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Vecchio 04-06-05, 17:55   #1 (permalink)
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Legittima la compensazione tra posizioni attive e passive su C/c diversi

Legittima la compensazione tra posizioni attive e passive su C/c diversi.

Sentenza 9 maggio 2005, n. 856 - Tribunale di Modena – Sezione civile



Giudice Romagnoli

Svolgimento del processo

Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito a seguito di fase cautelare del 23 febbraio 1998, il Credito Emiliano Spa (nel prosieguo anche solo Credem) esponendo che presso la filiale di Formigine erano intrattenuti i rapporti – n. 44.10.2300-8 di apertura di credito di originarie lire 100.000.000 via via elevata a lire 1.400.000.000 e in uso per lire 1.436.427.108 accordata cumulativamente e disgiuntamente a [de cuius] [convenuta2] e [convenuto1] – n. 44.0668992 di deposito titoli a custodia intestato a [convenuto1] e [convenuta2] recante un controvalore di lire 2.576.872.975 – n. 44.0695844 di deposito titoli a custodia intestato a [de cuius] recante un controvalore di lire 536.196.331, che [de cuius] era deceduto, che gli eredi [convenuto1] e [convenuta2] avevano dichiarato alla banca di non riconoscere le firme apposte in calce alle richieste di aumento dell’apertura di credito successive a quella iniziale di lire 100.000.000 ed avevano richiesto la liquidazione del deposito titoli a loro intestato dedotta la somma di lire 100.000.000, che la banca era legittimata in base all’articolo 8 della convenzione di c/c a compensare le ragioni creditorie del conto con le ragioni creditorie dei debitori discendenti da altri rapporti, che comunque della esposizione del c/c per atto o fatto di un solo contestatario dovevano rispondere in via solidale gli altri contestatari, che al medesimo risultato si doveva pervenire considerando l’evidente rapporto di società di fatto intercorrente fra gli intestatari del conto; tanto premesso conveniva innanzi l’intestato tribunale [convenuto1] e [convenuta2] chiedendo che previo accertamento della verità delle firme apposte dagli stessi sulle lettere di ampliamento dell’apertura di credito si accertasse e dichiarasse che i convenuti sono debitori iure proprio e/o iure hereditatis di parte attrice per la esposizione del c/c n. 44.10.2300.8 e che la banca ha diritto di operare la compensazione di tale debito con il credito rinveniente sul conto deposito titoli n. 44.0668992; con vittoria di spese anche della fase cautelare.
Si costituivano i convenuti esponendo che nel giudizio cautelare prodromico al presente il Credem aveva richiesto ed ottenuto sequestro conservativo della somma di lire 905.923.521 rinveniente sul conto deposito intestato a [convenuto1] e [convenuta2], che in quella sede i resistenti aveva reiterato la contestazione di non avere partecipato alle convenzioni di ampliamento di credito successive alla prima di lire 100.000.000, che avevano infatti disconosciuto le sottoscrizioni apposte ai relativi moduli, che essi non avevano neppure mai utilizzato la provvista confluita sul conto in seguito agli ampliamenti di credito contestati, che in seguito a reclamo ex articolo 669 terdecies Cpc il sequestro veniva revocato, che nelle more del procedimento di reclamo il Credem aveva ritualmente promosso il giudizio di merito susseguente alla fase cautelare, che il contratto di apertura di credito rimane distinto dal conto corrente di corrispondenza a cui è collegato, che pertanto la stipula di pattuizioni modificative degli accordi originariamente intercorsi in tema di apertura di credito non può spiegare efficacia nel collegato rapporto di conto corrente a meno che non sia stata convenuta con tutti i contestatari del conto ovvero a meno che l’ulteriore fido sia stato da essi utilizzato, che veniva reiterato il disconoscimento delle sottoscrizioni in calce alle lettere di ampliamento di fido, che pertanto non gravava sui convenuti alcuna obbligazione iure proprio per l’esposizione del conto corrente cointestato, che neppure gravava sugli stessi una obbligazione iure hereditatis perché i convenuti avevano accettato l’eredità di [de cuius] con beneficio d’inventario, che tale accettazione comportava la separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede e la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari fino al valore dei beni pervenuti all’esito dell’inventario, che una pretesa di compensazione poteva semmai trovare accoglimento solo entro il valore accertato dei beni residuati dopo il pagamento dei creditori. Chiedevano pertanto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità delle domande svolte dal Credem e in subordine l’accoglimento nei limiti del saldo attivo dell’eredità beneficiata; con vittoria di spese anche della fase cautelare.
Con ordinanza del 16/17 giugno 1998 il Giudice rigetta ricorso per sequestro conservativo in corso di causa proposto da Credem.
Parte attrice con memoria depositata 12 maggio 1999 precisava che in corso di causa i convenuti quali eredi beneficiati del defunto [de cuius] provvedevano al pagamento della somma di lire 1.174.441.530 che unitamente al realizzo del conto deposito n. 44-069584 intestato a [de cuius] pari a lire 306.841.329 portava al totale saldo dell’esposizione del c/c n. 44.10.23008, che la banca dopo avere ottenuto il saldo del c/c ordinario aveva restituito ai convenuti la somma di lire 925.685.767 derivante dal realizzo del conto deposito loro intestato. Previa assegnazione dei termini per richieste istruttorie ex articolo 184 Cpc, l’istruttoria si svolgeva mediante espletamento di ctu grafica sui documenti recanti le sottoscrizioni contestate.
All’esito del deposito della relazione del ctu e dei successivi chiarimenti, raccolte le conclusioni come sopra riportate, all’udienza del 24 settembre 2004 il Giudice assegnava alle parti i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica trattenendo la causa in decisione.
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Vecchio 04-06-05, 17:55   #2 (permalink)
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Motivi della decisione


