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Vecchio 08-05-05, 21:11   #1 (permalink)
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Nuova disciplina Emittenti!

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 aprile 2005
Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio
1999, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n.
14990)
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Vecchio 10-05-05, 18:59   #2 (permalink)
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma
organica della disciplina delle societa' di capitali e societa'
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;
Visto il decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004 «Decreto
legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi numeri 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto
societario, per il coordinamento con il Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo numero
385 del 1993 e con il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998»;
Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi
contabili internazionali;
Vista la direttiva n. 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre
1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come
modificata dalle direttive n. 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo
1988, n. 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 giugno 1995, n. 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 novembre 2000, n. 2001/107/CE e n. 2001/108/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002;
Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e'
stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli
emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificata con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del
18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio
2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n.
13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del
23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004 e n. 14743 del
13 ottobre 2004;
Vista la lettera del 13 aprile 2005, con la quale la Banca d'Italia
ha comunicato il parere previsto dagli articoli 42, comma 3, e 50,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;
Ritenuta la necessita' di modificare il regolamento adottato con
delibera n. 11971/1999 in considerazione delle novita' introdotte
dalla riforma del diritto societario e per tener conto delle
disposizioni di cui al menzionato regolamento (CE) n. 1606/2002;
Ritenuta altresi' la necessita' di adeguare il disposto degli
articoli 22, 23, 24 e 25 del regolamento adottato con delibera n.
11971/1999 alle previsioni della citata direttiva comunitaria;
Ritenuta infine l'opportunita' di apportare ulteriori modifiche ed
integrazioni al regolamento medesimo;
Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
Delibera:
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n.
12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del
3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno
2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n.
14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692
dell'11 agosto 2004 e n. 14743 del 13 ottobre 2004, e' modificato ed
integrato come segue:
nell'art. 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«h) "parti correlate": i soggetti definiti tali dal principio
contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle
operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui
all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.»;
nell'art. 3, la lettera c) e' cosi' modificata:
«c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento adottato
dalla Banca d'Italia nella parte riguardante l'offerta in Italia di
quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione
europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo
Unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive
comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo,
nonche' nella parte riguardante le modificazioni del regolamento di
gestione o dello statuto degli OICR previsti dagli articoli 39, comma
3, e 47, comma 1, del Testo Unico;»;
nell'art. 5, dopo le parole «Le indicazioni relative al prezzo,»
sono inserite le parole «alla misura del tasso di interesse nominale
e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione,»;
nell'art. 6:
nel comma 1, l'ultimo periodo «Gli emittenti strumenti
finanziari quotati che si siano avvalsi di detta facolta' sono tenuti
a predisporre il documento allo scadere di ogni dodici mesi.», e'
soppresso;
nel comma 3, le parole «indicato nel comma 1» sono sostituite
dalle parole «dalla pubblicazione del documento».
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Istruttoria della Consob). - 1. La comunicazione prende
data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob
comunica all'offerente, entro sette giorni, che la comunicazione e'
incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla
Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto
termine e' di quindici giorni per le sollecitazioni, finalizzate alla
quotazione, aventi ad oggetto azioni non quotate ne' diffuse, e per
quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi sulla base di
programmi.
2. A pena di inammissibilita' della comunicazione, le informazioni
o la documentazione mancanti devono essere inoltrate alla Consob
entro sessanta giorni dalla data in cui l'offerente e' informato
della incompletezza.
3. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non
quotati ne' diffusi, l'autorizzazione prevista nell'art. 94, comma 3,
del Testo Unico e' rilasciata entro quaranta giorni dalla data della
comunicazione.
4. Il termine previsto nel comma precedente e' di venti giorni nel
caso in cui la sollecitazione riguardi:
a) strumenti finanziari non quotati ne' diffusi emessi da
societa' che abbiano gia' emesso altri strumenti finanziari quotati o
diffusi della stessa categoria ovvero azioni quotate o diffuse;
b) azioni o quote di OICR o fondi pensione aperti se e' stato
gia' pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati
nell'allegato 1B per prodotti della medesima categoria.
5. I termini previsti nei commi 3 e 4 sono sospesi in caso di
richiesta di documentazione o informazioni e riprendono a decorrere
dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.».
L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Pubblicazione degli avvisi integrativi). 1. Nel caso di
sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o
finalizzate alla quotazione l'eventuale avviso integrativo previsto
dall'art. 5 e' pubblicato con le stesse modalita' utilizzate per il
prospetto informativo. Con esso sono resi noti:
a) entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione,
il prezzo massimo di offerta, salvo che, trattandosi di
sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari gia' quotati,
sia consentito all'investitore di indicare il prezzo massimo di
sottoscrizione e/o di acquisto;
b) entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione,
la misura minima del tasso di interesse nominale e la misura minima
del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione degli strumenti
finanziari oggetto della sollecitazione;
c) almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di
adesione, il numero complessivo degli strumenti finanziari oggetto
della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori
istituzionali, il numero minimo degli strumenti finanziari da
collocare con la sollecitazione e l'indicazione dei soggetti
incaricati del collocamento;
d) non appena determinati, il prezzo stabilito per la
sollecitazione, nonche' la misura del tasso di interesse nominale e
del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione.
2. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti
finanziari non quotati e di sollecitazioni non finalizzate alla
quotazione l'avviso integrativo con l'indicazione del prezzo, della
misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento
lordo atteso all'emissione e' reso noto entro il giorno antecedente
l'inizio del periodo di adesione con le stesse modalita' indicate nel
comma 1.
3. Copia degli avvisi previsti nei commi precedenti e' trasmessa
alla Consob, contestualmente alla loro pubblicazione, unitamente ad
una riproduzione degli stessi su supporto informatico.».
Nell'art. 9-bis, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Quando la sollecitazione riguarda strumenti finanziari
emessi sulla base di un programma, il prospetto puo' essere
costituito dal documento informativo sull'emittente e da una o piu'
note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel
programma. In tal caso il contenuto del prospetto e i termini
istruttori, decorrenti dall'invio della comunicazione, sono conformi
al successivo art. 62.».
Nell'art. 10, comma 2, lettera b), le parole «comma 2» sono
sostituite dalle parole «comma 3».
Nell'art. 13:
nel comma 7, dopo le parole «il responsabile del collocamento»
sono inserite le parole «o, in sua assenza, l'offerente»;
nel comma 8, dopo le parole «il responsabile del collocamento»
sono inserite le parole «o, in sua assenza, l'offerente».
