17 maggio 2005
Il termine per il risarcimento della p.a. decorre dalla commissione del fatto.
Per il pagamento dei danni la richiesta non oltre 5 anni
Lo stato può addebitare al dipendente i costi di un fatto illecito e dannoso solo entro il termine di prescrizione quinquennale. Nel caso di furti o di ammanchi, la procura regionale ha l'onere di avviare il processo per eventuali responsabilità, seppur solo omissive, di dipendenti ed amministratori entro cinque anni dalla data del fatto. In tal senso si è pronunciata la Corte dei conti di Perugia (sentenza n. 202/2005) a seguito di un furto praticato in una scuola media statale di Spoleto. I
n altri termini, il diritto al risarcimento che lo stato vanta nei confronti del dipendente il quale abbia, con la sua condotta negligente o omissiva, consentito il realizzarsi di un danno ad opera di terzi (come la sottrazione di oggetti perché incustoditi, o il danneggiamento di beni lasciati troppo esposti) va esercitato entro il decorso di cinque anni dalla data dell'evento.
LA RESPONSABILITÀ DI CUSTODIA. La procura umbra, a seguito di un danno pari a cinque milioni di lire (nell'anno 1999), citava in giudizio gli amministratori comunali per gestione negligente e superficiale di un ascuola. A parere dell'accusa erariale, andava a ravvisarsi il mancato rispetto dell'obbligo generale di tutela dei beni acquistati, nella considerazione che, nonostante la scuola in questione avesse già subito furti in precedenza, gli amministratori, pur sempre edotti dei fatti da parte degli organi scolastici, non avessero dotato l'istituto di validi sistemi di allarme, al fine di scongiurare il più possibile il ripetersi degli eventi delittuosi.
LA TESI DIFENSIVA. I convenuti proponevano, in via preliminare, una eccezione di prescrizione del diritto enucleata dal fatto che la richiesta risarcitoria era stata formalizzata oltre il quinquennio dalla data del furto mediante l'invito, fatto agli stessi, di produrre deduzioni all'ufficio contabile.
IL MOMENTO DANNOSO. La Corte ha affermato che nei casi di furto, di ammanco o di danneggiamento a beni mobili o immobili dello stato, il fatto dannoso si verifica immediatamente ed ex se nel patrimonio della pubblica amministrazione per cui il dies a quo della prescrizione prende il via dalla data in cui l'ente statale poteva conoscere, ha conosciuto o scoperto il fatto. A nulla rilevando, per l'addebito di responsabilità erariale, il tempo della riparazione o del riacquisto.
GLI ONERI PER LA SCUOLA. Il caso in questione ha lasciato esenti da citazione in giudizio i vertici della scuola, i quali avevano tempestivamente de opportunamente comunicato i vari furti subiti. È opportuno segnalare, infatti, che in questi casi, ai sensi dell'art. 20 del dpr 3/57, il dirigente scolastico ha l'obbligo di esporre denuncia dei fatti agli organi competenti per il rilievo penale, nonché di riferire quanto accaduto all'amministrazione di competenza (comune o provincia).
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