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Vecchio 26-05-05, 10:37   #1 (permalink)
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Isvap introduce nuova classe di merito

Isvap introduce nuova classe di merito
25/05/2005 - 16:04



Il 17 Maggio l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha emanato la Circolare n. 555/D con la quale ha dettato disposizioni per aumentare la tutela dei consumatori nel settore assicurativo. L'Istituto ha introdotto una nuova classe di merito di conversione universale per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori assicurati con clausole che prevedono la variazione in aumento od in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo.

"In tema di assicurazione obbligatoria - si legge nella circolare - risulta unanimemente riconosciuta l'efficacia dell'utilizzazione delle regole evolutive comuni, contenute nel provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 5 Maggio 1993, quale termine di correlazione tra le varie classi di merito interne, autonomamente previste dalle imprese a seguito della liberalizzazione tariffaria".

L'indicazione della classe CIP, - sottolinea l'Istituto - nella nuova funzione di classe di "conversione universale" (CU), si è rivelata, pertanto, un indispensabile strumento di tutela degli utenti che, grazie a ciò, possono muoversi liberamente sul mercato senza perdere la loro storia assicurativa. Questa esigenza, che riguarda le autovetture assicurate con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, si avverte con urgenza anche per i ciclomotori ed i motocicli.

La Circolare, emanata ai sensi dell'art. 4 legge n. 576/82, ha lo scopo di rendere obbligatoria l'indicazione della classe di conversione universale in modo da garantire, anche per ciclomotori e motocicli, la comparabilità tra le classi di merito e consentire un omogeneo trattamento degli utenti nonché la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo.



HC 2005 - redattore: MDP
http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=1193
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Vecchio 26-05-05, 10:39   #2 (permalink)
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ISVAP
Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.06.421331 – Fax 06.42133206 – www.isvap.it ISVAP –
Istituto di Diritto Pubblico –
Legge 12 Agosto 1982, n.576
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C. AUTO
DISCIPLINA DEL BONUS/MALUS
Esito della pubblica consultazione
Roma, 17 maggio 2005
PREMESSA
Le osservazioni ricevute, integralmente allegate alla presente, sono pervenute dall’
Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione, da un’Associazione a tutela dei
consumatori, dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione e da un privato cittadino.

Preliminarmente si rileva che talune delle osservazioni formulate, in particolare
dall’Associazione di Consumatori, non attengono direttamente alla tematica oggetto
della Circolare, benché coinvolgano il ramo della responsabilità civile auto e siano di
interesse per l’Istituto: per tali ragioni dette considerazioni saranno oggetto di separata
valutazione. Analogamente non si ritiene in questa sede opportuno fornire riscontro ad
alcuni quesiti posti in tema di r.c.auto e non aventi il carattere di osservazioni relative
alla Circolare in questione.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In linea generale si evidenzia che è stato accolto il rilievo dell’Ania e dello SNA
inerente le categorie di veicoli e le forme tariffarie a cui applicare le disposizioni in
questione. Si è ritenuto, pertanto, di meglio definire l’ambito applicativo estendendolo
non solo alle clausole bonus/malus ma anche alle forme tariffarie che possono definirsi
a queste “assimilate” - poiché prevedono comunque una variazione in aumento e
diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno dei sinistri – quali, ad
esempio, la formula bonus/malus con franchigia, no claim discount e no claim discount
con franchigia.
Tale estensione esplicita risulta necessaria per garantire la mobilità degli assicurati e
consentire il passaggio ad altra impresa senza perdere la propria storia assicurativa: da
una verifica di mercato è, infatti, emerso che le categorie dei ciclomotori e motocicli,
vengono sovente assicurate con formula tariffaria no claim discount.
Per altro verso si è ritenuto di non estendere le disposizioni della presente Circolare ad
altre categorie di veicoli (autocarri, veicoli speciali, macchine agricole, ecc) per i quali,
oltre a non essere vigente l’obbligo di cui all’art. 12 della l. 990/1969, risultano
scarsamente utilizzate forme tariffarie che prevedono variazione in aumento e
diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno dei sinistri, per cui
l’applicazione della Circolare in discussione risulterebbe complessa e di scarsa utilità.
OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI
PARTE I
Art. 1 – Obbligo di indicazione della classe CU
ANIA propone di sostituire l’espressione “per qualsiasi veicolo in formula bonus/malus” con
la diversa dizione “per le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli assicurati con formule
bonus/malus e assimilate”.
SNA Ritiene che la disciplina del bonus/malus non debba riguardare i settori: macchine
agricole, macchine operatrici e carrelli, veicoli altri usi, veicoli speciali e ogni altro settore per
il quale l'applicazione della formula risulterebbe complessa
La proposta di modifica del testo è stata accolta sia in questo articolo che in alcuni dei
seguenti poiché - come evidenziato sopra - si è ritenuto di condividere le argomentazioni
illustrate inerenti l’ambito di applicazione della Circolare.
Art. 2 - Criteri di individuazione della classe di merito CU
Comma 1
Un privato cittadino osserva che le modalità di attribuzione della classe di merito ai
ciclomotori in fase di prima applicazione appaiono incongrue poiché il calcolo delle classi
effettuato in base alle lettere a) e b) produce come conseguenza che più recente è il sinistro
meno penalizzato risulta il contratto: nel caso in cui il sinistro si sia verificato nell’annualità
ancora in corso la classe di merito attribuibile al contratto sarebbe, infatti, la 11 (classe 9 per
cinque anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro nell’anno in corso);
diversamente, nel caso in cui il sinistro si sia verificato nell’ultima annualità effettivamente
conclusa la classe di merito sarebbe la 16 ( classe 14 per 0 anni senza sinistri più due classi
per il sinistro nell’ultimo anno).
L’osservazione effettuata non è corretta in quanto risente di una non adeguata interpretazione
dell’art.2 lett. a) della Circolare in discussione: la disposizione infatti prevede di prendere in
considerazione tutte le annualità senza sinistri del quinquennio e di sommare alla classe di
merito che ne risulta le due classi di malus per ciascun anno con sinistri. In tal modo la
posizione del/dei sinistro/i nel quinquennio risulta ininfluente.
