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Legal Opinionist
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Nuova disciplina Emittenti!
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 14 aprile 2005 Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 14990) |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366»; Visto il decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004 «Decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, per il coordinamento con il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo numero 385 del 1993 e con il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998»; Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali; Vista la direttiva n. 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive n. 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, n. 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, n. 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 novembre 2000, n. 2001/107/CE e n. 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002; Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004 e n. 14743 del 13 ottobre 2004; Vista la lettera del 13 aprile 2005, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 42, comma 3, e 50, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998; Ritenuta la necessita' di modificare il regolamento adottato con delibera n. 11971/1999 in considerazione delle novita' introdotte dalla riforma del diritto societario e per tener conto delle disposizioni di cui al menzionato regolamento (CE) n. 1606/2002; Ritenuta altresi' la necessita' di adeguare il disposto degli articoli 22, 23, 24 e 25 del regolamento adottato con delibera n. 11971/1999 alle previsioni della citata direttiva comunitaria; Ritenuta infine l'opportunita' di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al regolamento medesimo; Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa; Delibera: I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004 e n. 14743 del 13 ottobre 2004, e' modificato ed integrato come segue: nell'art. 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «h) "parti correlate": i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.»; nell'art. 3, la lettera c) e' cosi' modificata: «c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento adottato dalla Banca d'Italia nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo Unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo, nonche' nella parte riguardante le modificazioni del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR previsti dagli articoli 39, comma 3, e 47, comma 1, del Testo Unico;»; nell'art. 5, dopo le parole «Le indicazioni relative al prezzo,» sono inserite le parole «alla misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione,»; nell'art. 6: nel comma 1, l'ultimo periodo «Gli emittenti strumenti finanziari quotati che si siano avvalsi di detta facolta' sono tenuti a predisporre il documento allo scadere di ogni dodici mesi.», e' soppresso; nel comma 3, le parole «indicato nel comma 1» sono sostituite dalle parole «dalla pubblicazione del documento». L'art. 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Istruttoria della Consob). - 1. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro sette giorni, che la comunicazione e' incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine e' di quindici giorni per le sollecitazioni, finalizzate alla quotazione, aventi ad oggetto azioni non quotate ne' diffuse, e per quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi sulla base di programmi. 2. A pena di inammissibilita' della comunicazione, le informazioni o la documentazione mancanti devono essere inoltrate alla Consob entro sessanta giorni dalla data in cui l'offerente e' informato della incompletezza. 3. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati ne' diffusi, l'autorizzazione prevista nell'art. 94, comma 3, del Testo Unico e' rilasciata entro quaranta giorni dalla data della comunicazione. 4. Il termine previsto nel comma precedente e' di venti giorni nel caso in cui la sollecitazione riguardi: a) strumenti finanziari non quotati ne' diffusi emessi da societa' che abbiano gia' emesso altri strumenti finanziari quotati o diffusi della stessa categoria ovvero azioni quotate o diffuse; b) azioni o quote di OICR o fondi pensione aperti se e' stato gia' pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'allegato 1B per prodotti della medesima categoria. 5. I termini previsti nei commi 3 e 4 sono sospesi in caso di richiesta di documentazione o informazioni e riprendono a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.». L'art. 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Pubblicazione degli avvisi integrativi). 1. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzate alla quotazione l'eventuale avviso integrativo previsto dall'art. 5 e' pubblicato con le stesse modalita' utilizzate per il prospetto informativo. Con esso sono resi noti: a) entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, il prezzo massimo di offerta, salvo che, trattandosi di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari gia' quotati, sia consentito all'investitore di indicare il prezzo massimo di sottoscrizione e/o di acquisto; b) entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, la misura minima del tasso di interesse nominale e la misura minima del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione; c) almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione, il numero complessivo degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, il numero minimo degli strumenti finanziari da collocare con la sollecitazione e l'indicazione dei soggetti incaricati del collocamento; d) non appena determinati, il prezzo stabilito per la sollecitazione, nonche' la misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione. 2. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati e di sollecitazioni non finalizzate alla quotazione l'avviso integrativo con l'indicazione del prezzo, della misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione e' reso noto entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione con le stesse modalita' indicate nel comma 1. 3. Copia degli avvisi previsti nei commi precedenti e' trasmessa alla Consob, contestualmente alla loro pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico.». Nell'art. 9-bis, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Quando la sollecitazione riguarda strumenti finanziari emessi sulla base di un programma, il prospetto puo' essere costituito dal documento informativo sull'emittente e da una o piu' note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel programma. In tal caso il contenuto del prospetto e i termini istruttori, decorrenti dall'invio della comunicazione, sono conformi al successivo art. 62.». Nell'art. 10, comma 2, lettera b), le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 3». Nell'art. 13: nel comma 7, dopo le parole «il responsabile del collocamento» sono inserite le parole «o, in sua assenza, l'offerente»; nel comma 8, dopo le parole «il responsabile del collocamento» sono inserite le parole «o, in sua assenza, l'offerente». Nell'art. 17, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «5. Ogni annuncio pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il pubblico puo' ottenere il prospetto informativo nonche' gli altri eventuali mezzi attraverso i quali puo' consultarlo.». Nell'art. 18: al comma 1, lettera c), le parole «art. 27» sono sostituite dalle parole «art. 24-ter»; al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) inserire l'avvertenza "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri".». Nell'art. 20, il comma 1 e' cosi' modificato: «1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano gli articoli seguenti e, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I.». Nell'art. 21, al comma 1 sono aggiunte le parole «e, ove prevista, la data di chiusura.». Nell'art. 22: al comma 1, le parole «paragrafo 2 della sezione II del» sono soppresse; il comma 2 e' cosi' modificato: «2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo e' consegnata gratuitamente all'investitore. In ogni momento copia dei documenti menzionati nel prospetto informativo e' resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.»; il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del perfezionamento dell'operazione, e' consegnata gratuitamente all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.»; il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto informativo, i rendiconti periodici nonche', ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR.»; al comma 5, le parole «Le informazioni previste dall'art. 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.» sono soppresse. La rubrica della sezione II e' cosi' modificata: «Quote o azioni di OICR italiani aperti». L'art. 23 e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Prospetto informativo completo e semplificato). - 1. Il prospetto informativo completo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione e' costituito dalla: a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalita' di partecipazione; b) Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e Turnover di portafoglio; c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento. 2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte integrante del prospetto informativo completo, al quale sono allegati. 3. Il prospetto informativo semplificato e' costituito dalle parti I e II. 4. Il prospetto informativo completo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 8, 9 e 19 di cui all'allegato 1B.». Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente: «Art. 23-bis (Aggiornamento del prospetto informativo completo e semplificato). - 1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo completo pubblicato relativo a quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione e nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. 2. L'aggiornamento delle parti I e II e' effettuato mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato: a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'allegato 1G; b) della parte del prospetto informativo modificata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob e decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, negli altri casi. 3. La parte III e il modulo di sottoscrizione devono essere aggiornati al variare delle informazioni riportate e devono essere contestualmente inviati alla Consob con evidenziazione delle informazioni modificate e della nuova data di validita'. 4. Le modifiche da apportare al regolamento di gestione o allo statuto dell'OICR, la cui efficacia sara' sospesa per il periodo stabilito in base al regolamento della Banca d'Italia, devono essere tempestivamente comunicate alla Consob per l'aggiornamento del prospetto se comportano la variazione delle informazioni in esso contenute. In tal caso l'aggiornamento puo' essere effettuato anche mediante la pubblicazione, secondo le modalita' e nel termine di cui alla lettera b) del comma 2, della comunicazione ai partecipanti predisposta in base al regolamento della Banca d'Italia e redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Al termine del periodo di sospensiva, il prospetto informativo contenente le informazioni gia' inserite nella comunicazione ai partecipanti e' pubblicato con data di validita' coincidente con l'inizio dell'efficacia delle modifiche del regolamento di gestione o dello statuto dell'OICR. 5. Le parti I e II del prospetto informativo contenenti l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni gia' inserite nei supplementi previsti alla lettera a) del comma 2 sono pubblicate entro il mese di febbraio di ciascun anno. 6. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identita' del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento, nonche' le informazioni del prospetto relative agli OICR di nuova istituzione che non siano gia' contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno. 7. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito. 8. La Consob puo', di volta in volta, stabilire diverse modalita' di comunicazione ai partecipanti.». L'art. 24 e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (Prospetto informativo). - 1. Il prospetto informativo, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana: a) reca l'attestazione che lo stesso e' una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorita' estera; b) contiene l'indicazione che lo stesso e' depositato presso la Consob. 2. Il modulo di sottoscrizione e' redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonche' del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori.». |
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La «Sezione III. Quote o azioni di OICR esteri armonizzati» e'
posta dopo l'art. 23-bis. Dopo l'art. 24 e' inserito il seguente: «Art. 24-bis (Aggiornamento del prospetto informativo). - 1. Se al prospetto, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorita' estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento e' tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorita' estera. Il prospetto, completo e semplificato, aggiornato in lingua italiana e' contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati della commercializzazione. 2. Le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua diffusione da parte del soggetto di cui all'art. 24, comma 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione e' effettuata decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia. 3. Le variazioni del prospetto, completo e semplificato, che riguardano l'identita' del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.». Dopo l'art. 24-bis e' inserito il seguente: «Art. 24-ter (Obblighi informativi). - 1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalita' in esso previsti, salve le prescrizioni del successivo comma 3. Di tali obblighi informativi e' fornito alla Consob un elenco dettagliato. 2. I rendiconti periodici nonche', ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso i soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti. 3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicita' richiesta dal regolamento o dallo statuto, e' pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione. 4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.». L'art. 25 e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Investitori professionali). - Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati e' rivolta solo agli investitori definiti dall'art. 31, comma 2, del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'art. 24-ter, comma 3.». Dopo l'art. 25 e' inserita la seguente sezione: «Sezione IV - Quote di fondi italiani chiusi». L'art. 26 e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Prospetto informativo). - 1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote dei fondi di cui alla presente sezione si compone delle seguenti: a) Parte I - Caratteristiche del fondo, modalita' di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione; b) Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione, composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo. 2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 10, 11 e 12 di cui all'allegato 1B.». L'art. 27 e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Svolgimento delle sollecitazioni e aggiornamento del prospetto informativo). - 1. Alle sollecitazioni di quote dei fondi chiusi si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo II e, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda piu' emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Per le sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti possono riutilizzare il prospetto gia' pubblicato, aggiornandone le informazioni contenute nella parte II e integrando la parte I con un supplemento relativo alle variazioni eventualmente intervenute indicate nell'allegato 1G. La parte II aggiornata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, ed il supplemento sono pubblicati entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In tale occasione sono comunicate alla Consob le date di inizio e di conclusione del periodo di adesione. 3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione contiene le informazioni gia' inserite nei supplementi di cui al comma 2 ed all'art. 11, nonche' le ulteriori variazioni eventualmente intervenute. 4. Le informazioni previste dall'art. 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.». Dopo l'art. 27 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Obblighi informativi). - 1. Gli offerenti quote di fondi immobiliari, previa comunicazione alla Consob, mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito internet e la sede della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione: a) le relazioni di stima dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della societa' di gestione del risparmio, da soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o dalle societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene; b) gli atti di conferimento dei beni e le informazioni concernenti i soggetti conferenti e il relativo gruppo di appartenenza; c) le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo; d) le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo; e) le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza. 2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni effettuate con soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, nonche' ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del fondo. 3. Gli offerenti quote di fondi chiusi mobiliari osservano l'obbligo di cui al comma 1, lettera e) e diffondono, secondo le forme previste dal regolamento di gestione, le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato.». Dopo l'art. 27-bis e' inserita la seguente sezione: «Sezione V - Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati». L'art. 28 e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (Pubblicazione ed aggiornamento del prospetto informativo). - 1. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente sezione e' redatto secondo gli schemi di cui all'art. 23, comma 4. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalita' previste all'art. 23-bis. 2. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR chiusi di cui alla presente sezione e' redatto secondo gli schemi di cui all'art. 26. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalita' previste all'art. 27.». Dopo l'art. 28 e' inserito il seguente: |
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«Art. 28-bis (Obblighi informativi). - 1. Dalla data della
comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob: a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti; b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorita' competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti; c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 24-ter, 25 e 27-bis.». La rubrica del capo III e' cosi' modificata: «Disposizioni particolari riguardanti i fondi pensione». Nell'art. 29, al comma 1 le parole «, 3» sono soppresse. L'art. 30 e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Aggiornamento del prospetto informativo). - 1. Il prospetto informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti e' redatto secondo lo schema 13 dell'allegato 1B. 2. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'art. 23-bis, commi 1, 2, 5 e, in quanto compatibile, il comma 4.». Nell'art. 31, al comma 2, la parola «23» e' sostituita dalla parola «28-bis». Nell'art. 32, comma 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «comma 4» e le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 3». L'art. 34 e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Disposizioni transitorie). - 1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso al 1° giugno 2005 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto o, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2005. Per le sollecitazioni e le quotazioni di quote di fondi chiusi e di quote o azioni di OICR non armonizzati e' pubblicato un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal 1° giugno 2005. 2. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in allegato 1H e' diffuso unitamente a tali prospetti. 3. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati non ancora muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in allegato 1H e' diffuso alla prima occasione di pubblicazione dei prospetti semplificato e completo unitamente agli stessi e, comunque, entro il 31 dicembre 2005. 4. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria e' rappresentata da un indice "euro" e' riportato, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento adottata in tale periodo.». Nell'art. 36, le parole «l'art. 37, comma 1,» sono sostituite dalle parole «l'art. 37, commi 1, 2, 3 e 4,». L'art. 37 e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Comunicazione dell'offerta). - 1. Alla comunicazione alla Consob prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico sono allegati il documento d'offerta e la scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in allegato 2A e 2B, nonche' la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento o, in alternativa, la dichiarazione di impegno a costituirle entro l'inizio del periodo di adesione, fornendone in tal caso specifica descrizione. 2. La comunicazione indica che: a) sono state contestualmente presentate alle autorita' competenti le richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto delle partecipazioni; b) e' stata deliberata la convocazione dell'organo competente a deliberare l'eventuale emissione di strumenti finanziari da offrire in corrispettivo. 3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro cinque giorni, che la comunicazione e' incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine e' di otto giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo strumenti finanziari non quotati ne' diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico. 4. In caso di offerte diverse da quelle effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 108 del Testo Unico, le informazioni o la documentazione previste dal comma precedente devono essere inoltrate alla Consob, a pena di inammissibilita' della comunicazione, entro quindici giorni dalla data in cui l'offerente e' informato della eventuale incompletezza. 5. Dell'intervenuta comunicazione e' data senza indugio notizia, mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente. Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le finalita' dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali modalita' di finanziamento previste, le eventuali condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali consulenti. Nel caso in cui l'emittente sia una societa' quotata si applica l'art. 66, comma 3. 6. Con le modalita' previste dal comma precedente e' data notizia dell'incompletezza della comunicazione e del successivo completamento della stessa.». Nell'art. 38, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «5. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d'offerta che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al documento d'offerta e da pubblicare con le stesse modalita' utilizzate per quest'ultimo. Il supplemento e' pubblicato decorsi tre giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste e contestualmente trasmesso all'emittente. Copia del supplemento pubblicato e' trasmesso alla Consob su supporto informatico.». L'art. 39 e' sostituito dal seguente: «Art. 39 (Comunicato dell'emittente). - 1. Il comunicato dell'emittente: a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata dei componenti dell'organo amministrativo sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti; b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'art. 104 del Testo Unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa e' tempestivamente resa nota al mercato; c) fornisce informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto di azioni della societa' da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza, anche in societa' controllate o controllanti, nonche' sui patti parasociali di cui all'art. 122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni dell'emittente; d) fornisce informazioni aggiornate sui compensi percepiti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai direttori generali dell'emittente, ovvero deliberati a loro favore; e) fornisce informazioni sui fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata; f) fornisce informazioni sull'andamento recente e le prospettive dell'emittente, ove non riportate nel documento d'offerta. 2. Nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto obbligazioni o altri titoli di debito assimilabili alle obbligazioni, il comunicato dell'emittente fornisce le informazioni previste dalle lettere a), e) ed f) del comma precedente nonche' informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto dei titoli offerti da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza. 3. Il comunicato e' trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste della Consob, e' reso noto al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi precedenti forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento.». Nell'art. 40, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il periodo di adesione non puo' avere inizio: a) se non e' stata trasmessa alla Consob la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento; b) prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del documento d'offerta, o, nel caso in cui tale documento comprenda gia' il comunicato dell'emittente, prima del giorno successivo a tale diffusione; c) se non e' stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla normativa di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi d'investimento; d) se non e' stata assunta la delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio.». L'art. 41 e' sostituito dal seguente: «Art. 41 (Norme di trasparenza). - 1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilita' da parte di tutti i destinatari. 2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo: a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob; b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti; c) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la societa' di gestione del mercato. 3. Le sintesi del documento di offerta eventualmente diffuse nel corso del periodo di adesione, devono comunque: a) riportare integralmente il paragrafo «avvertenze» del documento; b) fare rinvio, per ciascuna delle informazioni riportate, ai corrispondenti paragrafi del documento d'offerta nei quali le stesse sono illustrate in modo analitico; c) recare l'avvertenza, riprodotta con un carattere che ne consenta un'agevole lettura, che la sintesi non e' sottoposta alla preventiva verifica della Consob; d) fare espresso riferimento ai luoghi nei quali sono disponibili il documento d'offerta e il comunicato dell'emittente. Copia della sintesi e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. 4. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione gia' diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. 5. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalita' dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facolta' previste nel documento d'offerta, secondo le indicazioni dell'allegato 2C. 6. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob puo' richiedere, ai sensi dell'art. 114, commi 3 e 4 del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro societa' controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. 7. Dalla data della comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob puo': a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo nonche' ai revisori e dirigenti; b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera c) del Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.». Nell'art. 45, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere piu' del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo Unico, di una societa' quotata o il controllo di una societa' non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'art. 106, comma 3, lettera a), del Testo Unico, quando l'acquirente venga cosi' a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, piu' del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo Unico di una societa' quotata.». Nell'art. 46, le parole «azioni ordinarie» sono sostituite dalle parole «azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo Unico». |
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L'art. 50 e' sostituito dal seguente:
