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Vecchio 28-05-05, 14:28   #1 (permalink)
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convenzione sulla legge applicabile per i titoli detenuti da intermediario

CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO CERTAIN RIGHTS IN RESPECT OF SECURITIES HELD WITH AN INTERMEDIARY





The States signatory to the present Convention,

Aware of the urgent practical need in a large and growing global financial market to provide legal certainty and predictability as to the law applicable to securities that are now commonly held through clearing and settlement systems or other intermediaries,

Conscious of the importance of reducing legal risk, systemic risk and associated costs in relation to cross-border transactions involving securities held with an intermediary so as to facilitate the international flow of capital and access to capital markets,

Desiring to establish common provisions on the law applicable to securities held with an intermediary beneficial to States at all levels of economic development,

Recognising that the “Place of the Relevant Intermediary Approach” (or PRIMA) as determined by account agreements with intermediaries provides the necessary legal certainty and predictability,

Have resolved to conclude a Convention to this effect, and have agreed upon the following provisions –



CHAPTER I – DEFINITIONS AND SCOPE OF APPLICATION

Article 1 Definitions and interpretation

1. In this Convention –

a) “securities” means any shares, bonds or other financial instruments or financial assets (other than cash), or any interest therein;

b) “securities account” means an account maintained by an intermediary to which securities may be credited or debited;

c) “intermediary” means a person that in the course of a business or other regular activity maintains securities accounts for others or both for others and for its own account and is acting in that capacity;

d) “account holder” means a person in whose name an intermediary maintains a securities account;

e) “account agreement” means, in relation to a securities account, the agreement with the relevant intermediary governing that securities account;

f) “securities held with an intermediary” means the rights of an account holder resulting from a credit of securities to a securities account;

g) “relevant intermediary” means the intermediary that maintains the securities account for the account holder;

h) “disposition” means any transfer of title whether outright or by way of security and any grant of a security interest, whether possessory or non-possessory;

i) “perfection” means completion of any steps necessary to render a disposition effective against persons who are not parties to that disposition;

j) “office” means, in relation to an intermediary, a place of business at which any of the activities of the intermediary are carried on, excluding a place of business which is intended to be merely temporary and a place of business of any person other than the intermediary;

k) “insolvency proceeding” means a collective judicial or administrative proceeding, including an interim proceeding, in which the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a court or other competent authority for the purpose of reorganisation or liquidation;

l) “insolvency administrator” means a person authorised to administer a reorganisation or liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law;

m) “Multi-unit State” means a State within which two or more territorial units of that State, or both the State and one or more of its territorial units, have their own rules of law in respect of any of the issues specified in Article 2(1);

n) “writing” and “written” mean a record of information (including information communicated by teletransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a subsequent occasion.

2. References in this Convention to a disposition of securities held with an intermediary include –

a) a disposition of a securities account;

b) a disposition in favour of the account holder’s intermediary;

c) a lien by operation of law in favour of the account holder’s intermediary in respect of any claim arising in connection with the maintenance and operation of a securities account.

3. A person shall not be considered an intermediary for the purposes of this Convention merely because –

a) it acts as registrar or transfer agent for an issuer of securities; or

b) it records in its own books details of securities credited to securities accounts maintained by an intermediary in the names of other persons for whom it acts as manager or agent or otherwise in a purely administrative capacity.

4. Subject to paragraph (5), a person shall be regarded as an intermediary for the purposes of this Convention in relation to securities which are credited to securities accounts which it maintains in the capacity of a central securities depository or which are otherwise transferable by book entry across securities accounts which it maintains.

5. In relation to securities which are credited to securities accounts maintained by a person in the capacity of operator of a system for the holding and transfer of such securities on records of the issuer or other records which constitute the primary record of entitlement to them as against the issuer, the Contracting State under whose law those securities are constituted may, at any time, make a declaration that the person which operates that system shall not be an intermediary for the purposes of this Convention.



Article 2 Scope of the Convention and of the applicable law

1. This Convention determines the law applicable to the following issues in respect of securities held with an intermediary –

a) the legal nature and effects against the intermediary and third parties of the rights resulting from a credit of securities to a securities account;

b) the legal nature and effects against the intermediary and third parties of a disposition of securities held with an intermediary;

c) the requirements, if any, for perfection of a disposition of securities held with an intermediary;

d) whether a person’s interest in securities held with an intermediary extinguishes or has priority over another person’s interest;

e) the duties, if any, of an intermediary to a person other than the account holder who asserts in competition with the account holder or another person an interest in securities held with that intermediary;

f) the requirements, if any, for the realisation of an interest in securities held with an intermediary;

g) whether a disposition of securities held with an intermediary extends to entitlements to dividends, income, or other distributions, or to redemption, sale or other proceeds.

2. This Convention determines the law applicable to the issues specified in paragraph (1) in relation to a disposition of or an interest in securities held with an intermediary even if the rights resulting from the credit of those securities to a securities account are determined in accordance with paragraph (1)(a) to be contractual in nature.

3. Subject to paragraph (2), this Convention does not determine the law applicable to –

a) the rights and duties arising from the credit of securities to a securities account to the extent that such rights or duties are purely contractual or otherwise purely personal;

b) the contractual or other personal rights and duties of parties to a disposition of securities held with an intermediary; or

c) the rights and duties of an issuer of securities or of an issuer’s registrar or transfer agent, whether in relation to the holder of the securities or any other person.



Article 3 Internationality

This Convention applies in all cases involving a choice between the laws of different States.





CHAPTER II –APPLICABLE LAW

Article 4 Primary rule

1. The law applicable to all the issues specified in Article 2(1) is the law in force in the State expressly agreed in the account agreement as the State whose law governs the account agreement or, if the account agreement expressly provides that another law is applicable to all such issues, that other law. The law designated in accordance with this provision applies only if the relevant intermediary has, at the time of the agreement, an office in that State, which –

a) alone or together with other offices of the relevant intermediary or with other persons acting for the relevant intermediary in that or another State –

i) effects or monitors entries to securities accounts;

ii) administers payments or corporate actions relating to securities held with the intermediary; or

iii) is otherwise engaged in a business or other regular activity of maintaining securities accounts; or

b) is identified by an account number, bank code, or other specific means of identification as maintaining securities accounts in that State.

2. For the purposes of paragraph (1)(a), an office is not engaged in a business or other regular activity of maintaining securities accounts –

a) merely because it is a place where the technology supporting the bookkeeping or data processing for securities accounts is located;

b) merely because it is a place where call centres for communication with account holders are located or operated;

c) merely because it is a place where the mailing relating to securities accounts is organised or files or archives are located; or

d) if it engages solely in representational functions or administrative functions, other than those related to the opening or maintenance of securities accounts, and does not have authority to make any binding decision to enter into any account agreement.

3. In relation to a disposition by an account holder of securities held with a particular intermediary in favour of that intermediary, whether or not that intermediary maintains a securities account on its own records for which it is the account holder, for the purposes of this Convention –

a) that intermediary is the relevant intermediary;

b) the account agreement between the account holder and that intermediary is the relevant account agreement;

c) the securities account for the purposes of Article 5(2) and (3) is the securities account to which the securities are credited immediately before the disposition.



Article 5 Fall-back rules

1. If the applicable law is not determined under Article 4, but it is expressly and unambiguously stated in a written account agreement that the relevant intermediary entered into the account agreement through a particular office, the law applicable to all the issues specified in Article 2(1) is the law in force in the State, or the territorial unit of a Multi-unit State, in which that office was then located, provided that such office then satisfied the condition specified in the second sentence of Article 4(1). In determining whether an account agreement expressly and unambiguously states that the relevant intermediary entered into the account agreement through a particular office, none of the following shall be considered –

a) a provision that notices or other documents shall or may be served on the relevant intermediary at that office;

b) a provision that legal proceedings shall or may be instituted against the relevant intermediary in a particular State or in a particular territorial unit of a Multi-unit State;

c) a provision that any statement or other document shall or may be provided by the relevant intermediary from that office;

d) a provision that any service shall or may be provided by the relevant intermediary from that office;

e) a provision that any operation or function shall or may be carried on or performed by the relevant intermediary at that office.

2. If the applicable law is not determined under paragraph (1), that law is the law in force in the State, or the territorial unit of a Multi-unit State, under whose law the relevant intermediary is incorporated or otherwise organised at the time the written account agreement is entered into or, if there is no such agreement, at the time the securities account was opened; if, however, the relevant intermediary is incorporated or otherwise organised under the law of a Multi-unit State and not that of one of its territorial units, the applicable law is the law in force in the territorial unit of that Multi-unit State in which the relevant intermediary has its place of business, or, if the relevant intermediary has more than one place of business, its principal place of business, at the time the written account agreement is entered into or, if there is no such agreement, at the time the securities account was opened.

3. If the applicable law is not determined under either paragraph (1) or paragraph (2), that law is the law in force in the State, or the territorial unit of a Multi-unit State, in which the relevant intermediary has its place of business, or, if the relevant intermediary has more than one place of business, its principal place of business, at the time the written account agreement is entered into or, if there is no such agreement, at the time the securities account was opened.



Article 6 Factors to be disregarded

In determining the applicable law in accordance with this Convention, no account shall be taken of the following factors –

a) the place where the issuer of the securities is incorporated or otherwise organised or has its statutory seat or registered office, central administration or place or principal place of business;

b) the places where certificates representing or evidencing securities are located;

c) the place where a register of holders of securities maintained by or on behalf of the issuer of the securities is located; or

d) the place where any intermediary other than the relevant intermediary is located.



Article 7 Protection of rights on change of the applicable law

1. This Article applies if an account agreement is amended so as to change the applicable law under this Convention.

2. In this Article –

a) “the new law” means the law applicable under this Convention after the change;

b) “the old law” means the law applicable under this Convention before the change.

3. Subject to paragraph (4), the new law governs all the issues specified in Article 2(1).

4. Except with respect to a person who has consented to a change of law, the old law continues to govern –

a) the existence of an interest in securities held with an intermediary arising before the change of law and the perfection of a disposition of those securities made before the change of law;

b) with respect to an interest in securities held with an intermediary arising before the change of law –
i) the legal nature and effects of such an interest against the relevant intermediary and any party to a disposition of those securities made before the change of law;

ii) the legal nature and effects of such an interest against a person who after the change of law attaches the securities;

iii) the determination of all the issues specified in Article 2(1) with respect to an insolvency administrator in an insolvency proceeding opened after the change of law;

c) priority as between parties whose interests arose before the change of law.

5. Paragraph (4)(c) does not preclude the application of the new law to the priority of an interest that arose under the old law but is perfected under the new law.



Article 8 Insolvency

1. Notwithstanding the opening of an insolvency proceeding, the law applicable under this Convention governs all the issues specified in Article 2(1) with respect to any event that has occurred before the opening of that insolvency proceeding.

2. Nothing in this Convention affects the application of any substantive or procedural insolvency rules, including any rules relating to –

a) the ranking of categories of claim or the avoidance of a disposition as a preference or a transfer in fraud of creditors; or

b) the enforcement of rights after the opening of an insolvency proceeding.
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CHAPTER III – GENERAL PROVISIONS

Article 9 General applicability of the Convention

This Convention applies whether or not the applicable law is that of a Contracting State.



Article 10 Exclusion of choice of law rules (renvoi)

In this Convention, the term “law” means the law in force in a State other than its choice of law rules.