Nell'art. 17, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«5. Ogni annuncio pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il
pubblico puo' ottenere il prospetto informativo nonche' gli altri
eventuali mezzi attraverso i quali puo' consultarlo.».
Nell'art. 18:
al comma 1, lettera c), le parole «art. 27» sono sostituite dalle
parole «art. 24-ter»;
al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) inserire l'avvertenza "I rendimenti passati non sono
indicativi di quelli futuri".».
Nell'art. 20, il comma 1 e' cosi' modificato:
«1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si
applicano gli articoli seguenti e, in quanto compatibili, le
disposizioni del capo I.».
Nell'art. 21, al comma 1 sono aggiunte le parole «e, ove prevista,
la data di chiusura.».
Nell'art. 22:
al comma 1, le parole «paragrafo 2 della sezione II del» sono
soppresse;
il comma 2 e' cosi' modificato:
«2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto
informativo e' consegnata gratuitamente all'investitore. In ogni
momento copia dei documenti menzionati nel prospetto informativo e'
resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia
richiesta.»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima
del perfezionamento dell'operazione, e' consegnata gratuitamente
all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni
momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso
menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente
all'investitore che ne faccia richiesta.»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel
sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e
mantengono costantemente aggiornati il prospetto informativo, i
rendiconti periodici nonche', ove non contenuti nel prospetto, il
regolamento di gestione o lo statuto degli OICR.»;
al comma 5, le parole «Le informazioni previste dall'art. 13,
commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura
della sollecitazione.» sono soppresse.
La rubrica della sezione II e' cosi' modificata: «Quote o azioni di
OICR italiani aperti».
L'art. 23 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Prospetto informativo completo e semplificato). - 1. Il
prospetto informativo completo relativo alla sollecitazione delle
quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione e' costituito
dalla:
a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o
comparto/comparti e modalita' di partecipazione;
b) Parte II - Illustrazione dei dati storici di
rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e
Turnover di portafoglio;
c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.
2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte
integrante del prospetto informativo completo, al quale sono
allegati.
3. Il prospetto informativo semplificato e' costituito dalle parti
I e II.
4. Il prospetto informativo completo e il modulo di sottoscrizione
sono redatti secondo gli schemi 8, 9 e 19 di cui all'allegato 1B.».
Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Aggiornamento del prospetto informativo completo e
semplificato). - 1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel
prospetto informativo completo pubblicato relativo a quote o azioni
degli OICR di cui alla presente sezione e nel modulo di
sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento.
2. L'aggiornamento delle parti I e II e' effettuato mediante
pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto
informativo aggiornato:
a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati
nell'allegato 1G;
b) della parte del prospetto informativo modificata, con le
eventuali variazioni richieste dalla Consob e decorso il termine di
venti giorni dalla sua comunicazione, negli altri casi.
3. La parte III e il modulo di sottoscrizione devono essere
aggiornati al variare delle informazioni riportate e devono essere
contestualmente inviati alla Consob con evidenziazione delle
informazioni modificate e della nuova data di validita'.
4. Le modifiche da apportare al regolamento di gestione o allo
statuto dell'OICR, la cui efficacia sara' sospesa per il periodo
stabilito in base al regolamento della Banca d'Italia, devono essere
tempestivamente comunicate alla Consob per l'aggiornamento del
prospetto se comportano la variazione delle informazioni in esso
contenute. In tal caso l'aggiornamento puo' essere effettuato anche
mediante la pubblicazione, secondo le modalita' e nel termine di cui
alla lettera b) del comma 2, della comunicazione ai partecipanti
predisposta in base al regolamento della Banca d'Italia e redatta
secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle
informazioni modificate con quelle preesistenti. Al termine del
periodo di sospensiva, il prospetto informativo contenente le
informazioni gia' inserite nella comunicazione ai partecipanti e'
pubblicato con data di validita' coincidente con l'inizio
dell'efficacia delle modifiche del regolamento di gestione o dello
statuto dell'OICR.
5. Le parti I e II del prospetto informativo contenenti
l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni gia' inserite
nei supplementi previsti alla lettera a) del comma 2 sono pubblicate
entro il mese di febbraio di ciascun anno.
6. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le
variazioni concernenti l'identita' del gestore, le caratteristiche
essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli
investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento,
nonche' le informazioni del prospetto relative agli OICR di nuova
istituzione che non siano gia' contenute nel prospetto informativo
inizialmente pubblicato. Le altre variazioni delle informazioni
contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla
trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella
parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
7. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma
precedente possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione
a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e
preventivamente acconsentito.
8. La Consob puo', di volta in volta, stabilire diverse modalita'
di comunicazione ai partecipanti.».
L'art. 24 e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Prospetto informativo). - 1. Il prospetto informativo,
completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri
armonizzati, pubblicato in lingua italiana:
a) reca l'attestazione che lo stesso e' una traduzione fedele
dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorita' estera;
b) contiene l'indicazione che lo stesso e' depositato presso la
Consob.
2. Il modulo di sottoscrizione e' redatto secondo lo schema di cui
all'allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con
la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento
della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato
della predisposizione e dell'invio alla Consob del modulo di
sottoscrizione, nonche' del suo aggiornamento e della diffusione tra
i collocatori.».
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La «Sezione III. Quote o azioni di OICR esteri armonizzati» e'
posta dopo l'art. 23-bis.
Dopo l'art. 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Aggiornamento del prospetto informativo). - 1. Se al
prospetto, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di
OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorita' estera,
sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale
supplemento e' tempestivamente depositato presso la Consob unitamente
alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza
dell'autorita' estera. Il prospetto, completo e semplificato,
aggiornato in lingua italiana e' contestualmente messo a disposizione
presso i soggetti incaricati della commercializzazione.
2. Le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono
essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua
diffusione da parte del soggetto di cui all'art. 24, comma 2. Se le
variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione e'
effettuata decorso il termine previsto dal regolamento della Banca
d'Italia.
3. Le variazioni del prospetto, completo e semplificato, che
riguardano l'identita' del gestore, le caratteristiche essenziali
dell'investimento o che comportano l'aumento degli oneri a carico
degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento
sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione
alla Consob.».
Dopo l'art. 24-bis e' inserito il seguente:
«Art. 24-ter (Obblighi informativi). - 1. Gli offerenti quote o
azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e
le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con
le modalita' in esso previsti, salve le prescrizioni del successivo
comma 3. Di tali obblighi informativi e' fornito alla Consob un
elenco dettagliato.
2. I rendiconti periodici nonche', ove non contenuti nel prospetto
completo, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono
messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana,
presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso
i soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere,
anche a domicilio, copia dei predetti documenti.
