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Vecchio 23-05-05, 15:45   #1 (permalink)
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News Codice al Consumo: Antitrust esprime parere

News Codice al Consumo: Antitrust esprime parere
23/05/2005 - 11:48
L'Authority nel suo parere avanza tre proposte per la ridefinizione del Codice al Consumo in linea con le nuove norme dettate dalla legge Giulietti.

Trattazione dei contratti dei servizi finanziari e assicurativi e adeguamento della definizione di consumatore. Sono le principali proposte avanzate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel suo parere sul riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, ovvero sul Codice del consumo. In particolare, l'Autorità "non comprende la ragione per cui il Codice del consumo non contempli alcune tipologie di contratto, quali i contratti finanziari e assicurativi, che pur rappresentano ampia parte dei contratti che vedono coinvolto il consumatore come parte debole del rapporto".

Si tratta di settori - si legge nel parere - in cui il consumatore è notoriamente esposto a forti asimmetrie informative in ordine alle caratteristiche dei servizi che si accinge ad acquisire e non dispone di un quadro normativo organico che gli consenta adeguati strumenti di tutela nei confronti delle imprese. "Uno sforzo di codificazione", è quanto chiede l'Antitrust, al fine di raggiungere effettivamente quella auspicata trasparenza in rapporti contrattuali che notoriamente rappresentano la gran parte dei contratti dei consumatori ed eviterebbe il rischio che nell'ambito di tali figure contrattuali non sia garantito al consumatore il medesimo standard di tutela.

Con riferimento alla definizione di consumatore, l'Autorità ha sottolineato l'incongruenza tra quanto indicato nel codice e nel decreto legislativo n. 74/92 sulla pubblicità ingannevole. Quest'ultimo fornisce una nozione di consumatore che ricomprende, a differenza del Codice, anche le persone giuridiche e i soggetti che agiscono per scopi inerenti la propria attività imprenditoriale o professionale. Secondo l'Autorità, adottare la definizione di "consumatore" del Codice anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole, significherebbe restringere notevolmente l'area dei soggetti legittimati a denunciare l'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari. La disciplina in questione è - continua il parere - "intesa a garantire non direttamente gli interessi economici dei singoli consumatori, quali parti deboli nel rapporto contrattuale, bensì l'interesse pubblico all'eliminazione delle comunicazioni pubblicitarie ingannevoli".

Infine, sulla base delle nuove norme in materia pubblicità ingannevole e comparativa (Legge Giulietti), l'Antitrust evidenzia "la necessità di aggiornare le corrispondenti previsioni del Codice del consumo alla luce dell'entrata in vigore della riforma, la quale ha profondamente innovato la materia conferendo all'Autorità maggiori poteri sia sotto il profilo istruttorio che in relazione alle misure adottabili nei confronti dell'operatore pubblicitario in sede di provvedimento finale".

http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=1125
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Vecchio 25-05-05, 10:04   #2 (permalink)
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Antitrust su Codice del consumo: sì a riassetto, ma con contratti finanziari e assicurativi
25/05/2005

Il riassetto della normativa posta a tutela dei consumatori nel cosiddetto Codice del consumo ''non può che essere accolto con favore'' dall'Antitrust.

E' quanto si legge in una segnalazione al governo in merito allo schema di decreto legislativo sul ''riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori''. In particolare l'Autorità condivide la scelta di mantenere le disposizioni relative all'interno del codice civile (la disciplina 'Dei contratti del consumatore' e quella 'Della vendita dei beni di consumo) salvo gli interventi di coordinamento necessari.

Tuttavia l'Antitrust fa alcune osservazioni critiche, relative alla necessità di inserire alcune tipologie di contratti finanziari e assicurativi. Contratti ''che pur rappresentano ampia parte dei contratti che vedono convolto il consumatore come parte debole del rapporto''.

L'Antitrust sottolinea infatti che ''proprio in tali settori il consumatore è notoriamente esposto a forti asimmetrie informative in ordine alle caratteristiche dei servizi che si accinge ad acquisire e non dispone di un quadro normativo organico che gli consenta adeguati strumenti di tutela nei confronti delle imprese''.