Article 11 Public policy and internationally mandatory rules

1. The application of the law determined under this Convention may be refused only if the effects of its application would be manifestly contrary to the public policy of the forum.

2. This Convention does not prevent the application of those provisions of the law of the forum which, irrespective of rules of conflict of laws, must be applied even to international situations.

3. This Article does not permit the application of provisions of the law of the forum imposing requirements with respect to perfection or relating to priorities between competing interests, unless the law of the forum is the applicable law under this Convention.



Article 12 Determination of the applicable law for Multi-unit States

1. If the account holder and the relevant intermediary have agreed on the law of a specified territorial unit of a Multi-unit State –

a) the references to “State” in the first sentence of Article 4(1) are to that territorial unit;

b) the references to “that State” in the second sentence of Article 4(1) are to the Multi-unit State itself.

2. In applying this Convention –

a) the law in force in a territorial unit of a Multi-unit State includes both the law of that unit and, to the extent applicable in that unit, the law of the Multi-unit State itself;

b) if the law in force in a territorial unit of a Multi-unit State designates the law of another territorial unit of that State to govern perfection by public filing, recording or registration, the law of that other territorial unit governs that issue.

3. A Multi-unit State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration that if, under Article 5, the applicable law is that of the Multi-unit State or one of its territorial units, the internal choice of law rules in force in that Multi-unit State shall determine whether the substantive rules of law of that Multi-unit State or of a particular territorial unit of that Multi-unit State shall apply. A Multi-unit State that makes such a declaration shall communicate information concerning the content of those internal choice of law rules to the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law.

4. A Multi-unit State may, at any time, make a declaration that if, under Article 4, the applicable law is that of one of its territorial units, the law of that territorial unit applies only if the relevant intermediary has an office within that territorial unit which satisfies the condition specified in the second sentence of Article 4(1). Such a declaration shall have no effect on dispositions made before that declaration becomes effective.



Article 13 Uniform interpretation

In the interpretation of this Convention, regard shall be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application.



Article 14 Review of practical operation of the Convention

The Secretary General of the Hague Conference on Private International Law shall at regular intervals convene a Special Commission to review the practical operation of this Convention and to consider whether any amendments to this Convention are desirable.





CHAPTER IV – TRANSITION PROVISIONS

Article 15 Priority between pre-Convention and post-Convention interests

In a Contracting State, the law applicable under this Convention determines whether a person’s interest in securities held with an intermediary acquired after this Convention entered into force for that State extinguishes or has priority over another person’s interest acquired before this Convention entered into force for that State.



Article 16 Pre-Convention account agreements and securities accounts

1. References in this Convention to an account agreement include an account agreement entered into before this Convention entered into force in accordance with Article 19(1). References in this Convention to a securities account include a securities account opened before this Convention entered into force in accordance with Article 19(1).

2. Unless an account agreement contains an express reference to this Convention, the courts of a Contracting State shall apply paragraphs (3) and (4) in applying Article 4(1) with respect to account agreements entered into before the entry into force of this Convention for that State in accordance with Article 19. A Contracting State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration that its courts shall not apply those paragraphs with respect to account agreements entered into after the entry into force of this Convention in accordance with Article 19(1) but before the entry into force of this Convention for that State in accordance with Article 19(2). If the Contracting State is a Multi-unit State, it may make such a declaration with respect to any of its territorial units.

3. Any express terms of an account agreement which would have the effect, under the rules of the State whose law governs that agreement, that the law in force in a particular State, or a territorial unit of a particular Multi-unit State, applies to any of the issues specified in Article 2(1), shall have the effect that such law governs all the issues specified in Article 2(1), provided that the relevant intermediary had, at the time the agreement was entered into, an office in that State which satisfied the condition specified in the second sentence of Article 4(1). A Contracting State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration that its courts shall not apply this paragraph with respect to an account agreement described in this paragraph in which the parties have expressly agreed that the securities account is maintained in a different State. If the Contracting State is a Multi-unit State, it may make such a declaration with respect to any of its territorial units.

4. If the parties to an account agreement, other than an agreement to which paragraph (3) applies, have agreed that the securities account is maintained in a particular State, or a territorial unit of a particular Multi-unit State, the law in force in that State or territorial unit is the law applicable to all the issues specified in Article 2(1), provided that the relevant intermediary had, at the time the agreement was entered into, an office in that State which satisfied the condition specified in the second sentence of Article 4(1). Such an agreement may be express or implied from the terms of the contract considered as a whole or from the surrounding circumstances.





CHAPTER V – FINAL CLAUSES

Article 17 Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be open for signature by all States.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.

3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time.

4. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, Depositary of this Convention.



Article 18 Regional Economic Integration Organisations

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.

2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, notify the Depositary in writing specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary in writing of any changes to the distribution of competence specified in the notice in accordance with this paragraph and any new transfer of competence.

3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” in this Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.



Article 19 Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession referred to in Article 17.

2. Thereafter this Convention shall enter into force –

a) for each State or Regional Economic Integration Organisation referred to in Article 18 subsequently ratifying, accepting, approving or acceding to it, on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

b) for a territorial unit to which this Convention has been extended in accordance with Article 20(1), on the first day of the month following the expiration of three months after the notification of the declaration referred to in that Article.



Article 20 Multi-unit States

1. A Multi-unit State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them.

2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.

3. If a State makes no declaration under paragraph (1), this Convention extends to all territorial units of that State.



Article 21 Reservations

No reservation to this Convention shall be permitted.



Article 22 Declarations

For the purposes of Articles 1(5), 12(3) and (4), 16(2) and (3) and 20 –

a) any declaration shall be notified in writing to the Depositary;

b) any Contracting State may modify a declaration by submitting a new declaration at any time;

c) any Contracting State may withdraw a declaration at any time;

d) any declaration made at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession shall take effect simultaneously with the entry into force of this Convention for the State concerned; any declaration made at a subsequent time and any new declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of three months after the date on which the Depositary made the notification in accordance with Article 24;

e) a withdrawal of a declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date on which the Depositary made the notification in accordance with Article 24.



Article 23 Denunciation

1. A Contracting State may denounce this Convention by a notification in writing to the Depositary. The denunciation may be limited to certain territorial units of a Multi-unit State to which this Convention applies.

2. The denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date on which the notification is received by the Depositary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation shall take effect upon the expiration of such longer period after the date on which the notification is received by the Depositary.



Article 24 Notifications by the Depositary

The Depositary shall notify the Members of the Hague Conference on Private International Law, and other States and Regional Economic Integration Organisations which have signed, ratified, accepted, approved or acceded in accordance with Articles 17 and 18, of the following –

a) the signatures and ratifications, acceptances, approvals and accessions referred to in Articles 17 and 18;

b) the date on which this Convention enters into force in accordance with Article 19;

c) the declarations and withdrawals of declarations referred to in Article 22;

d) the notifications referred to in Article 18(2);

e) the denunciations referred to in Article 23.



In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at The Hague, on the …… day of ………… 20…, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the Member States of the Hague Conference on Private International Law as of the date of its Nineteenth Session and to each State which participated in that Session.
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La Commissione europea propone la firma della “Convenzione dell’Aia sugli strumenti finanziari”

Il 15 dicembre 2003, la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 783) riguardante la firma della Convenzione dell’Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario. In particolare, la Convenzione stabilisce che, nelle situazioni che comportano un conflitto di leggi, la legge applicabile é quella indicata nell’accordo sul conto concluso con l’intermediario di pertinenza, fatto salvo il c.d. “test della realtà”, volto a garantire che l’intermediario eserciti effettivamente un’attività di tenuta dei conti titoli in tale giurisdizione, anche se non necessariamente in relazione al conto in questione.

Tale principio dovrebbe eliminare le incertezze giuridiche che derivano, attualmente, dall’applicazione del principio tradizionale della lex situs – o lex rei sitae – alle ipotesi di detenzione di strumenti finanziari in forma scritturale elettronica in conti titoli preso custodi o depositari o sistemi di regolamento.

Il testo finale della Convenzione, approvato il 13 dicembre 2002 e firmato da 53 Stati, inclusi gli Stati membri dell’UE e 7 paesi prossimi all’adesione, consiste in un trattato multilaterale negoziato in seno alla Conferenza dell’Aia (organizzazione intergovernativa mondiale che ha lo scopo di lavorare all’unificazione progressiva delle regole di diritto internazionale privato).

La Convenzione dell’Aia appartiene al tipo delle c.d. “convenzioni miste”, a cui partecipano sia gli Stati membri che la Comunità europea. Dopo la firma della Convenzione da parte della Comunità europea, la Commissione presenterà le necessarie proposte di modifica di alcune direttive (ad esempio, quella relativa ai contratti di garanzia finanziaria) unitamente ad una proposta di decisione del Consiglio per la ratifica o l’adesione alla Convenzione dell’Aia sugli strumenti finanziari, che richiede il consenso del Parlamento europeo.
http://www1.assonime.it/assonime/pubblicazione/pub_news.nsf/0/C1256A24004CF131C1256DFF005CBE03/$File/NE89F1260A2D155F24C1256DFF005CBE03.htm?O penElement
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52003PC0783

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la firma della convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario /* COM/2003/0783 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante la firma della convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario

RELAZIONE

1. Nei mercati finanziari la grande maggioranza degli strumenti finanziari sono detenuti attualmente in forma scritturale elettronica in conti titoli presso custodi o depositari o sistemi di regolamento, il che determina alcuni diritti patrimoniali su tali strumenti o per la loro consegna o il loro trasferimento. Ciò rende difficile l'applicazione del principio tradizionalmente vigente in caso di conflitto di leggi, secondo il quale gli aspetti relativi alla proprietà di un bene sono disciplinati, in caso di cessione della proprietà, dalla legge del luogo in cui il bene in questione è situato al momento considerato (la lex situs o lex rei sitae), considerato che per gli strumenti finanziari, conservati elettronicamente, è spesso difficile identificare tale luogo. Ne consegue un'incertezza giuridica, ad esempio quanto alla legge che devono applicare il datore e il beneficiario di una garanzia per la costituzione di un diritto sulla garanzia e la sua opponibilità. Le difficoltà si accentuano quando gli strumenti finanziari sono detenuti da una catena di intermediari situati in paesi diversi.

La convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari

2. Per concordare una formula uniforme a livello mondiale che consentisse di ridurre le predette incertezze giuridiche in ambito transfrontaliero, nel maggio 2000 la conferenza dell'Aia, organizzazione intergovernativa mondiale che ha lo scopo di lavorare all'unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato, ha iniziato a lavorare ad una futura convenzione sulla legge applicabile ai diritti patrimoniali relativi a strumenti finanziari detenuti indirettamente. A tal fine la conferenza dell'Aia ha costituito, nell'autunno 2000, un gruppo di lavoro composto da esperti di Stati membri aderenti alla conferenza e associazioni specializzate in questo settore, in collaborazione con altri organismi internazionali, in particolare l'UNCITRAL e l'UNIDROIT. Il gruppo di lavoro si è riunito nel gennaio 2001 e nel gennaio 2002. La Commissione europea era presente in qualità di osservatore e, nella fase finale, ha negoziato la convenzione a nome della Comunità (cfr. paragrafo 14).