3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con
la periodicita' richiesta dal regolamento o dallo statuto, e'
pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle
zone di commercializzazione del prodotto con indicazione della
relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati
gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di
pagamento dei proventi in distribuzione.
4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati
comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che
intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone
i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le
relative valorizzazioni.».
L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Investitori professionali). - Se la commercializzazione
di quote o azioni di OICR esteri armonizzati e' rivolta solo agli
investitori definiti dall'art. 31, comma 2, del regolamento n. 11522
del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di
pubblicazione del valore della quota o della azione previsto
dall'art. 24-ter, comma 3.».
Dopo l'art. 25 e' inserita la seguente sezione: «Sezione IV - Quote
di fondi italiani chiusi».
L'art. 26 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Prospetto informativo). - 1. Il prospetto informativo
relativo alla sollecitazione delle quote dei fondi di cui alla
presente sezione si compone delle seguenti:
a) Parte I - Caratteristiche del fondo, modalita' di
partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione;
b) Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione,
composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del
fondo.
2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono
redatti secondo gli schemi 10, 11 e 12 di cui all'allegato 1B.».
L'art. 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Svolgimento delle sollecitazioni e aggiornamento del
prospetto informativo). - 1. Alle sollecitazioni di quote dei fondi
chiusi si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo II
e, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I. Nel caso in cui
il regolamento di gestione del fondo preveda piu' emissioni di quote,
alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Per le sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi
dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di
quotazione, gli offerenti possono riutilizzare il prospetto gia'
pubblicato, aggiornandone le informazioni contenute nella parte II e
integrando la parte I con un supplemento relativo alle variazioni
eventualmente intervenute indicate nell'allegato 1G. La parte II
aggiornata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob
decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, ed il
supplemento sono pubblicati entro il giorno precedente l'inizio del
periodo di adesione. In tale occasione sono comunicate alla Consob le
date di inizio e di conclusione del periodo di adesione.
3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi,
il prospetto informativo e/o di quotazione contiene le informazioni
gia' inserite nei supplementi di cui al comma 2 ed all'art. 11,
nonche' le ulteriori variazioni eventualmente intervenute.
4. Le informazioni previste dall'art. 13, commi 7 e 8, sono
trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della
sollecitazione.».
Dopo l'art. 27 e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Obblighi informativi). - 1. Gli offerenti quote di
fondi immobiliari, previa comunicazione alla Consob, mettono
tempestivamente a disposizione del pubblico, anche per estratto,
presso la propria sede, il proprio sito internet e la sede della
banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di
regione:
a) le relazioni di stima dei beni immobili, diritti reali
immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari conferiti al
fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della societa' di
gestione del risparmio, da soggetti appartenenti al gruppo di questi
ultimi o dalle societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa
appartiene;
b) gli atti di conferimento dei beni e le informazioni
concernenti i soggetti conferenti e il relativo gruppo di
appartenenza;
c) le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento
delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;
d) le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario
finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la
redditivita' dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in
relazione all'attivita' di sollecitazione all'investimento svolta dal
fondo;
e) le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al
fondo nelle materie di competenza.
2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di
acquisto ovvero cessione di beni effettuate con soggetti diversi da
quelli indicati nel comma 1, nonche' ogni informazione sui soggetti
cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono
diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del
fondo.
3. Gli offerenti quote di fondi chiusi mobiliari osservano
l'obbligo di cui al comma 1, lettera e) e diffondono, secondo le
forme previste dal regolamento di gestione, le informazioni sui
prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso
anticipato.».
Dopo l'art. 27-bis e' inserita la seguente sezione: «Sezione V -
Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati».
L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Pubblicazione ed aggiornamento del prospetto
informativo). - 1. Il prospetto informativo per la sollecitazione
degli OICR aperti di cui alla presente sezione e' redatto secondo gli
schemi di cui all'art. 23, comma 4. L'aggiornamento del prospetto
informativo viene effettuato con le modalita' previste all'art.
23-bis.
2. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR chiusi
di cui alla presente sezione e' redatto secondo gli schemi di cui
all'art. 26. L'aggiornamento del prospetto informativo viene
effettuato con le modalita' previste all'art. 27.».
Dopo l'art. 28 e' inserito il seguente:
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«Art. 28-bis (Obblighi informativi). - 1. Dalla data della
comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del Testo Unico e fino
ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o
azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla
Consob:
a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo
stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei
patrimoni gestiti;
b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte
dell'autorita' competente, le modifiche apportate ai regolamenti
ovvero agli statuti degli OICR gestiti;
c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche
apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione
prevista dall'art. 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove
convenzioni al riguardo stipulate.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 24-ter, 25 e 27-bis.».
La rubrica del capo III e' cosi' modificata: «Disposizioni
particolari riguardanti i fondi pensione».
Nell'art. 29, al comma 1 le parole «, 3» sono soppresse.
L'art. 30 e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Aggiornamento del prospetto informativo). - 1. Il
prospetto informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti
e' redatto secondo lo schema 13 dell'allegato 1B.
2. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel
prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica
l'art. 23-bis, commi 1, 2, 5 e, in quanto compatibile, il comma 4.».
Nell'art. 31, al comma 2, la parola «23» e' sostituita dalla parola
«28-bis».
Nell'art. 32, comma 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle
parole «comma 4» e le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole
«comma 3».
L'art. 34 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Disposizioni transitorie). - 1. Per le sollecitazioni
aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani armonizzati in
corso al 1° giugno 2005 gli offerenti pubblicano un prospetto
conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione
del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo
prospetto o, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2005. Per le
sollecitazioni e le quotazioni di quote di fondi chiusi e di quote o
azioni di OICR non armonizzati e' pubblicato un prospetto conforme
agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal
1° giugno 2005.
2. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di
OICR esteri armonizzati muniti dei prospetti semplificato e completo
pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in
allegato 1H e' diffuso unitamente a tali prospetti.
3. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di
OICR esteri armonizzati non ancora muniti dei prospetti semplificato
e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo
schema in allegato 1H e' diffuso alla prima occasione di
pubblicazione dei prospetti semplificato e completo unitamente agli
stessi e, comunque, entro il 31 dicembre 2005.
4. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria e' rappresentata
da un indice "euro" e' riportato, per il periodo precedente
all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di
riferimento coerente con la politica d'investimento adottata in tale
periodo.».
Nell'art. 36, le parole «l'art. 37, comma 1,» sono sostituite dalle
parole «l'art. 37, commi 1, 2, 3 e 4,».
