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Rilevatori di velocità: attualmente vietati gli automatici
Rilevatori di velocità. Ministero sull'uso in assenza dell'operatore di polizia
18/05/2005 II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito a quesito del Comune di Treviso con nota prot. n, 36 IO dell' 8 novembre 2004 ha cosi risposto: "Con riferimento alla nota a margine si comunica che i rilevatori di velocità attualmente in uso sono stati approvati avendo a riferimento le norme precedenti al decreto legge 27 giugno 2003, n, 151, convertito con legge 1° agosto, n.214, che consente la rilevazione di alcune infrazioni in modo automatico con apposite apparecchiature debitamente omologate. Pertanto gli attuali dispositivi di controllo della velocità non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia. Sono attualmente al vaglio di questo Ufficio richieste di omologazione di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter comunque non è ancora concluso". Tratto da "Notiziario per la Polizia Municipale", n.2/2005, allegato a "Il Vigile Urbano", n.2/2005 Nel numero di giugno di ASSINEWS, un articolo farà il punto sulla situazione, avuto riguardo, oltre che alle disposizioni regolamentari, anche alla copiosa giurisprudenza in materia. http://www2.assinews.it:8080/testi/t...180505tec.html |
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19 maggio 2005
Torna l'autovelox fisso Possibile l'uso dei rilevatori senza agenti Nessun varco alle vecchie infrazioni ROMA • Gli autovelox fissi possono essere riaccesi, sia pure rispettando alcuni vincoli: il ministero delle Infrastrutture ha " riomologato" con prescrizioni i velocimetri più diffusi in Italia, in modo che possano essere utilizzati anche in postazioni chiuse non presidiate da agenti. Ciò porterà a un aumento dei controlli automatici di velocità: finora solo due dispositivi ( peraltro del tutto nuovi e non ancora in funzione) avevano ottenuto l'omologazione specifica per funzionare in assenza di operatori. Questo atto era stato esplicitamente richiesto dall'ultima versione dell'articolo 201 del Codice della strada, introdotta due anni fa con la patente a punti ( Dl 151/ 03). Le abilitazioni ora ottenute dagli autovelox non incidono sul passato: chi aveva preso una multa per un rilevamento effettuato senza agenti non può ottenerne l'annullamento automatico, ma in pratica deve aver già fatto ricorso. I nuovi decreti. L'autorizzazione a usare gli autovelox in postazione fissa viene da due decreti del direttore generale della Motorizzazione firmati il 16 maggio e inseriti ieri sul sito Internet del ministero. Il primo provvedimento ( protocollato col numero 1122) riguarda l'Autovelox 105 SE, l'altro ( n. 1123) l'Autovelox 104/ C 2 ( il più diffuso in Italia). Entrambi i decreti sono formulati come « conferma dell'approvazione » a suo tempo rilasciata ( articoli 1) e specificano che gli apparecchi possono essere usati in automatico senza alcuna necessità di modifiche o adattamenti ( articoli 2). La conferma implica la proroga fino al 2025 delle omologazioni originarie, che per legge valgono 20 anni ( per il 104/ C 2 sarebbero scadute nel 2013, per il 105 SE nel 2023). Le prescrizioni. I decreti pongono però due condizioni per l'uso in assenza di agenti: ! il limite di velocità da controllare deve essere determinabile senza incertezza, per cui è escluso l'uso in caso di « limiti temporanei connessi a particolari situazioni ambientali » . I decreti citano come esempio la pioggia e la nebbia, condizioni in cui le norme consentono velocità inferiori a quelle generalmente permesse ( per esempio, se piove non si possono superare i 110 orari in autostrada). Ma sembra di capire che nelle fattispecie " proibite" rientri il controllo dei limiti temporanei dovuti a cantieri stradali; " gli apparecchi devono essere muniti dei particolari flash forniti dal costruttore per l'uso notturno. Queste prescrizioni si aggiungono a quelle generali stabilite dall'articolo 201 del Codice e dalla legge 168/ 02, che consentono i controlli automatici solo su autostrade e strade extraurbane principali ( quelle con limite di 110 orari), oltre che sui tratti di viabilità ordinaria extraurbana e sulle strade urbane di scorrimento ( quelle con limite superiore ai 50) individuati dai prefetti. Inoltre, per evitare vandalismi o malfunzionamenti, i decreti raccomandano di proteggere gli apparecchi con contenitori idonei, di piazzarli in punti poco esposti ( si può anche fare l'ipotesi di rami che