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Cassazione: depressione per stress da lavoro? Paga l'azienda
Cassazione: depressione per stress da lavoro? Paga l'azienda
10/05/2005 Depressione per stress da lavoro? L'azienda può essere chiamata a risarcire la sofferenza patita dal lavoratore. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che ha condannato la Securpol Vigilantes di Arezzo a risarcire un ex dipendente con 4 mila euro per la depressione nella quale era caduto a causa dei turni troppo stressanti. Per la Suprema Corte ''l'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro'' come pure la ''tutela salute bene primario e costituzionalmente garantito'' devono prevalere ''sulla mera osservanza delle condizioni contrattuali e individuali e collettive che regolano le modalita' della prestazione lavorativa''. Il caso analizzato dalla sezione Lavoro della Cassazione riguarda un vigilantes, Francesco D. L. che, più volte, aveva chiesto alla sua azienda, la Securpol Vigilantes, di essere esentato dai continui turni notturni a causa della depressione nella quale era caduto. Turni troppo stressanti gli avevano infatti provocato ''cefaela muscolotensiva psicogena'' con ''disturbi di ansia tendenti alla cronicizzazione''. Patologie tutte confermate da certificazioni mediche stilate nel '99 dalla Asl che aveva accertato l'idoneità al lavoro del dipendente ''solo a condizione di pari alternanza tra lavoro notturno e diurno''. Ciò nonostante il vigilantes aveva continuato a lavorare senza alternanza di turni e nell'ottobre del 2000 veniva licenziato dall'azienda ''per impossibilità di essere adibito ad altra posizione lavorativa''. Il caso è finito in Cassazione dopo che il Tribunale di Arezzo, nel marzo 2001, aveva condannato l'azienda a risarcire il danno biologico all'ex dipendente con 12.500 euro per la patologia depresiva nella quale era caduto. Risarcimento ridotto dalla Corte d'Appello di Firenze che nel maggio del 2002 accordava a Francesco D. L. 4 mila euro di risarcimento per la sua depressione. L'azienda ha protestato in Cassazione anche in considerazione del fatto che l'Inail aveva considerato la patologia depressiva come malattia comune e non professionale e quindi non avrebbe provveduto all'indennizzo. La sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza 9353 ha respinto il ricorso sottolineando che ''la persistenza nell'adibizione costante a turni notturni che aveva dato causa alla depressione del lavoratore, costitui' indubbiamente un elemento di colpa, rilevante anche sotto il profilo penale (lesioni colpose), con conseguente responsabilita' civile della datrice di lavoro anche per il danno morale''. In proposito il relatore Luciano Vigolo sottolinea come ''l'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, anche in relazione ad un singolo lavoratore, essendo posto a tutela del bene primario e costituzionalmente garantito della salute, pevale sulla mera osservanza delle condizioni contrattauali individuali e collettive che regolano in via generale le modalita' della prestazione lavorativa, cosi' come prevalgono sulle esigenze organizzative del datore di lavoro''. Considerazioni queste che la Suprema Corte fa perché ''l'eventuale, comprovata e successivamente accertata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni confacenti al suo stato fisico o psichico, può costituire giustificato motivo di recesso datoriale''. Fonte: Adnkronos http://www2.assinews.it:8080/testi/t...100505tec.html |
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