L'art. 37 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Comunicazione dell'offerta). - 1. Alla comunicazione alla
Consob prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico sono allegati
il documento d'offerta e la scheda di adesione redatti,
rispettivamente, secondo gli schemi in allegato 2A e 2B, nonche' la
documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di
esatto adempimento o, in alternativa, la dichiarazione di impegno a
costituirle entro l'inizio del periodo di adesione, fornendone in tal
caso specifica descrizione.
2. La comunicazione indica che:
a) sono state contestualmente presentate alle autorita'
competenti le richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto
delle partecipazioni;
b) e' stata deliberata la convocazione dell'organo competente a
deliberare l'eventuale emissione di strumenti finanziari da offrire
in corrispettivo.
3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa
perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro
cinque giorni, che la comunicazione e' incompleta, questa prende data
dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la
documentazione mancanti. Il predetto termine e' di otto giorni per le
offerte aventi a oggetto o corrispettivo strumenti finanziari non
quotati ne' diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del Testo
Unico.
4. In caso di offerte diverse da quelle effettuate ai sensi degli
articoli 106, comma 1, e 108 del Testo Unico, le informazioni o la
documentazione previste dal comma precedente devono essere inoltrate
alla Consob, a pena di inammissibilita' della comunicazione, entro
quindici giorni dalla data in cui l'offerente e' informato della
eventuale incompletezza.
5. Dell'intervenuta comunicazione e' data senza indugio notizia,
mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente.
Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le
finalita' dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali
modalita' di finanziamento previste, le eventuali condizioni
dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili
dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i
nominativi degli eventuali consulenti. Nel caso in cui l'emittente
sia una societa' quotata si applica l'art. 66, comma 3.
6. Con le modalita' previste dal comma precedente e' data notizia
dell'incompletezza della comunicazione e del successivo completamento
della stessa.».
Nell'art. 38, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«5. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d'offerta che
possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari, che si
verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la
pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione,
forma oggetto di apposito supplemento da allegare al documento
d'offerta e da pubblicare con le stesse modalita' utilizzate per
quest'ultimo. Il supplemento e' pubblicato decorsi tre giorni dal suo
ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da
questa richieste e contestualmente trasmesso all'emittente. Copia del
supplemento pubblicato e' trasmesso alla Consob su supporto
informatico.».
L'art. 39 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39 (Comunicato dell'emittente). - 1. Il comunicato
dell'emittente:
a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e
una valutazione motivata dei componenti dell'organo amministrativo
sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a
maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei
dissenzienti;
b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai
sensi dell'art. 104 del Testo Unico, per l'autorizzazione a compiere
atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la
decisione venga assunta successivamente, essa e' tempestivamente resa
nota al mercato;
c) fornisce informazioni aggiornate sul possesso diretto o
indiretto di azioni della societa' da parte dell'emittente o dei
componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di
sorveglianza, anche in societa' controllate o controllanti, nonche'
sui patti parasociali di cui all'art. 122 del Testo Unico aventi ad
oggetto azioni dell'emittente;
d) fornisce informazioni aggiornate sui compensi percepiti, a
qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo e dai direttori generali dell'emittente,
ovvero deliberati a loro favore;
e) fornisce informazioni sui fatti di rilievo non indicati
nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata;
f) fornisce informazioni sull'andamento recente e le prospettive
dell'emittente, ove non riportate nel documento d'offerta.
2. Nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto obbligazioni o altri
titoli di debito assimilabili alle obbligazioni, il comunicato
dell'emittente fornisce le informazioni previste dalle lettere a), e)
ed f) del comma precedente nonche' informazioni aggiornate sul
possesso diretto o indiretto dei titoli offerti da parte
dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del
consiglio di sorveglianza.
3. Il comunicato e' trasmesso alla Consob almeno due giorni prima
della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le
eventuali richieste della Consob, e' reso noto al mercato entro il
primo giorno del periodo di adesione. La variazione delle
informazioni comunicate ai sensi dei commi precedenti forma oggetto
di apposito comunicato di aggiornamento.».
Nell'art. 40, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il periodo di adesione non puo' avere inizio:
a) se non e' stata trasmessa alla Consob la documentazione
relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto
adempimento;
b) prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del
documento d'offerta, o, nel caso in cui tale documento comprenda gia'
il comunicato dell'emittente, prima del giorno successivo a tale
diffusione;
c) se non e' stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla
normativa di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di
banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi
d'investimento;
d) se non e' stata assunta la delibera di emissione degli
strumenti finanziari offerti in scambio.».
L'art. 41 e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Norme di trasparenza). - 1. Le dichiarazioni e le
comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha
rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e
conoscibilita' da parte di tutti i destinatari.
2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione
prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico e la data indicata
per il pagamento del corrispettivo:
a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti
l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato,
contestualmente trasmessi alla Consob;
b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla
Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti
finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o
venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i
corrispettivi pattuiti;
c) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle
adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni;
nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene
giornalmente tramite la societa' di gestione del mercato.
3. Le sintesi del documento di offerta eventualmente diffuse nel
corso del periodo di adesione, devono comunque:
a) riportare integralmente il paragrafo «avvertenze» del
documento;
b) fare rinvio, per ciascuna delle informazioni riportate, ai
corrispondenti paragrafi del documento d'offerta nei quali le stesse
sono illustrate in modo analitico;
c) recare l'avvertenza, riprodotta con un carattere che ne
consenta un'agevole lettura, che la sintesi non e' sottoposta alla
preventiva verifica della Consob;
d) fare espresso riferimento ai luoghi nei quali sono disponibili
il documento d'offerta e il comunicato dell'emittente.
Copia della sintesi e' trasmessa alla Consob contestualmente alla
sua diffusione.
4. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere
promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare
un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in
esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato,
sono coerenti con quelle riportate nella documentazione gia' diffusa
e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e
degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi e'
trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
5. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime
modalita' dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla
conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facolta' previste nel
documento d'offerta, secondo le indicazioni dell'allegato 2C.
6. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla
chiusura della stessa, la Consob puo' richiedere, ai sensi dell'art.
114, commi 3 e 4 del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti,
anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro
societa' controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle
adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per
l'informazione del pubblico.
7. Dalla data della comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1,
del Testo Unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la
Consob puo':
a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'art. 115, comma
1, lettere a) e b) del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti,
anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti
incaricati della raccolta delle adesioni, ai componenti dei relativi
organi di amministrazione e controllo nonche' ai revisori e
dirigenti;
b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera
c) del Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche
congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti
incaricati della raccolta delle adesioni.».
