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Vecchio 13-05-05, 13:19   #1 (permalink)
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acquisto obbligazioni cirio al grey market: nullo

Acquisto di obbligazioni Cirio in data antecedente l’emissione – Nullità dell’acquisto per mancanza dell’oggetto – Sussistenza.

Art. 1418 c.c.



Tribunale di Milano – Sezione VI civile – Dr. Salvatore Blasi, Presidente relatore – Sentenza del giorno 31 gennaio 2005.



Segnalazione dello Studio Legale Motti





Il testo integrale:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 17/3/04, XXX e XXX convenivano in giudizio la ZZZ per sentire dichiarare la nullità del contratto di compravendita, avvenuto inter partes, avente ad oggetto l’acquisto di obbligazioni Cirio, con richiesta di restituzione dell’importo per corrispettivo versato. Deducevano gli attori anche la ricorrenza di comportamento illecito ed avverso nel patto di negoziazione intercorso, chiedendone relativa declaratoria e condanna di controparte al risarcimento del danno.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda proposta, chiedendone la reiezione.

Assunta la prova dedotta dalla convenuta, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate, la causa era sottoposta a decisione collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dagli attori, di nullità del contratto stipulato inter partes ex art. 1418 c.c., è fondata.

E’ risultato documentalmente provato in causa, e pure pacifico per non essere stata la circostanza contestata da controparte, che l’acquisto delle obbligazioni Cirio si è verificato in data 25/5/00, mentre la loro emissione è avvenuta solo in data 30/5/00, come tale successiva all’atto di stipulazione.

Tale risultanza comporta che, alla data della avvenuta compravendita, mancava, per la valida costituzione dell’atto traslativo ai sensi dell’art. 1325, comma 1°n.3, c.c., uno dei suoi elementi essenziali, cioè l’oggetto relativo, quale requisito essenziale richiesto dall’art. 1346 c.c., per sua impossibilità materiale, che ne rendeva pure inindividuabile la determinatezza.

Questa mancanza di requisito essenziale ha prodotto, di conseguenza, la nullità del contratto ex art.1418, 2° comma , c.c., con diritto di restituzione, come richiesto dagli attori, dell’importo corrispettivo versato di € 51.153,00, sulla quale somma competono solo gli interessi legali dalla domanda e non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e in mancanza della prova specifica richiesta dall’art. 1224,2° comma, c.c.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del contratto, stipulato inter partes e di cui in narrativa, ex art. 1418 c.c.;

condanna la convenuta alla restituzione della somma di € 51.153,00, in favore degli attori, con interessi legali dalla domanda, oltre alle spese processuali, liquidate in € 425,00 per esborsi, € 1.850,00 per diritti ed € 4.000,00 per

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/...I-31-01-05.htm
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14-05-05, 16:34   #2 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da FabioGalletti
Acquisto di obbligazioni Cirio in data antecedente l’emissione – Nullità dell’acquisto per mancanza dell’oggetto – Sussistenza.

Art. 1418 c.c.



Tribunale di Milano – Sezione VI civile – Dr. Salvatore Blasi, Presidente relatore – Sentenza del giorno 31 gennaio 2005.



Segnalazione dello Studio Legale Motti





Il testo integrale:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 17/3/04, XXX e XXX convenivano in giudizio la ZZZ per sentire dichiarare la nullità del contratto di compravendita, avvenuto inter partes, avente ad oggetto l’acquisto di obbligazioni Cirio, con richiesta di restituzione dell’importo per corrispettivo versato. Deducevano gli attori anche la ricorrenza di comportamento illecito ed avverso nel patto di negoziazione intercorso, chiedendone relativa declaratoria e condanna di controparte al risarcimento del danno.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda proposta, chiedendone la reiezione.

Assunta la prova dedotta dalla convenuta, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate, la causa era sottoposta a decisione collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dagli attori, di nullità del contratto stipulato inter partes ex art. 1418 c.c., è fondata.

E’ risultato documentalmente provato in causa, e pure pacifico per non essere stata la circostanza contestata da controparte, che l’acquisto delle obbligazioni Cirio si è verificato in data 25/5/00, mentre la loro emissione è avvenuta solo in data 30/5/00, come tale successiva all’atto di stipulazione.

Tale risultanza comporta che, alla data della avvenuta compravendita, mancava, per la valida costituzione dell’atto traslativo ai sensi dell’art. 1325, comma 1°n.3, c.c., uno dei suoi elementi essenziali, cioè l’oggetto relativo, quale requisito essenziale richiesto dall’art. 1346 c.c., per sua impossibilità materiale, che ne rendeva pure inindividuabile la determinatezza.

Questa mancanza di requisito essenziale ha prodotto, di conseguenza, la nullità del contratto ex art.1418, 2° comma , c.c., con diritto di restituzione, come richiesto dagli attori, dell’importo corrispettivo versato di € 51.153,00, sulla quale somma competono solo gli interessi legali dalla domanda e non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e in mancanza della prova specifica richiesta dall’art. 1224,2° comma, c.c.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del contratto, stipulato inter partes e di cui in narrativa, ex art. 1418 c.c.;

condanna la convenuta alla restituzione della somma di € 51.153,00, in favore degli attori, con interessi legali dalla domanda, oltre alle spese processuali, liquidate in € 425,00 per esborsi, € 1.850,00 per diritti ed € 4.000,00 per

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/...I-31-01-05.htm


Il mio caso è molto simile, titolo argentina de0003089850 acquistato al grey market il 24 06 1999 e quotato regolarmente il 30 06 1999
vendita in contropartita diretta, in mercato non quotato, luogo di liquidazione estero non quotati(forse quest'ultima cosa era meglio non fosse scritta), che ne pensi, il fissato è stato redatto in modo regolare oppure ho qualche speranza?
dimenticavo, il prezzo era gia stato fissato
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Vecchio 14-05-05, 17:08   #3 (permalink)
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Caro Buridano come già dissi in altra cartella...non mi son speso sulla pronuncia ma a mio avviso non è condivisibile la ricostruzione fattane dal giudice di primo grado. Però tentar non nuoce se l'importo è elevato se vi sono i presupposti che da mesi ormai avrsti dovuto verificare
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Vecchio 14-05-05, 17:24   #4 (permalink)
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Anzi proverò a puntualizzarlo presso la fonte.

Non che non condivida la sentenza, giudicamente l'esito, ma non per le ragioni addotte dal tribunale.

Ti faccio un esempio: è vietato comprare una casa prima che sia costruita? Sì se lo dice una regola, no se non lo dice. Ma non puoi dirmi che è impossibile perchè manca l'oggetto.

La sentenza a mio avviso è ultronea laddove parla di "oggetto". Io avrei preferito una sentenza di nullità per contrarietà a norme imperative (difetto di informazione) o anche di negozio in frode alla legge, se si tratta di titoli avuti in contropartita dalla banca.

Normalmente, le operazioni al grey market sono ammesse per investitori istituzionali ma non sono vietate; può essere il caso del trader che esplicitamente chieda l'acquisto alla banca.

quindi si tratta di valutare caso per caso.

La sentenza in questione a mio avviso perviene ad un esito corretto ma con argomentazioni discutibili
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