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#1 (permalink) |
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Data registrazione: May 2005
Messaggi: 2
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imposta di registro
Un caso di scuola che, però, non sembra essere facilmente risolvibile.
Per l'imposta di registro complementare (quale l'imposta dovuta per le annualità successive alla prima in caso di contratto di locazione pluriennale regisrato l'anno scorso), l'Ufficio del Registro interpellato dice che non si può applicare l'esimente del quarto comma dell'articolo 57 del TU IMP REGISTRO nel caso in cui una sola delle due parti contraenti versi il 50% dell'imposta dovuta sul rinnovo del contrato stesso senza preoccuparsi del fatto che l'altra parte non versi il suo 50%, insistendo sulla attualità della solidarietà passiva delle parti (prevista sicuramente per l'imposta principale). Io ritengo che l'imposta complementare della specie sia addebitabile alla sola parte inadempiente che non si é fatta carico di versare il suo 50% ma non ho trovato né prassi né giurisprudenza che mi conforti in tal senso. Ritengo, però, che limitare l'esimente della solidarietà ai soli casi di "decadenza di benefici" non sia lo spirito della Legge (altrimenti l'avrebbe detto) ma non ho appigli a cui rifarmi. Qualcuno ha già avuto modo di risolvere la questione nel senso di essere sicuri del fatto che in questo caso non vi é la solidarietà passiva tra le parti? Vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darmi. |
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#2 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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Oggetto:
Registro. Proroga, cessione e risoluzione del contratto. Sintesi: Le cessioni, le risoluzioni, le proroghe tacite e legali di contratti pluriennali di locazione e di sublocazione gia' registrati e relativi a beni immobili urbani sono soggette ad imposta di registro non inferiore alla misura fissa. Al contrario, per le annualita' successive alla prima, l'imposta di registro puo' essere versata anche in misura inferiore a quella fissa. Testo: La ... S.p.A. ha chiesto di conoscere se l'imposta di registro, dovuta sulle cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione e sublocazione di durata pluriennale relativi a beni immobili urbani e corrisposta dalle parti contraenti mediante versamento in conto corrente postale intestato all'Ufficio del Registro competente, debba essere qualificata come principale e, come tale, essere sempre versata nella misura minima di lire centomila ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 41, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. L'istante, ritenendo, invece, tale imposta di natura complementare giusta art. 42 del suddetto D.P.R. n.131/86, afferma che essa possa essere assolta anche in misura inferiore a quella fissa. Al riguardo, questa Direzione Generale sostiene che il tributo relativo alle cessioni, risoluzioni, proroghe tacite e legali di precedenti contratti pluriennali di locazione e sublocazione gia' registrati, si configuri come principale e non possa essere assolto in misura inferiore a quella fissa di lire centomila. Gli atti in oggetto, infatti, hanno natura autonoma ed innovano rispetto ai precedenti contratti di locazione e sublocazione, facendo sorgere diritti in capo a persone diverse, risolvendo o prolungando nel tempo i passati rapporti contrattuali. Le relative imposte, pertanto, non hanno carattere complementare cioe' significato di integrazione per maggior valore accertato dall'Ufficio o quello, parimenti, di imposta integrativa, fondato su altri motivi. Si conviene, al contrario, che per le annualita' successive alla prima, l'imposta deve ritenersi complementare, come d'altra parte gia' chiarito dalla Scrivente nella riunione dei Capi Compartimentali del 20 e 21 aprile 1983 e, pertanto, puo' essere versata anche in misura inferiore a quella fissa. |
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#3 (permalink) |
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Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
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La risoluzione del 1990 qualifica come "complementare" l'imosta in questione.
Ora nelle fattispcie vi sono da fare alcune considerazioni. 1 L'imposta complementare non è addebitabile alla parte che non ha dato origine al danno erariale del mancato versamento es: perdita da agevolazioni prima casa imputabile al cedente (come mi pare far trapelare nel quesito posto). Ora nel caso di specie, dove sta scritto che viene meno la solidarietà passiva in sede di rinnovo? Si dice solo che essendo complementare se il fatto è ascrivibile ad una delle parti (nel caso dei benefici non sempre l'acquirente può sapere la posizione del cedente) non sussiste solidarietà |
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#5 (permalink) |
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Data registrazione: May 2005
Messaggi: 2
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in buona sostanza, sembrerebbe che il semplice fatto che entrambe le parti, nell'ipotesi di rinnovo del contratto, sono nella posizione di poter adiempiere correttamente ed in modo autonomo al proprio obbligo verso l'Erario attivandosi con il semplice versamento di quanto complessivamente dovuto per le annualità successiva alla prima, determini la necessaria solidarietà passiva tra le parti stesse? Posta in questi termini la situazione, pur riconoscendo la validità e la ragionevolezza della soluzione prospettata, non ci si scontrerebbe contro i principi delle nuove sanzioni tributarie ex Dlgs 472/97 ove, mutuando dalla disciplina penalistica, é espressamente previsto che la responsabilità per le sanzioni é di tipo "personale"? Quest'ultima tesi é (perlomeno) azzardibile o si tratta di un volo "troppo pindarico"?
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