Comma 3
Coerentemente con le premesse innanzi svolte, ANIA propone di sostituire, nel primo
capoverso del presente comma, l’espressione “veicoli diversi dalle autovetture” con la parola
“motocicli”, essendo per i ciclomotori prevista una specifica disposizione nell’ultima parte del
comma 3.
Proposta accolta.
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Vecchio 26-05-05, 10:39   #3 (permalink)
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Art. 3 – Decorrenza dell’obbligo e disciplina transitoria
ANIA osserva che nell’articolo in esame viene fissato al 1° novembre 2005 il termine per il
rilascio dell’attestato di rischio completo della classe CU, nonché per la valorizzazione della
classe CU in sede di emissione del preventivo con il relativo calcolo del premio, mentre nel
successivo articolo 4, comma 4, viene fissato al 1° settembre 2005 il termine per la messa a
disposizione, all’interno dei punti vendita e sui siti internet delle imprese nell’ambito del
preventivatore, della tabella di corrispondenza tra le classi CU e le classi liberamente previste
da ogni compagnia. Lo sdoppiamento dei termini non appare utile, in quanto la sola
pubblicazione della tabella di corrispondenza, senza che risulti possibile da parte
dell’assicurato verificare sull’attestato quale sia la propria classe CU e senza che risulti
possibile effettuare un preventivo valorizzando tale classe, potrebbe ingenerare confusione.
I due termini dovrebbero coincidere e ANIA chiede di fissare un unico termine al 1° gennaio
2006.
Proposta parzialmente accolta: viene fissato il termine unico del 1° novembre 2005 per
l’entrata in vigore delle disposizioni della Circolare in argomento.
ANIA osserva, altresì, che la disposizione pone in capo al nuovo assicuratore l’onere di
provvedere alla determinazione della classe CU qualora il precedente non si sia attenuto alle
prescrizioni in esame e rileva che, a rigore, tale ipotesi non dovrebbe verificarsi dopo la data
di applicazione della Circolare, se non in caso di inadempimento da parte dell’impresa di
provenienza dell’ assicurato. ANIA suggerisce che sia previsto in capo all’assicuratore non
ancora adempiente l’onere di procedere alla determinazione della classe CU.
Proposta non accolta: si concorda sulle osservazioni di ordine generale effettuate
dall’Associazione ma si ritiene che porre in capo all’assicuratore inadempiente l’obbligo di
integrazione dell’attestato di rischio con la classe CU – sebbene assolutamente corretto in
linea teorica – possa di fatto rappresentare una difficoltà pratica per il consumatore e, dunque,
un’ingiusta penalizzazione.
Si evidenzia, peraltro, che tali inadempimenti formano oggetto di interventi di vigilanza da
parte dell’Istituto, con relativa applicazione di disposizioni sanzionatorie.
PARTE II
Art. 4 comma 5 -- Regole di corrispondenza
Per quanto concerne le autovetture, ANIA segnala in via generale che alcune previsioni del
comma 5 modificano parzialmente la previgente clausola bonus/malus ministeriale, che le
imprese applicano tuttora per la gestione della classe ‘CIP’, ai sensi della Circolare ISVAP n.
260 del 1995. Le imprese, di conseguenza, dovranno cambiare la gestione della classe CIP per
adattarla alle diverse regole dettate per la classe CU.
Due specifiche disposizioni della clausola bonus malus ‘CIP’, inoltre, non vengono
riprodotte: la previsione relativa al caso di veicolo precedentemente assicurato con impresa in
liquidazione coatta amministrativa e la previsione relativa alla rettifica della classe di merito
inizialmente attribuita (18) per mancata consegna dell’attestato all’atto della stipulazione del
contratto e di consegna dello stesso entro i sei mesi successivi.
Inoltre, secondo ANIA, occorrerebbe quantomeno confermare in Circolare l’applicabilità
delle vigenti previsioni in materia di veicoli assicurati in precedenza con contratti di durata
temporanea.
Proposta accolta: pur non ritenendo necessaria un’esplicitazione già contenuta nel D.P.R. n.
45/81,per maggiore chiarezza sono state inserite nella Circolare le disposizioni mancanti. Ne
risulta, pertanto, modificata la sequenza delle lettere dell’articolo in esame.
lett. b)
ANIA osserva che per un veicolo assicurato precedentemente con formula tariffaria diversa
dal bonus/malus, la disposizione in argomento sembra lasciare un margine di discrezionalità
all’assicuratore nell’assegnazione della classe CU. Ritiene, pertanto, opportuna una
precisazione, nel senso di riprodurre la regola applicata dalla previgente clausola bonus malus
‘CIP’ che attribuiva in ogni caso il contratto alla classe di assegnazione 13.
Proposta non accolta: in presenza di una tabella che consente l’individuazione della classe CU
sulla base della sinistrosità degli ultimi 5 anni appare ingiustificato l’inserimento nella classe
13 contenuto nel vecchio provvedimento CIP, all’epoca del quale l’attestato di rischio non
riportava lo sviluppo della sinistrosità. L’ambiguità della disposizione è stata, pertanto, risolta
prevedendo che per i veicoli provenienti da forma tariffaria “franchigia” (unica formula
tariffaria prevista nell’ambito dell’art. 12 l. 990/69 difforme dai meccanismi delle formule
bonus/malus e assimilate) il contratto dovrà essere assegnato alla classe CU risultante
dall’applicazione dei criteri contenuti nella tabella di cui all’art. 2.
lett. d)
ANIA osserva che nella seconda parte, relativa all’ipotesi di contratti conclusi a distanza in
cui si verifichi una consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o un recesso a
seguito di ripensamento, si introduce una regola non prevista nell’originario sistema CIP. Al
riguardo vengono richiesti chiarimenti in ordine alla documentazione che dovrebbe acquisire
l’impresa subentrante.
