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Diritto e prassi liquidativa transnazionali sinistri transnazionali

Diritto e prassi liquidativa transnazionali, il primo convegno di InterEurope AG, la rete di professionisti per la gestione dei sinistri transnazionali
16/05/2005

Nata alla fine del 2004, InterEurope AG European Law Service è la rete europea di professionisti esperti nella gestione dei sinistri transnazionali, che mette a disposizione un servizio di consulenza per tutte le questioni assicurative internazionali. L'organizzazione, che conta attualmente nove sedi (Germania, Olanda, Francia, Belgio, Spagna, Gran Bretagna, Austria, Portogallo e Italia) coordinate dalla Direzione di Düsseldorf.

A pochi giorni dall'adozione della quinta direttiva sull'assicurazione Rc Auto da parte dell'Unione Europea, InterEurope AG ha fatto il punto della situazione in un affollato convegno tenutosi a Milano, sotto la regia di Antonio Furlanetto, managing director per l'Italia della società.

La quinta direttiva segna un altro passo avanti nella realizzazione più elevati standard di protezione del consumatore all'interno del mercato comune europeo, attraverso la revisione degli importi dei massimali di garanzia. La direttiva nasce, infatti, per colmare le lacune delle quattro precedenti versioni e rispondere a tutte quelle lamentele dei cittadini che hanno indotto il Parlamento europeo a chiedere alla Commissione, già nel 2001, di ammodernare la normativa in materia di assicurazioni auto, visto che le precedenti versioni, risalenti agli anni '70 e '80, non davano troppo peso allo sviluppo degli scambi nel mercato interno dell'Unione e neanche alla crescita del traffico transfrontaliero dei cittadini.

L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli riveste oggi una particolare importanza per tutti i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro. Ma è tema fondamentale per le stesse compagnie di assicurazione in quanto rappresenta una parte consistente del ramo "non vita" dell'attività assicurativa, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli.

Proprio per questi motivi, il rafforzamento e il consolidamento del mercato unico in materia di assicurazione degli autoveicoli dovrebbe costituire un obiettivo fondamentale dell'azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.

Tra le novità più significative della V Direttiva, più volte sottolineata nel corso del convegno di InterEurope AG, il posto d'onore spetta sicuramente all'introduzione di una copertura minima obbligatoria di un milione di euro per vittima per i danni alle persone (il triplo di quanto previsto oggi) o di 5 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero di vittime. Per i danni materiali, l'importo della copertura è stato fissato in un milione di euro per sinistro. Ove opportuno, gli Stati membri possono stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data di attuazione della direttiva 2005 entro il quale adeguare i propri limiti minimi di copertura.

Entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva gli Stati membri devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti. Inoltre, in sede dibattimentale è stato deciso di procedere a un riesame dei massimali ogni cinque anni, secondo l'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati.

Ogni Stato membro deve poi istituire o autorizzare un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione. Viene fatto salvo il diritto degli Stati membri di conferire o meno all'intervento dell'organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra l'organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro ed altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro.

Tuttavia, la direttiva prevede che "gli Stati membri non possono autorizzare l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare". Da parte sua la vittima, si legge nella versione finale del testo "può in ogni caso rivolgersi direttamente all'organismo che, in base ad informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle una risposta motivata circa il pagamento dell'indennizzo. Gli Stati membri possono tuttavia escludere il pagamento dell'indennizzo da parte di tale organismo per le persone che per loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno, se l'organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato".

Un'altra disposizione sancisce che gli Stati membri possano "limitare o escludere il pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato. Tuttavia, quando l'organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente, a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non escludono l'indennizzo per danni alle cose in ragione del fatt oche il veicolo non è identificato". Gli Stati possono, però, prevedere "una franchigia non superiore a 500 euro che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose. I danni alle persone sono qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative delle Stato membro in cui è avvenuto l'incidente. A tale riguardo, gli Stati possono tenere conto, tra l'altro, della necessità o meno di cure ospedaliere".

In merito al pagamento dell'indennizzo gli Stati membri applicano le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, fatta salva qualsiasi altra pratica più favorevole alle vittime.

Uno degli obiettivi dichiarati dalla direttiva è quello di rendere più agevole assicurare la propria auto per la responsabilità civile, ottenere una copertura valida al di là delle frontiere del proprio Paese di residenza, nonché vendere o acquistare un veicolo in un altro Stato membro.

Allo scopo di escludere qualsiasi errore di interpretazione delle disposizioni della direttiva 72/166/CEE e facilitare l'ottenimento di una copertura assicurativa per i veicoli con targhe temporanee, la Direttiva auto numero cinque, prevede che la definizione del territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente dovrebbe fare riferimento al territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea. Inoltre, l'art.2, paragrafo 1 prevede che "ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro e quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel loro territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell'assicurazione, a condizione che tali controlli non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell'ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell'assicurazione".

L'avvocato Holger Backu, del comitato di gestione di InterEurope Ag, ha passato in rassegna gli argomenti salienti legati alla nuova direttiva: innalzamento dei massimali; copertura dell'assicurazione del veicolo implicato estesa agli utenti deboli della circolazione (ciclisti e pedoni) vittime di un incidente, vi sia o meno la responsabilità del conducente; risarcimento dei danni materiali da parte del Fondo di Garanzia; giurisdizione per i sinistri esteri; costi legali e termini di prescrizione; rimorchi e macchine operatrici.
Particolarmente delicato il capitolo della Giurisdizione. Backu ha spiegato che la responsabilità per fatto illecito è regolata dallo Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia, il danneggiato può richiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

Ma sull'argomento si sono sovrapposte diverse interpretazioni che hanno fatto emergere alcune falle dell'impianto appena adottato, da spingere l'avvocato Roberto Carducci, del Foro di Roma, a sottolineare l'urgenza di giungere presto alla definizione di un linguaggio comune, considerato che la diversità dei sistemi legali esistenti porta con sé diverse problematiche di difficile definizione Un esempio? In Germania si collegano alcuni effetti del danno biologico e morale e viene abbattuto il risarcimento nel caso in cui il richiedente viva in un Paese dal livello socio-economico inferiore.
http://www2.assinews.it:8080/testi/v...160505var.html
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