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Vecchio 12-05-05, 09:32   #1 (permalink)
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Direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali

12 maggio 2005
Libero stabilimento a pari condizioni

La direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali — votata ieri dal Parlamento europeo — rappresenta un risultato importante per l'Europa. Le nuove regole si applicheranno ai cittadini Ue che desiderano praticare una libera professione in uno Stato diverso da quello in cui hanno conseguito la loro qualifica professionale, alle stesse condizioni dei cittadini del Paese ospitante.
Dalle norme sono esclusi i notai, le professioni e le attività che partecipino ( anche occasionalmente) all'esercizio dei pubblici poteri in uno Stato membro. Anche i revisori sono esclusi, ma solo dall'applicazione delle norme sulla libera prestazioni dei servizi, poiché ad essi si applica l'ottava direttiva sul diritto delle società che ad essi specificamente si riferisce. Esclusi sono anche gli intermediari assicurativi benché i professionisti del settore dei trasporti ( anch'essi oggetto di direttive specifiche). Per gli avvocati viene invece chiarito che potranno utilizzare il sistema generale ( riconoscimento immediato con eventuali compensazioni), in alternativa alle direttive 77/ 249/ CEE sulla libera prestazione dei servizi e 98/ 5/ CE sulla libertà di stabilimento.
La definizione. La direttiva prevede per la prima volta la definizione del libero professionista europeo. Le professioni liberali sono, secondo la direttiva, quelle esercitate sulla base di qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto negli interessi dei clienti e del pubblico. L'esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma dei trattati, di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni a norma di legge stabilite autonomamente, nell'ambito di tale contesto, dai rispettivi organismi rappresentativi professionali salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la segretezza delle relazioni con i clienti.
Da questa definizione discende la specificità del professionista e viene marcata la differenza tra libero professionista e imprenditore commerciale tout court.
Gli Ordini. La direttiva prevede che sia autorità competente qualsiasi autorità o organismo investito di " poteri" dagli Stati membri.
In questo modo la direttiva si allinea alla situazione vigente nella maggior parte degli Stati membri, ove i poteri pubblici delegano parte della gestione delle professioni ad organismi autonomi, come gli ordini professionali.
La libera prestazione. I professionisti possono esercitare in uno Stato membro diverso da quello di origine in libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento.
( questo aspetto sarà approfondito sul giornale di domani).
La libera prestazione di servizi è l'attività temporanea e occasionale svolta in un Paese diverso da quello in cui il professionista è stabilito. La natura temporanea e occasionale della prestazione sarà stabilita, caso per caso, sulla base di criteri empirici quali durata, frequenza, regolarità e continuità.
Il sistema di regolazione non ha come regola generale quella del Paese d'origine ( il mutuo riconoscimento), ma piuttosto si prevede che il professionista sia soggetto in molti casi alle disposizioni in vigore nello Stato di destinazione del servizio.
Se in possesso di adeguate qualifiche, sarà esonerato dall'obbligo di abilitazione e di iscrizione all'Albo anche se lo Stato membro potrà imporgli un'iscrizione automatica pro forma e di informare tramite dichiarazione scritta le autorità competenti del Paese di destinazione, dichiarazione scritta che dovrà essere accompagnata da una serie di documenti comprovanti le proprie qualifiche. Il professionista potrà esercitare la professione con il titolo del Paese d'origine, espresso nella lingua di questo stesso Paese.
Per le professioni regolamentate aventi impatto sulla salute e la sicurezza, e che non siano disciplinate dalla sezione specifica della direttiva, è previsto un vero e proprio riconoscimento della qualifica ( compreso test attitudinale nel caso di differenza sostanziale tra le qualifiche del Paese di stabilimento e quello di prestazione del servizio).
Infine, se la professione non è regolamentata nel Paese di stabilimento, il prestatore di servizi dovrà provare di aver esercitato la professione per due anni nel corso degli ultimi dieci.

http://www.assinews.it/rassegna/arti...e120505la.html
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