«Art. 50 (Opa residuale). - 1. Il soggetto tenuto all'obbligo di offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non e' dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria. 2. La societa' di gestione del mercato: a) segnala alla Consob le societa' per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, puo' essere adottata una soglia superiore al novanta per cento, tenuto conto della necessita' di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni; b) da' notizia dell'avvenuto ripristino del flottante. 3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: a) corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente; b) prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre; c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente; d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente. 4. Ai fini indicati al comma 3, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della societa' incaricata della revisione contabile dell'emittente sulla congruita' degli elementi forniti. 5. Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3. 6. Ai fini della determinazione del prezzo nel caso previsto dal comma 5, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale: a) la comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico; b) un'attestazione della societa' incaricata della revisione contabile dell'emittente, redatta secondo i criteri generali indicati dalla Consob, sull'esistenza o meno di eventi, non noti al mercato, che possano incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria o sulle prospettive reddituali dell'emittente, intervenuti successivamente al rilascio del giudizio sull'ultimo bilancio pubblicato ovvero, se piu' recente, sull'ultima relazione semestrale pubblicata, sottoposti a revisione contabile completa.». Nell'art. 51, comma 1, lettera a), dopo la parola «"sponsor"» sono inserite le parole «o "listing partner"». Nell'art. 55, comma 1, le parole «l'art. 7, comma 1» sono sostituite dalle parole "l'art. 7, commi 1 e 2». Nell'art. 59, al comma 2, le parole «Sezioni II e III» sono sostituite dalle parole «Sezioni II e V». L'art. 60 e' sostituito dal seguente: «Art. 60 (Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati). - 1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi e' allegato il prospetto di quotazione redatto secondo gli schemi 10, 11 e 12 contenuti nell'allegato 1B. Il prospetto di quotazione e' messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria. 2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati e' allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 19 contenuto nell'allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il prospetto e' messuo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. 3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati e' allegato il documento di quotazione redatto secondo lo schema 14 contenuto nell'allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il documento di quotazione e' messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.». Nell'art. 61: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 62, il prospetto di quotazione riguardante obbligazioni, anche strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali e quello riguardante covered warrant e certificates puo' essere costituito da un documento informativo sull'emittente e da una nota integrativa contenenti le informazioni indicate nell'allegato 1B.»; nel comma 2, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «comma 4» e le parole «Il documento pubblicato e' utilizzato» sono sostituite dalle parole «Il documento pubblicato puo' essere utilizzato»; il primo periodo del comma 3 e' cosi' modificato: «In occasione delle singole ammissioni la domanda e' corredata della nota integrativa.». Nell'art. 62: la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma)»; il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando l'ammissione a quotazione di obbligazioni, anche strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali, covered warrant e certificates, e' effettuata sulla base di un programma il prospetto di quotazione puo' essere costituito dal documento informativo sull'emittente indicato all'art. 61 e da una o piu' note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel programma.». Nell'art. 63, comma 2, le parole «art. 7, comma 2» sono sostituite dalle parole «art. 7, comma 3». Nell'art. 70, comma 5, lettera c), il periodo «il verbale e le deliberazioni adottate sono messi a disposizione del pubblico» e' sostituito dal seguente: «il verbale delle deliberazioni adottate e' messo a disposizione del pubblico». Dopo l'art. 70 e' inserito il seguente: «Art. 70-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile. 2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma precedente sia deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile. 3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'art. 2447-novies, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. 4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, il contratto previsto dall'art. 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2447-decies, comma 3, lettera a).». Nell'art. 71-bis, il comma 3 e' soppresso. L'art. 72 e' sostituito dal seguente: «Art. 72 (Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni). - 1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo redatta in conformita' all'allegato 3A. 2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, ultima parte e comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, anche la relazione della societa' di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della societa' di revisione sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni. 3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la societa' di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della societa' di gestione accentrata e con le modalita' da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione dell'organo amministrativo integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito e' data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la societa' di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla societa' di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. 4. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avra' luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. 5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile: a) i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile; b) il verbale delle deliberazioni adottate e' messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile.». Nell'art. 74, comma 2, le parole «il verbale e le deliberazioni adottate» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni adottate». Nell'art. 75, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile, si applica l'art. 70-bis.». Nell'art. 76, dopo le parole «dagli articoli 70,» sono inserite le parole «70-bis,». Nell'art. 77: nel comma 1, lettera a), le parole «sette giorni» sono sostituite dalle parole «quindici giorni». nel comma 4, le parole «Entro sette giorni» sono sostituite dalle parole «Entro quindici giorni». Nell'art. 80, la rubrica e' sostituita come segue: «(Parere dell'organo di controllo sul conferimento dell'incarico di revisione)». L'art. 81 e' sostituito dal seguente: «Art. 81 (Relazione semestrale). - 1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la societa' di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della societa' di revisione. 2. La relazione semestrale e' redatta in conformita' al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. 3. Per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato la relazione semestrale e' altresi' costituita dai prospetti contabili della societa' capogruppo e, qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico, dalle relative note, predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio d'esercizio. 4. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.». Dopo l'art. 81 e' inserito il seguente: «Art. 81-bis (Relazione semestrale - regime transitorio). - 1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, gli emittenti azioni possono predisporre la relazione semestrale consolidata relativa all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 secondo le disposizioni del presente articolo. Sono in tal caso fornite: a) una riconciliazione quantitativa del patrimonio netto alla data di chiusura del semestre e alla data di chiusura dell'esercizio precedente e del risultato alla data di chiusura del semestre, determinati con i criteri di redazione utilizzati per il bilancio dell'esercizio precedente, rispetto al valore dagli stessi assunto in applicazione dei principi contabili internazionali. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticita' la natura e l'ammontare delle piu' significative rettifiche da apportare al patrimonio netto e al risultato del periodo; b) in un'appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard", adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione. 2. Gli emittenti azioni non tenuti alla redazione dei conti consolidati, che non redigeranno il bilancio d'esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, devono predisporre la relazione semestrale secondo le disposizioni del presente articolo. 3. La relazione semestrale e' costituita: a) per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio consolidato, da prospetti contabili e da note esplicative ed integrative; b) per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, dai prospetti contabili della societa' capogruppo e dai prospetti contabili e dalle note esplicative ed integrative consolidate di gruppo. Sono altresi' predisposte le note relative ai prospetti contabili della capogruppo qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico. 4. I prospetti contabili sono redatti in conformita' alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato relativi all'esercizio precedente. 5. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del codice civile o del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, possono indicare nello stato patrimoniale le sole voci precedute da numeri romani e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono utilizzare per la redazione dei prospetti contabili gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni semestrali di vigilanza. 