Il contratto di c/c bancario Il conto corrente di corrispondenza, o conto corrente bancario, è il contratto con il quale la banca si obbliga a prestare un servizio di cassa e a compiere le altre operazioni bancarie accessorie rispetto a tale obbligazione principale (es. bonifici, versamenti) previa costituzione, se necessario, di provvista da parte del correntista (articolo 1852 Cc). Sul conto corrente bancario può essere, in particolare, regolata l’apertura di credito, con il che la banca mette a disposizione del correntista una somma di denaro – a tempo determinato o a tempo indeterminato - di cui egli può disporre in qualunque momento (articolo 1842 Cc).
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido del conto (articolo 1854 Cc).
Se fra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, …., i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario (articolo 1853 Cc).
Il caso di specie
Facendosi applicazione dei principi su esposti al caso di specie ne deriverebbe, senza timore di smentita, che l’eventuale apertura di credito regolata su conto corrente cointestato a più persone con facoltà per ciascuna di operare disgiuntamente giova (per il caso di saldo attivo) o va a nuocere (per il caso di saldo passivo) a tutti i contestatari indifferentemente, cosicché ciascuno è creditore ovvero debitore solidale dell’intero saldo attivo o passivo. Ciò consegue, infatti, alla descritta funzione del contratto di conto corrente bancario che è quella di rendere disponibili i servizi di cassa in favore di tutti i contitolari. Il caso de quo è “complicato” dal disconoscimento delle lettere di ampliamento di fido successive alla prima (di lire 100 milioni) laddove il saldo passivo del conto corrente è di gran lunga superiore al limite di fido pacificamente richiesto da tutti i cointestatari. In sostanza i convenuti eccepiscono di non avere mai richiesto gli ampliamenti di fido successivi al primo (di lire 100 milioni) - tanto è vero che disconoscono le firme apposte alle relative pattuizioni - e sostengono perciò di non essere responsabili del saldo passivo eccedente il predetto primo ampliamento.
Tale assunto è destituito di fondamento.
L’apertura di credito, infatti, è sì contratto distinto da quello di conto corrente e tuttavia ove sia regolata in conto corrente ha l’effetto di far confluire una certa disponibilità di denaro sul conto nella libera disponibilità del suo intestatario (ovvero dei suoi intestatari nel caso di conto cointestato con facoltà di operazioni disgiunte). In sostanza l’apertura di credito non è che l’occasione che determina la creazione della provvista, senza possibilità che le circostanze relative alla sua genesi ovvero la causale dell’apertura di credito possano influire sulla regolamentazione del rapporto di conto corrente bancario.
In questo senso può dirsi che l’apertura di credito regolata in conto corrente si configura come una sorta di contratto accessorio a quello cui accede di conto corrente bancario, nel senso che la provvista che viene a crearsi sul conto corrente medesimo è regolata dalle norme proprie del conto corrente: di essa il correntista può liberamente disporre e del corrispondente debito risponde nei confronti della banca. Ne consegue che nel caso di conto corrente cointestato, tutti i cointestatari sono solidalmente responsabili nei confronti della banca del saldo passivo del conto derivante dall’utilizzo dell’apertura di credito regolata sul medesimo, a prescindere dalla causale dell’apertura di credito e, in particolare, dalla riferibilità di essa a questo o a quello dei contestatari (potendosi certamente ipotizzare d’altronde sia stata concessa per iniziativa di un terzo o anche, in ipotesi di scuola, della stessa banca).
D’altronde, valutata la situazione dal lato attivo, non è seriamente contestabile che nel caso di apertura di credito concessa su richiesta di uno solo dei cointestatari del conto, di essa si giovino tutti, perché l’apertura di credito non fa che confluire sul conto corrente bancario una provvista che, per effetto della solidarietà attiva derivante dalla contestazione del conto corrente, entra nella libera disponibilità di tutti i contestatari.
In definitiva dunque, comunque ottenuta l’apertura di credito regolata su conto corrente contestato con facoltà di disposizione disgiunta, tutti i contestatari sono solidalmente responsabili dell’eventuale saldo passivo del conto corrente sul quale l’apertura sia confluita, e ciò in virtù delle regole proprie del conto corrente di corrispondenza e segnatamente dell’articolo 1854 Cc, senza che rilevi la genesi o la causale dell’apertura di credito.