crescano nel raggio d'azione degli autovelox) e impongono di « accertare periodicamente la funzionalità ed efficienza » . La taratura. I decreti prescrivono verifiche periodiche di taratura secondo i tempi previsti dal manuale d'uso ( che rientra anch'esso nell'omologazione) e comunque a intervalli non superiori a un anno. È la prima volta che compare quest'obbligo per gli autovelox. Dal punto di vista tecnico e giuridico, tale necessità c'è probabilmente solo nell'uso completamente in automatico ( negli altri casi, gli agenti possono accorgersi da soli di eventuali malfunzionamenti), ma si è preferito non fare differenze. Forse il ministero si è voluto cautelare, visto che negli ultimi mesi alcuni giudici di pace e associazioni di consumatori stanno eccependo presunte irregolarità degli autovelox riguardo alla taratura, " forzando" alcune raccomandazioni dell'Oiml ( Organizzazione internazionale di metrologia legale). Le patenti hanno perso 11 milioni di punti ROMA • Resta elevato, nonostante l'introduzione della patente a punti, il numero delle infrazioni commesse dagli automobilisti italiani. Secondo i dati della Motorizzazione civile, aggiornati al 5 maggio scorso, 3 milioni 130mila di infrazioni al Codice della strada accertate da Polizia, Carabinieri e vigili hanno cancellato oltre 11 milioni e mezzo di punti dalle patenti. Mentre 11mila persone hanno esaurito del tutto il bonus disponibile nel proprio permesso di guida. In 33.900 hanno, invece, accettato di partecipare ai corsi " di recupero" nelle autoscuole per avere indietro i punti persi: 6, al massimo, per i possessori di patente B e 9 per chi invece ha la patente D oppure C e può guidare autobus, pullman e camion. Le infrazioni più " gettonate" restano la violazione ai limiti di velocità ( da 10 a 40 chilometri orari), per cui si perdono 2 punti patente e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza che comporta una penalizzazione di 5 punti. In aumento anche le patenti ritirate, che sono state 107mila, con un incremento dell' 11% rispetto al biennio 2002 2003. Infine, per i virtuosi del volante, dal prossimo 1 ? luglio scatterà il bonus di 2 punti per 32 milioni di italiani patentati che non hanno commesso infrazioni tali da determinare una diminuzione di punteggio http://www.assinews.it/rassegna/arti...190505pr2.html |
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30 maggio 2005
Autovelox: niente taratura CODICE STRADA • Verifiche periodiche non obbligatorie, ma gli esperti le consigliano Le norme e i documenti citati da chi sta facendo questa nuova battaglia contro i misuratori di velocità sono molti. Si possono consultare sul sito http:// home. tele2. it/ boxer. Ma, se si legge bene tutto, la questione si ridimensiona. Senza contare che i controlli antivelocità si fanno da trent'anni e, tra i multati, solo pochissimi ne hanno messo in dubbio la precisione: nelle centinaia di migliaia di ricorsi si sono quasi sempre usate altre tesi. Almeno fino a pochi mesi fa, quando un'associazione di consumatori ha sostenuto che sia obbligatoria la taratura periodica degli apparecchi. Ciò deriverebbe innanzitutto dalla raccomandazione R91 dell'Oiml ( Organizzazione internazionale di metrologia legale). Ma già il titolo della R91 recita che essa si applica ai soli apparecchi radar, che in Italia sono una decina. Le autorità italiane hanno sempre preferito altri sistemi: le onde radar con traffico intenso e gallerie possono falsare le misure. C'è poi la legge 273/ 91, che istituì il sistema nazionale di taratura. Ma la norma non è riferita ai misuratori di velocità, che sono invece disciplinati dal Codice della strada ( articolo 142) e dal suo Regolamento di esecuzione ( articolo 345). Questi articoli prevedono solo test di omologazione dei prototipi ( che sono svolti con rigore) e non tarature periodiche dei singoli esemplari: esse sono necessarie solo per gli etilometri ( articolo 379 del Regolamento), che sono più delicati. Si cita anche il decreto 182/ 00 dell'allora ministero dell'Industria, che rende obbligatorie verifiche per tutti gli strumenti « la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/ o del prezzo nelle transazioni commerciali » . Il 26 aprile 2004 ( lettera prot. 1396085) lo stesso ministero ha scritto che il decreto vale in contesti del tutto diversi ( per esempio, per le bilance dei commercianti). Fin qui le questioni giuridiche. Dal punto di vista pratico, qualche dubbio in più può venire: il Sit ( Servizio di taratura in Italia, organismo