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Vecchio 26-05-05, 19:21   #1 (permalink)
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La tutela dell'accesso al mercato sulla prospettiva della lotta contro il riciclaggio

La tutela dell'accesso al mercato
nella prospettiva della lotta contro
il riciclaggio: il caso dell'abusivismo


1. Premessa - 2. La regolamentazione e la trasparenza dei mercati quali
precondizioni essenziali nella prevenzione del fenomeno del riciclaggio - 3. Le
fattispecie criminose a presidio dell'accesso al mercato - 3.1 Elementi comuni
alle diverse ipotesi di accesso abusivo - 3.1.1 L'accesso al settore bancario
3.1.2 L'accesso al settore dell'intermediazione finanziaria - 4. Settori del mercato privi di tutela penale nella fase dell'accesso - 5. La responsabilità delle persone giuridiche nelle ipotesi di abusivismo: tra "nuovi" strumenti civilistici e l'assenza di tecniche sanzionatorie - 6. Conclusioni


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Vecchio 27-05-05, 09:06   #2 (permalink)
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27 maggio 2005
Riciclaggio, svolta anti terrorismo

Sì del Parlamento europeo alla terza direttiva contro gli illeciti economici



Via libera del Parlamento europeo alla terza direttiva anti riciclaggio. Il provvedimento approvato ieri a larghissima maggioranza ( l'ok finale del Consiglio Ue, puramente formale, è atteso nelle prossime settimane) oltre a rappresentare una consolidazione delle direttive esistenti, adegua l'ordinamento comunitario alle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale, l'organismo del G 7 che si occupa degli strumenti per combattere la criminalità finanziaria.
Il campo di applicazione. La direttiva si estende ai reati di terrorismo. Tuttavia il finanziamento del terrorismo non costituirà una fattispecie del riciclaggio di denaro, ma una distinta figura di reato. La fattispecie riciclaggio di denaro implica, infatti, il mascheramento di beni illecitamente acquisiti. Così facendo si postula sul piano dottrinario l'esistenza di un reato. Il reato di finanziamento del terrorismo comporta, però, anche l'impiego di beni acquisiti lecitamente per finanziare le attività terroristiche. Importante, poi, l'estensione della direttiva a prestatori di servizi a società, trust e intermediari assicurativi, con esclusione di quelli che operano per un'impresa di assicurazione perché già essa ricade nell'ambito di applicazione della direttiva. Gli Stati membri debbono, poi, estendere le disposizioni della direttiva ad attività professionali e imprese che svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Gli obblighi di due diligence.
La direttiva si ispira a un approccio basato sul rischio. In tal modo si riconosce che il livello di pericolo connesso a riciclaggio e finanziamento del terrorismo non è uguale in tutti i casi. Pertanto, la direttiva prevede la non identificazione del cliente se le transazioni finanziarie sospette comportino un rischio di riciclaggio minimo. L'esigua entità del rischio giustifica la non applicazione della direttiva ai fornitori di servizi finanziari che esercitino tale attività in modo occasionale o in scala molto limitata.
L'approccio flessibile riguarda anche l'obbligo di identificazione del titolare economico. I soggetti obbligati possono far ricorso alle registrazioni pubbliche dei titolari economici, chiedere ai loro clienti i dati pertinenti od ottenere le informazioni in altro modo.
Un trattamento particolare viene riservato ai rapporti con le persone politicamente esposte: la direttiva prevede, infatti, una maggiore diligenza nell'identificazione del cliente. Tenuto conto degli oneri che un sistema aggravato di identificazione impone, si è previsto l'obbligo di due diligence qualora si tratti di persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, dei familiari diretti e di coloro che con tali persone detengono stretti legami.
Il titolare economico. Si tratta della persona fisica o delle persone fisiche che controllano un soggetto giuridico. È titolare economico la persona o le persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono o controllano il cliente e/ o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione. Si ha controllo quando questa persona possiede il 25% più un'azione ( percentuale che corrisponde a una minoranza di blocco) nonché per persona o persone che esercitano comunque il controllo sulla società.
Come voluto dal Parlamento europeo, il commissario Charlie Mc Creevy si è impegnato a verificare le conseguenze della direttiva sugli avvocati e gli altri professionisti legali dopo due anni di applicazione.
La situazione delle professioni legali rispetto agli obblighi nei confronti del riciclaggio non è chiara né consolidata dal punto di vista giuridico: in Belgio e Polonia pendono ricorsi giurisdizionali che mettono in questione la compatibilità con i diritti fondamentali degli obblighi cui sono sottoposti gli avvocati a seguito della legislazione anti riciclaggio. In Canada gli avvocati sono stati esclusi dall'applicazione di un'analoga normativa contro il riciclaggio proprio a seguito del ricorso costituzionale degli ordini forensi.
E, nonostante la loro posizione molto dura nella lotta contro il terrorismo, gli Usa finora non hanno imposto obblighi di segnalazione.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...e270505ri.html
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