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Vecchio 29-05-05, 15:33   #1 (permalink)
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Fallimento della banca e pronti conto termine

Cosa succede se ho un pronti contro termine e la banca che deve ricomprarmi i titoli a scadenza fallisce?
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Vecchio 29-05-05, 17:21   #2 (permalink)
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art 203 tuf

Art. 203
Contratti a termine
1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonchè alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorchè non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

2. Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

art 76 RD 267/1942

Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, e` risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e` versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o e` ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

Più che un fallimento della baca, ipotesi remotissima, c'è problema di fallimento dell'emittente..in quel caso occorre insinuarsi nella procedura fallimentare. Quello è il vero rischio, non tanto che fallisca la banca la banca
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Vecchio 29-05-05, 17:24   #3 (permalink)
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in addendum

Art. 83 TUB - (Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti)
1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.
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Vecchio 29-05-05, 17:25   #4 (permalink)
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Originalmente inviato da FabioGalletti
Più che un fallimento della baca, ipotesi remotissima, c'è problema di fallimento dell'emittente..in quel caso occorre insinuarsi nella procedura fallimentare. Quello è il vero rischio, non tanto che fallisca la banca la banca

Sul fallimento dell'emittente del titolo sottostante il pronti contro termine parlammo un bel po' di tempo fa, e mi pare fosti proprio tu a postare un documento in cui c'era un parere secondo il quale si considerava risolto il contratto: titoli alla banca e soldi al cliente.
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Vecchio 29-05-05, 17:28   #5 (permalink)
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Non ricordo al parere, mi pare strano...
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Vecchio 29-05-05, 17:29   #6 (permalink)
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se lo recuperi...
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Vecchio 29-05-05, 22:20   #7 (permalink)
nel blù ..
 
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Originalmente inviato da Voltaire
Sul fallimento dell'emittente del titolo sottostante il pronti contro termine parlammo un bel po' di tempo fa, e mi pare fosti proprio tu a postare un documento in cui c'era un parere secondo il quale si considerava risolto il contratto: titoli alla banca e soldi al cliente.
In effetti sembra abbastanza logico: se la banca ricompra a termine un titolo, il rischio che riguarda un possibile default dell'emittente è a carico del compratore. Peggio è se fallisce la banca, perché è attendibile quello che dice fabio che nel fallimento si versa la differenza tra valore d'acquisto e valore di mercato al momento del fallimento, ma siamo sicuri che la banca avrà i soldi per pagare il valore di mercato ?
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