3. Il testo finale della convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, di seguito "convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari", è stato approvato il 13 dicembre 2002 al termine della 19° sessione diplomatica della conferenza dell'Aia. Firmando l'Atto finale, tutti gli Stati membri e 7 paesi prossimi all'adesione hanno certificato che il testo della convenzione era effettivamente quello risultato dai negoziati. Nel complesso l'Atto finale è stato firmato da 53 Stati aderenti alla conferenza dell'Aia, compresi gli USA, il Giappone, l'Australia, il Brasile, l'Argentina e la Federazione russa. Non essendo membro della conferenza dell'Aia, la Commissione non ha firmato l'Atto finale.

4. La convenzione dell'Aia è un trattato multilaterale. La formula giuridica si basa sulla scelta della legge da parte dell'intermediario e del suo cliente, che è una variante dell'approccio del paese dell'intermediario di pertinenza (PRIMA). La convenzione afferma che la legge applicabile è quella indicata nell'accordo sul conto concluso con l'intermediario di pertinenza, fatto salvo il cosiddetto "test della realtà" inteso a garantire che l'intermediario eserciti effettivamente un'attività di tenuta conti titoli in tale giurisdizione, anche se non necessariamente in relazione al conto in questione.

Ragioni per attuare la convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari

5. Firmando l'Atto finale il 13 dicembre 2002, gli Stati membri hanno affermato di sostenere l'approccio adottato dalla convenzione e, implicitamente, di accettare gli adeguamenti della legislazione comunitaria eventualmente necessari. Questa posizione è stata confermata all'unanimità alla riunione del COREPER dell'11 dicembre 2002.

6. Una serie di direttive già contiene disposizioni volte a determinare la legge applicabile ad un conto titoli. La formula utilizzata in queste direttive è che il conto è disciplinato dalla legge del paese nel quale è situato il conto. Vi è pertanto un conflitto tra l'approccio adottato nella convenzione e la legislazione vigente nella Comunità.

7. A norma dell'articolo 18 della convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari, un'organizzazione regionale d'integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza su talune materie disciplinate dalla convenzione può anch'essa (analogamente agli Stati aderenti alla conferenza dell'Aia e agli altri Stati contraenti) firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi. In tal caso l'organizzazione regionale di integrazione economica avrà gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui tale organizzazione ha competenza su materie disciplinate dalla convenzione. L'Unione europea deve essere considerata un'organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell'articolo 18 della convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari.

8. La Commissione ritiene che l'attuazione della convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari contribuirà in misura rilevante a rafforzare la libera circolazione dei capitali nel mercato interno e in tutto il mondo eliminando le incertezze sulla legge applicabile e consentendo scambi più ampi di strumenti finanziari tra Stati membri e nei mercati internazionali dei capitali.

9. I negoziati all'Aia sulla nuova convenzione e i negoziati a Bruxelles sulla proposta di direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria (2002/47/CE) si sono svolti per lo più parallelamente, e i primi hanno esercitato un'influenza sui secondi come risulta dalla dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione nel verbale del Consiglio del 5 marzo 2002 che ha adottato la posizione comune sulla proposta di direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

10. Giacché la direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria è una delle misure previste nel Piano d'azione per i servizi finanziari (PASF) [1], l'attuazione della convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari può essere considerata come una misura necessaria per raggiungere gli obiettivi del PASF e pertanto la sua conclusione (firma e ratifica) può essere considerata come vincolata allo stesso quadro temporale.

[1] COM(1999) 232 def. dell'11 maggio 1999.

11. Alle riunioni svoltesi con gli Stati membri il 19 maggio 2003 e l'8 luglio 2003 in merito all'attuazione della convenzione dell'Aia, vi è stata la richiesta unanime di una rapida firma e successiva ratifica della convenzione.

12. La ratifica della convenzione dell'Aia è stata sollecitata dal G-30 (cfr. il documento "Global Clearing and Settlement - A Plan of Action", Group of Thirty, pubblicato il 23 gennaio 2003). In particolare la raccomandazione n. 15 prevede, in riferimento alle regole sui conflitti di legge, che "Le autorità di vigilanza finanziaria e i legislatori dovrebbero garantire che la convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, adottata il 13 dicembre 2002, sia firmata e ratificata dalle rispettive nazioni prima possibile. La convenzione dell'Aia, una volta ratificata da tutte le nazioni rilevanti, garantirà che, in un quadro internazionale, vi sia una risposta chiara e certa alla domanda di quale legge si applichi per determinare se il beneficiario della garanzia abbia acquisito diritti opponibili ai terzi sugli strumenti finanziari dati in garanzia".

13. La firma della convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari sarà pertanto un importante segnale politico per tutte le parti interessate ed in particolare per gli operatori del settore finanziario. La firma da parte della Comunità e dei suoi Stati membri ma anche del maggior numero possibile di paesi terzi membri della conferenza dell'Aia, come gli USA, garantirà il successo dell'accordo.

Questioni procedurali

14. La Commissione è stata autorizzata a negoziare alla conferenza dell'Aia con decisione del Consiglio del 28 novembre 2002.

15. Dopo la firma della convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari, la Commissione presenterà le necessarie proposte di modifica delle direttive, ad esempio della direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria e della direttiva sul carattere definitivo dei regolamenti, unitamente ad una proposta di decisione del Consiglio per la ratifica o l'adesione alla convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari, che richiede il consenso del Parlamento europeo. In condizioni favorevoli l'adesione/ratifica della convenzione dell'Aia sugli strumenti finanziari potrebbe aver luogo entro la fine del 2004 o l'inizio del 2005.

Aspetti pratici

16. Il Consiglio è invitato ad autorizzare il suo presidente a designare la persona o le persone autorizzate a firmare, a nome della Comunità, la convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.

Proposta

17. Alla luce di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il progetto di decisione allegato.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante la firma della convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 95, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, primo periodo,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C [...], [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario (di seguito "la convenzione"), il cui testo è stato concordato il 13 dicembre 2002, è un trattato multilaterale internazionale inteso a rimuovere, a livello mondiale, le incertezze giuridiche in materia di operazioni transfrontaliere su strumenti finanziari.

(2) La Commissione ha negoziato la convenzione a nome della Comunità.

(3) Le organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani e aventi competenza su talune materie disciplinate dalla convenzione possono firmare, accettare, approvare tale convenzione o aderirvi.

(4) A seguito dell'adozione di alcune direttive comunitarie contenenti disposizioni che consentono di determinare la legge applicabile ad un conto titoli, gli Stati membri hanno trasferito la competenza alla Comunità per quanto riguarda talune questioni disciplinate dalla convenzione.

(5) Pertanto la Comunità europea può essere considerata come un'organizzazione regionale di integrazione economica in base alla convenzione.

(6) La Comunità e i mercati finanziari internazionali beneficeranno dell'eliminazione, a livello mondiale, delle incertezze giuridiche riguardanti la legge applicabile alle negoziazioni transfrontaliere di strumenti finanziari. Per tale ragione la convenzione in oggetto deve essere firmata a nome della Comunità,
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Vecchio 28-05-05, 14:31   #5 (permalink)
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DECIDE:

Articolo unico

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona (o le persone) abilitate a firmare, a nome della Comunità, la convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, con riserva della sua conclusione in data successiva, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 della convenzione.

Il testo della convenzione figura all'allegato I della presente decisione.

Al momento della firma verrà fatta la dichiarazione di competenza di cui all'allegato II, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 della convenzione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO I CONVENZIONE DELL'AIA SULLA LEGGE APPLICABILE AD ALCUNI DIRITTI SU STRUMENTI FINANZIARI DETENUTI PRESSO UN INTERMEDIARIO

Gli Stati firmatari della presente convenzione,

coscienti della necessità urgente, in un mercato finanziario mondiale sempre più esteso, di garantire certezza e prevedibilità alla determinazione della legge applicabile agli strumenti finanziari che oggi sono detenuti comunemente tramite sistemi di compensazione e regolamento o altri intermediari,

consapevoli dell'importanza di ridurre il rischio giuridico, il rischio sistemico e i costi corrispondenti connessi alle operazioni transfrontaliere riguardanti strumenti finanziari detenuti presso un intermediario in modo da agevolare i flussi internazionali di capitali e l'accesso ai mercati dei capitali,

desiderosi di adottare disposizioni comuni sulla legge applicabile agli strumenti finanziari detenuti presso un intermediario che siano vantaggiose per tutti gli Stati, indipendentemente dal loro livello di sviluppo economico,

riconoscendo che l'"approccio del paese dell'intermediario di pertinenza" (PRIMA) come determinato dagli accordi sui conti con gli intermediari assicura la necessaria certezza e prevedibilità del diritto,

hanno deciso di stipulare una convenzione a tal fine e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

CAPO I - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Definizioni e interpretazione

1. Nella presente convenzione si intende per:

a) "strumenti finanziari": ogni azione, obbligazione o altro strumento finanziario o attività finanziaria (diversa dal contante) o qualsiasi diritto su tali strumenti finanziari;

b) "conto titoli": un conto tenuto da un intermediario sul quale possono essere accreditati o addebitati strumenti finanziari;

c) "intermediario": una persona che nel quadro della sua attività professionale o di altra regolare attività tiene conti titoli per altri o sia per altri che per conto proprio e agisce in tale qualità;

d) "titolare del conto": una persona nel cui nome un intermediario tiene un conto titoli;

e) "accordo sul conto": in relazione a un conto titoli, l'accordo con l'intermediario di pertinenza che disciplina tale conto titoli;

f) "strumenti finanziari detenuti presso un intermediario": diritti del titolare del conto derivanti dall'accreditamento di strumenti finanziari sul conto titoli;

g) "intermediario di pertinenza": l'intermediario che tiene il conto titoli per il titolare del conto;

h) "trasferimento": un trasferimento di proprietà, puro e semplice o a scopo di garanzia, e qualunque costituzione di garanzia, con o senza spossessamento;

i) "opponibilità": il completamento di tutte le formalità necessarie per assicurare l'efficacia di un trasferimento nei confronti di chiunque non sia parte del trasferimento;

j) "ufficio": rispetto ad un intermediario, un luogo di attività professionale dove l'intermediario esercita una qualunque delle sue attività, esclusi i luoghi destinati all'esercizio puramente temporaneo di attività professionali ed i luoghi di attività di qualunque persona diversa dall'intermediario;

k) "procedura d'insolvenza": una procedura collettiva giudiziaria o amministrativa, comprese le procedure provvisorie, nella quale le attività e gli attivi del debitore sono soggetti al controllo o alla vigilanza di un tribunale o di un'altra autorità competente a fini di risanamento o liquidazione;

l) "curatore dell'insolvenza": una persona autorizzata ad amministrare una procedura di risanamento o di liquidazione, anche a titolo provvisorio, compreso un debitore non spossessato se la legge applicabile all'insolvenza lo consente;

m) "Stato a più unità": uno Stato nel quale due o più unità territoriali di tale Stato o tale Stato ed una o più delle sue unità territoriali hanno le proprie norme rispetto alle questioni indicate dall'articolo 2, paragrafo 1;

n) "scritto": un'informazione (anche teletrasmessa) che si presenta su un supporto materiale o di altro tipo e che può essere successivamente riprodotta su un supporto materiale.

2. Nella presente convenzione, ogni riferimento ad un trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario comprende:

a) un trasferimento di un conto titoli;

b) un trasferimento a favore dell'intermediario del titolare del conto;

c) un privilegio legale a favore dell'intermediario del titolare del conto relativo ad ogni credito derivante dalla tenuta e dalla gestione di un conto titoli.