Infine l'Autorità giudica necessario l'adeguamento della disposizione recente la definizione di ''consumatore'' ''ai fini dell'esercizio delle proprie competenze in materia di pubblicità ingannevole e comparativa''.

Fonte: Adnkronos
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Vecchio 25-05-05, 12:25   #3 (permalink)
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IL TESTO PARERE
RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI – CODICE DEL CONSUMO

Tratto da sito:
http://www.agcm.it/



L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante "Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori – Codice del consumo".
In via preliminare si osserva che il riassetto e la sistematizzazione della complessiva normativa posta a tutela dei consumatori, cui è preordinato lo schema in oggetto, non può che essere accolto con favore dall'Autorità, nella cui attività istituzionale la preoccupazione per gli interessi dei consumatori riveste un indubbio rilievo.
Anzitutto l'Autorità esercita le attribuzioni conferite dal decreto legislativo n. 74/92 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa – decreto di cui è previsto l'inserimento nel codice -, ed in tale ambito è chiamata a tutelare dall'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari chi ne sia destinatario o chi ne sia in concreto raggiunto, e tra questi i consumatori, i quali risultano peraltro fra i soggetti legittimati a richiederne l'intervento.
Parimenti, gli interessi dei consumatori sono oggetto di specifica salvaguardia anche nell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza, essendo la permanenza di un mercato concorrenziale condizione necessaria per consentire agli utenti, intermedi e finali, di esprimere con libertà e consapevolezza le proprie scelte, tese a soddisfare in maniera più completa e vantaggiosa le proprie esigenze. Come di recente ribadito dalla Cassazione, SS.UU., nella sentenza 4 febbraio 2005, n. 2207, che ha riconosciuto la legittimazione dei consumatori ad esercitare innanzi alla Corte d'Appello le azioni di nullità e risarcimento per violazione della normativa antitrust, la legge n. 287/90 "non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere".
L'interrelazione tra l'obiettivo della tutela della concorrenza e la protezione dei consumatori è peraltro resa palese dai numerosi espliciti richiami agli interessi dei consumatori contenuti nella legge n. 287/90 (articolo 12, comma 1; articolo 4; articolo 3, lett. b; articolo 6).
In tale prospettiva l'Autorità intende far presenti alcune considerazioni di carattere generale che attengono all'impianto complessivo del Codice del consumo, alle normative in esso trasfuse, nonché al suo polo soggettivo di riferimento, con particolare riguardo alla disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa.

