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Assicurazioni, copia polizze con decreto ingiuntivo
Assicurazioni, copia polizze con decreto ingiuntivo
LA SENTENZA Tribunale di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, 2 maggio 2005 IL CASO Il cliente dell'assicurazione, per ottenere copie delle polizze assicurative contratte e delle quietanze attestanti i premi corrisposti dalla compagnia di assicurazione, può ricorrere al procedimento monitorio di cui all'articolo 633 codice procedura civile? LA DECISIONE Il tribunale risponde positivamente. Un signore ha chiesto al giudice di pace di poter ottenere da una compagnia assicurativa la documentazione relativa alle polizze concernenti il contratto di assicurazione auto. Con decreto ingiuntivo, il giudice di pace ha intimato all'assicurazione di consegnare al ricorrente copia delle polizze assicurative contratte e copie delle quietanze attestanti i premi corrisposti. L'assicurazione si è opposta al decreto ingiuntivo. Infatti, il predetto decreto ingiuntivo sarebbe nullo, in quanto è inammissibile il ricorso al procedimento monitorio dato che il provvedimento opposto esorbita dai limiti di cui all'articolo 633 codice procedura civile Il giudice di pace, tuttavia, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. L'assicurazione ha quindi proposto ricorso contro tale sentenza di fronte al tribunale, in quanto il procedimento monitorio non sarebbe applicabile per la consegna coattiva di documentazione. Il tribunale ha evidenziato che, per quanto riguarda l'ammissibilità del ricorso alla procedura monitoria per ottenere la consegna di documenti determinati, già da tempo parte della giurisprudenza di merito ha fornito a tale interrogativo risposta positiva. Per il tribunale tale prospettazione deve essere condivisa, specie nel caso in cui la pretesa volta a ottenere la consegna di un documento si pone quale atto di esercizio di un diritto di credito rinveniente la sua fonte in un contratto o in una norma di legge applicabile a quest'ultimo. Orbene, per quanto concerne specificamente il contratto di assicurazione, l'articolo 1888 codice civile, dopo aver previsto al suo secondo comma che l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza o altro documento da lui sottoscritto, al terzo comma espressamente prevede che il medesimo assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e spese del contraente, duplicati o copie della polizza. Il diritto in questione, infatti, trova il suo fondamento nel contratto di assicurazione, atteso che per diritti derivanti dal contratto di assicurazione devono intendersi non solo quelli fondati su una clausola contrattuale, ma anche quelli fatti valere in virtù di una norma di legge che regola il rapporto contrattuale. Inoltre, ordinando in via monitoria alla compagnia assicuratrice di consegnare copie o duplicati delle polizze, si è imposto alla medesima l'adempimento di un obbligo di dare e non un facere. GLI EFFETTI PRATICI L'articolo 1888 codice civile prevede al secondo comma che l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza o altro documento da lui sottoscritto. Il medesimo articolo, inoltre, al terzo comma espressamente prevede che il medesimo assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e spese del contraente, duplicati o copie della polizza. Pertanto, gli obblighi di cui all'articolo 1888, commi 2 e 3, codice civile trovano il loro fondamento nella buona fede di cui all'articolo 1375 codice civile e legittimano l'assicurato, in caso di inadempimento, ad agire in giudizio per l'emissione e la consegna del documento, nonché per il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1218 codice civile. Non sussistono ostacoli, pertanto, per ammettere l'ammissibilità del ricorso alla procedura monitoria per ottenere coattivamente la consegna dei documenti richiesti. http://www.assinews.it/rassegna/arti...o230505pr.html |
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