Nell'art. 45, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che
consente di detenere piu' del trenta per cento delle azioni con
diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo
Unico, di una societa' quotata o il controllo di una societa' non
quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'art.
106, comma 3, lettera a), del Testo Unico, quando l'acquirente venga
cosi' a detenere, indirettamente o per effetto della somma di
partecipazioni dirette e indirette, piu' del trenta per cento delle
azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del
Testo Unico di una societa' quotata.».
Nell'art. 46, le parole «azioni ordinarie» sono sostituite dalle
parole «azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art.
105 del Testo Unico».
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Vecchio 10-05-05, 19:01   #5 (permalink)
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L'art. 50 e' sostituito dal seguente:
«Art. 50 (Opa residuale). - 1. Il soggetto tenuto all'obbligo di
offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al
mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non e'
dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria.
2. La societa' di gestione del mercato:
a) segnala alla Consob le societa' per le quali, in applicazione
dei criteri generali predeterminati dalla stessa, puo' essere
adottata una soglia superiore al novanta per cento, tenuto conto
della necessita' di assicurare un regolare andamento delle
negoziazioni;
b) da' notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.
3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene
conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
a) corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente;
b) prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre;
c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente;
d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente.
4. Ai fini indicati al comma 3, l'offerente trasmette alla Consob,
entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta
che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla
comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la
determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della
societa' incaricata della revisione contabile dell'emittente sulla
congruita' degli elementi forniti.
5. Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a
seguito di una precedente offerta pubblica totalitaria alla quale sia
stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano
oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al
corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano
necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3.
6. Ai fini della determinazione del prezzo nel caso previsto dal
comma 5, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal
pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i
presupposti dell'offerta residuale:
a) la comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo
Unico;
b) un'attestazione della societa' incaricata della revisione
contabile dell'emittente, redatta secondo i criteri generali indicati
dalla Consob, sull'esistenza o meno di eventi, non noti al mercato,
che possano incidere significativamente sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria o sulle prospettive reddituali
dell'emittente, intervenuti successivamente al rilascio del giudizio
sull'ultimo bilancio pubblicato ovvero, se piu' recente, sull'ultima
relazione semestrale pubblicata, sottoposti a revisione contabile
completa.».
Nell'art. 51, comma 1, lettera a), dopo la parola «"sponsor"» sono
inserite le parole «o "listing partner"».
Nell'art. 55, comma 1, le parole «l'art. 7, comma 1» sono
sostituite dalle parole "l'art. 7, commi 1 e 2».
Nell'art. 59, al comma 2, le parole «Sezioni II e III» sono
sostituite dalle parole «Sezioni II e V».
L'art. 60 e' sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti
indicizzati). - 1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di
fondi chiusi e' allegato il prospetto di quotazione redatto secondo
gli schemi 10, 11 e 12 contenuti nell'allegato 1B. Il prospetto di
quotazione e' messo a disposizione anche presso la sede della banca
depositaria.
2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR
aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati e' allegato il
prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 19 contenuto
nell'allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il prospetto e' messuo
a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero
del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.
3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti
indicizzati esteri armonizzati e' allegato il documento di quotazione
redatto secondo lo schema 14 contenuto nell'allegato 1B. Ai fini
della pubblicazione, il documento di quotazione e' messo a
disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la
sede del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.».
Nell'art. 61:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 62, il prospetto di
quotazione riguardante obbligazioni, anche strutturate, emesse da
banche ed enti sovranazionali e quello riguardante covered warrant e
certificates puo' essere costituito da un documento informativo
sull'emittente e da una nota integrativa contenenti le informazioni
indicate nell'allegato 1B.»;
nel comma 2, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole
«comma 4» e le parole «Il documento pubblicato e' utilizzato» sono
sostituite dalle parole «Il documento pubblicato puo' essere
utilizzato»;
il primo periodo del comma 3 e' cosi' modificato: «In occasione
delle singole ammissioni la domanda e' corredata della nota
integrativa.».
Nell'art. 62:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Obbligazioni emesse da
banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi
sulla base di un programma)»;
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando l'ammissione a quotazione di obbligazioni, anche
strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali, covered warrant
e certificates, e' effettuata sulla base di un programma il prospetto
di quotazione puo' essere costituito dal documento informativo
sull'emittente indicato all'art. 61 e da una o piu' note integrative
valide per tutte le emissioni rientranti nel programma.».
Nell'art. 63, comma 2, le parole «art. 7, comma 2» sono sostituite
dalle parole «art. 7, comma 3».
Nell'art. 70, comma 5, lettera c), il periodo «il verbale e le
deliberazioni adottate sono messi a disposizione del pubblico» e'
sostituito dal seguente: «il verbale delle deliberazioni adottate e'
messo a disposizione del pubblico».
Dopo l'art. 70 e' inserito il seguente:
«Art. 70-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1.
Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la
sede sociale e la societa' di gestione del mercato, il verbale della
deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico
affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro
delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile.
2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma precedente sia
deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni, almeno quindici
giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono
a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di
gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo recante
le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e
2447-novies, comma 4, del codice civile.
3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso
la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, la
documentazione prevista dall'art. 2447-novies, comma 1, del codice
civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro
delle imprese.
4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso
la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, il contratto
previsto dall'art. 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile,
contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle
imprese di cui all'art. 2447-decies, comma 3, lettera a).».
Nell'art. 71-bis, il comma 3 e' soppresso.
L'art. 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72 (Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di
obbligazioni). - 1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare
modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre
disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni,
mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la
societa' di gestione del mercato, la relazione dell'organo
amministrativo redatta in conformita' all'allegato 3A.
2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del
capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione,
ai sensi dell'art. 2441, comma 4, ultima parte e comma 5, del codice
civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del
mercato, anche la relazione della societa' di revisione sulla
corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato
delle azioni o il parere della societa' di revisione sulla congruita'
del prezzo di emissione delle azioni.
3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione
facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria
diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale,
la societa' di gestione del mercato e presso i depositari, per il
tramite della societa' di gestione accentrata e con le modalita' da
questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente
l'inizio del periodo di conversione, la relazione dell'organo
amministrativo integrata con le informazioni necessarie per la
conversione. Dell'avvenuto deposito e' data immediata notizia
mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale. I depositari, tramite la societa' di gestione accentrata,
comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla
societa' di gestione del mercato che li rende pubblici entro il
giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni
dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati
della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a
diffusione nazionale.
4. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni
di una categoria in una categoria diversa, gli emittenti danno
notizia della data in cui avra' luogo la conversione entro il giorno
di borsa aperta antecedente tale data mediante un avviso pubblicato
su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano
deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli
articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice
civile:
a) i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice
civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera
dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso
la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, nei termini
previsti dal codice civile;
b) il verbale delle deliberazioni adottate e' messo a
disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di
gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione
nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice
civile.».
Nell'art. 74, comma 2, le parole «il verbale e le deliberazioni
adottate» sono sostituite dalle parole «il verbale delle
deliberazioni adottate».
Nell'art. 75, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai
sensi dell'art. 2447-bis del codice civile, si applica l'art.
70-bis.».
Nell'art. 76, dopo le parole «dagli articoli 70,» sono inserite le
parole «70-bis,».
Nell'art. 77:
nel comma 1, lettera a), le parole «sette giorni» sono sostituite
dalle parole «quindici giorni».
nel comma 4, le parole «Entro sette giorni» sono sostituite dalle
parole «Entro quindici giorni».
Nell'art. 80, la rubrica e' sostituita come segue: «(Parere
dell'organo di controllo sul conferimento dell'incarico di
revisione)».
L'art. 81 e' sostituito dal seguente:
«Art. 81 (Relazione semestrale). - 1. Gli emittenti azioni, entro
quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a
disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la societa' di
gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle
eventuali osservazioni dell'organo di controllo e, ove redatta, la
relazione contenente il giudizio della societa' di revisione.
2. La relazione semestrale e' redatta in conformita' al principio
contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria
infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002.
3. Per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato
la relazione semestrale e' altresi' costituita dai prospetti
contabili della societa' capogruppo e, qualora siano indispensabili
per una corretta informazione del pubblico, dalle relative note,
predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio
d'esercizio.
4. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.».
Dopo l'art. 81 e' inserito il seguente:
«Art. 81-bis (Relazione semestrale - regime transitorio). - 1. In
alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, gli emittenti
azioni possono predisporre la relazione semestrale consolidata
relativa all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data
successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 secondo
le disposizioni del presente articolo. Sono in tal caso fornite:
a) una riconciliazione quantitativa del patrimonio netto alla
data di chiusura del semestre e alla data di chiusura dell'esercizio
precedente e del risultato alla data di chiusura del semestre,
determinati con i criteri di redazione utilizzati per il bilancio
dell'esercizio precedente, rispetto al valore dagli stessi assunto in
applicazione dei principi contabili internazionali. Il prospetto di
riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticita'
la natura e l'ammontare delle piu' significative rettifiche da
apportare al patrimonio netto e al risultato del periodo;
b) in un'appendice separata, le riconciliazioni previste dai
paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS
1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard",
adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE)
n. 1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione
e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.
2. Gli emittenti azioni non tenuti alla redazione dei conti
consolidati, che non redigeranno il bilancio d'esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali adottati secondo la
procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, devono
predisporre la relazione semestrale secondo le disposizioni del
presente articolo.
3. La relazione semestrale e' costituita:
a) per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio
consolidato, da prospetti contabili e da note esplicative ed
integrative;
b) per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato, dai prospetti contabili della societa' capogruppo e dai
prospetti contabili e dalle note esplicative ed integrative
consolidate di gruppo. Sono altresi' predisposte le note relative ai
prospetti contabili della capogruppo qualora siano indispensabili per
una corretta informazione del pubblico.
4. I prospetti contabili sono redatti in conformita' alle norme che
disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato
relativi all'esercizio precedente.
5. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del codice
civile o del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, possono
indicare nello stato patrimoniale le sole voci precedute da numeri
romani e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi.
Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono utilizzare per la
redazione dei prospetti contabili gli schemi di stato patrimoniale e
di conto economico previsti dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni
semestrali di vigilanza.
6. Le societa' finanziarie tenute a redigere il bilancio ai sensi
del codice civile, la cui attivita' consista in via esclusiva
nell'assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita'
diverse da quella creditizia o finanziaria, che inseriscono nella
relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio il conto economico
riclassificato indicato dalla CONSOB con apposito provvedimento,
dovranno utilizzare nella relazione semestrale il predetto conto
economico, in luogo di quello previsto dall'art. 2425 del codice
civile.
7. Il risultato di periodo puo' essere indicato al lordo o al netto
delle imposte. Sono indicati gli acconti sui dividendi corrisposti
ovvero deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle
imposte.
8. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili figurano
quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello
di chiusura dell'esercizio medesimo.
9. Le note esplicative ed integrative sono redatte secondo i
criteri indicati nell'allegato 3C-bis e, in ogni caso:
a) contengono ogni informazione significativa che consenta di
giudicare l'evoluzione dell'attivita' e il risultato economico e
indicano i fattori particolari che hanno influito su tale attivita' e
su tale risultato;
b) consentono un raffronto con il corrispondente periodo
dell'esercizio precedente;
c) indicano i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del
semestre e la prevedibile evoluzione dell'attivita' per l'esercizio
in corso.
10. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.».
L'art. 82 e' sostituito dal seguente:
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Vecchio 10-05-05, 19:07   #6 (permalink)
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«Art. 82 (Relazione trimestrale). - 1. Gli emittenti azioni, entro
quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre
dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede
sociale e la societa' di gestione del mercato, una relazione
trimestrale redatta dall'organo amministrativo secondo i principi
dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso. La
relazione trimestrale e' predisposta secondo quanto indicato
nell'allegato 3D ovvero dal principio contabile internazionale
concernente l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo
la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni
trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun
semestre se previa comunicazione alla Consob e al pubblico:
a) rendono pubblica la relazione semestrale entro settantacinque
giorni dalla scadenza del semestre;
b) rendono disponibili il progetto di bilancio d'esercizio e il
bilancio consolidato ovvero, nel modello dualistico, i progetti di
bilancio d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo
amministrativo, presso la sede sociale e presso la societa' di
gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio.».