Proposta accolta con conseguente integrazione dell’attuale lett. f).
lett. e)
ANIA osserva che dovrebbe essere inserita una precisazione per l’ipotesi in cui il contratto
precedente, scaduto da più di tre mesi, risultasse stipulato per una durata inferiore all’anno.
Propone pertanto di aggiungere la seguente frase: “..La stessa disposizione si applica anche in
caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto inferiore all’anno scaduto da più di
tre mesi, facendo riferimento alla classe di merito CU indicata nel contratto”.
Proposta accolta con conseguente integrazione dell’attuale lett. g).
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Vecchio 26-05-05, 10:40   #4 (permalink)
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lett. f)
SNA e un privato cittadino ritengono opportuno attribuire all’assicuratore l’onere di
informare l’assicurato circa l’esito del sinistro riservato, quantomeno nel caso in cui lo stesso
venga successivamente stralciato e eliminato come senza seguito
Proposta non accolta: la soluzione contenuta nella Circolare appare un ragionevole
compromesso tra il diritto dell’assicurato a non subire, nel tempo, ingiuste penalizzazioni e le
oggettive difficoltà per le imprese nel contatto, a distanze temporali non trascurabili, con i
propri ex contraenti. Appare, pertanto, corretto che sia lo stesso assicurato ad interessarsi
dell’esito del sinistro richiedendone informativa all’impresa che dovrà, conseguentemente,
attivarsi eventualmente rettificando l’attestato e rimborsando il maggior premio pagato negli
anni dal contraente.
Art. 7 – Sostituzione del veicolo
ANIA esprime preoccupazione per le ripercussioni che potrebbero involontariamente derivare
dalla disposizione in esame per quanto riguarda le possibili speculazioni in sede assuntiva,
per effetto di eventuali duplicazioni di impiego della medesima classe di merito CU per più
veicoli.
Per evitare dubbi interpretativi, inoltre, chiede che la Circolare precisi che l’espressione
“cessazione della circolazione” è da intendersi in senso tecnico e si riferisca all’ipotesi
prevista dall’art. 103 del Codice della Strada, che disciplina tale situazione e i connessi
adempimenti.
Proposta parzialmente accolta.
Le preoccupazioni rappresentate dall’ Associazione non appaiono condivisibili poiché tale
disposizione riguarda i soli casi vendita, demolizione o cessazione della circolazione di
autovetture e motocicli, casi in cui la documentazione da consegnare all’ assicuratore ha un
grado di certezza e definitività tale da escludere abusi. Proprio il timore di possibili
speculazioni e la reversibilità dell’evento hanno, peraltro, indotto questo Istituto a precisare
che la disposizione si applica ai ciclomotori nel solo caso di demolizione ed a non estenderla
alle ipotesi di consegna in conto vendita del veicolo. Le imprese di assicurazione sono, in
ogni caso, tenute a prestare la dovuta attenzione alla documentazione presentata dal potenziale
assicurato nelle ipotesi in questione.
E’ stata inoltre inserita una nota esplicativa in tema di “cessazione della circolazione”.
ANIA segnala, inoltre, che la Circolare potrebbe costituire occasione per risolvere la
questione relativa al soggetto legittimato a ricevere l’attestazione del rischio. Sul punto, la
Circolare dell’Istituto n. 502-D prevede che il soggetto legittimato a richiedere l’attestato non
è il solo contraente, ma anche il proprietario se persona diversa. Poiché d’altra parte
l’originale dell’attestato di rischio è unico, manca un criterio per la sua consegna allorquando
l’attestato venga richiesto da entrambi i soggetti. Si propone pertanto che l’Istituto individui
un criterio univoco.
Proposta non accolta.
In relazione a tale aspetto la Circolare Isvap. n. 502 si è limitata a precisare che il proprietario
del veicolo ed il contraente sono, astrattamente, entrambi soggetti idonei a ricevere
l’attestazione sullo stato del rischio.
D’altra parte nel caso in cui dovesse sorgere un contrasto tra questi due soggetti l’attestato dovrebbe esser rilasciato a colui, tra i due, che possa effettivamente beneficiare della classe di
merito maturata, ossia al proprietario del veicolo. E’, infatti, a quest’ultimo soggetto che la
classe di merito si riferisce. Non si ritiene necessario, tuttavia, introdurre tale precisazione in
Circolare.
Art. 9 – Restituzione della parte di premio pagata e non goduta
Per quanto riguarda l’ipotesi di consegna in conto vendita andata a buon fine, ANIA osserva
che il termine di riferimento per il rimborso sembra essere la data dell’effettiva consegna in
conto vendita. Chiede che sia in ogni caso precisato che“ ……., la parte di premio netto
pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla
data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all’impresa anche il
certificato, il contrassegno, e l’eventuale carta verde del veicolo consegnato”. Infatti, solo la
riconsegna della documentazione assicurativa è indice della inoperatività della garanzia che
giustifica la restituzione del premio pagato e non goduto, pur in deroga all’articolo 1896 del
codice civile.
Proposta accolta con conseguente integrazione dell’art. 9.
L’Associazione di Consumatori propone di prevedere che qualora la riattivazione non
avvenga entro 12 mesi dalla richiesta di sospensione, l’eventuale importo accantonato venga
restituito al consumatore: non si comprende infatti a che titolo tale importo possa essere
trattenuto.
Proposta accolta con conseguente integrazione dell’art. 9
Art. 10 – Termini per l’adeguamento
SNA ritiene doveroso – prescindendo dalla data di entrata in vigore – garantire uniformità
nell’applicazione delle disposizioni previste dall’Istituto a tutela degli assicurati. Tali
contenuti dovranno pertanto valere anche per tutti i contratti già in essere al momento
dell’entrata in vigore, prescindendo dall’espresso richiamo degli stessi nelle condizioni di
polizza. Sarà poi un passaggio successivo l’adeguamento delle condizioni contrattuali che
potrà avvenire anche in corso di contratto e dunque non necessariamente alla scadenza.
Precisazione accolta con conseguente integrazione dell’art. 10.