3. Una persona non è considerata come intermediario ai fini della presente convenzione solo perché:

a) agisce in qualità di conservatore di registro o agente di trasferimento per un emittente strumenti finanziari; o

b) tiene nei propri libri scritture riguardanti strumenti finanziari iscritti in conti titoli tenuti da un intermediario a nome di altre persone per le quali opera come gestore, agente o altrimenti in qualità puramente amministrativa.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, una persona è considerata, ai sensi della presente convenzione, come intermediario per gli strumenti finanziari accreditati in conti titoli che essa tiene in qualità di depositario centrale di strumenti finanziari o che sono altrimenti trasferibili tramite iscrizione tra i conti titoli che essa tiene.

5. Per gli strumenti finanziari accreditati in conti titoli tenuti da una persona in qualità di gestore di un sistema per la tenuta e il trasferimento di tali strumenti finanziari sui libri dell'emittente o su altri libri che costituiscono l'iscrizione primaria dei diritti su tali strumenti finanziari nei confronti dell'emittente, lo Stato contraente la cui legge disciplina l'emissione di tali strumenti finanziari può in qualunque momento fare una dichiarazione affinché la persona che gestisce tale sistema non sia considerata come intermediario ai sensi della presente convenzione.

Articolo 2 Campo di applicazione della convenzione e della legge applicabile

1. La presente convenzione determina la legge applicabile alle questioni seguenti riguardanti strumenti finanziari detenuti presso un intermediario:

a) la natura giuridica e gli effetti nei confronti dell'intermediario e dei terzi dei diritti derivanti dall'accreditamento di strumenti finanziari su un conto titoli;

b) la natura giuridica e gli effetti nei confronti dell'intermediario e dei terzi di un trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario;

c) le eventuali condizioni di opponibilità di un trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario;

d) se il diritto di una persona su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario pone nel nulla o prevale sul diritto di un'altra persona;

e) gli eventuali obblighi di un intermediario nei confronti di una persona diversa dal titolare del conto che vanti un diritto su strumenti finanziari detenuti presso tale intermediario in concorrenza con il titolare del conto o un'altra persona;

f) le eventuali condizioni di realizzo di un diritto su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario;

g) se il trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario si estende ai diritti a dividendi, redditi o altre distribuzioni o a rimborsi, proventi di cessioni o qualsiasi altro provento.

2. La presente convenzione determina la legge applicabile alle questioni indicate dal paragrafo 1 riguardanti un trasferimento di strumenti finanziari o di un diritto su tali strumenti finanziari detenuti presso un intermediario anche se i diritti derivanti dall'accreditamento di tali strumenti finanziari su un conto titoli sono considerati, conformemente al paragrafo 1, lettera a), di natura contrattuale.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la presente convenzione non determina la legge applicabile:

a) ai diritti e agli obblighi derivanti dall'accreditamento di strumenti finanziari su un conto titoli, nella misura in cui tali diritti e obblighi sono di natura puramente contrattuale o altrimenti puramente personale;

b) ai diritti e agli obblighi contrattuali o personali delle parti del trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario; e

c) ai diritti e agli obblighi di un emittente strumenti finanziari o di un conservatore di registro o di un agente di trasferimento di tale emittente, nei confronti sia del titolare degli strumenti finanziari che di qualunque altra persona.

Articolo 3 Carattere internazionale di una situazione

La presente convenzione si applica a tutte le situazioni che comportano un conflitto tra le leggi di diversi Stati.

CAPO II - LEGGE APPLICABILE

Articolo 4 Criterio di collegamento principale

1. La legge applicabile a tutte le questioni indicate dall'articolo 2, paragrafo 1 è la legge in vigore nello Stato indicato espressamente nell'accordo sul conto come lo Stato la cui legge disciplina tale accordo o, se l'accordo sul conto designa espressamente un'altra legge applicabile a tutte queste questioni, quest'altra legge. La legge designata conformemente alla presente disposizione si applica soltanto se l'intermediario di pertinenza, al momento della conclusione dell'accordo, dispone in tale Stato di un ufficio che

a) da solo o con altri uffici dell'intermediario di pertinenza o altre persone che agiscono per l'intermediario di pertinenza in tale Stato o in un altro Stato -

i) effettua o controlla le iscrizioni in conti titoli;

ii) gestisce i pagamenti o le operazioni su strumenti finanziari detenuti presso l'intermediario; o

iii) esercita altrimenti a titolo professionale o abituale un'attività di tenuta conti titoli; o

b) è identificato come ufficio che tiene conti titoli in tale Stato tramite un numero di conto, un codice bancario o un altro mezzo di identificazione specifico.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un ufficio non esercita, a titolo professionale o di altra regolare attività, un'attività di tenuta di conti titoli -

a) solo perché vi sono situate le apparecchiature per la contabilità o il trattamento dei dati relativi ai conti titoli;

b) solo perché vi sono situati o gestiti call centre per comunicare con i titolari di conti;

c) solo perché la corrispondenza relativa ai conti titoli vi è organizzata o vi si trovano dossier o archivi; o

d) quando tale ufficio svolge esclusivamente funzioni di rappresentanza o amministrative diverse da quelle che si riferiscono all'apertura o alla tenuta di conti titoli e non ha il potere di prendere alcuna decisione vincolante sulla conclusione di accordi sui conti.

3. In caso di trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario da parte del titolare di un conto a favore di tale intermediario, indipendentemente dal fatto che tale intermediario tenga o meno nei suoi libri un conto titoli in nome proprio, ai fini della presente convenzione:

a) tale intermediario è l'intermediario di pertinenza;

b) l'accordo sul conto tra il titolare del conto e tale intermediario costituisce l'accordo sul conto di pertinenza;

c) il conto titoli di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 è il conto sul quale gli strumenti finanziari sono accreditati immediatamente prima del trasferimento.

Articolo 5 Criteri di collegamento sussidiari

1. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dell'articolo 4, ma se da un accordo scritto sul conto risulta espressamente e senza ambiguità che tale accordo è stato concluso dall'intermediario di pertinenza tramite un determinato ufficio, la legge applicabile a tutte le questioni indicate dall'articolo 2, paragrafo 1 è la legge in vigore nello Stato o nell'unità territoriale dello Stato a più unità nel quale tale ufficio era allora situato purché quest'ultimo soddisfi la condizione prevista dal secondo periodo dell'articolo 4, paragrafo 1. Per determinare se risulti espressamente e senza ambiguità dall'accordo sul conto che tale accordo è stato concluso tramite un determinato ufficio dell'intermediario di pertinenza, non possono essere presi in considerazione gli elementi seguenti:

a) una clausola che stabilisce che un atto o qualsiasi altro documento può o deve essere notificato all'intermediario di pertinenza in tale ufficio;

b) una clausola che stabilisce che una domanda giudiziale può o deve essere proposta contro l'intermediario di pertinenza in un determinato Stato o in una determinata unità territoriale di uno Stato a più unità;

c) una clausola che stabilisce che un atto o qualsiasi altro documento può o deve essere fornito dall'intermediario di pertinenza da tale ufficio;

d) una clausola che stabilisce che un servizio può o deve essere fornito dall'intermediario di pertinenza da tale ufficio;

e) una clausola che stabilisce che un'operazione o funzione può o deve essere realizzata dall'intermediario di pertinenza presso tale ufficio.

2. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma del paragrafo 1, tale legge è la legge in vigore nello Stato o nell'unità territoriale di uno Stato a più unità la cui legge regolamenta la costituzione o, in mancanza, l'organizzazione dell'intermediario di pertinenza al momento della conclusione dell'accordo scritto sul conto, o, in mancanza di tale accordo, al momento dell'apertura del conto titoli; tuttavia se l'intermediario di pertinenza è costituito o organizzato in base alla legge di uno Stato a più unità ma non alla legge di un'unità territoriale di tale Stato, la legge applicabile è la legge in vigore nell'unità territoriale di tale Stato a più unità nella quale esercita la sua attività e, in mancanza di un luogo unico, la legge dell'unità territoriale nella quale è situato il suo luogo principale di attività, al momento della conclusione dell'accordo scritto sul conto o, in mancanza di tale accordo, al momento dell'apertura del conto titoli.

3. Se la legge applicabile non può essere determinata né a norma del paragrafo 1 né a norma del paragrafo 2, tale legge è la legge in vigore nello Stato o nell'unità territoriale di uno Stato a più unità nel quale l'intermediario di pertinenza esercita la sua attività e, in mancanza di un luogo unico, lo Stato o l'unità territoriale di uno Stato a più unità nel quale è situato il suo principale luogo di attività al momento della conclusione dell'accordo scritto sul conto o, in mancanza di tale accordo, al momento dell'apertura del conto titoli.

Articolo 6 Circostanze escluse

Per determinare la legge applicabile a norma della presente convenzione, non si possono prendere in considerazione le seguenti circostanze:

a) il luogo di costituzione o, in mancanza, dell'organizzazione o della sede sociale, dell'amministrazione centrale o del luogo di attività o luogo principale di attività dell'emittente strumenti finanziari;

b) i luoghi in cui sono situati i certificati rappresentativi degli strumenti finanziari o che costituiscono la prova dell'esistenza di strumenti finanziari;

c) il luogo in cui è tenuto, ad opera o per conto dell'emittente strumenti finanziari, un registro dei titolari di strumenti finanziari; o

d) il luogo in cui è situato qualunque intermediario diverso dall'intermediario di pertinenza.

Articolo 7 Protezione dei diritti in caso di cambiamento della legge applicabile

1. Il presente articolo si applica se l'accordo sul conto è modificato in modo da cambiare la legge applicabile a norma della presente convenzione.

2. Nel presente articolo si intende per:

a) "nuova legge": la legge applicabile a norma della presente convenzione dopo il cambiamento;

b) "vecchia legge": la legge applicabile a norma della presente convenzione prima del cambiamento.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, la nuova legge disciplina tutte le questioni indicate dall'articolo 2, paragrafo 1.

4. Salvo nei confronti di una persona che abbia acconsentito al cambiamento della legge, la vecchia legge resta applicabile:

a) all'esistenza di un diritto su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario sorto prima del cambiamento della legge nonché all'opponibilità di un trasferimento di tali strumenti finanziari realizzato prima del cambiamento della legge;

b) per quanto riguarda un diritto su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario sorto prima del cambiamento della legge -

i) alla natura giuridica e agli effetti di tale diritto nei confronti dell'intermediario di pertinenza e di qualunque persona che sia parte nel trasferimento di tali strumenti finanziari effettuato prima del cambiamento della legge;

ii) alla natura giuridica e agli effetti di tale diritto nei confronti di una persona che dopo il cambiamento della legge proceda ad un sequestro di tali strumenti finanziari;

iii) alla determinazione di tutte le questioni indicate dall'articolo 2, paragrafo 1 nei confronti del curatore dell'insolvenza in una procedura di insolvenza avviata dopo il cambiamento della legge;

c) alla priorità tra i soggetti i cui diritti sono sorti prima del cambiamento della legge.

5. Il paragrafo 4, lettera c) non impedisce l'applicazione della nuova legge alla priorità di un diritto sorto secondo la vecchia legge ma reso opponibile secondo la nuova legge.
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Articolo 8 Insolvenza

1. Nonostante l'apertura di una procedura di insolvenza la legge applicabile a norma della presente convenzione disciplina tutte le questioni indicate dall'articolo 2, paragrafo 1 rispetto a qualunque evento verificatosi prima dell'apertura di tale procedura.

2. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle norme sostanziali o procedurali sull'insolvenza, incluse quelle relative:

a) al rango delle categorie di crediti o alla nullità di un trasferimento effettuato in violazione delle norme sul periodo sospetto o effettuato in frode ai creditori; o

b) all'esecuzione di diritti dopo l'apertura di una procedura di insolvenza.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9 Carattere universale della convenzione

La presente convenzione si applica anche se la legge indicata è quella di uno Stato non contraente.

Articolo 10 Esclusione del rinvio

Ai sensi della presente convenzione, il termine "legge" designa le norme in vigore in uno Stato ad eccezione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 11 Ordine pubblico e norme di applicazione necessaria

1. L'applicazione della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se essa porta ad un risultato manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

2. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni della legge del foro che devono essere applicate anche alle situazioni internazionali indipendentemente dalla legge designata dalle norme di diritto internazionale privato.

3. Il presente articolo non consente l'applicazione delle disposizioni della legge del foro che impongono condizioni relative all'opponibilità o alle priorità tra diritti concorrenti, salvo se la legge del foro è la legge applicabile a norma della presente convenzione.

Articolo 12 Determinazione della legge applicabile per Stati a più unità

1. Se il titolare del conto e l'intermediario di pertinenza hanno convenuto che la legge applicabile è la legge di una determinata unità territoriale di uno Stato a più unità,

a) i riferimenti allo "Stato" nel primo periodo dell'articolo 4, paragrafo 1 vanno intesi come riferimenti a tale unità territoriale;

b) i riferimenti a "tale Stato" nel secondo periodo dell'articolo 4, paragrafo 1 vanno intesi come riferimenti allo Stato a più unità.

2. Per l'applicazione della presente convenzione -

a) la legge in vigore in un'unità territoriale di uno Stato a più unità include sia la legge di tale unità territoriale sia, nella misura in cui essa è applicabile in tale unità territoriale, la legge dello Stato a più unità interessato;

b) se la legge in vigore in un'unità territoriale di uno Stato a più unità designa la legge di un'altra unità territoriale dello stesso Stato come la legge che disciplina l'opponibilità tramite deposito pubblico, registrazione pubblica o iscrizione pubblica, la legge che disciplina tale questione è la legge di quest'altra unità territoriale.

3. Uno Stato a più unità può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, fare una dichiarazione secondo cui se a norma dell'articolo 5 la legge applicabile è la legge di tale Stato a più unità o di una delle sue unità territoriali, le norme sui conflitti interni di leggi in vigore in tale Stato a più unità determinano se si applicano le norme materiali di tale Stato a più unità o di un'unità territoriale specifica di tale Stato a più unità. Uno Stato a più unità che fa una siffatta dichiarazione deve comunicare le informazioni relative al contenuto di queste norme sui conflitti interni di leggi al Bureau permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

4. Uno Stato a più unità può in qualunque momento fare una dichiarazione precisando che se la legge applicabile a norma dell'articolo 4 è la legge di una delle sue unità territoriali, la legge di tale unità territoriale si applica unicamente se l'intermediario di pertinenza ha un ufficio in tale unità territoriale che soddisfi la condizione prevista nel secondo periodo dell'articolo 4, paragrafo 1. Tale dichiarazione non ha alcun effetto su un trasferimento effettuato prima che la dichiarazione diventi efficace.

Articolo 13 Interpretazione uniforme

Nell'interpretazione della presente convenzione si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere la sua applicazione uniforme.

Articolo 14 Esame del funzionamento pratico della convenzione

Il segretario generale della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una commissione speciale per esaminare il funzionamento pratico della presente convenzione e l'opportunità di apportarvi modifiche.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 15 Priorità tra i diritti sorti prima e dopo l'entrata in vigore della convenzione

In uno Stato contraente la legge applicabile a norma della presente convenzione determina se il diritto di una persona su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario acquisito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione per tale Stato pone nel nulla o prevale sul diritto di un'altra persona acquisito prima dell'entrata in vigore della presente convenzione per tale Stato.

Articolo 16 Accordi sui conti conclusi e conti titoli aperti prima dell'entrata in vigore della convenzione

1. Ogni riferimento nella presente convenzione a un accordo sul conto include un accordo sul conto concluso prima dell'entrata in vigore della presente convenzione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1. Ogni riferimento nella presente convenzione a un conto titoli include un conto titoli aperto prima dell'entrata in vigore della presente convenzione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1.

2. Salvo che l'accordo sul conto contenga un riferimento esplicito alla presente convenzione, i tribunali di uno Stato contraente devono applicare i paragrafi 3 e 4 ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 agli accordi sui conti conclusi prima dell'entrata in vigore della presente convenzione per tale Stato conformemente all'articolo 19. Uno Stato contraente può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione fare una dichiarazione secondo la quale i suoi tribunali non applicheranno i predetti paragrafi agli accordi sui conti conclusi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, ma prima dell'entrata in vigore della presente convenzione per tale Stato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2. Se lo Stato contraente è uno Stato a più unità territoriali, può fare tale dichiarazione per una qualsiasi delle sue unità territoriali.

3. Ogni clausola espressa dell'accordo sul conto che porterebbe, secondo le norme dello Stato la cui legge disciplina tale accordo, ad applicare la legge in vigore in uno Stato, o in una unità territoriale di uno Stato a più unità, a tutte le questioni indicate dall'articolo 2, paragrafo 1 ha per effetto che tale legge disciplina tutte le questioni indicate dall'articolo 2, paragrafo 1, purché l'intermediario di pertinenza abbia avuto, al momento della conclusione dell'accordo, un ufficio in tale Stato che soddisfaceva la condizione prevista nel secondo periodo dell'articolo 4, paragrafo 1. Uno Stato contraente può al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione fare una dichiarazione secondo la quale i suoi tribunali non applicheranno il presente paragrafo agli accordi sui conti di cui al presente paragrafo nei quali le parti abbiano convenuto espressamente che il conto titoli è tenuto in un altro Stato. Se lo Stato contraente è uno Stato a più unità territoriali, può fare tale dichiarazione per una qualsiasi delle sue unità territoriali.

4. Se le parti dell'accordo sul conto, diverso dall'accordo cui al paragrafo 3, hanno convenuto che il conto titoli è tenuto in un determinato Stato, o in un'unità territoriale di uno Stato a più unità, la legge in vigore in tale Stato o in tale unità territoriale è la legge applicabile a tutte le questioni indicate dall'articolo 2, paragrafo 1 purché l'intermediario di pertinenza avesse, al momento della conclusione dell'accordo, un ufficio in tale Stato che soddisfaceva la condizione prevista nel secondo periodo dell'articolo 4, paragrafo 1. Tale accordo può essere espresso o risultare implicitamente dalle disposizioni del contratto nel suo insieme o dalle circostanze del caso.

CAPO V - CLAUSOLE FINALI

Articolo 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

2. La presente convenzione sarà ratificata, accettata o approvata dagli Stati firmatari.

3. Uno Stato che non abbia firmato la presente convenzione può aderirvi in qualunque momento.

4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della presente convenzione.

Articolo 18 Organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza su talune materie disciplinate dalla presente convenzione può anch'essa firmare, accettare e approvare la presente convenzione o aderirvi. In tal caso l'organizzazione regionale di integrazione economica avrà gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui tale organizzazione ha competenza su materie disciplinate dalla presente convenzione. Quando il numero di Stati contraenti è rilevante nella presente convenzione, l'organizzazione regionale di integrazione economica non è computata come Stato contraente in aggiunta ai suoi Stati membri che siano Stati contraenti.

2. Al momento della firma, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, l'organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al depositario le materie disciplinate dalla presente convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la loro competenza. L'organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto senza indugio al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica fatta in virtù del presente paragrafo, nonché qualunque nuova delega di competenza.

3. Ogni riferimento a "Stato contraente" o "Stati contraenti" nella presente convenzione si applica altresì ad un'organizzazione regionale di integrazione economica quando il contesto lo richieda.

Articolo 19 Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di cui all'articolo 17.

2. Successivamente la presente convenzione entra in vigore:

a) per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell'articolo 18 che ratifica, accetta, approva o aderisce successivamente, il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

b) per le unità territoriali alle quali la presente convenzione è stata estesa conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica della dichiarazione di cui al predetto articolo.

Articolo 20 Stati a più unità

1. Uno Stato a più unità può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione fare una dichiarazione secondo la quale la presente convenzione si applica a tutte le sue unità territoriali o unicamente ad una o alcune di loro.

2. Le predette dichiarazioni indicano espressamente le unità territoriali alle quali la presente convenzione si applica.

3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione a norma del paragrafo 1, la presente convenzione si applicherà a tutte le unità territoriali di tale Stato.

Articolo 21 Riserve

Alla presente convenzione non è ammessa alcuna riserva.

Articolo 22 Dichiarazioni

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 20:

a) ogni dichiarazione sarà notificata per iscritto al depositario;

b) ogni Stato contraente può modificare in qualsiasi momento una dichiarazione facendo una nuova dichiarazione;

c) ogni Stato contraente può ritirare in qualsiasi momento una dichiarazione;

d) ogni dichiarazione fatta al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione ha efficacia simultaneamente all'entrata in vigore della presente convenzione per lo Stato in questione; ogni dichiarazione effettuata in un momento successivo e ogni nuova dichiarazione ha efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica fatta dal depositario conformemente all'articolo 24;

e) il ritiro di una dichiarazione ha efficacia il primo giorno del settimo mese successivo alla notifica fatta dal depositario conformemente all'articolo 24.

Articolo 23 Denuncia

1. Ogni Stato contraente può denunciare la presente convenzione mediante una notifica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi a alcune unità territoriali di uno Stato a più unità alle quali si applica la convenzione.

2. La denuncia ha efficacia il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo per l'entrata in vigore della denuncia, quest'ultima ha efficacia alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Articolo 24 Notifiche da parte del depositario

Il depositario notifica ai membri della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato nonché agli altri Stati e alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato, ratificato, accettato, approvato o aderito conformemente agli articoli 17 e 18 le seguenti informazioni:

a) le firme e le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni previste agli articoli 17 e 18;

b) la data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente all'articolo 19;

c) le dichiarazioni e i ritiri di dichiarazioni previsti dall'articolo 22;

d) le notifiche previste dall'articolo 18, paragrafo 2;

e) le denunce previste dall'articolo 23.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto all'Aia, il .......20...., in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui verrà inviata una copia certificata conforme, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato alla data della sua diciannovesima sessione e a ciascuno Stato che ha partecipato a tale sessione.

ALLEGATO II

Dichiarazione riguardante la competenza della Comunità europea in ordine alle materie disciplinate dalla convenzione dell'Aia del 13 dicembre 2002 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario

1. L'articolo 18, paragrafo 1 della convenzione dell'Aia stabilisce che un'organizzazione regionale d'integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza su talune materie disciplinate dalla convenzione può diventare parte della convenzione.

2. Gli attuali Stati membri della Comunità europea sono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il 1° maggio 2004 la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Slovenia diventeranno anch'essi Stati membri della Comunità europea.

3. La presente dichiarazione non è applicabile ai territori degli Stati membri nei quali non si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e non pregiudica gli atti o le posizioni che possono essere adottati nel quadro della convenzione dagli Stati membri interessati per conto e nell'interesse di tali territori.