6. Le societa' finanziarie tenute a redigere il bilancio ai sensi del codice civile, la cui attivita' consista in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diverse da quella creditizia o finanziaria, che inseriscono nella relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio il conto economico riclassificato indicato dalla CONSOB con apposito provvedimento, dovranno utilizzare nella relazione semestrale il predetto conto economico, in luogo di quello previsto dall'art. 2425 del codice civile. 7. Il risultato di periodo puo' essere indicato al lordo o al netto delle imposte. Sono indicati gli acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte. 8. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili figurano quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo. 9. Le note esplicative ed integrative sono redatte secondo i criteri indicati nell'allegato 3C-bis e, in ogni caso: a) contengono ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attivita' e il risultato economico e indicano i fattori particolari che hanno influito su tale attivita' e su tale risultato; b) consentono un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente; c) indicano i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attivita' per l'esercizio in corso. 10. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.». L'art. 82 e' sostituito dal seguente: |
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«Art. 82 (Relazione trimestrale). - 1. Gli emittenti azioni, entro
quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso. La relazione trimestrale e' predisposta secondo quanto indicato nell'allegato 3D ovvero dal principio contabile internazionale concernente l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. 2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se previa comunicazione alla Consob e al pubblico: a) rendono pubblica la relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre; b) rendono disponibili il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ovvero, nel modello dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo amministrativo, presso la sede sociale e presso la societa' di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.». Dopo l'art. 82 e' inserito il seguente: «Art. 82-bis (Relazione trimestrale - regime transitorio). - 1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, gli emittenti azioni possono predisporre le relazioni trimestrali relative all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvate entro la data del 30 settembre 2005 secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio precedente e sulla base dei criteri indicati nell'allegato 3D. Sono in tal caso fornite: a) per la prima relazione trimestrale, informazioni dettagliate in merito alle procedure poste in essere per la transizione ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ed il loro grado di realizzazione; b) per la seconda relazione trimestrale: 1. Una riconciliazione dei saldi finali riportati nei prospetti contabili determinati con i criteri di redazione utilizzati per il bilancio dell'esercizio precedente rispetto al valore dagli stessi assunto in applicazione dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticita' la natura e l'ammontare delle piu' significative rettifiche da apportare ai saldi finali riportati nei prospetti contabili; 2. In un'appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard" adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione. 2. La prima relazione trimestrale relativa all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005, ove redatta ai sensi dell'art. 82, puo' essere messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato entro settantacinque giorni dal termine del trimestre. 3. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione della seconda relazione trimestrale relativa all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005, se, previa comunicazione alla Consob e al pubblico, redigono la relazione semestrale in conformita' a quanto disposto dall'art. 81. 4. Qualora l'emittente rediga la prima o la seconda trimestrale sulla base di quanto disposto dall'art. 82 deve pubblicare, in una appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard", corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.». Nell'art. 84, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «2. Nell'avviso di convocazione gli emittenti azioni riportano le disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea.». Nell'art. 90, comma 1, lettera d), le parole «il verbale e le deliberazioni» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni». Dopo l'art. 90 e' inserito il seguente: «Art. 90-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob: a) il verbale delle deliberazioni di cui all'art. 70-bis, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico; b) nel caso previsto dall'art. 70-bis, comma 2, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea; c) la documentazione prevista dall'art. 2447-novies, contestualmente alla diffusione al pubblico; d) il contratto previsto dall'art. 2447-bis, comma 1, lettera b), contestualmente alla diffusione al pubblico.». Nell'art. 92: nel comma 1, lettera c), le parole «il verbale e le deliberazioni» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni»; nel comma 1, lettera e), le parole «comma 4» sono sostituite dalle parole «comma 5». Nell'art. 94, comma 2, le parole «il verbale e le deliberazioni» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni». Nell'art. 95, comma 1, dopo le parole «90, comma 1,» sono inserite le parole «90-bis,». Nell'art. 96, comma 1, lettera b), dopo le parole «dagli articoli 81 e 82,» sono inserite le parole «comma 1,». Dopo l'art. 98 e' inserito il seguente: «Art. 98-bis (Strumenti finanziari previsti dall'art. 2351, comma 5, del codice civile). - 1. Gli emittenti azioni, in occasione dell'emissione di strumenti finanziari cui e' riservata, ai sensi dell'art. 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, comunicano alla Consob e alla societa' di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonche' l'ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione e' effettuata entro il giorno successivo all'emissione.». L'art. 100 e' sostituito dal seguente: «Art. 100 (Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale). - 1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello e secondo le istruzioni previsti nell'allegato 3H.». Nell'art. 102: il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le societa' di gestione del risparmio con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, danno notizia delle informazioni di cui all'art. 27-bis, commi 1 e 3, con le modalita' stabilite dall'art. 83. Si applica l'art. 84.»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «3. Gli obblighi previsti dall'art. 27-bis, commi 1 e 3, sono assolti anche mediante l'invio di un apposito comunicato alla societa' di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. Il comunicato e' contestualmente trasmesso alla Consob. 4. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana.». Nell'art. 103, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «2. Le societa' di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, osservano l'art. 22, comma 4, e rendono altresi' disponibili nel proprio sito Internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni: a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi; b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi.». L'art. 103-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 103-bis (Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati). - 1. Le societa' di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, osservano l'art. 22, comma 4, e rendono altresi' disponibili nel proprio sito Internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni: a) il prospetto di quotazione; b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR; c) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR. 2. Le informazioni previste dall'art. 23-bis, comma 6, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito Internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento. 3. Le societa' di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, osservano l'art. 22, comma 4, e rendono altresi' disponibili nel proprio sito Internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni: a) il prospetto di quotazione; b) il documento di quotazione. 4. Le informazioni previste dall'art. 24-bis, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito Internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato di quotazione e il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento. 5. Si applicano le disposizioni dell'art. 87». Nell'art. 105: nel comma 2, lettera c), le parole «72, comma 4» sono sostituite dalle parole «72, comma 5»; nel comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «d) il verbale di cui all'art. 70-bis, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico nonche' la relazione illustrativa di cui all'art. 70-bis, comma 2, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato; e) la documentazione prevista dall'art. 70-bis, commi 3 e 4, contestualmente alla diffusione al pubblico.». Nell'art. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Consob pubblica l'elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.». Dopo l'art. 109 e' inserito il seguente: «Art. 109-bis (Informazioni su patti parasociali). 