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Vecchio 26-05-05, 10:40   #5 (permalink)
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Milano, 15 aprile 2005
Cortese attenzione
Spettabile ISVAP
Divisione R.c.auto
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Oggetto: disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto - disciplina del
bonus/malus
Facciamo riferimento a quanto in oggetto, per evidenziare alcune considerazioni elaborate dallo
scrivente Sindacato.
Premettendo che gli aspetti propriamente tecnici sono demandati ad altri soggetti e pertanto
dibattuti nelle competenti sedi, intendiamo soffermarci sui risvolti dell’emananda circolare che
hanno implicazioni dirette sull’attività di agenzia/rapporti con la clientela dei nostri associati.
Riteniamo che la disciplina del bonus/malus non debba riguardare i settori: macchine agricole,
macchine operatrici e carrelli, veicoli altri usi, veicoli speciali e ogni altro settore per il quale
l'applicazione della formula risulterebbe complessa.
Si ritiene doveroso – prescindendo dalla data di entrata in vigore – garantire uniformità
nell’applicazione delle disposizioni previste dall’Istituto a tutela degli assicurati. Tali contenuti
dovranno pertanto valere anche per tutti i contratti già in essere al momento dell’entrata in vigore,
prescindendo dall’espresso richiamo degli stessi nelle condizioni di polizza. Sarà poi un
passaggio successivo l’adeguamento delle condizioni contrattuali che, suggeriamo, potrà avvenire
non necessariamente alla scadenza ma anche in corso di contratto.
Sempre con la finalità di ottimizzare la tutela dei consumatori, nel caso normato dal comma f)
articolo 4 della bozza di circolare " sinistro riservato con danno a persona ", riteniamo opportuno
attribuire all’assicuratore l’onere di informare l’assicurato circa l’esito del sinistro riservato,
quantomeno nel caso in cui lo stesso venga successivamente stralciato e eliminato come senza
seguito.
Condividendo il principio ispiratore della circolare, ed in attesa di conoscere nel dettaglio le
procedure attuative della stessa, restiamo a disposizione per ogni contributo e approfondimento.
i migliori saluti.
Il Responsabili Commissione R.C.A. SNA Gianni Cataldo
Sede:
20123 Milano - Via Lanzone, 2
telefono 02/8066131 - Telefax 02/867878
Delegazione:
00187 Roma - Via Borgognona, 47
Telefono 06/6798615 - Telefax 06/69941927
Cod. Fisc 80053030153
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Vecchio 26-05-05, 10:42   #6 (permalink)
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Spett. le
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Oggetto: OSSERVAZIONI relative alle “Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria
R.C. auto – disciplina del bonus/malus.”
Relativamente a quanto in oggetto lo scrivente Centro Tutela Consumatori Utenti formula
le seguenti osservazioni:
1) Possibilità di disdetta se la compagnia chiede un aumento tariffario (escluso
quello connesso alle regole evolutive) superiore al tasso programmato di inflazione.
Risulta troppo difficile per il consumatore “paragonare tariffe omogenee per classi di merito”
e procedere al calcolo dell’eventuale aumento tariffario in base a quanto le compagnie
di assicurazione R.C. auto devono esporre e rendere pubblico, anche in internet. Ai fini
del calcolo dell’aumento proponiamo di prendere in considerazione il premio effettivamente
pagato dall’assicurato.
2) Rischi temporanei. Consentire al consumatore la possibilità di sottoscrivere polizze
che prevedano “rischi temporanei” anche relativamente a motocicli e ciclomotori.
3) Sospensioni e riattivazioni. Consentire al consumatore la possibilità di sottoscrivere
polizze che prevedano la “sospensione e la riattivazione” del rischio anche relativamente
a motocicli e ciclomotori.
Con riferimento al punto 3) proponiamo di prevedere che qualora la riattivazione non avvenga
entro 12 mesi dalla richiesta di sospensione, l’eventuale importo accantonato venga
restituito al consumatore: non si capisce a che titolo tale importo possa essere trattenuto.
Con i migliori saluti.
Centro Tutela Consumatori Utenti
Verbraucherzentrale Südtirol
Via Dodiciville 12
39100 Bolzano
Bolzano, 6 aprile 2005
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Vecchio 26-05-05, 10:43   #7 (permalink)
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Considerazioni di un privato cittadino:
Osservazioni sulle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria r.c. auto – disciplina
del bonus malus
a) Le modalità di attribuzione del punteggio ai ciclomotori in fase di prima applicazione appaiono
incongrue a causa del fatto che il calcolo delle classi effettuato in base al numero di annualità senza
sinistri (a) e al numero di sinistri nel quinquennio (b) prende a riferimento nel primo caso il
quinquennio antecedente l’annualità in corso e, nel secondo caso, il quinquennio che la include.
ES.: un contratto in corso al 2/12/2004 con decorrenza 1/1-31/12, che ha avuto un sinistro nel 2004
(v. schema seguente), dovrebbe essere classificato al momento del rilascio dell’attestato al
31/12/2004 in classe 11 (9 per 5 anni senza sinistri dal 1999 al 2003 + 2 classi per la presenza di un
sinistro nel 2004)
1/1/1999-
31/12/1999
1/1/2000-
31/12/2000
1/1/2001-
31/12/2001
1/1/2002-
31/12/2002
1/1/2003-
31/12/2003
1/1/2004-
31/12/2004
Numero sinistri 0 0 0 0 0 1
Quinquennio considerato alla lettera a
Numero sinistri 0 0 0 0 0 1
Quinquennio considerato alla lettera b
mentre se il sinistro fosse accaduto nel 2003 (v. schema seguente), il contratto dovrebbe essere
classificato al momento del rilascio dell’attestato al 31/12/2004 in classe 16 (14 per 0 anni senza
sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro nel 2003)
1/1/1999-
31/12/1999
1/1/2000-
31/12/2000
1/1/2001-
31/12/2001
1/1/2002-
31/12/2002
1/1/2003-
31/12/2003
1/1/2004-
31/12/2004
Numero sinistri 0 0 0 0 1 0
Quinquennio considerato alla lettera a
Numero sinistri 0 0 0 0 1 0
Quinquennio considerato alla lettera b
In definitiva più recente è il sinistro meno penalizzato risulta il contratto.