4. La Comunità europea ha competenza, in base al trattato CE, di adottare misure generali e specifiche per rafforzare l'uniformità delle regole riguardanti la legge applicabile in vari settori nei suoi Stati membri. In ordine alle questioni disciplinate dalla convenzione, la Comunità ha già esercitato tale competenza adottando direttive comunitarie quali la direttiva sul carattere definitivo dei regolamenti [3] e la direttiva sui contratti di garanzia [4] contenenti disposizioni che consentono di determinare la legge applicabile ad un conto titoli. Pertanto, in questo settore spetta alla Comunità assumere impegni esterni con paesi terzi o organizzazioni competenti.

[3] "Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli", GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 4.

[4] "Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria", GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

5. L'esercizio della competenza che gli Stati membri hanno trasferito alla Comunità a norma del trattato CE è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Nel quadro del trattato le istituzioni competenti possono prendere decisioni che determinano l'estensione della competenza della Comunità europea. La Comunità europea si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca un prerequisito per l'esercizio della sua competenza in ordine alle questioni disciplinate dalla convenzione dell'Aia.
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Vecchio 28-05-05, 14:35   #7 (permalink)
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Parere della Banca centrale europea, del 17 marzo 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di decisione del Consiglio riguardante la firma della convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario (COM(2003) 783 definitivo) (CON/2005/7)

Gazzetta ufficiale n. C 081 del 02/04/2005 pag. 0010 - 0017

Parere della Banca centrale europea

del 17 marzo 2005

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di decisione del Consiglio riguardante la firma della convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario (COM(2003) 783 definitivo)

(CON/2005/7)

(2005/C 81/08)

Introduzione

1. Il 31 gennaio 2005 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di decisione del Consiglio riguardante la firma della convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario (di seguito la "proposta di decisione") [1].

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. La proposta di decisione ha come unico obiettivo di autorizzare la firma della convenzione per conto della Comunità. La proposta di decisione è "una proposta di atto comunitario" ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato per le seguenti ragioni:

- un accordo internazionale è vincolante per la Comunità e parte integrante dell'ordinamento comunitario [2]; e

- la decisione di un'istituzione comunitaria di autorizzare, per conto della Comunità, la firma di un accordo internazionale che mira a produrre effetti giuridici nella Comunità è di per sé un atto comunitario [3].

La Convenzione riguarda direttamente l'ambito di competenza dell'Eurosistema e della BCE, in quanto:

i) potrebbe avere ripercussioni sul regolare, efficiente e affidabile funzionamento dei sistemi di compensazione e pagamento nell'area dell'euro (articolo 105, paragrafo 2, del trattato e articoli 3.1 e 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea); e

ii) potrebbe avere ripercussioni sulla definizione e l'attuazione della politica monetaria nell'area dell'euro (articolo 105, paragrafo 2, del trattato e articolo 3.1 dello statuto), in particolare visto l'obbligo dell'Eurosistema di effettuare le proprie operazioni di credito sulla base di adeguate garanzie (articolo 18.1 dello statuto).

La BCE rileva altresì che la convenzione, se firmata e ratificata dalla Comunità, inciderebbe direttamente, in seguito alla sua entrata in vigore, sulle principali disposizioni della legislazione comunitaria su cui la BCE e l'Istituto monetario europeo (IME) sono stati consultati in passato [4].

In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3. La convenzione mira ad instaurare un sistema di norme di conflitto universalmente applicabile che determini la legge applicabile ad alcune questioni relative alla detenzione, al trasferimento e alla costituzione in garanzia di strumenti finanziari iscritti in un conto titoli (di seguito "strumenti finanziari in forma scritturale") detenuti presso un intermediario in un contesto internazionale. Come osservato nel preambolo della convenzione, la convenzione è giustificata dalla "necessità …, in un mercato finanziario mondiale sempre più esteso, di garantire certezza e prevedibilità alla determinazione della legge applicabile agli strumenti finanziari che oggi sono detenuti comunemente tramite sistemi di compensazione e regolamento o altri intermediari", con l'obiettivo di "ridurre il rischio giuridico, il rischio sistemico e i costi corrispondenti … in modo da agevolare i flussi internazionali di capitali e l'accesso ai mercati dei capitali". L'elemento centrale del regime stabilito dalla Convenzione è rinvenibile all'articolo 4, paragrafo 1. Ai sensi di tale disposizione, la legge applicabile alle questioni disciplinate dalla convenzione è la legge in vigore nello Stato che l'intermediario di pertinenza e il titolare del conto hanno espressamente indicato come Stato la cui legge disciplina il loro accordo sul conto, o la legge dello Stato che tale accordo ha espressamente designato come applicabile alle suddette questioni. Tale criterio di collegamento principale è mitigato da un cosiddetto "test della realtà", in quanto la convenzione richiede altresì che l'intermediario di pertinenza, al momento della conclusione dell'accordo, disponga in tale Stato di un ufficio che eserciti a titolo professionale o abituale un'attività di tenuta conti titoli (di seguito "requisito dell'ufficio di pertinenza"). Pertanto, la convenzione instaura un sistema di norme di conflitto principalmente fondato sulla libertà contrattuale dell'intermediario di pertinenza e del titolare del conto e subordinato solo al requisito dell'ufficio di pertinenza al fine di evitare scelte completamente arbitrarie. La convenzione prevede tre criteri di collegamento sussidiari per determinare la legge applicabile qualora le parti dell'accordo sul conto non abbiano espressamente scelto la legge applicabile.

4. La convenzione non determina solo la legge applicabile alla natura giuridica e agli effetti nei confronti dell'intermediario dei diritti derivanti dall'accreditamento di strumenti finanziari su un conto titoli o di un trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, ma altresì la legge applicabile alla natura giuridica e agli effetti nei confronti dei terzi dei diritti derivanti da detto accreditamento, anche nel caso in cui il diritto di una persona su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario pone nel nulla o prevale sul diritto di un'altra persona. Inoltre, vista l'ampia definizione del requisito del carattere internazionale della situazione data dall'articolo 3 della convenzione, secondo cui quest'ultima si applica in "tutte le situazioni che comportano un conflitto tra le leggi di diversi Stati", la convenzione sarebbe applicabile, oltre che alle tradizionali ipotesi di conflitto di leggi, anche a tutti i casi concernenti strumenti finanziari in forma scritturale aventi un elemento di estraneità (si vedano i paragrafi da 3-1 a 3-5 dell'Explanatory Report on the Hague Convention on the Law applicable to certain rights in respect of securities held with an intermediary (rapporto esplicativo sulla convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, di seguito il "rapporto sulla convenzione dell'Aia"), e i paragrafi 3-8 e 3-9 che illustrano la portata del requisito del carattere internazionale della situazione).

Considerazioni di carattere generale

5. La BCE riconosce l'importanza fondamentale di garantire certezza giuridica ex ante nella determinazione della legge applicabile ad alcune questioni relative alla detenzione, al trasferimento e alla costituzione in garanzia di strumenti finanziari in forma scritturale detenuti presso intermediari in un contesto internazionale, e di ridurre i rischi sistemici che potrebbero derivare da incertezze a questo riguardo. La BCE riconosce altresì i benefici derivanti dall'istituzione di un sistema di norme di conflitto uniforme e universalmente applicabile, come quello della convenzione, per il miglioramento dell'efficienza e della flessibilità dei mercati finanziari europei e mondiali. La BCE, pertanto, accoglie in generale con favore l'obiettivo della convenzione.

6. La BCE, quando è stata consultata dal Consiglio in merito alla direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria [5], ha rilevato che: "la BCE contribuisce alla certezza del diritto nel contesto dell'uso transfrontaliero di strumenti finanziari in forma scritturale, attraverso l'introduzione di un'unica regola chiara per la determinazione del luogo in cui tali strumenti finanziari sono ubicati, costruendo e specificando ulteriormente i principi contenuti nella direttiva sul carattere definitivo del regolamento. Ciò non solo contribuisce all'efficienza delle operazioni necessarie a condurre la politica monetaria unica, nel cui contesto l'Eurosistema immette liquidità nel mercato offrendola alle controparti in cambio di garanzie su scala sia nazionale e transfrontaliera, ma anche aumenta la certezza del diritto e l'efficienza di quelle operazioni nelle quali gli operatori distribuiscono tale liquidità nel mercato, realizzando tra loro operazioni volte a compensare singole carenze ed eccedenze di liquidità … In questo contesto, la BCE spinge le entità interessate, in particolare gli Stati membri, affinché provino ad individuare, nell'ambito delle discussioni correnti relative a un progetto di convenzione sulla "legge applicabile agli atti di disposizione di titoli detenuti nel quadro di un sistema di detenzione indiretta "a livello di Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, una soluzione coerente coi principi di cui all'articolo 10 della proposta di direttiva e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva sul carattere definitivo del regolamento" [6].

7. La BCE rileva altresì che la Comunità ha giustamente cercato di affrontare i problemi legati all'applicazione del tradizionale principio della lex rei sitae agli strumenti finanziari in forma scritturale, sviluppando delle norme di conflitto che respingono l'approccio della trasparenza (look-through approach) e determinando la legge applicabile sulla base del luogo in cui il conto di pertinenza è situato, iscritto o tenuto.

In questo contesto, la BCE richiama l'attenzione sulla legislazione comunitaria relativa ai sistemi di pagamento e regolamento [7], alle procedure di insolvenza in genere [8], al risanamento e alla liquidazione delle imprese di assicurazione [9] e degli enti creditizi [10] in particolare, e ai contratti di garanzia finanziaria [11].

8. La BCE rileva inoltre che il regime infine adottato dagli estensori della convenzione differisce significativamente dal sistema di norme di conflitto attualmente applicabile negli Stati membri agli strumenti finanziari in forma scritturale detenuti indirettamente, che si fonda sulla succitata legislazione comunitaria. La BCE prende atto delle motivazioni fornite nel rapporto sulla convenzione dell'Aia per giustificare tale divergenza (si vedano i paragrafi da Int-41 a 46, 4-4 e da 4-24 a 4-25). La BCE è altresì consapevole del fatto che, in un sistema finanziario mondiale sempre più integrato, talvolta può essere difficile situare un conto titoli in un determinato ordinamento giuridico ai fini della determinazione della legge applicabile. La BCE rileva i problemi affrontati in proposito dagli operatori dei mercati finanziari che operano a livello transfrontaliero e intende contribuire in modo costruttivo all'adozione di un regime uniforme e universalmente applicabile.

9. Nondimeno, la BCE ritiene che la legislazione comunitaria esistente abbia contribuito significativamente a garantire la certezza giuridica e a ridurre il rischio sistemico nell'ambito della Comunità. È pertanto necessario valutare attentamente se l'approccio adottato dalla convenzione fornisca, sotto alcuni aspetti essenziali, un maggior grado di certezza giuridica e di protezione contro il rischio sistemico rispetto alla legislazione comunitaria esistente. La BCE ritiene che la convenzione sollevi una serie di questioni potenzialmente significative al riguardo che richiederebbero ulteriore analisi da parte delle Comunità prima di decidere di sostituire il regime attuale con quello previsto dalla convenzione. La BCE propone di affrontare dette questioni nell'ambito di una valutazione approfondita dell'impatto della convenzione dal punto di vista della Comunità (si veda il paragrafo 20).

