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Vecchio 19-05-05, 10:14   #1 (permalink)
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Normativa libretti postali (repetita iuvant)

Gazzetta Ufficiale N. 151 del 29 Giugno 2002
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 giugno 2002
Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale.


Capo I
Dei libretti di risparmio postale in generale

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante
"Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2, 6 e 7,
comma 3;
Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante
"Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni
in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero"
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e
la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, recante "Trasformazione in societa' per
azioni dell'Ente Poste Italiane" (deliberazione n. 244/97);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144, avente ad oggetto "Regolamento recante norme sui servizi di
bancoposta";
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli
al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio", e successive
modificazioni ed integrazioni;
Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza fondi
rimborsabili anche sotto forma di libretti di risparmio postale,
assistiti dalla garanzia dello Stato;
Ritenuto necessario definire le caratteristiche e le altre
condizioni dei libretti di risparmio postale;
Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

Condizioni di emissione

1. I libretti di risparmio postale sono emessi dalla Cassa depositi
e prestiti attraverso Poste italiane S.p.a. e sono assistiti dalla
garanzia dello Stato.
2. I libretti di risparmio postale sono nominativi o al portatore.
3. Sui libretti di risparmio postale sono annotati i versamenti e i
prelevamenti di somme di denaro. Le annotazioni sono firmate
dall'impiegato dell'ufficio postale che appare addetto al servizio e
fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.a. e depositante fino
a querela di falso.
4. I versamenti e i prelevamenti sui libretti di risparmio postale
possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di carta a banda
magnetica o di altri documenti di legittimazione, quando resi
disponibili e rilasciati a richiesta del depositante.
5. Le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal
depositante, nonche' quelle effettuate tramite carta a banda
magnetica o altri documenti di legittimazione, possono essere
riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni
stesse, in occasione della presentazione del libretto.
6. I versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati anche
presso un ufficio postale diverso da quello che ha provveduto al
rilascio del libretto.
7. I libretti di risparmio postale sono esenti da spese relative
all'apertura e alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia
fiscale.
8. Il credito portato dai libretti di risparmio postale nominativi
puo' essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme del codice
civile in materia di cessione di credito. Ai fini dell'efficacia
della cessione, la notifica deve essere effettuata a Poste Italiane
S.p.a.
9. I libretti di risparmio postale possono essere costituiti in
pegno, secondo le modalita' previste nel codice civile.

Art. 2.

Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento

1. I contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmio
postale sono redatti per iscritto e un esemplare viene consegnato al
contraente, unitamente al libretto.
2. Nel contratto sono descritte le condizioni generali che regolano
tale forma di risparmio.

Art. 3.

Interessi

1. Sulle somme depositate e annotate sui libretti di risparmio
postale matura un interesse, i cui tassi sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi
dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284.
2. Gli interessi decorrono dal giorno in cui e' effettuato il
versamento delle somme e sono dovuti fino al giorno del prelevamento,
parziale o totale, del credito liquido risultante.
3. Gli interessi sono calcolati con il criterio dell'anno civile e
sono capitalizzati al 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi sono
conteggiati con il metodo scalare sul credito liquido risultante.
4. L'ammontare degli interessi maturati viene annotato, dopo la
loro capitalizzazione, sui libretti di risparmio postale alla
presentazione del libretto stesso. Gli interessi sono altresi'
liquidati in occasione dell'estinzione del libretto.
5. Se il credito annotato e' pari o inferiore a duecentocinquanta
euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni
dall'ultima operazione annotata. L'annotazione dei soli interessi non
interrompe il decorso del termine. Il libretto torna ad essere
fruttifero, a decorrere dall'annotazione di una nuova operazione.
6. Le variazioni dei tassi di interesse sono stabilite con le
medesime modalita' di cui al comma 1 del presente articolo e
producono effetto dalla data indicata nello stesso decreto di
variazione.

Art. 4.