b) L’applicazione del predetto criterio deve essere effettuata considerando l’ordinario periodo di
osservazione dei sinistri (tre mesi antecedenti l’ultima scadenza contrattuale)?
c) È prevista la possibilità di avvalersi della classe di conversione universale maturata su un
ciclomotore, moto etc. per assicurare altro veicolo (es. autoveicolo)?
d) Come si dovrebbe documentare l’avvenuto trasferimento della proprietà del ciclomotore
successivamente alla prima immatricolazione, considerata l’assenza di ogni tipo di registrazione di
tali atti?
e) Nell’art. 4 punto 4 lettera f) si dispone che “incombe sull’assicuratore che ha posto senza seguito
il sinistro l’obbligo di trasmettere al contraente che ne abbia fatto richiesta l’attestazione di rischio
contenente i dati rettificati”: tuttavia il contraente che ha cambiato compagnia non può conoscere se
e quando la sua vecchia compagnia abbia messo senza seguito un sinistro riservato con danni a
persone e, quindi, non può farne richiesta.
f) È prevista, nel caso in cui l’assicurato responsabile del danno intenda rimborsare quanto pagato
dall’assicuratore a titolo di risarcimento, l’obbligo per tutti gli assicuratori di modificare, di
conseguenza, almeno la classe di conversione universale?
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Vecchio 26-05-05, 10:44   #8 (permalink)
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OSSERVAZIONI ALLA CIRCOLARE ISVAP 1° APRILE 2005
‘DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ASSICURAZIONE R.C.AUTO – DISCIPLINA DEL BONUS/ MALUS’
Premessa
Il settore assicurativo condivide le finalità della Circolare, che indubbiamente rende tecnicamente
più agevole il confronto da parte degli assicurati delle diverse formule contrattuali bonus/malus
presenti sul mercato, favorendo la mobilità della clientela e l’apprezzamento della concorrenza
esistente, oltre che sul prezzo della garanzia, anche sugli strumenti contrattuali che regolano
l’assicurazione r.c. auto.
Ciò premesso, e nell’usuale ottica di un apporto costruttivo, di seguito si formulano talune
osservazioni e proposte di modifica dirette sia a circoscrivere in modo più preciso l’ambito di
applicazione della Circolare sia a fugare qualche dubbio interpretativo che potrebbe porsi
nell’operatività aziendale in una materia ad elevato tecnicismo applicativo, risalente alla penetrante
normativa ex-CIP.
AMBITO DI APPLICAZIONE GENERALE
TIPOLOGIA DI VEICOLI E FORMULE TARIFFARIE
Ragioni strettamente giuridiche, unite a motivi di opportunità generale, inducono a formulare una
proposta alternativa di individuazione dei veicoli e delle formule tariffarie, che appare
maggiormente coerente rispetto al comune intento di ottimizzare la trasparenza informativa.
Sulla base dell’effettiva diffusione delle varie formule bonus/malus presenti nel mercato, riteniamo
che le nuove disposizioni potranno ottenere i massimi risultati in termini di trasparenza e
confrontabilità dei contratti quanto più omogeneo risulterà, sotto questo profilo, l’ambito concreto
di applicazione della Circolare.
In particolare, nell’attuale contesto, si ritiene che le nuove disposizioni ISVAP dovrebbero trovare
applicazione non genericamente per “qualsiasi veicolo” assicurato “in formula bonus/malus”, ma,
più specificamente, per le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli assicurati con tutte le formule
tariffarie che prevedano variazioni del premio in funzione della sinistrosità osservata, quali, dunque, il bonus/malus in senso stretto, il no claim discount (sconto in assenza di sinistri), le forme
ibride del bonus/malus con franchigia e del no claim discount con franchigia e la tariffa fissa
con pejus.
Sotto il profilo strettamente giuridico, una forte connotazione in termini di omogeneità di tale
soluzione deriva dall’ art. 12 della legge n. 990/69, e successivi provvedimenti ISVAP, secondo cui
oggi l’obbligo di applicare formule tariffarie personalizzate in funzione della sinistrosità
dell’assicurato trova applicazione, mediante l’impiego di tutte le formule sopra richiamate, solo per
le autovetture, i ciclomotori e i motocicli.
Per quel che concerne i profili di concreta opportunità, si osserva:
- in primo luogo, sia per lo specifico regime giuridico innanzi ricordato sia per politiche tariffarie
di più lunga consuetudine, le formule bonus/malus in senso lato sono prevalentemente
applicate, oltre che per le autovetture, soltanto per i ciclomotori ed i motocicli;
- al contrario, per i veicoli diversi da autovetture, ciclomotori e motocicli, la situazione è
fortemente eterogenea, poiché le formule tariffarie sono molto differenziate: mentre
permangono in larga misura forme a tariffa fissa e con franchigia, il bonus malus (e formule
assimilate) è tuttora applicato solo parzialmente;
- di conseguenza, l’introduzione della classe di conversione universale per tutti i veicoli
assicurati con formule bonus malus, anziché tradursi in un beneficio generalizzato di maggiore
informativa all’utenza, comporterebbe casuali disparità di trattamento fra assicurati, a seconda
che le rispettive imprese abbiano adottato o meno dette formule per i veicoli diversi da
autovetture, ciclomotori e motocicli;
- l’applicazione generalizzata della classe CU anche ai veicoli per i quali le formule
bonus/malus non risultano diffuse non produrrebbe vantaggi per l’utenza in termini di
trasparenza in tutti i casi di passaggio da un’impresa all’altra, in cui l’una adottasse una
formula di tipo bonus/malus e l’altra no: ciò potrebbe anche determinare involontariamente
ostacoli ‘artificiali’ alla normale mobilità degli utenti r.c.auto più virtuosi, per il timore di
perdere la continuità di osservazione della classe CU;
- l’applicazione solo apparentemente omnicomprensiva determinerebbe anche delle casuali
disparità di trattamento fra imprese assicuratrici: alcuni degli oneri procedurali necessari per
gestire la classe CU sarebbero posti a carico delle imprese esclusivamente in funzione della
forma tariffaria adottata, con un possibile effetto deterrente rispetto alle decisioni di continuare
a gestire o di introdurre ex novo - per veicoli diversi da autovetture, ciclomotori e motocicli -
formule bonus/malus in luogo di altre formule tariffarie;
- infine, il bisogno di confrontabilità delle classi di merito sulla base di un “linguaggio comune e
uniforme”, vale a dire mediante la CU, è avvertito in modo particolare dall’utenza privata “non
professionale” e per i settori di veicoli tipicamente posseduti da tale utenza; per le altre
categorie di veicoli (autocarri, autobus, macchine agricole, macchine operatrici, etc.)