Considerazioni specifiche

Diversità delle leggi applicabili nell'ambito di un sistema o depositario

10. Come rilevato in precedenti pareri su progetti di legislazione nazionale di attuazione della direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria, la BCE sottolinea che tutte le parti coinvolte nel processo legislativo dovrebbero analizzare con attenzione il potenziale impatto della convenzione sulla stabilità del sistema e sul trattamento delle operazioni di garanzia al fine di evitare l'abbassamento dell'attuale livello di protezione; e che questo potrebbe implicare, tra l'altro, la limitazione della scelta della legge applicabile ai diritti patrimoniali relativi a strumenti finanziari detenuti in conti presso un sistema importante dal punto di vista sistemico (in particolare i sistemi di regolamento titoli valutati e utilizzati dall'Eurosistema) alla legge che disciplina tale sistema, così come l'adozione di ulteriori misure destinate a tutelare il carattere definitivo, la certezza e la trasparenza del sistema [12]. In questo contesto, la BCE richiama altresì l'attenzione sugli Standards for Securities Clearing and Settlement in the European Union (standard per la compensazione e il regolamento titoli nell'Unione europea) pubblicati dalla BCE e dal Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM) (di seguito gli "standard SEBC-CAERVM") [13]. Tali standard contengono principi volti a garantire la sicurezza, la solidità e l'efficienza della compensazione e del regolamento delle operazioni in titoli. Lo standard 1 prevede che i sistemi di compensazione e regolamento titoli e i collegamenti tra di essi dovrebbero avere, negli ordinamenti giuridici interessati, una base giuridica solida, chiara e trasparente. Come rilevato a pagina 15 del rapporto SEBC/CAERVM di settembre 2004, tale standard, che è indirizzato, tra l'altro, ai sistemi di deposito accentrati (SDA) e ai custodi significativi, implica che, ai fini del rischio sistemico, l'armonizzazione normativa dovrebbe essere promossa al fine di minimizzare le discrepanze derivanti da norme nazionali e regimi giuridici differenti. In particolare, l'applicazione delle norme di una moltitudine di ordinamenti giuridici nell'ambito di un sistema aumenta la complessità giuridica e potrebbe incidere sulla stabilità sistemica. La direttiva sul carattere definitivo del regolamento ha ridotto questi rischi prevedendo norme chiare sulla legge applicabile al sistema e sulla legge applicabile ai diritti e obblighi di un partecipante in caso di insolvenza. Parimenti, il ventaglio di ordinamenti giuridici scelti in relazione ad un sistema dovrebbe essere ridotto al minimo. Fatta salva un'analisi del rischio giuridico, può essere opportuno che venga scelto un solo sistema giuridico per disciplinare gli aspetti patrimoniali di tutti gli strumenti finanziari detenuti presso i conti dei partecipanti al sistema, e che analogamente un solo sistema giuridico venga scelto per disciplinare gli aspetti contrattuali della rapporto tra il sistema e ognuno dei suoi partecipanti. Idealmente, la legge scelta dovrebbe essere identica a quella che disciplina il sistema, al fine di tutelare il carattere definitivo, la certezza e la trasparenza del sistema. (si veda il rapporto SEBC/CAERVM n. 37 di settembre 2004).
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11. Secondo l'attuale regime comunitario, l'ordinamento giuridico la cui legge si applica ad un sistema di regolamento titoli o ad un sistema di deposito accentrato coincide con l'ordinamento giuridico la cui legge si applica agli aspetti patrimoniali dei diritti derivanti da strumenti finanziari in forma scritturale detenuti presso quel sistema di regolamento titoli o di deposito accentrato, assicurando in tal modo certezza giuridica e trasparenza ed evitando il rischio sistemico. Rispetto al regime attuale, non è chiaro se la convenzione, pur presumibilmente favorendo la certezza giuridica in relazione alle difficoltà pratiche nell'individuare la posizione di un conto titoli ai fini della determinazione della legge applicabile, non crei allo stesso tempo incertezza giuridica per il fatto di consentire che nell'ambito dello stesso sistema di regolamento titoli o di deposito accentrato si verifichino svariati conflitti tra leggi applicabili divergenti. Infatti, la determinazione della legge applicabile ai diritti derivanti da strumenti finanziari in forma scritturale sulla base della legge scelta nell'accordo tra il sistema di regolamento titoli o di deposito accentrato e il titolare del conto potrebbe in teoria comportare che diverse leggi, ivi incluse una o più leggi esterne all'ordinamento giuridico dove è situato il sistema di regolamento titoli o di deposito accentrato o persino esterne alla Comunità, siano applicabili agli aspetti patrimoniali nell'ambito di un sistema di regolamento titoli o di deposito accentrato. Se tali leggi non sono armonizzate, gli effetti di tale diversità sul carattere definitivo del regolamento, in particolare laddove la legge o le leggi scelte nell'accordo sul conto non offrono una tutela paragonabile a quella della direttiva sul carattere definitivo del regolamento, potrebbero potenzialmente compromettere la solidità dell'intero sistema e comportare rischi sistemici. Inoltre, tale diversità e/o l'applicazione della legge di un paese terzo potrebbero complicare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e regolamentari sul sistema di regolamento titoli o di deposito accentrato da parte delle autorità competenti dell'ordinamento giuridico dove è situato il sistema di regolamento titoli o di deposito accentrato.

12. La BCE riconosce che i sistemi di regolamento titoli o di deposito accentrato situati nella Comunità possano non avere, in pratica, l'intenzione di consentire che gli aspetti patrimoniali degli strumenti finanziari in forma scritturale nell'ambito del proprio sistema vengano disciplinati da leggi differenti, in quanto ciò comprometterebbe la fungibilità degli strumenti finanziari detenuti, trasferiti o dati in garanzia nell'ambito del sistema, così come la tutela del carattere definitivo garantita ai partecipanti al sistema ai sensi della direttiva sul carattere definitivo del regolamento, o di consentire che tali aspetti siano disciplinati da un'unica legge diversa dalla legge applicabile al sistema in base alla direttiva sul carattere definitivo del regolamento. Nondimeno, non vi è alcuna garanzia che ciò si verifichi effettivamente nel caso in cui la convenzione venga firmata e ratificata. Tenuto conto di tale possibilità, la BCE è del parere che le implicazioni che la convenzione potrebbe avere nell'ambito della Comunità sul carattere definitivo del regolamento e sui correlati aspetti relativi al regolamento e alla custodia siano sufficientemente serie e possano suscitare questioni relative al rischio sistemico. Questo è un altro aspetto che merita ulteriore considerazione nell'ambito di una valutazione dell'impatto della convenzione a livello comunitario (si veda il paragrafo 20).

Diritti dei terzi

13. Per quanto riguarda l'impatto della convenzione sui diritti dei terzi, la BCE rileva che, in primo luogo, qualora un creditore di un titolare del conto proceda al sequestro degli strumenti finanziari, la legge designata in base alla convenzione determinerà la priorità del diritto del creditore sequestrante sugli strumenti finanziari e gli obblighi dell'intermediario nei confronti di tale creditore (articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e e) della convenzione). La medesima legge designata ai sensi della convenzione non si applicherà necessariamente alle condizioni giurisdizionali e procedurali per il sequestro e la successiva esecuzione, viste le norme attualmente in vigore in svariati Stati membri che prevedono che il sequestro di strumenti finanziari in forma scritturale e la conseguente esecuzione siano disciplinati dalla legge e soggetti alla giurisdizione dei tribunali del luogo dove sono situati gli strumenti finanziari. Anche nel caso in cui la convenzione lasci invariate le esistenti condizioni giurisdizionali e procedurali per il sequestro e l'esecuzione - questione non ancora esaminata - la convenzione potrebbe comportare significative modifiche della pratica giudiziale. In particolare, potrebbe aumentare considerevolmente il numero di casi in cui il giudice competente in una controversia concernente un sequestro o un procedimento esecutivo su strumenti finanziari in forma scritturale sarebbe tenuto ad applicare una legge straniera - cioè la legge applicabile ai sensi della convenzione - per determinare la natura e la priorità del diritto del creditore sequestrante sugli strumenti finanziari sequestrati. Gli estensori della convenzione hanno manifestato la consapevolezza di tale difficoltà nel rilevare che la legge applicabile agli aspetti patrimoniali dovrebbe essere la legge del luogo dove il titolo è iscritto e dove, pertanto, i provvedimenti relativi al bene interessato possono essere eseguiti [14]. Un ulteriore esempio dell'incidenza della convenzione sui diritti dei terzi è rappresentato dai privilegi legali. Mentre l'ambito di applicazione della convenzione è limitato a determinati privilegi a favore dell'intermediario del titolare del conto (articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della convenzione), essa potrebbe nondimeno incidere su altri privilegi legali su strumenti finanziari in forma scritturale (per es. i privilegi per tributi), dato che la legge della convenzione determinerà, ad esempio, la priorità di tali privilegi (si veda il paragrafo 1-31 del rapporto sulla convenzione dell'Aia).

14. Inoltre, mentre una parte di un'operazione su strumenti finanziari in forma scritturale potrebbe obbligare almeno contrattualmente la propria controparte a fornire informazioni in relazione alla legge scelta nell'accordo sul conto di pertinenza, la convenzione manca di trasparenza nei confronti dei terzi. I terzi, quali i creditori del titolare del contro che cercano di procedere al sequestro degli strumenti finanziari al fine di tutelare o soddisfare un credito, potrebbero avere dei diritti concorrenti sugli strumenti finanziari o, quanto meno, un legittimo interesse ad accertare dove sono situati gli strumenti finanziari. Oltre agli eventuali divieti legali di diffusione delle informazioni applicabili all'intermediario di pertinenza e/o alle disposizioni in tal senso contenute nell'accordo sul conto, sarà molto difficile per i terzi richiedere informazioni al titolare del conto in relazione alla legge scelta nell'accordo tra il titolare del conto e il proprio intermediario. Sebbene anche in base ad un sistema di norme di conflitto fondato sulla posizione del conto non sia sempre facile per i terzi accertare dove sono tenuti i conti titoli in forma scritturale dei propri debitori, il regime di libertà di scelta previsto dalla convenzione significa che la legge applicabile agli strumenti finanziari in forma scritturale ai fini dell'esecuzione di concorrenti diritti di terzi, per es. attraverso un sequestro, dipenderà dal criterio soggettivo della legge scelta nell'accordo sul conto, e quindi varierà in funzione di tale criterio, tenendo conto del fatto che spesso tale accordo è confidenziale e che può persino essere modificato in modo da cambiare la legge applicabile (art. 7, paragrafo 1, della convenzione). I possibili effetti della convenzione su diritti e legittime aspettative di terzi, come illustrati nel presente paragrafo e in quello precedente, costituisco un'ulteriore ragione affinché venga effettuata una preventiva valutazione dell'impatto della convenzione (si veda il paragrafo 20).