Nei rapporti interni, ovviamente, l’obbligazione in solido si divide fra i diversi debitori (articolo 1298 Cc) cosicché quella derivante dalla contestazione del conto corrente si divide fra i diversi cointestatari e quello chiamato a rispondere dell’intero in virtù della responsabilità solidale ex articolo 1854 Cc potrà rivalersi pro quota nei confronti degli altri cointestatari.
Sarà ancora nell’ambito dei rapporti interni fra cointestatari del conto corrente che potranno, semmai, essere fatte valere le ragioni di quello fra essi che pur non avendo richiesto né utilizzato l’apertura di credito, abbia pagato l’intero, nel senso che egli potrà rivalersi non solo pro quota per la parte di competenza del condebitore, ma, eventualmente anche della propria quota di debito ove dimostri che l’obbligazione solidale era stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi (articolo 1298 Cc).
Nel caso di specie, dunque, pacifico che sul conto corrente cointestato ai convenuti è confluita ed è stata utilizzata apertura di credito di importo pur superiore a quello originariamente convenuto da tutti i contestatari, i convenuti sono solidalmente responsabili per l’intero, ancorché non abbiano richiesto l’ampliamento di fido e, in ipotesi, neppure ne abbiano fatto direttamente utilizzo. Da ciò evidentemente conseguendo che non ha rilievo ai fini del decidere verificare se appartengano ai convenuti le sottoscrizioni apposte alle convenzioni di ampliamento di fido, essendo il relativo tema stato sollevato esclusivamente in via di eccezione alla pretesa attorea.
La responsabilità iure proprio dei convenuti
I convenuti pertanto sono solidalmente responsabili in proprio per l’intero credito della banca derivante dall’utilizzo dell’apertura di credito regolata sul c/c n. 44.10.2300-8, salva la possibilità di rivalersi pro quota sul patrimonio del defunto [de cuius] per la parte di competenza di quest’ultimo ed, eventualmente, per la parte di propria competenza ove riescano a dimostrare che l’apertura di credito confluita sul conto corrente cointestato era stata non solo contratta ma anche utilizzata esclusivamente del de cuius.
La pronuncia è data solo in termini di accertamento alla data di proposizione della domanda, in conseguenza dei successivi fatti emersi in corso di causa, come descritti in memoria ex articolo 183, comma 5 Cpc Credem depositata il 12 maggio 1999. La pretesa responsabilità iure hereditatis dei convenuti Il tema non necessita di particolare approfondimento siccome svolto in via
subordinata.
Giova comunque rilevare che avendo i convenuti accettato l’eredità del congiunto [de cuius] con beneficio d’inventario, la loro responsabilità iure hereditatis (in ogni caso divisa l’obbligazione solidale fra gli eredi in proporzione delle rispettive quote ereditarie ex articolo 1295 Cc) sarebbe comunque soggetta alle regole proprie dell’accettazione con beneficio di inventario e, segnatamente, al limite della responsabilità intra vires cioè non oltre il valore dei beni loro pervenuti ex articolo 490 n. 2 Cc.
La compensazione del saldo debitore del c/c 44.10.2300.8 con le poste attive del conto deposito titoli 44.0668992
Data la responsabilità iure proprio dei convenuti per il saldo passivo del conto corrente bancario contestato, pienamente legittima sarebbe stata la compensazione tra tale posta passiva ed eventuali poste attive derivanti da altri rapporti bancari intestati ai convenuti in base all’articolo 1853 Cc.
La pronuncia è data solo in termini di accertamento, con riferimento alla data di proposizione della domanda, in conseguenza della successiva evoluzione dei fatti, come descritti in memoria ex articolo 183/ comma 5, Cpc Credem depositata 12.5.1999. Le spese di giudizio seguono interamente la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


PQM


Il Tribunale di Modena in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Credito Emiliano Spa in persona del legale rappresentante pro-tempore nei confronti di [convenuta2] e [convenuto1] con atto di citazione del 23 febbraio 1998, rigettata ogni diversa domanda, così provvede:
accerta e dichiara che alla data della proposizione della domanda [convenuta2] e [convenuto1] erano debitori in proprio ed in solido del saldo passivo del c/c n. 44.10.2300.8 acceso presso la filiale di Formigine ed intestato a [de cuius], [convenuto1] e [convenuta2];
accerta e dichiara che Credem Spa aveva diritto di operare compensazione tra detto saldo passivo e le poste attive del conto deposito titoli n. 44.0668992 acceso presso la medesima filiale ed intestato a [convenuto1] e [convenuta2];
condanna i convenuti al rimborso in favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 15.929,56 di cui euro 442,20 per spese, euro 2.987,16 per competenze ed euro 12.500,00 per onorario, oltre accessori di legge.
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