vizio o dalla mancanza di qualità della cosa venduta come illecito extracontrattuale » . Ma questo orientamento è oggi « contraddetto dal riconoscimento, ormai pacifico, della possibilità del concorso di azioni contrattuali ed extracontrattuali in presenza di un'azione che violi al contempo un obbligo contrattuale e un diritto ulteriore del danneggiato » .
A nulla sono valse le argomentazioni messe in campo dal produttore: una casa automobilistica che aveva impugnato la sentenza di condanna al rimborso dell'indennizzo pagato da una società di assicurazione ad un cliente, a seguito dell'incendio della sua auto. L'incendio era scoppiato a causa di un vizio di progettazione del veicolo, ammesso dalla stessa casa automobilistica e imputabile a sua colpa.
La Corte di merito aveva ritenuto che vi fossero tutti i presupposti perché scattasse la responsabilità extracontrattuale del produttore e aveva condannato la casa automobilistica al risarcimento del danno.
La società produttrice del veicolo aveva impugnato la sentenza con ricorso per Cassazione, sostenendo l'impossibilità « logica e giuridica » di ricomprendere il vizio della cosa tra i danni ingiusti a cui fa riferimento l'articolo 2043 del Codice civile. Una considerazione che la Cassazione ha liquidato affermando che la Corte d'appello « non ha affatto operato una simile equiparazione, perché ha riconosciuto il danno non nel vizio di costruzione (...), ma nell'incendio e nella conseguente distruzione del veicolo » .
Nel respingere il ricorso presentato dalla casa automobilistica, la Suprema corte ha invocato « un generale principio di solidarietà sociale » che impone anche al produttore di rispettare quel « divieto del neminem laedere » che è alla base dell'articolo 2043 del codice civile, e che fa sorgere « la responsabilità extracontrattuale ( del produttore), in presenza della prova, in concreto, della colpa (...) per i danni arrecati dal vizio evitabile del suo prodotto, sia nei confronti della parte che abbia da lui acquistato il prodotto, sia nei confronti dei terzi » .

http://www.assinews.it/rassegna/arti...e060605re.html
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.