Pubblicita'

1. Poste Italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al
pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando al contratto
di cui all'art. 2, comma 1 e/o al foglio informativo analitico, di
cui all'art. 12, comma 3, la descrizione delle condizioni che
regolano l'emissione e la gestione dei libretti di risparmio postale.
2. La Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a Poste
Italiane S.p.a. le informazioni da pubblicizzare in conformita' a
quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo.
3. Le comunicazioni di carattere generale rivolte ai depositanti
sono effettuate dalla Cassa depositi e prestiti mediante avvisi
pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno
economico.

Art. 5.

Opposizioni

1. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuta annotazione delle
operazioni sul libretto, esse si intendono approvate, salvo
opposizione sottoscritta da tutti gli intestatari del libretto di
risparmio postale, notificata dagli stessi a Poste Italiane S.p.a.
entro il predetto termine.

Art. 6.

Diritto di informazione

1. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere,
a richiesta e gratuitamente, annualmente ovvero in sede di
estinzione, la comunicazione periodica informativa sui tassi di
interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi
liquidati e sulle relative ritenute di legge operate.
2. I medesimi soggetti hanno diritto di ottenere, altresi', a
richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non
oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione
inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Art. 7.

Ammortamento e rinnovazione

1. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di libretti
di risparmio postale si applicano le disposizioni della legge
30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti
previsti dalla legge a carico dell'Istituto emittente sono svolti da
Poste Italiane S.p.a., dietro pagamento di una commissione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il libretto di
risparmio postale sul quale non vi sia piu' spazio per ulteriori
annotazioni, o che si sia comunque deteriorato, e' sostituito senza
spese da Poste Italiane S.p.a., a richiesta del depositante.


Capo II
Tipologia dei libretti di risparmio postale

Art. 8.

Libretti di risparmio postale nominativi

1. I libretti di risparmio postale nominativi possono essere
intestati anche a piu' soggetti in numero non superiore a quattro. Le
operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche
separatamente, salvo patto contrario da notificare a Poste Italiane
S.p.a., ove lo stesso non sia contenuto nel contratto di cui al
precedente art. 2, comma 1 e ad eccezione dei casi previsti dalle
leggi vigenti.
2. I libretti di risparmio postale nominativi possono essere
intestati anche ai minori di eta' e per la loro gestione si applicano
le disposizioni contenute nel codice civile.
3. I versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun
intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente
legittimato, liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti
degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui
risulti che il credito non e' piu' nella disponibilita' di ciascun
intestatario.
4. Ferme restando le specifiche modalita' operative di gestione, ai
depositi giudiziari trova applicazione, limitatamente all'art. 11, la
disciplina dei libretti di risparmio postale nominativi prevista dal
presente decreto. Per tali depositi continuano ad essere utilizzati
dagli uffici autorizzati al servizio i libretti in uso al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Libretti di risparmio postale al portatore

1. Il libretto di risparmio postale al portatore puo' essere
intestato al nome di una persona fisica o di un ente.
2. Fatta salva l'ipotesi in cui sia stata effettuata una denuncia
di sottrazione, distruzione o smarrimento, nei modi di cui al
precedente art. 7, comma 1, Poste Italiane S.p.a. considera il
presentatore come legittimo possessore del libretto stesso, senza
alcun obbligo di fare indagini circa la legittimita' del possesso ed
adempiendo nei confronti del presentatore medesimo e' liberata da
ogni obbligo.


Capo III
Caratteristiche dei libretti di risparmio postale

Art. 10.

