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DIGITALE TERRESTRE A COSTO ZERO (oh, come no..)
PI4752 - DIGITALE TERRESTRE A COSTO ZERO
Provvedimento n. 14278 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 aprile 2005; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modifiche; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. dell’11 luglio 2003, n. 284; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta in data 29 ottobre 2004 e integrata in data 26 novembre 2004, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di due messaggi pubblicitari diffusi rispettivamente dalla società Euronics S.p.A. (di seguito Euronics) e dalla società Unieuro S.p.A. (di seguito Unieuro), entrambi diretti a promuovere l’acquisto del Decoder digitale terrestre a costo zero grazie al contributo statale. Tali messaggi sono stati entrambi diffusi a mezzo volantino pubblicitario distribuito nella zona di Brindisi in data 19 e 21 ottobre 2004. Nella richiesta di intervento si evidenzia che l’offerta pubblicizzata non sarebbe fruibile, a causa dell’esaurimento dei contributi statali. II. MESSAGGI Entrambi i messaggi segnalati consistono in un volantino nel quale sono pubblicizzati i prodotti offerti rispettivamente da Euronics e da Unieuro. Il volantino contrassegnato dal marchio Euronics riporta, accanto alla rappresentazione di un decoder, la dicitura, posta in evidenza, “Il digitale terrestre a costo 0,00” e successivamente, in caratteri più ridotti, le precisazioni “Prezzo iniziale 150,00 € - contributo ministeriale 150,00€, prezzo finale 0,00”, avvertendo inoltre della necessità, per poter usufruire dell’offerta, di essere in regola con il pagamento del canone TV. Sul lato sinistro del volantino sono riportate, in caratteri molto piccoli, le seguenti avvertenze: “Offerte valide dall’11/10 al 6/11/04. Salvo approvazione della finanziaria. Per tutte le condizioni contrattuali, vedi fogli informativi sul punto vendita. Importo finanziabile minimo 150 € […] Salvo esaurimento scorte […]”. Il volantino distribuito da Unieuro riporta, accanto alla raffigurazione del decoder, l’indicazione “0,00€” e, in caratteri ridotti, la precisazione “150,00€ - 150,00€ di contributo statale”, che richiama con un asterisco l’avvertenza: “Per usufruire di questo contributo occorre recarsi presso un punto vendita Unieuro muniti di: documento di identità, codice fiscale, ricevuta di pagamento dell’abbonamento TV”. Entrambi i messaggi contengono inoltre qualche indicazione sulle caratteristiche tecniche dei prodotti in questione. III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 30 dicembre 2004 e in data 27 gennaio 2005 è stato comunicato al segnalante e rispettivamente alla società Euronics S.p.A. e alla società Unieuro S.p.A., in qualità di presunti operatori pubblicitari, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza di entrambi i messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione alle condizioni economiche di fruizione cui è soggetto il prodotto pubblicizzato. In data 14 febbraio 2005 la comunicazione di avvio è stata integrata nei confronti della società Mesagne Elettrovideo S.p.A. (di seguito anche Mesagne), in qualità di presunto operatore pubblicitario, in quanto nel corso del procedimento è emerso che tale società è titolare del punto vendita nel quale è stato posto in vendita il prodotto oggetto del messaggio pubblicitario che riporta il logo della società Euronics. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alle società Euronics e Unieuro, in qualità di presunti operatori pubblicitari, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti l’effettiva vendita degli apparecchi oggetto del messaggio, e in particolare il numero di unità vendute e il relativo prezzo. Si è richiesto, inoltre, di fornire informazioni in merito alle limitazioni cui sarebbe soggetto il contributo governativo pubblicizzato, in termini di potenziali fruitori. Contestualmente all’integrazione della comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Mesagne, in qualità di presunto operatore pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti i rapporti commerciali (ad es. di affiliazione commerciale, ovvero di distribuzione ecc.) intercorrenti fra le società Mesagne Elettrovideo ed Euronics. Si è richiesto inoltre di specificare il soggetto che ha materialmente curato la redazione del messaggio pubblicitario segnalato e i contenuti in esso riportati, nonché il soggetto che ha curato la pianificazione pubblicitaria del suddetto volantino e ne ha gestito la distribuzione a mezzo posta. Con memorie pervenute in data 9 febbraio 2005, e 2 e 29 marzo 2005, la società Mesagne ha evidenziato quanto segue: −Mesagne Elettrovideo S.p.A. è la società titolare del punto vendita nel quale si è verificato l’esaurimento del prodotto lamentato nella richiesta di intervento. Il rapporto fra Mesagne ed Euronics si limita