ufficiale)) sottolinea che si può stare del tutto tranquilli solo con la taratura periodica. E una perizia del ' 99 contro una multa della Polizia stradale di Lodi afferma che, sommando tutti gli errori teoricamente possibili che si presentino tutti insieme) un Autovelox 104/ C 2 può " sbagliare" anche del 15,9%. Ma sono eventualità rarissime. L'errore più rilevante si verifica se i due raggi laser del rilevatore divergono al massimo: di norma sono paralleli e lo scarto è inferiore all' 1%. Ma a massima divergenza la misura della velocità è pressoché impossibile: i raggi che colpiscono i veicoli lontani tornano all'apparecchio con angolo quasi certamente tanto ampio da mancare il piccolo " occhio" che, registrando il " ritorno" del raggio, attiva la rilevazione. I veicoli vicini, oltre a essere di solito lenti, intercettano i raggi vicino all'apparecchio, quindi in punti in cui la divergenza è minima: qui la misurazione avviene, ma con errori trascurabili ( per legge sui verbali le velocità rilevate vanno decurtate del 5% e i tachimetri delle auto hanno scarti in eccesso). Viste anche queste remote possibilità, nel 2000 l'allora ministero dei Lavori pubblici voleva creare una rete di centri per tarature periodiche, pur non avendo alcun obbligo di farlo. Per questo, il 27 settembre scrisse una lettera ( prot. 6050) per " preallertare" il Sit. Che però rispose che non esistono in Italia laboratori tecnicamente in grado di tarare i velocimetri: potrebbero farlo solo i fabbricanti. Ora è possibile che il Ministero li abiliti a effettuare le tarature: dopo il 2000 hanno conseguito certificazioni di qualità Iso 9001/ 2000. Ma il Sit non ritiene che ciò garantisca competenza tecnica. La « sorveglianza » / Novità e vecchie regole Rimandati i controlli sulla velocità media C ontrordine: quest'estate non ci saranno più i nuovi, temutissimi controlli automatici sulla velocità media in autostrada. In compenso, ci saranno quelli con gli Autovelox in postazioni fisse non presidiate da agenti. I primi, salvo sorprese dell'ultimora, sono stati rimandati per evitare di lasciar spazio a ogni possibile ricorso. I secondi, sospesi quest'inverno perché illegittimi, sono ripresi da pochi giorni: gli apparecchi sono stati riomologati e ora possono funzionare totalmente in automatico. I controlli automatici sono possibili su tutte le autostrade e le extraurbane principali ( si veda l'articolo a fianco) e sui tratti di strada ordinari individuati dai prefetti. Ovunque possono aggiungersi i tradizionali controlli delle pattuglie con rilevatori portatili. Velocità media. A fine 2004, Autostrade per l'Italia ( che gestisce la maggior parte della rete italiana) aveva annunciato che a giugno sarebbero stati attivati i primi Tutor, apparecchi in grado di rilevare sia le velocità istantanee in un determinato punto sia le medie tenute da ogni veicolo che transiti su un determinato tratto lungo tra i 15 e i 25 chilometri. I Tutor ( il cui nome ufficiale è Sicve, cioè Sistema integrato controllo velocità) sono stati i primi rilevatori omologati dal ministero delle Infrastrutture ( il 24 dicembre 2004, col decreto dirigenziale 3999) per l'uso completamente automatico, come dispone l'articolo 201 del Codice della strada dopo le modifiche di due anni fa ( Dl 151/ 03): senza omologazione specifica, un apparecchio può essere impiegato solo se presidiato da agenti. Secondo i programmi, entro fine 2005 avrebbero dovuto essere attivati circa 30 Tutor su altrettanti tratti e a regime si dovrebbe arrivare a 200. Ma ora è molto probabile che l'avvio slitti a dopo l'estate: gli apparecchi non sono stati ancora montati, perché la Polizia stradale e Autostrade per l'Italia stanno studiando tutti i possibili problemi giuridici connessi al loro uso, per evitare ricorsi. Certo, il fatto che si rilevi anche la velocità media è un vantaggio per i trasgressori ( si ottengono valori più bassi rispetto a quelli di punta), ma si teme che proprio la novità possa stimolare la " fantasia" di alcuni: in materia di eccessi di velocità, il contenzioso è sempre cospicuo e legato alle questioni più disparate ( si veda anche l'articolo sopra). Dal momento del via libera all'installazione, gli apparecchi saranno pronti in circa un mese. Autovelox fissi. Il 16 maggio sono stati omologati per uso automatico anche gli Autovelox 104/ C 2 ( d e c r e t o 1123) e 105 SE ( decreto 1122). Possono quindi essere riaccese le postazioni, ubicate sulle tangenziali di Milano e di Napoli, sulle autostrade Bologna Firenze e Roma Napoli