Dopo l'art. 82 e' inserito il seguente:
«Art. 82-bis (Relazione trimestrale - regime transitorio). - 1. In
alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, gli emittenti
azioni possono predisporre le relazioni trimestrali relative
all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva,
ed approvate entro la data del 30 settembre 2005 secondo i principi
dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio precedente e
sulla base dei criteri indicati nell'allegato 3D. Sono in tal caso
fornite:
a) per la prima relazione trimestrale, informazioni dettagliate
in merito alle procedure poste in essere per la transizione ai
principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di
cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ed il loro grado di
realizzazione;
b) per la seconda relazione trimestrale:
1. Una riconciliazione dei saldi finali riportati nei prospetti
contabili determinati con i criteri di redazione utilizzati per il
bilancio dell'esercizio precedente rispetto al valore dagli stessi
assunto in applicazione dei principi contabili internazionali
adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE)
n. 1606/2002. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con
chiarezza e adeguata analiticita' la natura e l'ammontare delle piu'
significative rettifiche da apportare ai saldi finali riportati nei
prospetti contabili;
2. In un'appendice separata, le riconciliazioni previste dai
paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS
1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard"
adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE)
n. 1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione
e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.
2. La prima relazione trimestrale relativa all'esercizio avente
inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro
la data del 30 settembre 2005, ove redatta ai sensi dell'art. 82,
puo' essere messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale
e la societa' di gestione del mercato entro settantacinque giorni dal
termine del trimestre.
3. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione della seconda
relazione trimestrale relativa all'esercizio avente inizio il
1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del
30 settembre 2005, se, previa comunicazione alla Consob e al
pubblico, redigono la relazione semestrale in conformita' a quanto
disposto dall'art. 81.
4. Qualora l'emittente rediga la prima o la seconda trimestrale
sulla base di quanto disposto dall'art. 82 deve pubblicare, in una
appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e
n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione
degli International Financial Reporting Standard", corredate da note
esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei
prospetti di riconciliazione.».
Nell'art. 84, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«2. Nell'avviso di convocazione gli emittenti azioni riportano le
disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in
assemblea.».
Nell'art. 90, comma 1, lettera d), le parole «il verbale e le
deliberazioni» sono sostituite dalle parole «il verbale delle
deliberazioni».
Dopo l'art. 90 e' inserito il seguente:
«Art. 90-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1.
Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) il verbale delle deliberazioni di cui all'art. 70-bis, comma
1, contestualmente alla diffusione al pubblico;
b) nel caso previsto dall'art. 70-bis, comma 2, la relazione
dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli
articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile,
almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
c) la documentazione prevista dall'art. 2447-novies,
contestualmente alla diffusione al pubblico;
d) il contratto previsto dall'art. 2447-bis, comma 1, lettera b),
contestualmente alla diffusione al pubblico.».
Nell'art. 92:
nel comma 1, lettera c), le parole «il verbale e le
deliberazioni» sono sostituite dalle parole «il verbale delle
deliberazioni»;
nel comma 1, lettera e), le parole «comma 4» sono sostituite
dalle parole «comma 5».
Nell'art. 94, comma 2, le parole «il verbale e le deliberazioni»
sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni».
Nell'art. 95, comma 1, dopo le parole «90, comma 1,» sono inserite
le parole «90-bis,».
Nell'art. 96, comma 1, lettera b), dopo le parole «dagli
articoli 81 e 82,» sono inserite le parole «comma 1,».
Dopo l'art. 98 e' inserito il seguente:
«Art. 98-bis (Strumenti finanziari previsti dall'art. 2351, comma
5, del codice civile). - 1. Gli emittenti azioni, in occasione
dell'emissione di strumenti finanziari cui e' riservata, ai sensi
dell'art. 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un
componente dell'organo di amministrazione o controllo, comunicano
alla Consob e alla societa' di gestione del mercato, che ne assicura
la diffusione entro il giorno successivo, il numero e le categorie
degli strumenti finanziari emessi, nonche' l'ammontare complessivo
degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione.
La comunicazione e' effettuata entro il giorno successivo
all'emissione.».
L'art. 100 e' sostituito dal seguente:
«Art. 100 (Composizione degli organi di amministrazione e
controllo, direttore generale). - 1. Gli emittenti azioni comunicano
alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro
verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli
organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore
generale, ove prevista, mediante il modello e secondo le istruzioni
previsti nell'allegato 3H.».
Nell'art. 102:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le societa' di gestione del risparmio con riferimento a ciascun
fondo chiuso gestito quotato in borsa, danno notizia delle
informazioni di cui all'art. 27-bis, commi 1 e 3, con le modalita'
stabilite dall'art. 83. Si applica l'art. 84.»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. Gli obblighi previsti dall'art. 27-bis, commi 1 e 3, sono
assolti anche mediante l'invio di un apposito comunicato alla
societa' di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a
disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. Il
comunicato e' contestualmente trasmesso alla Consob.
4. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua
italiana.».
Nell'art. 103, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«2. Le societa' di gestione del risparmio, relativamente a ciascun
fondo chiuso gestito quotato in borsa, osservano l'art. 22, comma 4,
e rendono altresi' disponibili nel proprio sito Internet,
consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono
costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;
b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca
d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di
valutazione dei fondi chiusi.».
L'art. 103-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 103-bis (Informazioni relative agli OICR aperti
indicizzati). - 1. Le societa' di gestione e le Sicav, relativamente
agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, osservano l'art. 22,
comma 4, e rendono altresi' disponibili nel proprio sito Internet,
consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono
costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di quotazione;
b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca
d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di
valutazione degli OICR;
c) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti
abbinati alla sottoscrizione degli OICR.
2. Le informazioni previste dall'art. 23-bis, comma 6, sono
comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito
Internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso
la societa' di gestione del mercato di quotazione e la banca
depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca
d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano
avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di
ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del
prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di
riferimento.
3. Le societa' di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR
esteri armonizzati, osservano l'art. 22, comma 4, e rendono altresi'
disponibili nel proprio sito Internet, consentendone l'acquisizione
su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i
seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di quotazione;
b) il documento di quotazione.
4. Le informazioni previste dall'art. 24-bis, comma 3, sono
comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito
Internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso
la societa' di gestione del mercato di quotazione e il soggetto
previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti
pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione
nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso
concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con
indicazione della relativa data di riferimento.
5. Si applicano le disposizioni dell'art. 87».
Nell'art. 105:
nel comma 2, lettera c), le parole «72, comma 4» sono sostituite
dalle parole «72, comma 5»;
nel comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«d) il verbale di cui all'art. 70-bis, comma 1, contestualmente
alla diffusione al pubblico nonche' la relazione illustrativa di cui
all'art. 70-bis, comma 2, entro trenta giorni da quello in cui
l'assemblea ha deliberato;
e) la documentazione prevista dall'art. 70-bis, commi 3 e 4,
contestualmente alla diffusione al pubblico.».
