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Vecchio 18-05-05, 17:26   #1 (permalink)
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maldini100 non è ancora classificato
imposta di registro

Un caso di scuola che, però, non sembra essere facilmente risolvibile.
Per l'imposta di registro complementare (quale l'imposta dovuta per le annualità successive alla prima in caso di contratto di locazione pluriennale regisrato l'anno scorso), l'Ufficio del Registro interpellato dice che non si può applicare l'esimente del quarto comma dell'articolo 57 del TU IMP REGISTRO nel caso in cui una sola delle due parti contraenti versi il 50% dell'imposta dovuta sul rinnovo del contrato stesso senza preoccuparsi del fatto che l'altra parte non versi il suo 50%, insistendo sulla attualità della solidarietà passiva delle parti (prevista sicuramente per l'imposta principale).
Io ritengo che l'imposta complementare della specie sia addebitabile alla sola parte inadempiente che non si é fatta carico di versare il suo 50% ma non ho trovato né prassi né giurisprudenza che mi conforti in tal senso. Ritengo, però, che limitare l'esimente della solidarietà ai soli casi di "decadenza di benefici" non sia lo spirito della Legge (altrimenti l'avrebbe detto) ma non ho appigli a cui rifarmi. Qualcuno ha già avuto modo di risolvere la questione nel senso di essere sicuri del fatto che in questo caso non vi é la solidarietà passiva tra le parti? Vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darmi.
maldini100 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18-05-05, 18:54   #2 (permalink)
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Oggetto:
Registro. Proroga, cessione e risoluzione del contratto.

Sintesi:
Le cessioni, le risoluzioni, le proroghe tacite e legali di contratti
pluriennali di locazione e di sublocazione gia' registrati e relativi a beni
immobili urbani sono soggette ad imposta di registro non inferiore alla
misura fissa. Al contrario, per le annualita' successive alla prima,
l'imposta di registro puo' essere versata anche in misura inferiore a quella
fissa.

Testo:
La ... S.p.A. ha chiesto di conoscere se l'imposta di registro, dovuta
sulle cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione e
sublocazione di durata pluriennale relativi a beni immobili urbani e
corrisposta dalle parti contraenti mediante versamento in conto corrente
postale intestato all'Ufficio del Registro competente, debba essere
qualificata come principale e, come tale, essere sempre versata nella misura
minima di lire centomila ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e
41, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
L'istante, ritenendo, invece, tale imposta di natura complementare giusta
art. 42 del suddetto D.P.R. n.131/86, afferma che essa possa essere assolta
anche in misura inferiore a quella fissa.
Al riguardo, questa Direzione Generale sostiene che il tributo relativo alle
cessioni, risoluzioni, proroghe tacite e legali di precedenti contratti
pluriennali di locazione e sublocazione gia' registrati, si configuri come
principale e non possa essere assolto in misura inferiore a quella fissa di
lire centomila.
Gli atti in oggetto, infatti, hanno natura autonoma ed innovano rispetto ai
precedenti contratti di locazione e sublocazione, facendo sorgere diritti in
capo a persone diverse, risolvendo o prolungando nel tempo i passati
rapporti contrattuali.
Le relative imposte, pertanto, non hanno carattere complementare cioe'
significato di integrazione per maggior valore accertato dall'Ufficio o
quello, parimenti, di imposta integrativa, fondato su altri motivi.
Si conviene, al contrario, che per le annualita' successive alla prima,
l'imposta deve ritenersi complementare, come d'altra parte gia' chiarito
dalla Scrivente nella riunione dei Capi Compartimentali del 20 e 21 aprile
1983 e, pertanto, puo' essere versata anche in misura inferiore a quella
fissa.
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Vecchio 18-05-05, 19:14   #3 (permalink)
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La risoluzione del 1990 qualifica come "complementare" l'imosta in questione.

Ora nelle fattispcie vi sono da fare alcune considerazioni.

1 L'imposta complementare non è addebitabile alla parte che non ha dato origine al danno erariale del mancato versamento es: perdita da agevolazioni prima casa imputabile al cedente (come mi pare far trapelare nel quesito posto). Ora nel caso di specie, dove sta scritto che viene meno la solidarietà passiva in sede di rinnovo? Si dice solo che essendo complementare se il fatto è ascrivibile ad una delle parti (nel caso dei benefici non sempre l'acquirente può sapere la posizione del cedente) non sussiste solidarietà
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Vecchio 18-05-05, 19:16   #4 (permalink)
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Nel caso di rinnovo la fattispecie si concretizza con cognizione di ambedue le parti
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Vecchio 19-05-05, 08:28   #5 (permalink)
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in buona sostanza, sembrerebbe che il semplice fatto che entrambe le parti, nell'ipotesi di rinnovo del contratto, sono nella posizione di poter adiempiere correttamente ed in modo autonomo al proprio obbligo verso l'Erario attivandosi con il semplice versamento di quanto complessivamente dovuto per le annualità successiva alla prima, determini la necessaria solidarietà passiva tra le parti stesse? Posta in questi termini la situazione, pur riconoscendo la validità e la ragionevolezza della soluzione prospettata, non ci si scontrerebbe contro i principi delle nuove sanzioni tributarie ex Dlgs 472/97 ove, mutuando dalla disciplina penalistica, é espressamente previsto che la responsabilità per le sanzioni é di tipo "personale"? Quest'ultima tesi é (perlomeno) azzardibile o si tratta di un volo "troppo pindarico"?
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Vecchio 19-05-05, 09:23   #6 (permalink)
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Beh ma è personale infatti..se ambedue sono nella stessa posizione...
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