1. Gli emittenti azioni diffuse informano il pubblico, con le modalita' previste dall'art. 109, della comunicazione di cui all'art. 2341-ter del codice civile, indicando ogni elemento necessario per una compiuta valutazione del patto. 2. Il comma precedente si applica anche ai patti gia' dichiarati ai sensi dell'art. 2341-ter del codice civile al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.». Nell'art. 111: nel comma 1, dopo le parole «art. 84» sono inserite le parole «, comma 1»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «2. Agli emittenti azioni diffuse si applicano anche le disposizioni dell'art. 84, comma 2.». Nell'art. 112: il comma 1 e' soppresso; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «1. Sono dispensati dall'adempimento dell'art. 114, comma 1, del Testo Unico e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109, 110 e 111, gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione Europea o nei mercati di Paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Testo Unico e le Sicav.». Nell'art. 118, comma 3, le parole «gestione collettiva o individuale del risparmio» sono sostituite dalle parole «gestione del risparmio». Dopo l'art. 122 e' inserito il seguente: «Art. 122-bis (Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'art. 2351, comma 5, del codice civile). - 1. Tutti coloro che possiedono strumenti finanziari cui e' riservata, ai sensi dell'art. 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione alla societa' emittente e alla Consob quando, alternativamente: a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell'organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilita'; b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie. 2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente rilevano gli strumenti finanziari: - dei quali un soggetto e' titolare, anche se il diritto di voto spetta o e' attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale soggetto spetta o e' attribuito il diritto di voto; - di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societa' controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o e' attribuito a tali soggetti. Si applica l'art. 118, comma 3. 3. La comunicazione e' effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'avvenuta conoscenza della possibilita' di cui al comma 1, lettera a) ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante il modello previsto nell'allegato 4. Si applica l'art. 121, commi 2 e 3. 4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.». Nell'art. 130, comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte; c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando: - il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti; - le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonche' il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte; - il soggetto che in virtu' del patto esercita il controllo della societa' o che e' in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari. Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra piu' di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della societa', ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis del codice civile, e' trasmesso alla societa' stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalita' di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco e' reso disponibile dalla societa' per la consultazione da parte del pubblico;». |
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«1.6.6 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico
affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare. In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile. In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.»; nel punto 1.7, in fine, e' inserito il seguente capoverso: «Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera F): dopo il punto 2.1 e' inserito il seguente: «(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.»; dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente: «2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilita' e di professionalita' fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies del codice civile e dell'art. 148 del Testo Unico.»; il testo della nota 17 del punto 2.5 e' sostituito dal seguente: «Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della societa' (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali).»; nel punto 2.6, le parole «il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «degli organi di amministrazione e di controllo»; nel punto 2.7, le parole «il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «degli organi di amministrazione e di controllo»; nel punto 2.8, le parole «membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo»; inoltre, le parole «strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso» sono sostituite dalle parole «strumenti finanziari posseduti alla data di pubblicazione del prospetto informativo»; nel punto 2.9, le parole «componenti del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo»; nel punto 2.11, le parole «membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera H), punto 4.8, le parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dai componenti dell'organo di amministrazione». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera L): dopo il punto 6.8 sono inseriti i seguenti: «6.8.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile. Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di strumenti finanziari partecipativi. 6.8.2 - Indicazione dell'adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate (c.d. Codice Preda). Descrivere il sistema di corporate governance dell'emittente e fornire indicazioni circa le modalita' di adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate.»; nel punto 6.12, le parole «ovvero di una delega agli amministratori» sono sostituite dalle parole «ovvero di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione»; nel punto 6.14, dopo le parole «Indicazione dell'esistenza di quote» sono inserite le parole «o di strumenti finanziari partecipativi». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera O), dopo il punto 9.6 e' inserito il seguente: «(*) 9.6.1 Ove l'offerente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera Q), dopo il punto 11.3 e' inserito il seguente: «11.3.1 - Per le societa' non ancora iscritte nel registro delle imprese, fornire informazioni in merito all'iter da seguire in sede di costituzione per pubblica sottoscrizione ai sensi degli articoli 2333 e seguenti del codice civile. In particolare, fornire notizie in merito all'avvenuto deposito presso un notaio del programma, con le firme autenticate dei promotori.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera S): dopo il punto 13.1 e' inserito il seguente: «13.1.1 - Schemi di stato patrimoniale e conto economico tratti dalla relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente all'ultimo bilancio.»; dopo il punto 13.4 e' inserito il seguente: «13.5 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente). Appendici per le societa' non ancora iscritte nel registro delle imprese. - Programma depositato presso un notaio ai sensi dell'art. 2333 del codice civile; - Progetto di costituzione contenente i dati economico-finanziari dell'iniziativa.». I punti «13.5», «13.6» e «13.7» sono rinumerati come punti «13.6», «13.7» e «13.9», restando invariato il contenuto. Dopo il punto 13.7 e' inserito il seguente: «13.8 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvata successivamente all'ultimo bilancio.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera T), il testo della nota 28 del «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA» e' sostituito dal seguente: «La dichiarazione di responsabilita' sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualita' di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonche' dallo sponsor/listing partner e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente e dell'emittente).». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente: «C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera E): dopo il punto 1.6 e' inserito il seguente: «1.6.1 - Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente e' soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento. In tale circostanza per i dati e gli elementi informativi di cui all'art. 2497-bis, commi 4 e 5 del codice civile, fare rinvio alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione riportate in appendice al prospetto informativo.»; nel punto 1.7, in fine, e' inserito il seguente capoverso: «Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.»; dopo il punto 1.7, e' inserito il seguente: «1.8 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare. In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile. In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera F): dopo il punto 2.1 e' inserito il seguente: «(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.»; dopo il punto 2.2. e' inserito il seguente: «2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilita' e di professionalita' fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies codice civile e dell'art. 148 del Testo Unico.»; il testo della nota 6 del punto 2.5. e' sostituito dal seguente: «Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della societa' (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali).»; nel punto 2.6, le parole «dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale» sono sostituiti dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»; nel punto 2.7., le parole «ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»; nel punto 2.8, le parole «membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo»; inoltre, le parole «strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso» sono sostituite dalle parole «strumenti finanziari posseduti alla data di pubblicazione del prospetto informativo»; nel punto 2.9, le parole «membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo»; nel punto 2.11, le parole «membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera L): dopo il punto 6.3 sono inseriti i seguenti: «6.3.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile. Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di strumenti finanziari partecipativi. 6.3.2 - Indicazione dell'adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate (c.d. Codice Preda). Descrivere il sistema di corporate governance dell'emittente e fornire indicazioni circa le modalita' di adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate.»; nel punto 6.5, le parole «di una delega agli amministratori» sono sostituite dalle parole «di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione». |