e in alcuni tratti di viabilità ordinaria del Centro e del Nord ( anche sui viali di accesso urbani, come a Firenze). In molti casi, sulla viabilità ordinaria le Polizie municipali avevano usato l'apparecchio in automatico prima dell'omologazione. Ciò è illegittimo e chi ha presentato ricorso ha ottime possibilità di vittoria. Per gli altri c'è poco da fare: considerato che gli apparecchi sono stati spenti l'inverno scorso ( in base a circolari dei ministeri delle Infrastrutture e dell'Interno), le relative multe dovrebbero essere state notificate da più di 60 giorni e quindi dovrebbero essere scaduti i termini per fare ricorso. http://www.assinews.it/rassegna/arti...e300505au.html |
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News SICUREZZA STRADALE. Cremona, Giudice di pace: "Illegittimo misurare la velocità con il Telelaser"
12/12/2005 - 15:11 La misurazione della velocità con il Telelaser è illegittima. Lo ha stabilito il giudice di pace di Cremona il quale sottolinea la possibilità di un errore umano nella rilevazione in quanto l'apparecchio è manovrata dall'agente. La decisione è stata presa a seguito dell'accettazione, da parte del giudice, del ricorso, contro una multa e una decurtazione di punti dalla patente, presentato uno studente "rilevato" da un Telelaser un anno fa. HC 2005 - redattore: SB http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=4796 |
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Sempre presenti gli agenti accertatori in caso di multe con le apparecchiature automatiche di rilevamento?
27/02/2006 Ancora decisioni altalenanti sulla legittimità della multe senza la presenza dell'agente. Di Bianca Pancotto In materia di autovelox e photored molto si è detto e molto si è discusso, ma, per quanto "abusata", detta materia è ancora oggetto di pronunce giurisprudenziali che meritano attenzione. Con sentenza del 21 luglio 2005 n. 15348, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato legittima la contestazione della infrazione stradale, accertata mediante autovelox, senza la presenza degli agenti accertatori. Con due successive sentenze, la n. 21847 del 11.11.2005 e la n. 23301 del 17.11.05, la Corte, anche se sulla scorta di diverse situazioni di fatto, ha ritenuto che l'accertamento di una contravvenzione mediante apparecchi automatici di rilevamento, non può essere valido in assenza dell'agente accertatore. Sgombriamo subito il campo da una comune, ma errata conoscenza del codice della strada in merito alle multe elevate mediante autovelox o telelaser e ai modi di loro contestazione. Con l'entrata in vigore del DL n.121/2002 e del DL 151/2003, la contestazione immediata non è più necessaria. L'art.201 comma 1 bis del novellato codice, dispone che non vi è l'obbligo di contestazione immediata nei seguenti casi: 1) Impossibilità di raggiungere il veicolo lanciato a elevata velocità; 2) Attraversamento incrocio con semaforo rosso; 3) Sorpasso vietato; 4) Accertamento della infrazione in assenza del trasgressore; 5) Accertamento della infrazione mediante apparecchi che consentono la determinazione dell'infrazione solo in un tempo successivo ed il veicolo si trovi a distanza dal posto di accertamento; 6) Accertamento della violazione del limite di velocità mediante autovelox; 7) Rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato o nelle corsie preferenziali. In tutti questi casi la contestazione, per legge, può avvenire successivamente alla commissione dell'illecito e non è più necessario che nel verbale vengano indicate le ragioni della mancata contestazione immediata. Inoltre, nei casi contraddistinti ai numeri 2, 6 e 7 non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. È la stessa legge che ora, sgombrando il campo dalle numerose polemiche e dalla valanga di ricorsi sollevati dagli utenti, chiarisce quando l'accertamento possa avvenire senza la presenza dell'agente. Le pronunce sopra ricordate, ad eccezione della n. 23301 del 17.11.05, riguardano casi che si sono verificati prima delle modifiche introdotte al codice della strada, ma le motivazioni poste a sostegno delle diverse soluzioni a cui giunge la Suprema Corte, meritano senz'altro un approfondimento. La sentenza del luglio 2005 n. 15348 si pronuncia sul caso di una contravvenzione per velocità eccessiva accertata mediante autovelox. La motivazione della Corte è assai interessante perchè, nell'affermare la legittimità dell'accertamento in assenza del personale di polizia, argomenta ed illustra la differenza tra l'attività