Sotto il primo profilo, l'Autorità ritiene di condividere la scelta di mantenere la disciplina "Dei contratti del consumatore", di cui agli artt. 1469-bis ss. c.c. (attuazione della direttiva n. 93/13/CEE), e quella "Della vendita dei beni di consumo", di cui agli artt. 1519-bis ss. c.c. (attuazione della direttiva n. 99/44/CEE), all'interno del codice civile, salvi i necessari interventi di coordinamento.
L'esigenza di fondo cui si ispira la disciplina dei contratti dei consumatori - di garantire la parità sostanziale tra le parti vincolate da un rapporto obbligatorio - ha infatti carattere generale essendo comune a quanti (come i lavoratori, i risparmiatori, ecc.) si trovano nella medesima posizione di strutturale e fisiologica debolezza rispetto ad una controparte contrattuale (anche a causa delle perduranti asimmetrie informative che tuttora si riscontrano nella realtà degli scambi).
D'altro canto, il necessario raccordo della disciplina dei contratti dei consumatori con le preesistenti regole sulle condizioni generali di contratto (artt. 1341 e 1342 c.c.) rende necessaria la loro "convivenza" all'interno di un sistema comune e costituisce la ragione per il suo mantenimento all'interno del codice civile. La tutela ispirata ad un controllo di natura sostanziale delle clausole contrattuali si affianca, infatti, al sistema originario di controllo meramente formale (la c.d. doppia sottoscrizione) di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il quale rimane comunque in vigore per tutti i contratti c.d. standard, qualunque sia lo status dei contraenti. Tutto ciò rende opportuno che le relative disposizioni siano mantenute all'interno del tessuto codicistico e non siano invece confinate in un corpus normativo ad hoc, al fine di evitare la scomposizione di un sistema - che si è voluto organico e generale in materia di contratti - in corpi normativi disomogenei e non comunicanti aventi ad oggetto, rispettivamente, contratti civili, da un lato, e contratti tra consumatori e professionisti, dall'altro.
Nel disegno stesso dei suoi redattori, il codice civile è il diritto unitario dei rapporti interprivati, sede delle regole generali, capaci di ristabilire, al di sopra del particolarismo delle leggi speciali, l'unità del trattamento giuridico che caratterizza il diritto comune dei privati. Solo il mantenimento delle disposizioni in esame nel codice civile garantisce certezza e stabilità alla disciplina in questione: le norme speciali edificano infatti un diritto più dinamico ma anche, inevitabilmente, più mutevole ed effimero. I codici della tradizione si sono infatti dimostrati adeguati ad accogliere le trasformazioni sociali, economiche e culturali, segnate dallo scorrere del tempo: lungi dall'essere matrici fisse ed immutabili, essi esprimono ancora oggi con pienezza la propria capacità di dare regola ad una indeterminata congerie di fattispecie, potendo plasmare e mutare la propria portata applicativa a fronte di nuove problematiche.
Peraltro, questa soluzione, oltre a salvaguardare il "sistema" del codice civile, ha il pregio di evitare possibili modifiche che, in sede di trasposizione, si volessero apportare al testo degli artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c. con riguardo, rispettivamente, alla "buona fede" e alla "inefficacia" dei contratti. Si tratta, infatti, di problematiche tuttora ampiamente dibattute e sulle quali le opinioni dottrinali e giurisprudenziali paiono ancora distanti dall'esprimere posizioni univoche.
L'Autorità è a conoscenza del parere reso in merito dalla Sezione atti normativi del Consiglio di Stato nel quale si paventa la possibilità di sostituzione del termine "malgrado" (contenuto nell'articolo 1469-bis) con la formula "in contrasto" o "in violazione".
La modifica dell'attuale formulazione dell'articolo 1469-bis suggerita dalla Sezione, varrebbe peraltro ad aggravare la situazione di fisiologica debolezza del consumatore.
Quest'ultimo, difatti, si troverebbe, diversamente dal sistema normativo attuale, a dover fornire, sulla scorta del generale principio "onus probandi incumbit ei qui dicit", la prova della contrarietà a buona fede della clausola negoziale incriminata, con un notevole aggravio della sua posizione processuale, dato che in Italia al contrario che in altri Paesi europei la buona fede si presume.
Ciò renderebbe più difficile e in alcuni casi impossibile l'effettiva tutela del contraente che la disciplina asimmetrica vuole privilegiare, poiché su di lui graverebbe l'onere non solo di provare lo squilibrio giuridico recato dalla clausola ma anche quello di provare la malafede del professionista che, anche se intesa in senso puramente oggettivo e cioè come scorrettezza nel comportamento contrattuale, non è mai conseguenza necessaria di una clausola abusiva in sé e per sé considerata.
Si sottolinea, tuttavia, la necessità di un rinvio coordinato alle norme del codice civile in materia di contratti del consumatore e di vendita dei beni di consumo.