all’utilizzazione dell’insegna di quest’ultima società. Tale rapporto è intermediato dalla società Siem S.p.A., in qualità di socio sia di Euronics che di Mesagne; −la campagna pubblicitaria relativa alla vendita del decoder al prezzo di 0,00 € grazie al contributo statale, ideata, predisposta e lanciata esclusivamente da Mesagne, ha riguardato un’offerta valida dall’11 ottobre al 6 novembre u.s., come si evince dall’indicazione riportata sui volantini promozionali. Pertanto, la diffusione di tali volantini è terminata prima dell’11 ottobre 2004; −a causa della paventata possibilità di esaurimento delle quote governative, nel punto vendita in questione è stato apposto, fino al 6 novembre u.s., un cartello per informare il pubblico che la vendita a costo zero sarebbe stata possibile fino ad esaurimento delle quote stesse, le quali sono effettivamente terminate il 15 ottobre u.s., anche in virtù del fatto che tutte le società della grande distribuzione (quali Trony, Eldo, Unieuro) hanno messo in vendita il medesimo prodotto a costo zero. Comunque, i consumatori hanno avuto la possibilità di informarsi sullo stato delle quote di contributi disponibili mediante collegamento telematico con il sito del Ministero delle Comunicazioni, sul quale sono riportate tali informazioni; −in data 10 ottobre la società Siem, che controlla i punti vendita operanti con il marchio Euronics, ha inviato a tutti i punti vendita un messaggio e.mail, segnalando un rapido esaurimento delle quote di contributi e ordinando di informare il pubblico della circostanza mediante un cartello ben visibile; −nel periodo in cui il segnalante si sarebbe presentato nel punto vendita, la società aveva a disposizione giacenze di decoder pari a 70 unità, vendute a prezzo di mercato a causa dell’esaurimento dei fondi statali. In data 14 aprile 2005 la società Unieuro ha fatto pervenire una comunicazione nella quale ha fatto presente che i fondi statali per l’acquisto del decoder, pervenuti in data 14 ottobre 2004 in vista dell’offerta pubblicizzata, si sono esauriti in pochissimo tempo e che la società non ha avuto la possibilità di rettificare la campagna pubblicitaria già predisposta e diffusa. Tale circostanza è stata spiegata ai clienti pervenuti nei punti vendita per fruire dell’offerta. In data 31 marzo 2003 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. |
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare occorre evidenziare che, per quanto riguarda il messaggio caratterizzato dal marchio Euronics, la diffusione dello stesso è imputabile alla società Mesagne Elettrovideo, la quale è dunque qualificabile come operatore pubblicitario, avendo ideato, predisposto e lanciato di sua iniziativa la campagna pubblicitaria relativa al prodotto in questione. I messaggi oggetto di segnalazione sono volti a promuovere l’acquisto del decoder digitale terrestre a costo zero grazie al contributo statale offerto per l’acquisto del prodotto in questione. Il messaggio diffuso da Mesagne, in particolare, riporta una generica indicazione circa il fatto che l’offerta sarebbe fruibile “salvo esaurimento scorte”. Entrambi i messaggi, pertanto, non evidenziando adeguatamente le limitazioni cui è soggetta tale promozione in termini di disponibilità dei contributi, sono idonei ad ingenerare nei consumatori il falso presupposto secondo cui tutti i prodotti ancora disponibili possano essere acquistati a costo zero. Diversamente, tali contributi si sono esauriti i primi giorni della promozione pubblicizzata da entrambe le società e, pertanto, per la maggior parte del periodo di offerta, non è stato possibile usufruire dell’iniziativa promossa. In tale contesto, la circostanza che i consumatori siano stati resi edotti successivamente all’avvio dell’offerta dell’esaurimento dei contributi, unitamente alla circostanza che tale limitazione fosse riportata sul sito internet del Ministero, non valgono ad attenuare la rilevanza della suddetta sostanziale omissione, posto che l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario si realizza all’atto stesso in cui l’utente forma le proprie scelte di consumo sulla base di un erroneo convincimento indotto dal messaggio in questione. RITENUTO, pertanto, che entrambi i messaggi pubblicitari in esame siano idonei ad indurre in errore i consumatori in ordine alle condizioni economiche di fruizione cui è soggetto il prodotto pubblicizzato; DELIBERA che i messaggi pubblicitari descritti al paragrafo II del presente provvedimento, diffusi, rispettivamente, dalla società Mesagne Elettrovideo S.r.l. e dalla società Unieuro S.p.A., costituiscono, per le ragioni ed i limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione. Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. BOLLETTINO N. 17 DEL 16 MAGGIO 2005 95 Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |
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