di contestazione dell'infrazione e l'attività di accertamento della stessa. Innanzitutto il giudicante rileva che le modifiche legislative introdotte con il DL 121/2002 e con il DL151/2003 non hanno introdotto alcuna innovazione al tessuto normativo nella materia di cui ci stiamo occupando e che la soluzione del problema ben può trovare soluzione alla luce della normativa previgente. Secondo la Corte, infatti, il decreto n.121/2002 all'art.4, ( che ha disposto l'uso degli apparecchi autovelox, per l'accertamento delle violazioni di eccesso di velocità, sorpasso e condotta di guida sulle autostrade, sulle strade extraurbane e su quelle extra urbane secondarie individuate con decreto prefettizio), non ha introdotto alcuna novità, ma più semplicemente ha disciplinato l'uso degli autovelox, già precedentemente ammesso dal codice della strada. Il decreto n.151/2003, a sua volta, ha precisato ed indicato quali sono i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata e le circostanze in cui le apparecchiature di rilevamento possano essere utilizzate in maniera automatica e cioè quando sono debitamente omologate. Entrambe le norme, a giudizio della Corte, si sono inserite nel precedente tessuto normativo, precisandolo ed integrandolo, ma non hanno modificato i principi dell'accertamento delle violazioni. Da queste considerazioni ha, quindi, desunto che già la normativa precedente ammetteva sia l'utilizzo delle apparecchiature automatiche con rilevazione dell'illecito in un tempo successivo, sia la contestazione differita della contravvenzione in quanto, ai sensi dell'art. 201 c.d.s,"qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale e gli estremi ..devono essere notificati..". Quello che la Corte rileva, ed è questa la vera innovazione, è che la legittimità di un accertamento eseguito successivamente, non discende dai rilievi raccolti dell'apparecchiatura automatica, bensi dall'opera dell'organo di polizia il quale, sulla scorta dei dati e delle foto registrati dall'apparecchio, accerta la violazione alla norma di legge mediante sistema deduttivo. Fondamentale ed indeffettibile è la distinzione tra l'attività di raccolta e di registrazione dei dati ad opera dell'autovelox e l'accertamento dell'illecito da parte degli agenti. Sono quest'ultimi, infatti, che mediante l'analisi dei rilievi accertano il comportamento illecito del trasgressore e lo contestano mediante la redazione del verbale. Per la Suprema Corte questa attività può avvenire anche in un momento successivo alla rilevazione e alla consumazione dell'illecito, perché la stessa si fonda sullo studio di elementi di fatto raccolti dallo strumento che permangono nella disponibilità degli agenti. Nulla osta quindi alla contestazione differita nel tempo e nulla inficia la legittimità dell'accertamento eseguito mediante autovelox, anche in assenza dell'agente sul poto di rilevamento. Ad ulteriore avvallo di detta motivazione, la Corte richiama l'art. 384 del regolamento del codice della strada il quale, nell'elencare i casi in cui non è possibile la contestazione immediata, alla lett. e), indica espressamente anche "l'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo già a distanza dal posto di accertamento..". Non vi è alcun dubbio per la Corte che, non solo è possibile differire nel tempo la contestazione dell'illecito, posto che la legge espressamente lo consente (vedi art. 201 c.d.s. e art. 384 reg. c.d.s.), ma che è altrettanto possibile e lecito l'accertamento della violazione eseguito senza la presenza degli agenti, data la devoluzione agli stessi della sola ma insostituibile valutazione dei dati raccolti con apparecchiature omologate. Non di pari avviso, invece, è la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, la quale con la sentenza del 17.11.2005 n. 23301 ha acclarato la necessità della presenza dell'agente per la contestazione e l'accertamento di una violazione del codice della strada. Questa volta l'infrazione contestata mediante apparecchio automatico Photored, è l'attraversamento della strada con semaforo rosso Il giudicante pone quale premessa della sua argomentazione, il contenuto dell'art. 200 del codice della strada il quale dispone che "la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta". Di guisa ne consegue che in determinate condizioni di fatto, come quella contestuale di attraversamento con semaforo rosso in centro abitato, non si ravvisano motivi o condizioni che rendano di fatto impossibile una contestazione immediata. Mentre l'eccesso di