prevalgono solitamente altri elementi decisionali nel confronto tra i vari prodotti offerti dalle
compagnie.
In conclusione, l’applicazione generica della classe di conversione universale CU a categorie di
veicoli fortemente disomogenei quanto a formule tariffarie applicate e con una diffusione limitata
del bonus malus, determinerebbe una situazione a ‘macchia di leopardo’, che potrebbe ingenerare
qualche confusione nell’utenza.
Viceversa, la proposta di rendere applicabile le disposizioni della Circolare ad autovetture,
ciclomotori e motocicli assicurati con tutte le formule tariffarie connesse con la valorizzazione della
sinistrosità pregressa garantirebbe un trattamento omogeneo e uniforme sulla componente di gran
lunga prevalente dei rischi r.c. auto.
OSSERVAZIONI PUNTUALI AL TESTO
PARTE I
Art. 1 – Obbligo di indicazione della classe CU
Per quanto detto, si propone di sostituire l’espressione “per qualsiasi veicolo in formula
bonus/malus” con la diversa dizione “per le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli assicurati
con formule bonus/malus e assimilate”.
Art. 2 – Criteri di individuazione della classe di merito per ciclomotori, motocicli e altri veicoli
diversi dalle autovetture
Per i motivi innanzi illustrati, nel titolo dell’articolo proponiamo di mantenere le sole categorie dei
ciclomotori e motocicli, eliminando il riferimento ad “altri veicoli diversi dalle autovetture”.
Comma 3
Coerentemente con le premesse innanzi svolte, si propone di sostituire, nel primo capoverso del
presente comma, l’espressione “veicoli diversi dalle autovetture” con la parola “motocicli”,
essendo per i ciclomotori prevista una specifica disposizione nell’ultima parte del comma 3.
Art. 3 – Decorrenza dell’obbligo e disciplina transitoria
Anche per questo articolo, si propone di precisare “per i ciclomotori ed i motocicli” in luogo della
formula, usata nel secondo capoverso,”per i veicoli diversi dalle autovetture”.
Per quanto riguarda la disciplina dei termini di decorrenza delle disposizioni recate dalla Circolare
si osserva quanto segue.
Nell’articolo in esame, viene fissato al 1° novembre 2005 il termine per il rilascio dell’attestato di
rischio completo della classe CU, nonché per la valorizzazione della classe CU in sede di emissione
del preventivo con il relativo calcolo del premio1.
1 Tale ultimo termine non è individuato espressamente nella Circolare (al successivo articolo 4, comma 4, il termine del
1° settembre 2005 sembra riferirsi solo alla messa a disposizione della tabella di corrispondenza tra le classi CU e la
classi interne), ma si deduce dalla Relazione di presentazione per la pubblica consultazione, laddove si dice che
“ulteriori sessanta giorni” - decorrenti dal 1° settembre 2005 – “consentiranno alle imprese di adempiere agli obblighi
… in tema di preventivatore on line..”
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Vecchio 26-05-05, 10:47   #9 (permalink)
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PARTE II
Per le osservazioni che precedono, dovrebbe essere precisato, nel titolo, che ci si riferisce ad
autovetture, motocicli e ciclomotori assicurati con formule bonus/malus e assimilate
Art. 4. Regole di corrispondenza
Comma 4
Si rinvia alle considerazioni svolte all’art. 3 relativamente ai termini di decorrenza delle
disposizioni impartite dalla Circolare.
Comma 5
Il comma 5 reca delle disposizioni valide per tutti i veicoli interessati dalla circolare, che si
propone di individuare, per le ragioni in precedenza menzionate, in: autovetture, ciclomotori e
motocicli.
Per quanto concerne le autovetture, si segnala in via generale che alcune previsioni di tale comma
modificano parzialmente la previgente clausola bonus/malus ministeriale, che le imprese applicano
tuttora per la gestione della classe ‘CIP’, ai sensi della Circolare ISVAP n. 260 del 1995. Si
evidenzia che le imprese, di conseguenza, dovranno cambiare la gestione della classe CIP per
adattarla alle diverse regole dettate per la classe CU.
Due specifiche disposizioni della clausola bonus malus ‘CIP’, inoltre, non vengono riprodotte: la
previsione relativa al caso di veicolo precedentemente assicurato con impresa in liquidazione coatta
amministrativa e la previsione relativa alla rettifica della classe di merito inizialmente attribuita (18)
per mancata consegna dell’attestato all’atto della stipulazione del contratto e di consegna dello
stesso entro i sei mesi successivi.
Occorrerebbe, inoltre, quantomeno confermare in Circolare l’applicabilità delle vigenti previsioni in
materia di veicoli assicurati in precedenza con contratti di durata temporanea.
Pur in presenza dell’art. 7 del D.P.R. n.45/81, che regola le suddette ipotesi, per maggiore
completezza ed evitare possibili dubbi, ci sembra opportuno che il comma 5 venga integrato con
disposizioni che riproducano, con i necessari adeguamenti, la disciplina dell’articolo 7 citato.
Ciò premesso in via generale, sulle singole lettere dell’articolo 5, si segnala:
lett. 5.b)
Per un veicolo assicurato precedentemente con formula tariffaria diversa dal bonus/malus, tale
disposizione sembra lasciare un margine di discrezionalità all’assicuratore nell’assegnazione della
classe CU.