Sotto un diverso profilo, atteso il dichiarato intento di codificazione organica di norme settoriali, non si comprende la ragione per cui il Codice del consumo non contempli alcune tipologie di contratto, quali i contratti finanziari e assicurativi, che pur rappresentano ampia parte dei contratti che vedono coinvolto il consumatore come parte debole del rapporto. Il Codice costituisce oggi l'occasione per riordinare le numerose discipline settoriali, al fine di garantire al consumatore una tutela realmente efficace e onnicomprensiva che non può certamente ignorare tali tipologie contrattuali. Si consideri, infatti, che proprio in tali settori il consumatore è notoriamente esposto a forti asimmetrie informative in ordine alle caratteristiche dei servizi che si accinge ad acquisire e non dispone di un quadro normativo organico che gli consenta adeguati strumenti di tutela nei confronti delle imprese. Uno sforzo di codificazione in questo senso consentirebbe di raggiungere effettivamente quella auspicata trasparenza in rapporti contrattuali che notoriamente rappresentano, in termini di numero, la gran parte dei contratti dei consumatori ed eviterebbe il rischio che nell'ambito di tali figure contrattuali, siccome lasciate fuori dal Codice, non sia garantito al consumatore il medesimo standard di tutela.

Per quanto attiene ai riflessi del Codice del consumo sulla disciplina di cui al decreto legislativo n. 74/92 (confluito negli artt. 19 ss. del Codice), l'Autorità intende innanzitutto rilevare come la definizione di "consumatore" fatta propria dallo schema di Codice in oggetto – e destinata per formulazione e collocazione ad assumere portata generale - risulti riduttiva rispetto a quella adottata dall'Autorità in sede di applicazione della disciplina in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
L'articolo 3, comma 1, lett. a) del Codice del consumo fa riferimento alla "persona fisica alla quale sono dirette le comunicazioni commerciali o che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta", mutuando la relativa definizione dalle discipline poste a tutela diretta dei consumatori. Diversamente, la nozione di consumatore adottata ai fini del decreto legislativo n. 74/92 ricomprende, da un lato, anche le persone giuridiche, dall'altro, anche soggetti che agiscono per scopi inerenti la propria attività imprenditoriale o professionale. Così, in particolare, a seconda delle fattispecie esaminate, possono risultare ricompresi nella nozione di consumatore anche utenti intermedi industriali, commerciali o professionali, e quindi imprenditori. La diversa nozione adottata risponde all'esigenza di distinguere, sotto questo profilo, la normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa da altre discipline poste a tutela dei consumatori, pure presenti all'interno del Codice: detta distinzione trova fondamento nei distinti interessi che vengono in rilievo. La disciplina di cui al decreto legislativo n. 74/92 è, infatti, intesa a garantire non direttamente gli interessi economici dei singoli consumatori, quali parti "deboli" nel rapporto contrattuale, bensì l'interesse pubblico all'eliminazione delle comunicazioni pubblicitarie ingannevoli.
Alla promozione di tale interesse pubblico corrisponde il riconoscimento della legittimazione a richiedere l'intervento dell'Autorità in capo ad un novero molto ampio di soggetti. Atteso, infatti, che l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 74/92 ammette a presentare richieste di intervento "i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne sia interessata in relazione ai propri compiti istituzionali", sia l'Autorità che la giurisprudenza, in oltre un decennio di esperienza, hanno pacificamente ritenuto legittimati a presentare richieste di intervento – in qualità di consumatori - non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche, le imprese o i professionisti ove "fruitori" dei beni o servizi pubblicizzati e pertanto destinatari dei messaggi.
Adottare la nozione di "consumatore" di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del Codice anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 74/92, significherebbe restringere notevolmente l'area dei soggetti legittimati a denunciare l'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari in un sistema di tutela che si fonda sull'istanza di parte. L'adozione generalizzata di tale definizione, inoltre, solleverebbe problemi di coerenza "sistematica" e teleologica rispetto a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 74/92 che – con previsione corrispondente a quella prescritta dalla direttiva n. 84/450/CEE della quale il decreto costituisce attuazione - definisce ingannevole la pubblicità idonea ad indurre in errore "le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta".
L'Autorità auspica pertanto che venga circoscritto l'ambito di riferimento della definizione di consumatore fornita dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del Codice o che, in alternativa, nell'ambito della prevista trasfusione del decreto legislativo n. 74/92, si inserisca un chiarimento circa la diversa nozione di consumatore specificamente valevole per tale materia.