velocità di un veicolo può rendere impossibile il suo arresto, non altrettanto dicasi per il passaggio di un veicolo con semaforo rosso, circostanza quest'ultima che presuppone una velocità moderata del veicolo. Nel caso di specie poi, il semaforo era posizionato in un centro cittadino quindi la presenza degli agenti era possibile oltre che auspicabile. La Corte, poi, diversamente da quanto sostenuto dalla Sezione I, non ravvisa nell'art. 384 del regolamento del codice della strada, il fondamento giuridico della legittimità della contestazione differita in assenza dell'agente. Detto articolo è una norma regolamentare e in base al sistema delle fonti, quest'ultimo è una norma secondaria che non può derogare alla norma generale che prevede la contestazione immediata. Lo stesso inoltre, non contempla nel suo dettato la possibilità di contestazione in assenza degli agenti, ma indica esclusivamente i casi in cui determinate infrazioni al codice della strada possono essere contestate in un momento successivo. Così argomentando, la Corte sostiene che, nel caso particolare "la rinuncia istituzionale alla contestazione immediata appare non conforme alla possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (il caso per esempio di coda di autoveicoli che non permette di attraversare l'incrocio tempestivamente) e solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative." Questa seconda pronuncia appare senz'altro più garantista nei confronti dell'utente della strada e appare altresì più aderente al dettato normativo, che viene utilizzato nel suo dato testuale per poi essere applicato al caso di specie, senza necessità di forzature o ragionamenti che intendono avvalorare precetti normativi anche là dove il legislatore non li ha dettati. Ma il contrasto più evidente tra le due pronunce lo si nota sull'interpretazione data all'art. 384 del reg. del codice della strada. La prima sezione utilizza la norma per giustificare la correttezza della sua motivazione. Infatti (a detta della Corte), se è vero che l'attività di rilevamento dei dati si distingue dall'attività di accertamento e questa può essere eseguita in una fase successiva anche quando il rilevamento è avvenuto in assenza degli agenti, allora prova tangibile di un tanto è l'articolo 384 del reg. c.d.s, il quale prevede la possibilità di contestazione differita quando "l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo sia già a distanza…." Diversamente la seconda sezione ritiene che detto articolo abbia natura regolamentare e quindi non possa sostituirsi alla norma primaria che prevede la contestazione immediata. La seconda sezione, in sostanza, ritiene che in presenza di una norma primaria (art.200 cds) che dispone una espressa modalità di contestazione, non possa utilizzarsi sic et simpliciter il richiamo ad altra norma di fonte secondaria per giustificare o motivare altra forma di accertamento. Queste sono le diverse posizioni delle due sezioni, differenze che ora non avranno gran seguito, posto che sono intervenute sul punto le modifiche legislative citate. E' comunque interessante notare come diverso sia l'approccio delle due sezioni al problema, anche sotto il profilo per così dire "pubblicistico". La prima sezione, nel censurare la sentenza di primo grado, afferma che "sono insindacabili per il giudice le scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione nelle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza sulle strade, essendo escluso in particolare che possa essere censurato il mancato dispiegamento di una pluralità di pattuglie, al fine specifico di contestare immediatamente le violazioni dei limiti di velocità". La seconda sezione, ab contrariis, si duole della mancata presenza degli agenti accertatori sul luogo in quanto "la mancata presenza in loco di agenti operanti per un verso preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui sia possibile, così eludendo ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per l'altro, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci..". Sostanzialmente la Corte auspica che l'accertamento delle violazioni, per quanto possibile e soprattutto in ipotesi come quella in esame, avvenga ad opera degli agenti preposti a tal fine dall'ordinamento giudico, sia per prevenire eventuali errori nel rilevamento automatico, sempre possibili, sia perché - nel caso di specie- l'impossibilità di contestazione diretta da parte della Pubblica amministrazione non è certamente una impossibilità oggettiva. Piuttosto la pubblica amministrazione, per altre e ben diverse ragioni, sceglie ed utilizza gli apparecchi di rilevamento automatico per l'accertamento delle infrazioni anziché il personale a sua disposizione, ma questa è una scelta amministrativa che mal si concilia con la certezza del diritto e lo stesso diritto di difesa. L'utente, infatti, dinnanzi ad un verbale di contravvenzione, elevato in assenza di contraddittorio, ma regolarmente redatto e notificato, ha ben poche possibilità di impugnarlo sostenendone la sua erroneità, stante la valenza probatoria privilegiata riconosciuta dalla legge al documento. http://www2.assinews.it:8080/testi/t...270206tec.html |