L'armonizzazione del diritto sostanziale in materia di strumenti finanziari

15. La questione delle eventuali implicazioni della norma di conflitto prevista dalla convenzione sulla certezza giuridica non si porrebbe se il diritto sostanziale in materia di detenzione, trasferimento e costituzione in garanzia di strumenti finanziari in forma scritturale detenuti presso un intermediario fosse il medesimo in tutta la Comunità o, nel caso in cui si applichi la legge di un paese terzo, a livello mondiale. La BCE è pertanto del parere che, sebbene una norma di conflitto armonizzata, chiara ed effettiva contribuisca indubbiamente ad eliminare l'incertezza in relazione alla detenzione indiretta transfrontaliera di strumenti finanziari in forma scritturale, una riforma delle norme di conflitto dovrebbe idealmente essere trattata come parte integrate di una più ampia riforma che comprenda altresì gli aspetti di diritto sostanziale. Tale riforma e armonizzazione del diritto sostanziale ridurrebbe infatti l'impatto della scelta contrattuale della legge applicabile. A riguardo, la BCE è fortemente a favore dell'istituzione e del lavoro dell'European Commission's EU Clearing and Settlement Legal Certainty Group (gruppo di esperti della Commissione europea sulla certezza giuridica in materia di compensazione e regolamento, di seguito il "Progetto sulla certezza giuridica"), che fornisce un'opportunità unica di combinare entrambe le riforme e di ottenere una soluzione unica e coerente, come sostenuto dalla Commissione. Inoltre, visto che i mercati finanziari mondiali sono sempre più integrati, la BCE osserva attentamente anche i progressi realizzati da Unidroit nell'armonizzazione a livello mondiale del diritto sostanziale in materia di strumenti finanziari in forma scritturale attraverso il suo Preliminary draft convention on harmonised substantive rules regarding securities held with an intermediary (progetto preliminare di convenzione sull'armonizzazione delle norme di diritto sostanziale in materia di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, di seguito il "progetto di convenzione Unidroit"). In proposito, si rileva che anche Unidroit riconosce gli svantaggi di una riforma isolata delle norme di conflitto laddove osserva che anche in presenza di una chiara norma di conflitto chiara e affidabile, è possibile che le leggi di due o più ordinamenti giuridici possano disciplinare una determinata situazione nella sua totalità, in quanto l'analisi propria delle norme di conflitto non fornisce necessariamente la medesima risposta per ciascun aspetto di una situazione complessa (si vedano le note esplicative del progetto di convenzione Unidroit, pag. 10; si veda altresì il paragrafo 10 del presente parere). Vista l'esistente legislazione comunitaria in materia, la BCE non è convinta che vi sia una inderogabile o urgente necessità per la Comunità di adottare la convenzione e raccomanda di sincronizzare l'armonizzazione delle norme di conflitto con quella delle norme di diritto sostanziale, almeno a livello comunitario.

Interferenza di altre leggi

16. Il fatto che la convenzione stessa non garantisca che alle questioni da essa disciplinate sia applicabile esclusivamente un'unica legge, rappresenta un ulteriore elemento che incide sulla certezza giuridica. Infatti, la convenzione prevede che l'applicazione della legge designata dalla convenzione può essere esclusa se porta ad un risultato manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro chiamato ad applicare la convenzione (articolo 11, paragrafo 1, della convenzione, che prevede la tradizionale eccezione dell'"ordine pubblico"). Inoltre, la convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dello Stato del foro che, indipendentemente dalla legge applicabile, devono essere applicate anche alle situazioni internazionali (articolo 11, paragrafo 2, che prevede la tradizionale eccezione delle "norme di applicazione necessaria"). Nonostante l'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione limiti l'interferenza di tali norme di ordine pubblico o di applicazione necessaria, è dubbio se un giudice escluderebbe o limiterebbe l'applicazione della legge designata dalla convenzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 o 2, solo in casi eccezionalmente rari (si veda il paragrafo 11-1 del rapporto sulla convenzione dell'Aia). Ad esempio, un ordinamento giuridico in cui è situato un sistema di regolamento titoli o di deposito accentrato potrebbe adottare dette norme inderogabili, tra l'altro, per assicurare che l'infrastruttura degli strumenti finanziari si fondi su un quadro giuridico e operazionale solido ed efficace.

17. In linea generale e indipendentemente dall'interferenza diretta prevista dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della convenzione, la BCE rileva che in molti ordinamenti giuridici, un numero significativo di altre leggi riguardanti diversi aspetti relativi a strumenti finanziari e/o a conti titoli, e che spesso hanno natura pubblicistica, fanno riferimento, per la loro applicazione, al luogo in cui di suddetti strumenti finanziari o conti titoli sono situati. In base all'attuale legislazione comunitaria relativa agli aspetti patrimoniali degli strumenti finanziari, la lex situs coincide con la legge che disciplina tali aspetti patrimoniali. Sebbene tali altre leggi possano riguardare questioni che non sono elencate all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione, con la sostituzione del regime attuale con quello previsto dalla convenzione, tali altre leggi potrebbero tuttavia interferire direttamente o indirettamente con la legge della convenzione e viceversa. Anche Unidroit conferma questa possibilità quando rileva che aspetti, ad esempio, del diritto contrattuale, societario, fallimentare, patrimoniale e degli strumenti finanziari possono essere soggetti o meno a norme di conflitto e tali norme possono designare ordinamenti giuridici differenti per alcuni aspetti; che, tuttavia, determinate lacune legislative prima ignorate, una mancanza di chiarezza, delle complicazioni o degli ostacoli possono impedire il raggiungimento di un solido risultato giuridico, quanto meno entro un lasso di tempo ragionevole; che delle carenze in un quadro giuridico nazionale possono creare delle difficoltà per quanto riguarda aspetti disciplinati da un'altra legge, ecc.; e che pertanto si può affermare che la detenzione e l'alienazione transfrontaliera probabilmente moltiplicano l'incertezza giuridica (si vedano le note esplicative del progetto di convenzione Unidroit, pag. 10). Tale interferenza potrebbe anche verificarsi, ad esempio, in relazione alla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE (articolo 5 dello statuto), dove si cercano di ridurre al minimo le formalità di segnalazione nell'ambito del quadro giuridico esistente e dove un mutamento dell'attuale sistema di norme di conflitto potrebbe incidere sulla segnalazione di operazioni e posizioni transfrontaliere in strumenti finanziari. La possibilità di una tale relazione tra le norme di conflitto e il quadro circostante di altre leggi applicabili invita anch'essa ad una approfondita valutazione preventiva dell'impatto degli effetti della convenzione nella Comunità e ad un'armonizzazione del diritto sostanziale in materia di strumenti finanziari (si veda il paragrafo 20).

Possibilità di esonero

18. Infine, la BCE rileva brevemente che, come sottolineato al paragrafo 1-37 del rapporto sulla convenzione dell'Aia, la possibilità per alcuni specifici sistemi di regolamento titoli o di deposito accentrato di essere esonerati dall'applicazione della convenzione in presenza di determinate circostanze ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della convenzione, potrebbe interessare anche altri sistemi similari. Gli effetti di tale esonero sul funzionamento di un sistema di regolamento titoli e sugli strumenti finanziari in forma scritturale detenuti presso un sistema di regolamento titoli non sono stati ancora analizzati e dovrebbero, pertanto, essere oggetto di un'ulteriore valutazione.

Considerazioni conclusive

19. Visto che la presente consultazione riguarda la questione se una convenzione internazionale debba essere firmata per conto della Comunità, il presente parere si concentra e si limita a considerazioni generali di rilevanza diretta sulla questione se il Consiglio debba approvare o meno la firma della convezione. La BCE ha ulteriori osservazioni giuridiche e tecniche da formulare in relazione alla convenzione, ma ritiene che tali commenti possano essere effettuati in maniera più adeguata nel quadro di una valutazione d'impatto da parte della Comunità.

20. Per riassumere, l'attuale legislazione comunitaria in materia di detenzione, trasferimento e costituzione in garanzia di strumenti finanziari in forma scritturale detenuti indirettamente presso un intermediario ha costituito un miglioramento per la certezza giuridica e la tutela contro il rischio sistemico nell'ambito della Comunità. La convenzione offre un possibile approccio per affrontare le questioni legittime che sorgono dalla difficoltà che si presenta talvolta nell'individuare la posizione di un conto titoli ai fini della determinazione della legge applicabile in un sistema finanziario mondiale sempre più integrato. La BCE sostiene l'obiettivo di instaurare un sistema di norme di conflitto universalmente applicabile in questo campo, ma, viste le possibili implicazioni della convenzione e l'attuale legislazione comunitaria, sarebbe tuttavia favorevole ad una valutazione preventiva dell'impatto della convenzione nella Comunità. La BCE e l'Eurosistema, per i quali gli aspetti della convenzione relativi al rischio sistemico sono di fondamentale importanza, sono pronte a contribuire a tale valutazione nell'ambito dei compiti che l'articolo 105, paragrafo 5, del trattato attribuisce all'Eurosistema. Al fine di non anticipare il risultato di tale valutazione, questa dovrebbe precedere la discussione sulla possibile firma della convenzione, visto che l'esistente regime comunitario appare sufficientemente soddisfacente e non richiede una firma urgente o inderogabile della convenzione. Tale valutazione non pregiudica le iniziative della Comunità in materia di compensazione e regolamento e la necessità di una rapida riforma e armonizzazione del diritto sostanziale in materia di strumenti finanziari in forma scritturale, che favorirebbero l'integrazione finanziaria nella Comunità.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2005.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude Trichet

[1] COM(2003) 783 definitivo.

[2] Si veda ad es. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 aprile 1974 (causa C-181/73, R. et V. Haegeman contro Stato Belga, Racc. 1994 pag. I-449), punto 5.

[3] Si veda ad es. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 agosto 1994 (causa C-327/91, Repubblica Francese contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1994 pag. I-3641), punti 15-17.

[4] Si vedano il parere della BCE CON/2001/13 del 13 giugno 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU C 196 del 12.7.2001, pag. 10), il parere dell'IME CON/96/09 in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale (GU C 156 del 21.5.1998, pag. 17) e il parere dell'IME CON/96/02 su una consultazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 109 F, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato "il trattato") e dell'articolo 5.3 dello statuto dell'IME, in merito ad una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione delle Comunità europee, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU C 32 del 30.10.1998, pag. 13).

[5] Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002 relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 17.6.2002, pag. 43).

[6] Si veda il parere della BCE CON/2001/13, paragrafi 6 e 9.

[7] Si veda l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45; di seguito la "direttiva sul carattere definitivo del regolamento"). Si veda anche il parere dell'IME CON/96/09.

[8] Si veda l'articolo 14, terzo trattino, del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

[9] Si veda l'articolo 25, lettera c), della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28).

[10] Si vedano gli articoli 24 e 31, terzo trattino, della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15). Si veda anche il parere dell'IME CON/96/02.

[11] Si veda l'articolo 9, paragrafo 1, insieme all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2002/47/CE. Si veda anche il parere della BCE CON/2001/13.

[12] Si veda il paragrafo 13 del parere della BCE CON/2003/11 del 26 giugno 2003 su richiesta del ministero federale di giustizia austriaco in merito ad un progetto di legge federale di attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002 relativa ai contratti di garanzia finanziaria. Si veda anche il paragrafo 13 del parere della BCE CON/2004/27 del 4 agosto 2004 su richiesta del ministero delle finanze del Belgio in merito ad un progetto di legge concernente le garanzie finanziarie e diverse disposizioni fiscali relative a contratti di garanzia reale e a prestiti su strumenti finanziari.

[13] Reperibili sui seguenti siti Internet: www.ecb.int e www.cesr-eu.org.

[14] Si veda il rapporto sulla riunione del gruppo di lavoro di esperti (dal 15 al 19 gennaio 2001) e sui relativi lavori informali condotti dal Bureau permanente sulla legge applicabile agli atti di disposizione di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, pag. 17.
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