Si ritiene opportuno una precisazione, nel senso di riprodurre la regola applicata dalla previgente
clausola bonus malus ‘CIP’ che attribuiva in ogni caso il contratto alla classe di assegnazione 13. lett. 5.d)
Nella seconda parte, relativa all’ipotesi di contratti conclusi a distanza in cui si verifichi una
consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o un recesso a seguito di ripensamento, si
introduce una regola non prevista nell’originario sistema CIP.
Al riguardo si chiedono chiarimenti in ordine alla documentazione che dovrebbe acquisire l’impresa
subentrante.
lett.5.e)
Dovrebbe essere inserita una precisazione per l’ipotesi in cui il contratto precedente scaduto da più
di tre mesi risultasse stipulato per una durata inferiore all’anno.
Si propone pertanto di aggiungere la seguente frase: “..La stessa disposizione si applica anche in
caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto inferiore all’anno scaduto da più di
tre mesi, facendo riferimento alla classe di merito CU indicata nel contratto”.
Art. 7 – Sostituzione del veicolo
Per quanto attiene al profilo giuridico, la previsione della Circolare deroga alla norma dettata
dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 45/81, secondo cui l’attestato deve riferirsi al medesimo veicolo
che s’intende assicurare.
Sul punto, si esprime preoccupazione per le ripercussioni che potrebbero involontariamente
derivarne per quanto riguarda la possibile agevolazione delle speculazioni in sede assuntiva, a causa
della possibile duplicazione e impiego della medesima classe di merito CU per più veicoli.
Per evitare dubbi interpretativi, inoltre, si ritiene opportuno che la Circolare precisi che
l’espressione “cessazione della circolazione” è da intendersi in senso tecnico e si riferisce all’ipotesi
prevista dall’art. 103 del Codice della Strada, che disciplina tale situazione e i connessi
adempimenti.
Si segnala, infine, che la Circolare potrebbe costituire occasione per risolvere un problema che si
presenta frequentemente nella prassi operativa.
Ci si riferisce alla questione relativa al soggetto legittimato a ricevere l’attestazione del rischio.
Sul punto, la Circolare dell’Istituto n. 502-D prevede che il soggetto legittimato a richiedere
l’attestato non è il solo contraente, ma anche il proprietario se persona diversa. Poiché d’altra parte
l’originale dell’attestato di rischio è unico, manca un criterio per la sua consegna allorquando
l’attestato venga richiesto da entrambi i soggetti2.
Si propone pertanto che l’Istituto individui un criterio univoco.
2 Si noti che il problema non può essere risolto attraverso l’emissione di un duplicato – emissione prevista solo nelle
tassative ipotesi di smarrimento, deterioramento e sottrazione – in quanto l’attestato può essere utilizzato per un’unica
operazione assuntiva.
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Vecchio 26-05-05, 10:49   #10 (permalink)
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CIRCOLARE N. 555/D
Oggetto: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto –
disciplina del bonus/malus.


Premessa
In tema di assicurazione obbligatoria risulta unanimemente riconosciuta l’efficacia
dell’utilizzazione delle regole evolutive comuni, contenute nel provvedimento del
Comitato Interministeriale Prezzi del 5 Maggio 1993, quale termine di correlazione tra
le varie classi di merito interne, autonomamente previste dalle imprese a seguito della
liberalizzazione tariffaria.
L’indicazione della classe CIP, nella nuova funzione di classe di “conversione
universale” (CU), si è rivelata, pertanto, un indispensabile strumento di tutela degli
utenti che, grazie a ciò, possono muoversi liberamente sul mercato senza perdere la loro
storia assicurativa. Tale esigenza, che riguarda le autovetture assicurate con clausole che
prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del
premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri
nel corso di un certo periodo di tempo, si avverte con urgenza anche per i ciclomotori ed
i motocicli.
La presente Circolare, emanata ai sensi dell’art. 4 legge n. 576/82, ha lo scopo di
rendere obbligatoria l’indicazione della classe di conversione universale in modo da
garantire, anche per ciclomotori e motocicli, la comparabilità tra le classi di merito e
consentire un omogeneo trattamento degli utenti nonché la continuità della storia
assicurativa di ciascun veicolo.
Con l’occasione vengono fornite alcune precisazioni e istruzioni volte a rendere
omogenea e completa la pregressa disciplina relativa all’attestazione sullo stato del
rischio, con particolare riguardo ai casi di mantenimento della classe di merito.
PARTE I
Obbligo di indicazione della classe di conversione universale sulle attestazioni di
rischio
Art. 1 - Obbligo di indicazione della classe CU
1. E’ necessario che le imprese indichino, nelle attestazioni sullo stato del rischio
rilasciate per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli assicurati con clausole
bonus/malus o con forme tariffarie a questa assimilate1 la classe di merito di
1 Ad esempio bonus malus con franchigia, no claim discount, no claim discount con franchigia.
assegnazione, comunemente denominata CIP, da oggi classe di conversione universale
(CU).
Art. 2 – Criteri di individuazione della classe di merito CU
1. Per i veicoli di cui al precedente art. 1 sino ad ora sforniti della classe di merito CIP,
l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri fissati a
seguito delle risultanze del tavolo tecnico costituito tra rappresentanti delle imprese di
assicurazione e delle Associazioni di Consumatori 2 e di seguito riportati.
􀂃 In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i
ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito 14;
􀂃 nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell’impresa:
a. viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero
di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità
in corso) senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone,
riservati con danni a cose);
Anni senza sinistri Classe di merito
5 9
4 10
3 11
2 12
1 13
0 14
N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della
sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non
disponibile)
b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o
riservati con danni a persone, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa
l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di
due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
A titolo di esempio, pertanto:
􀂾 il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella
classe 9;
􀂾 il rischio assicurato da 5 anni con 1 sinistro sarà collocato nella
classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di
un sinistro);
􀂾 il rischio assicurato solo da tre anni e senza sinistri sarà collocato
nella classe 11;
􀂾 il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà
collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la
presenza dei due sinistri);
2 Criteri riportati nella Comunicazione ANIA n. 44 del 16 Ottobre 2003
􀂾 il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà
collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due
sinistri).