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Apparecchi telelaser LTI 20 20 e autovelox 104C 2
07/03/2006 Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 giugno 2005, prot. n. 1341/2005 ... (omissis) ... L'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità mediante il c.d. telelaser, debitamente omologato, deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature, le cui risultanze valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione di eventuali difetti di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto. Ai fini dell'accertamento in questione la legge non richiede che gli apparecchi telelaser siano anche muniti di dispositivi in grado di assicurare una documentazione fotografica dell'accertamento della infrazione. Secondo l'art. 345 c.c. 1 e 4 del Regolamento, infatti, le apparecchiature elettroniche devono esser tali da fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, e devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. Secondo il disposto dell'art. 142 comma 6 del codice, inoltre, le risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità ... (omissis) "Gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi dell'approvazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), e a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso". Questo Dipartimento - Direzione generale per la motorizzazione, in attuazione delle norme richiamate, e in riferimento agli accertamenti da eseguire sui prototipi, si avvale dell'esame e del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo organo consultivo dello Stato, di cui fanno parte riconosciuti esperti del settore e docenti universitari di chiara fama. Si precisa che, in assenza di norme di riferimento, e trattandosi di dispositivi basati su principi di funzionamento diversi tra loro, e con modalità di accertamento di tipo diverso, non si può procedere ad omologazione, ma unicamente ad approvazione del prototipo. Circa la riproducibilità delle caratteristiche del prototipo, il costruttore emette una Dichiarazione di conformità al prototipo approvato (depositato presso questo Dipartimento - Direzione generale per la motorizzazione), che accompagna ogni esemplare commercializzato, e che risulta sostanzialmente equivalente ad un attestato di verifica iniziale. A tale riguardo sono previsti appositi controlli di conformità che, per i costruttori che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti, si intendono soddisfatti dalla permanenza della certificazione di qualità dell'azienda. Circa il mantenimento nel tempo dell'accuratezza di misura, i decreti di approvazione fanno riferimento alle prescrizioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione del dispositivo, depositato insieme al prototipo. Sono inoltre previste opportune verifiche di funzionalità, da eseguire ogni qual volta il dispositivo viene messo in opera, allo scopo di evitare contestazioni non dovute; è spesso prevista una procedura di autodiagnosi che esclude il funzionamento in caso di errori di installazione o di puntamento. Per gli apparecchi destinati a funzionare con l'ausilio degli operatori, in assenza di norme di riferimento, non sono state previste, ad oggi, tarature periodiche, risultando a tale proposito sufficienti le verifiche di funzionalità propedeutiche ad ogni installazione, e il rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione. Per gli apparecchi destinati ad operare in modalità automatica, senza l'ausilio degli operatori, a tutela degli utenti sono state invece previste verifiche periodiche, con cadenza non superiore ad un anno, da parte dello stesso costruttore, che risulta a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti ... (omissis)... Fonte: "Il Vigile Urbano" n. 1, gennaio 2006. http://www2.assinews.it:8080/testi/t...070306tec.html |
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