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Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera S):
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO»; nel paragrafo «Appendici», dopo il punto 13.4 sono inseriti i seguenti: «13.5 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente). 13.6 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente al bilancio.»; il punto «13.5» e' rinumerato come punto «13.7», restando invariato il contenuto. Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera A) «COPERTINA», le parole «responsabile del collocamento e sponsor» sono sostituite dalle parole «responsabile del collocamento, sponsor e listing partner». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera c) - 1) «AVVERTENZE PER L'INVESTITORE»: la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente: «C) - 1) Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)»; dopo l'avvertenza «- le eventuali passivita' potenziali», e' inserita la seguente: «- Rating dell'emittente e dello strumento finanziario. Precisare se esiste/non esiste il rating dell'emittente e/o dello strumento finanziario. In caso affermativo specificare la data del rilascio e l'ente o la societa' che lo ha emesso. Indicare le classificazioni di rating con spiegazione di lettere e numeri. Indicare infine le eventuali variazioni di rating dell'emittente rispetto al valore dello stesso riportato nell'ultimo documento pubblicato;»; dopo il periodo «in ogni caso, esplicitare che nel caso di obbligazioni strutturate scomponibili in una obbligazione di tipo ordinario e in uno o piu' strumenti derivati, la valutazione del prezzo richiede particolare competenza;» e' inserito di seguito il periodo: «in particolare, ove possibile, fornire indicazioni di pricing dello strumento finanziario;»; dopo il periodo «l'eventuale possibilita' da parte dell'emittente di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario.» e' inserito di seguito il periodo: «Qualora sia prevista tale facolta' indicarne i termini e le relative modalita';»; dopo il periodo «l'eventuale clausola di subordinazione.» e' inserito di seguito il periodo: «Laddove esista tale clausola indicarne termini e modalita';»; dopo il periodo «le difficolta' di disinvestimento, ove non sia prevista la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione in un mercato regolamentato.» e' inserito di seguito il periodo: «In particolare rappresentare che tali titoli potrebbero presentare problemi di liquidabilita' a prescindere dall'emittente e dall'ammontare del prestito in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva e adeguata contropartita;»; l'avvertenza «- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo sponsor;» e' sostituita dalla seguente: «- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo sponsor/listing partner;». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera C) - 2) «ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI»: dopo il capoverso «Nel caso in cui i rendimenti delle obbligazioni fossero legati all'andamento di parametri (tassi, indici o panieri), dovra' essere fornita una chiara indicazione del meccanismo di determinazione di tali rendimenti e degli eventuali parametri di calcolo, al fine di consentire al sottoscrittore l'esatta evidenziazione dei rischi di «performance». In particolare dovranno essere forniti confronti tra il rendimento minimo eventualmente garantito ed il rendimento di strumenti finanziari aventi pari durata e rischio similare.»; e' inserito il seguente: «Inserire la formula di calcolo dell'interesse dello strumento finanziario e, ove possibile, calcolare il valore del rendimento effettivo annuo lordo ed al netto della componente fiscale, in regime di capitalizzazione composta.»; dopo il capoverso «Ove vengano assicurati tassi minimi, dovra' essere fornita l'indicazione del rendimento annuo effettivo netto, inteso come rendimento annuo composto al netto della componente fiscale. La medesima indicazione del rendimento effettivo annuo netto dovra' essere fornita con riferimento all'ipotesi che l'emittente si avvalga, alla prima data utile, della eventuale facolta' di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario.» e' inserito il seguente: «Quando il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto indicare il rendimento effettivo annuo composto lordo e netto calcolato sulla base del range di tasso indicato al punto 7.7.»; in fine, le parole «I paragrafi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «I paragrafi 1, 2, 3 e 4». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera D.1), dopo le parole «Indicare gli impegni eventualmente assunti dall'emittente e/o dallo sponsor» sono inserite le parole «/listing partner». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera D.2), dopo il capoverso «Fornire, per ciascuno degli ultimi tre esercizi, una tabella comparativa dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'emittente eventualmente utili al fine di evidenziare la solvibilita' dell'emittente. In particolare i dati selezionati devono risultare esplicativi almeno delle componenti significative dell'andamento della situazione finanziaria nel periodo considerato.» e' inserito il seguente: «Qualora le obbligazioni oggetto del prospetto fossero irrevocabilmente e incondizionatamente garantite, inserire la tabella comparativa di cui al punto precedente con i dati economico, patrimoniali e finanziari del garante, eventualmente aggiornando tali dati contabili con l'ultima situazione contabile infra-annuale disponibile. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante puo' omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera E): dopo la rubrica «E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.»; dopo il punto 1.9.1 e' inserito il seguente: «1.9.1.1 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare. In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni contenute nell'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile. In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.»; nel punto 1.9.6, in fine, e' inserito il seguente capoverso: «Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.»; nel punto 1.9.7, in fine, e' inserito il seguente capoverso: «Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente e' soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento. In tale circostanza riportare, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che esercita sull'emittente l'attivita' di direzione e coordinamento - dati riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali elementi informativi, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 5, del codice civile, sono descritti nella relazione sulla gestione. Precisare altresi' che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.». |
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Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera F):
dopo il punto 2.1, e' inserito il seguente: «(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.»; dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente: «2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilita' e di professionalita' fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies del codice civile e dell'art. 148 del Testo Unico.»; il testo della nota 7 del punto 2.4 e' sostituito dal seguente: «Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della societa' (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali)»; nel punto 2.5, le parole «il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «degli organi di amministrazione e di controllo». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera G), dopo la rubrica «G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera H): dopo la rubrica «H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante puo' omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.»; nel punto 4.8, le parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dai componenti dell'organo di amministrazione». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera I): dopo la rubrica «I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»; nel punto 5.2.2, in fine, e' inserito di seguito il seguente periodo: «Ad integrazione di quanto sopra rappresentato indicare inoltre l'evoluzione della posizione finanziaria netta dell'emittente e del garante a data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella del prospetto, nonche' eventuali modifiche nel rating.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera L): dopo il punto 6.8 e' inserito il seguente: «6.8.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile. Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.»; nel punto 6.11, le parole «di una delega agli amministratori» sono sostituite dalle parole «di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera M): nel punto 7.7, in fine, e' inserito di seguito il seguente periodo: «Ove il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto, indicarne comunque la tipologia, se fissa o variabile, nonche' il range di tasso di interesse che verra' utilizzato per la esemplificazione dei rendimenti. Indicare inoltre le modalita' di comunicazione alla Consob ed al pubblico del tasso di interesse nominale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.»; nel punto 7.8, in fine, e' inserito di seguito il seguente periodo: «Ove il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto, indicare il rendimento effettivo annuo lordo e netto calcolato sulla base del range di tasso indicato al punto 7.7. Indicare inoltre le modalita' di comunicazione alla Consob ed al pubblico del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera O), dopo il punto 9.6 e' inserito il seguente: «(*) 9.6.1 - Ove l'offerente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera R), punto 12.5, dopo la parola «sponsor» e' inserita la parola «/listing partner». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera S): dopo la rubrica «Appendici», e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le appendici devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»; dopo il punto 13.1. e' inserito il seguente: «13.1.1 - Schemi di stato patrimoniale e conto economico tratti dalla relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo sull'emittente.»; dopo il punto 13.5 sono inseriti i seguenti: «13.6 - Copia dell'ultimo rapporto di rating pubblicato. 13.7 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).»; dopo la rubrica «Documentazione a disposizione del pubblico» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite i seguenti documenti devono essere disponibili, ove possibile, anche relativamente al garante.»; i punti «13.6», «13.7» e «13.8» sono rinumerati come punti «13.8», «13.9» e «13.10», restando invariato il contenuto; dopo il punto 13.10 e' inserito il seguente: «13.11 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo sull'emittente.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera T), il testo della nota 16 del «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA» e' sostituito dal seguente: «La dichiarazione di responsabilita' sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualita' di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonche' dallo sponsor/listing partner, dal garante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e del garante)». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente: «C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera E): dopo la rubrica «E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.»; dopo il punto 1.3 e' inserito il seguente: «1.3.1 - Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente e' soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento. In tale circostanza per i dati e gli elementi informativi di cui all'art. 2497-bis, commi 4 e 5 del codice civile, fare rinvio alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione riportate in appendice al prospetto informativo.»; nel punto 1.4, in fine, e' inserito il seguente capoverso: «Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.»; dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente: «1.5 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare. In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile. In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera G), dopo la rubrica «G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.». |
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Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera H), dopo la
rubrica «H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante puo' omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera S): dopo la rubrica «S) XIII - Appendici», e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le appendici devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»; dopo il punto 13.4 sono inseriti i seguenti: «13.5 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo sull'emittente. 13.6 - Copia dell'ultimo rapporto di rating pubblicato. 13.7 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 5, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente: «C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, i primi due capoversi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di quotazione di obbligazioni di emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3, tenendo conto, per quanto riguarda il paragrafo avvertenze per l'investitore, di quanto sotto indicato in merito alla posizione finanziaria dell'emittente, ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L, O, P, Q ed S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, H, O, P e Q, mentre per quanto riguarda le lettere G, I, L e S, se ne riporta successivamente il contenuto. Nel caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari c.d. reverse convertible di emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. e soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L e S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, e H, mentre per quanto riguarda le lettere G, I, L e S se ne riporta successivamente il contenuto.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente: «C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, il capoverso «Si riporta, di seguito, il contenuto delle lettere G, L e S.» e' cosi' sostituito: «Si riporta, di seguito, il contenuto delle Avvertenze per l'investitore, paragrafo "Posizione finanziaria dell'emittente", e delle lettere G, I, L e S. AVVERTENZE PER L'INVESTITORE. In luogo della posizione finanziaria dell'emittente, indicare il livello del coefficiente di solvibilita' (anche di gruppo qualora esistente) confrontato con quello minimo richiesto dalle disposizioni di Banca d'Italia e il free capital.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, dopo la lettera G), punti 3.1 e 3.2, e' inserita la seguente lettera: «I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE. 5.1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ovvero, se successivi, dopo la chiusura del semestre ovvero dopo la data di chiusura del trimestre cui si riferisce l'ultima relazione trimestrale eventualmente pubblicata, se non gia' adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente. 5.2 - Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo 5.2.1 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato. In particolare: a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualita' del credito; b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni; c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b). Per la descrizione dell'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, inserire i dati numerici tratti dalla relazione semestrale ovvero dalla relazione trimestrale approvate dall'organo amministrativo. In assenza di tale documentazione contabile, riportare indicazioni di tipo qualitativo. Dovranno essere descritti i seguenti andamenti: Margine di Intermediazione, Risultato di Gestione, Risultato Ordinario, Risultato Netto, Raccolta Diretta e Indiretta, Impieghi e Coefficiente di solvibilita'. 5.2.2 - In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso. Tale previsione - tenuto anche conto di quanto evidenziato ai sensi della lettera c) del punto precedente - dovra' risultare adeguatamente motivata. Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della societa' emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima societa'. 5.2.3 - Ove vengano forniti dati di stima relativi all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio, ovvero dati previsionali14 concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri - che in ogni caso non potranno superare i tre esercizi - i dati elaborati sono corredati dalla sintesi degli elementi positivi e negativi che hanno contribuito alla loro determinazione. Inoltre, in relazione ai dati previsionali occorre fornire una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che puo' avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della societa' emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione. 5.2.4 - Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati da apposita relazione della societa' di revisione contenente il giudizio della stessa in merito alla adeguatezza delle assunzioni adottate ed alla congruita' delle previsioni rispetto a dette assunzioni. 5.2.5 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 dovranno essere fornite per il gruppo.». Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, lettera L): dopo il punto 6.7 sono inseriti i seguenti: «6.7.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta' riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile. Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adot-tato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di strumenti finanziari partecipativi. 6.7.2 - Informazioni sul gruppo cui fa capo l'emittente. Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sintetica del gruppo. Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente e' soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento. In tale circostanza riportare, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che esercita sull'emittente l'attivita' di direzione e coordinamento - dati riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali elementi informativi, ai sensi dell'art 2497-bis, comma 5, del codice civile, sono descritti nella relazione sulla gestione. Precisare altresi' che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico. 6.7.3 - Informazioni sul gruppo facente capo all'emittente. |
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