Si segnala, inoltre, la necessità di aggiornare le corrispondenti previsioni del Codice del consumo alla luce dell'entrata in vigore, in data 29 aprile 2005, della legge 6 aprile 2005, n. 49 recante "Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74". La riforma ha infatti profondamente innovato la materia conferendo all'Autorità maggiori poteri sia sotto il profilo istruttorio che in relazione alle misure adottabili nei confronti dell'operatore pubblicitario in sede di provvedimento finale. Parimenti, appare opportuno tener conto delle novità introdotte dal Regolamento CE n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004, avente ad oggetto "la cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori".

Inoltre, nella stessa ottica, si osserva che l'articolo 20, comma 1, lett. d) del Codice del consumo (corrispondente, per le restanti parti, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74/92) introduce, tra i soggetti qualificabili, in presenza di determinate condizioni, come "operatori pubblicitari", la figura del "responsabile della programmazione radiofonica o televisiva". La figura rievoca la definizione di "fornitore di contenuti" data dall'articolo 2, comma 1, lett. d) della legge 3 maggio 2004, n. 112 senza tuttavia coincidere con la stessa. A prescindere da ogni considerazione in ordine all'individuazione in concreto di tale figura, dal punto di vista sistematico sarebbe auspicabile armonizzare le due disposizioni. In ogni caso, è opportuno tenere presente che questa nozione non compare nel testo del decreto legislativo n. 74/92 come recentemente modificato dalla legge 6 aprile 2005, n. 49.

Un altro aspetto riguarda il rapporto tra la valutazione di ingannevolezza o illiceità comparativa di cui al decreto legislativo n. 74/92 e le restanti previsioni del Codice del consumo.
L'articolo 26, comma 2 del Codice prevede, infatti, che l'Autorità possa intervenire per inibire gli atti di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa ritenuta illecita "ai sensi del presente codice". Specularmente l'articolo 22, comma 1, lett. a) prevede la liceità della comparazione "non ingannevole ai sensi del presente codice"). Sarebbe al riguardo preferibile l'utilizzo, in luogo del termine "codice", della parola "sezione" e ciò al fine di fugare ogni possibile incertezza interpretativa circa il fatto che l'Autorità, nel compiere le proprie valutazioni, possa dare applicazione anche a previsioni contenute nelle altre sezioni del Codice stesso. All'Autorità è infatti demandato esclusivamente l'accertamento dell'eventuale contrasto del messaggio pubblicitario con quanto disposto dal decreto legislativo n. 74/92, non potendo invece rilevare la mera violazione di altre normative di settore. Tra l'altro, essendo la vigilanza del rispetto delle ulteriori disposizioni normative dettate dal Codice del consumo demandata a soggetti pubblici diversi dall'Autorità, si pone l'esigenza concreta di fugare ogni rischio di sovrapposizione di competenze.

In conclusione, l'Autorità, nel condividere la scelta di mantenere all'interno del codice civile le disposizioni relative ai contratti dei consumatori e alla vendita dei beni di consumo, auspica che il Codice del consumo rappresenti l'occasione per una trattazione unitaria e sistematica anche per quei servizi – finanziari e assicurativi - ove maggiormente si pone un problema di asimmetria informativa dei consumatori. Al contempo, l'Autorità ritiene necessario un adeguamento della disposizione recante la definizione di "consumatore" ai fini dell'esercizio delle proprie competenze in materia di pubblicità ingannevole e comparativa nonché una riformulazione delle norme di cui agli artt. 19 ss. del Codice alla luce della riforma di cui alla legge 6 aprile 2005, n. 49 e nell'ottica di un'efficace soluzione delle problematiche sopra evidenziate.


IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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Vecchio 25-05-05, 17:31   #4 (permalink)
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Bisogna far chiarezza sulla questione, altrimenti tutte le colpe del sistema bancario ed assicurativo rischiano di ricadere solo sui promotori finanziari e sugli agenti assicurativi, salvando gli sportelli bancari e chi crea i prodotti e i servizi finanziari
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