Caratteristiche tecniche

1. Salvo quanto disposto al precedente art. 8, comma 4, i libretti
di risparmio postale si compongono di un unico foglio, stampato
fronte e retro, ripiegato a trittico e di una busta/custodia.
2. La prima facciata del foglio si articola in:
settore di destra, che costituisce la copertina, sul quale sono
stampati:
l'indicazione "Libretto Postale", l'intestazione "Cassa
Depositi e Prestiti" ed il relativo logo e l'intestazione
"BancoPosta";
settore centrale, privo di qualsiasi stampa/dicitura;
settore di sinistra, che costituisce il frontespizio, sul quale
sono stampate le diciture "Libretto di risparmio postale" e quelle
per l'indicazione dei dati identificativi dell'intestatario,
dell'ufficio che rilascia il libretto, della data di rilascio dello
stesso e della firma del direttore dell'ufficio medesimo.
3. La seconda facciata del foglio si articola in un unico settore
predisposto per la descrizione delle operazioni effettuate.
4. Il numero distintivo di ciascun libretto e' stampato sul lato
destro, in testa ad entrambe le facciate, nonche' in calce alla
seconda.
5. Sulla busta/custodia sono stampati:
sul fronte: le intestazioni "Libretto Postale", "Cassa Depositi e
Prestiti" e relativo logo, nonche' il logo "BancoPosta";
sul retro: il logo della "Cassa Depositi e Prestiti" ed il
marchio "Risparmio Postale", nonche' l'intestazione "Posteitaliane".

Art. 11.

Tassi di interesse

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i tassi
di interesse sui libretti di risparmio postale sono fissati nella
misura seguente:
tasso pari al 2,75 per cento lordo in ragione di anno, sui
libretti di risparmio postale nominativi, eccettuati i depositi
giudiziari, nonche' su quelli al portatore;
tasso pari all'1,50 per cento lordo in ragione di anno, sui
depositi giudiziari.
2. I tassi di interesse possono essere modificati con la procedura
di cui al precedente art. 3, comma 6.


Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 12.

Norma transitoria

1. I libretti di risparmio postale con le caratteristiche tecniche
descritte all'art. 10 del presente decreto verranno rilasciati dagli
uffici postali presso i quali sara' stata introdotta ed
effettivamente attivata la gestione automatizzata degli stessi in
tempo reale. I libretti di risparmio postale con le caratteristiche
tecniche definite dal decreto del Ministro delle Poste e
telecomunicazioni 30 gennaio 1964, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 2 maggio 1964 e
successive modificazioni, che continueranno ad essere rilasciati
dagli altri uffici postali presso i quali non sia stata ancora
attivata la gestione automatizzata, verranno comunque assoggettati
alla normativa recata dal presente decreto.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le
disposizioni recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 3, comma 5,
dall'art. 7 e dall'art. 11 si applicano anche ai libretti di
risparmio postale in essere a tale data.
3. Ai possessori dei libretti di risparmio postale, in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto, viene consegnato,
alla presentazione del libretto medesimo, il foglio informativo
analitico, nel quale sono descritte le condizioni generali che
regolano tale forma di risparmio.
4. Le disposizioni recate dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 11 del
presente decreto si applicano ai depositi giudiziari in essere alla
data di entrata in vigore del decreto stesso.
5. Le carte nominative a banda magnetica (postcard o portafoglio
elettronico), istituite con decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1990, n. 430, e successivo regolamento di attuazione,
recato con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.
533, e collegate al servizio dei risparmi, rientrano, a tutti gli
effetti, nella disciplina dei libretti di risparmio postale. A
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le medesime
non sono piu' emesse.
6. Fino all'introduzione ed effettiva attivazione presso ciascun
ufficio postale della gestione automatizzata in tempo reale,
rimangono vigenti le disposizioni contenute negli articoli 159, 160,
162, 163 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989,
n. 256, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione del libro
terzo del codice postale e delle telecomunicazioni servizi di
bancoposta".

Art. 13.

Norma finale

1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione.
2. Salvo quanto disposto al precedente art. 12, comma 6, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, ai sensi
dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
il capo V del titolo I del libro III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e le relative norme di esecuzione
contenute nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 1
giugno 1989, n. 256.
Roma, 6 giugno 2002
Il Ministro: Tremonti
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Vecchio 19-05-05, 14:24   #2 (permalink)
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