Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Officine Giuridiche : Legal Financial Forum

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 21-05-05, 10:10   #1 (permalink)
Member
 
L'avatar di FaGal
 
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0
FaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond repute
Vigilati i servizi finanziari online

21 maggio 2005

Vigilati i servizi finanziari online
Avviato il recepimento delle garanzie per i consumatori fissate dalla Ue




ROMA • Passa, anche se alla prima lettura, in Consiglio dei ministri il recepimento della direttiva 2002/ 65/ CE del 23 settembre 2002, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Intanto la disposizione comunitaria, nell'ambito dei programmi di contrasto delle pratiche commerciali sleali, ha già subito aggiornamenti.
Come avvenuto con la direttiva adottata lo scorso 18 aprile, che interviene direttamente anche sul testo della direttiva 2002/ 65/ CE.
Il provvedimento di aprile, in particolare, fornisce la definizione dei criteri per individuare il carattere sleale di una pratica commerciale e le precisazioni sui due tipi fondamentali di pratiche sleali individuate: quelle ingannevoli e quelle aggressive.
E proprio nell'ambito della protezione dei consumatori si muove la direttiva 2002/ 65/ CE, nella considerazione che sia per essi che per i fornitori, « la commercializzazione a distanza di servizi finanziari costituirà uno dei principali risultati tangibili della realizzazione del mercato interno » . Per questo motivo, la direttiva mira a favorire la possibilità per gli utenti di negoziare e concludere contratti con fornitori che si trovano in in altri Stati membri, anche se il fornitore è stabilito in uno Stato diverso — all'interno della Ue — di quello di residenza del consumatore.
La direttiva si applica ai servizi finanziari al dettaglio: i servizi bancari, d'assicurazione e di investimento, compresi i fondi pensione, negoziati a distanza ad esempio per telefono, fax o Internet, ossia mediante « qualunque mezzo utile senza la fisica e simultanea presenza delle parti al contratto » .
Per la facilità di fornire in modalità " transfrontaliere" i servizi finanziari, la direttiva si prefigge di tracciare un quadro giuridico di riferimento che faccia da garanzia a queste transazioni.
Quanto al quadro di riferimento, la normativa — in particolare rispetto alle informazioni sulle clausole contrattuali, sulla legislazione applicabile al contratto e sul foro competente — non pregiudica la possibilità di applicare a questa materia le regole sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
La direttiva oltretutto dovrebbe escludere la possibilità di regole differenti da Stato a Stato ( tranne che per i casi specificamente previsti). Gli argomenti di cui la direttiva si occupa sono: l'informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza; i requisiti aggiuntivi in materia di informazioni ( stabilendo che tra gli altri gli Stati possono dettare requisiti più rigorosi di quelli fissati dalla direttiva stessa); la comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari; il diritto di recesso, fissato entro 14 giorni ( 30 per le assicurazioni); le modalità di pagamento; le regole sui servizi e le comunicazioni non richiesti; le sanzioni ( la misura delle quali va fissata da parte degli Stati membri).
Viene previsto il carattere « cogente delle disposizioni » : il consumatore, cioé, non può rinunciare ai diritti conferiti dalla direttiva. E viene bollato come clausola abusiva ogni codicillo volto a porre a carico del consumatore l'onere della prova dell'ottemperanza, totale o parziale, da parte del fornitore, agli obblighi che la direttiva gli impone.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...210505re2.html
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.