2. Per le annualità successive, l’assegnazione del rischio alla classe di merito di
conversione universale (CU) avviene in base alle regole evolutive mutuate dalla tabella
di cui alla clausola bonus/malus autovetture contenuta nell’ultimo provvedimento CIP
precedente alla liberalizzazione tariffaria (n. 10/1993), riportata nel successivo art. 4.
3. Sono, inoltre, estese anche ai motocicli le interpretazioni estensive fornite
dall’ISVAP con le Circolari n. 420 del 7 Novembre 2000 e n. 502 del 25 Marzo 2003,
in relazione ai casi di mantenimento della classe di merito maturata. Le norme
richiamate da tali Circolari si applicano ai ciclomotori limitatamente all’ipotesi di
demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino all’entrata in
vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli.
Art. 3 – Decorrenza dell’obbligo e disciplina transitoria
A partire dal 1 novembre 2005 ed in occasione della prima scadenza contrattuale, è
fatto obbligo alle imprese di rilasciare attestazioni dello stato di rischio che indichino,
assieme alla classe di merito interna maturata, anche la classe di conversione universale
di assegnazione. In caso di violazione dell’obbligo di indicazione della classe CU da
parte del precedente assicuratore, situazione che potrebbe verificarsi nella fase di prima
applicazione della disciplina per i veicoli diversi dalle autovetture assicurate con tariffa
bonus/malus, il nuovo assicuratore deve valorizzare la sinistrosità pregressa contenuta
nell’attestato utilizzando i medesimi criteri sopra individuati.
PARTE II
Disciplina della classe di conversione universale
Art. 4 – Regole di corrispondenza
1. L’Istituto ha potuto rilevare che alcuni problemi interpretativi in passato sono sorti al
momento dell’individuazione delle regole di corrispondenza tra la classe di merito
interna e la classe CIP, ora classe di conversione universale. Affinché ciò non abbia a
ripetersi si precisa che, quali che siano i criteri evolutivi inerenti le classi di merito
interne, liberamente adottati da ciascuna impresa, questi non possono incidere
sull’evoluzione delle classi CU che deve, comunque, avvenire in base alle regole
mutuate dalla tabella contenuta nell’ultimo provvedimento CIP, di seguito riportata.
2. Superata la fase assuntiva del rischio, le imprese sono, quindi, tenute ad adottare un
“doppio binario” (classi interne e classi CU) in modo che sull’attestazione di rischio
venga indicata anche la classe di merito acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti
nella tabella di seguito riportata. Ciò al fine di evitare che, alla luce del variabile numero
di classi interne previste dalle imprese, la libertà di scelta del consumatore risulti
compromessa dall’assenza di chiari ed espliciti parametri di comparazione.
Classe di collocazione in base ai sinistri osservati
Classe di
merito
0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o
più
1 1 3 6 9 12
2 1 4 7 10 13
3 2 5 8 11 14
4 3 6 9 12 15
5 4 7 10 13 16
6 5 8 11 14 17
7 6 9 12 15 18
8 7 10 13 16 18
9 8 11 14 17 18
10 9 12 15 18 18
11 10 13 16 18 18
12 11 14 17 18 18
13 12 15 18 18 18
14 13 16 18 18 18
15 14 17 18 18 18
16 15 18 18 18 18
17 16 18 18 18 18
18 17 18 18 18 18
3. Nel caso di autovetture, ciclomotori e motocicli già assicurati presso altra impresa con
clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in
diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o
meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto
delle indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal
precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A
tale scopo ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da
utilizzare al momento dell’assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata
nell’attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall’impresa
anche attraverso l’individuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad
esempio la sinistralità degli ultimi cinque anni).
4. La citata tabella deve essere disponibile per i consumatori all’interno dei punti
vendita e sui siti Internet delle imprese, nell’ambito del preventivatore on line, in
formati idonei a consentirne l’estrazione.
5. Valgono, inoltre, per l’assegnazione della classe di conversione universale, le regole
di seguito elencate.
a) Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 nel caso di veicolo immatricolato per
la prima volta al pubblico registro automobilistico o assicurato per la prima volta
dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
b) Il contratto è assegnato alla classe di merito 18 qualora, nei casi di cui alla
precedente lettera a), non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio
complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell’attestazione sullo
stato del rischio.
c) Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato alla classe di
merito 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata
dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di conversione
universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella di cui al
precedente art. 2. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione
dello stato di rischio.
d) Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di
“franchigia” il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante
dall’applicazione dei criteri contenuti nella tabella di cui al precedente art. 2.
e) La disposizione di cui alla lettera b) non si applica qualora il precedente contratto
sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi
affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente
provi di aver fatto richiesta dell’attestazione all’impresa o al commissario
liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati
nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe
di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe
di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
f) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, nella forma bonus/malus o con
forme tariffarie a questa assimilate per durata inferiore all’anno, il contratto è
assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava
assegnato. Per i contratti conclusi a distanza tale disciplina è applicabile anche alle
ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a
seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento. In quest’ultimo caso l’impresa
rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il
contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del
contratto.
g) Qualora il precedente contratto risulti scaduto da più di tre mesi ed il contraente
dichiari, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 c.c., di non aver circolato nel
periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualità
assicurativa, il contratto è assegnato alla classe di merito indicata sull’attestazione
ovvero alla classe 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga,
rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del precedente contratto o
successivamente. La stessa disposizione si applica anche in caso di veicolo
precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno.
h) Il contraente che consegni l’attestazione in un momento successivo a quello della
stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di sei mesi dalla data della
stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l’assegnazione alla classe di merito prevista
dall’attestazione medesima ed al rimborso dell’eventuale differenza di premio
risultante a suo credito. Detta differenza di premio viene rimborsata dall’impresa
entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, è
conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova annualità.
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