Niente consenso capestro
PRIVACY • Il Garante contro una società che opera su Internet
La richiesta per utilizzare i dati non consentiva una scelta libera
ROMA • La richiesta dell'autorizzazione per l'utilizzo dei dati personali deve essere formulata in modo tale da consentire all'interessato di esprimere un consenso libero e informato. Così non è stato, invece, nel caso di una società che opera su Internet, che sottoponeva ai suoi utenti la richiesta di un consenso onnicomprensivo — il sì veniva preteso anche per l'invio di materiale pubblicitario — pena l'impossibilità di fornire i servizi. Per questo motivo, il Garante della privacy — presieduto da Francesco Pizzetti — ha intimato alla società di riformulare la modulistica contrattuale e, nel frattempo, di sospendere l'invio di messaggi promozionali.
Il ricorso. L'Authority è arrivata a interessarsi del caso dietro ricorso di uno degli utenti della società. Quest'ultima forniva servizi gratuiti — tra i quali, l'accesso alla rete, la casella di posta elettronica, lo spazio web per un sito personale —, ma al momento della registrazione chiedeva agli utenti, per l'utilizzo dei loro dati personali, un consenso che alla fine si rivelava troppo vincolante.
Scarsa chiarezza. Tutto nasceva dal fatto l'informativa non era chiara e, pertanto, non consentiva ai clienti di esprimere scelte libere e consapevoli. Il consenso richiesto, infatti, era presentato come facoltativo, ma nei fatti un rifiuto precludeva l'accesso ai servizi. Non solo la richiesta non spiegava la differenza tra il consenso necessario per assicurare il servizio e quello effettivamente facoltativo, ma veniva chiesto l'autorizzazione anche per circostanze non contemplate dal Codice della privacy. Per esempio, per trasmettere i dati all'autorità giudiziaria ( che, nei casi previsti dalla legge, è doverosa a prescindere dalla volontà del cliente) o per necessità legate alla fatturazione commerciale ( richiesta ingiustificata quando i servizi offerti sono gratuiti).
La società, inoltre, chiedeva — sempre attraverso un'unica sottoscrizione — l'autorizzazione a definire il profilo commerciale dell'utente e a utilizzarlo per finalità di marketing e pubblicitarie. Così i clienti si ritrovavano inondati di messaggi pubblicitari indesiderati.
Per questo il Garante — che con un altro procedimento verificherà altri profili di liceità del trattamento dei dati — ha imposto alla società di astenersi, in attesa delle nuove clausole contrattuali, dall'utilizzare i dati personali per la profilazione commerciale o per scopi di marketing.
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