6 giugno 2005
Difese più forti sui difetti di produzione
Risarcimenti / Responsabilità
Il produttore di una cosa viziata che abbia causato danni al compratore o ai terzi, compresi i subacquirenti, è tenuto a risarcirli « anche al di fuori e aldilà dei casi specificamente indicati dal Dpr 224 del 1988 » . Si tratta di un principio che la III sezione civile della Cassazione ha ribadito con la sentenza 8981/ 05, depositata lo scorso 29 aprile.
La Suprema corte ha sottolineato che il Dpr 224 del 1988 « viene ad affiancarsi, non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall'ordinamento in favore di colui che patisca un danno ingiusto » : e in prima linea c'è l'articolo 2043 del Codice civile. Il Dpr detta infatti la disciplina specifica sulla responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi, ma prevede una casistica limitata delle ipotesi di danno risarcibile.
Se il fatto lesivo cade al di fuori delle previsioni del Dpr 224 del 1988, il produttore, secondo la Cassazione, sarà comunque tenuto al risarcimento: in virtù di una più generale responsabilità extracontrattuale, che sorge dall'articolo 2043 del Codice civile. Vero è che, come scrivono i giudici di Cassazione, esiste « un'antica tendenza giurisprudenziale volta a negare al compratore la possibilità di far valere il danno derivante dal vizio o dalla mancanza di qualità della cosa venduta come illecito extracontrattuale » . Ma questo orientamento è oggi « contraddetto dal riconoscimento, ormai pacifico, della possibilità del concorso di azioni contrattuali ed extracontrattuali in presenza di un'azione che violi al contempo un obbligo contrattuale e un diritto ulteriore del danneggiato » .
A nulla sono valse le argomentazioni messe in campo dal produttore: una casa automobilistica che aveva impugnato la sentenza di condanna al rimborso dell'indennizzo pagato da una società di assicurazione ad un cliente, a seguito dell'incendio della sua auto. L'incendio era scoppiato a causa di un vizio di progettazione del veicolo, ammesso dalla stessa casa automobilistica e imputabile a sua colpa.
La Corte di merito aveva ritenuto che vi fossero tutti i presupposti perché scattasse la responsabilità extracontrattuale del produttore e aveva condannato la casa automobilistica al risarcimento del danno.
La società produttrice del veicolo aveva impugnato la sentenza con ricorso per Cassazione, sostenendo l'impossibilità « logica e giuridica » di ricomprendere il vizio della cosa tra i danni ingiusti a cui fa riferimento l'articolo 2043 del Codice civile. Una considerazione che la Cassazione ha liquidato affermando che la Corte d'appello « non ha affatto operato una simile equiparazione, perché ha riconosciuto il danno non nel vizio di costruzione (...), ma nell'incendio e nella conseguente distruzione del veicolo » .
Nel respingere il ricorso presentato dalla casa automobilistica, la Suprema corte ha invocato « un generale principio di solidarietà sociale » che impone anche al produttore di rispettare quel « divieto del neminem laedere » che è alla base dell'articolo 2043 del codice civile, e che fa sorgere « la responsabilità extracontrattuale ( del produttore), in presenza della prova, in concreto, della colpa (...) per i danni arrecati dal vizio evitabile del suo prodotto, sia nei confronti della parte che abbia da lui acquistato il prodotto, sia nei confronti dei terzi » .
http://www.assinews.it/rassegna/arti...e060605re.html