Nell'art. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Consob pubblica l'elenco aggiornato degli emittenti
strumenti finanziari diffusi tramite strumenti anche informatici di
diffusione delle informazioni.».
Dopo l'art. 109 e' inserito il seguente:
«Art. 109-bis (Informazioni su patti parasociali). 1. Gli emittenti
azioni diffuse informano il pubblico, con le modalita' previste
dall'art. 109, della comunicazione di cui all'art. 2341-ter del
codice civile, indicando ogni elemento necessario per una compiuta
valutazione del patto.
2. Il comma precedente si applica anche ai patti gia' dichiarati ai
sensi dell'art. 2341-ter del codice civile al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione.».
Nell'art. 111:
nel comma 1, dopo le parole «art. 84» sono inserite le parole «,
comma 1»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«2. Agli emittenti azioni diffuse si applicano anche le
disposizioni dell'art. 84, comma 2.».
Nell'art. 112:
il comma 1 e' soppresso;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono dispensati dall'adempimento dell'art. 114, comma 1, del
Testo Unico e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109,
110 e 111, gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati di altri Paesi dell'Unione Europea o nei mercati di
Paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2,
del Testo Unico e le Sicav.».
Nell'art. 118, comma 3, le parole «gestione collettiva o
individuale del risparmio» sono sostituite dalle parole «gestione del
risparmio».
Dopo l'art. 122 e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti
dall'art. 2351, comma 5, del codice civile). - 1. Tutti coloro che
possiedono strumenti finanziari cui e' riservata, ai sensi dell'art.
2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente
dell'organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione
alla societa' emittente e alla Consob quando, alternativamente:
a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell'organo di
amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilita';
b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una
medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero
scendono al di sotto di tali soglie.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente rilevano gli
strumenti finanziari:
- dei quali un soggetto e' titolare, anche se il diritto di voto
spetta o e' attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale
soggetto spetta o e' attribuito il diritto di voto;
- di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societa'
controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o e'
attribuito a tali soggetti.
Si applica l'art. 118, comma 3.
3. La comunicazione e' effettuata entro cinque giorni di mercato
aperto dall'avvenuta conoscenza della possibilita' di cui al comma 1,
lettera a) ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere
dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla
data di esecuzione, mediante il modello previsto nell'allegato 4. Si
applica l'art. 121, commi 2 e 3.
4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici
giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della
comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione
delle informazioni.».
Nell'art. 130, comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
«b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che
attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o
diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice
civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al
numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e
degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel
caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o
sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere
acquistate o sottoscritte;
c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:
- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che
attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o
diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice
civile, da ciascuno conferiti;
- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al
numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni
della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il
patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di
acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi
dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di
strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli
strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della
medesima categoria nonche' il numero delle azioni che possono essere
acquistate o sottoscritte;
- il soggetto che in virtu' del patto esercita il controllo
della societa' o che e' in grado di determinare la nomina di un
componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a
strumenti finanziari.
Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra
piu' di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti
aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono
essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali
soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle
percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra
indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dell'assemblea di bilancio della societa', ovvero
dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis del codice
civile, e' trasmesso alla societa' stessa un elenco contenente
l'indicazione aggiornata delle generalita' di tutti gli aderenti e
del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco e' reso
disponibile dalla societa' per la consultazione da parte del
pubblico;».
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Vecchio 10-05-05, 19:08   #7 (permalink)
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«1.6.6 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico
affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico
affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1
e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire
le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi
dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.»;
nel punto 1.7, in fine, e' inserito il seguente capoverso:
«Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di
coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti
nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera F):
dopo il punto 2.1 e' inserito il seguente:
«(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema
dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze
gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve
descrizione delle stesse.»;
dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente:
«2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o
dualistico indicare i requisiti di onorabilita' e di professionalita'
fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art.
2409-octiesdecies del codice civile e dell'art. 148 del Testo
Unico.»;
il testo della nota 17 del punto 2.5 e' sostituito dal seguente:
«Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono
direttamente agli organi di vertice della societa' (componenti
dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di
gestione delegati, direttori generali).»;
nel punto 2.6, le parole «il consiglio di amministrazione, dai
membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «degli
organi di amministrazione e di controllo»;
nel punto 2.7, le parole «il consiglio di amministrazione, ai
membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «degli
organi di amministrazione e di controllo»;
nel punto 2.8, le parole «membri del consiglio di
amministrazione, da quelli del collegio sindacale» sono sostituite
dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di
controllo»; inoltre, le parole «strumenti finanziari posseduti alla
fine dell'esercizio in corso» sono sostituite dalle parole «strumenti
finanziari posseduti alla data di pubblicazione del prospetto
informativo»;
nel punto 2.9, le parole «componenti del consiglio di
amministrazione, di quelli del collegio sindacale» sono sostituite
dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di
controllo»;
nel punto 2.11, le parole «membri del consiglio di
amministrazione, del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole
«componenti degli organi di amministrazione e di controllo».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera H), punto 4.8, le
parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli
amministratori» sono sostituite dalle parole «I dati trimestrali
dovranno essere redatti dai componenti dell'organo di
amministrazione».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera L):
dopo il punto 6.8 sono inseriti i seguenti:
«6.8.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta'
riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di
amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale
eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state
delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza,
l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di
voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di
strumenti finanziari partecipativi.
6.8.2 - Indicazione dell'adeguamento dello statuto sociale al
Codice di autodisciplina delle societa' quotate (c.d. Codice Preda).
Descrivere il sistema di corporate governance dell'emittente e
fornire indicazioni circa le modalita' di adeguamento dello statuto
sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate.»;
nel punto 6.12, le parole «ovvero di una delega agli
amministratori» sono sostituite dalle parole «ovvero di una delega ai
componenti dell'organo di amministrazione»;
nel punto 6.14, dopo le parole «Indicazione dell'esistenza di
quote» sono inserite le parole «o di strumenti finanziari
partecipativi».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera O), dopo il punto
9.6 e' inserito il seguente:
«(*) 9.6.1 Ove l'offerente abbia adottato il sistema dualistico,
precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al
consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle
stesse.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera Q), dopo il punto
11.3 e' inserito il seguente:
«11.3.1 - Per le societa' non ancora iscritte nel registro
delle imprese, fornire informazioni in merito all'iter da seguire in
sede di costituzione per pubblica sottoscrizione ai sensi degli
articoli 2333 e seguenti del codice civile. In particolare, fornire
notizie in merito all'avvenuto deposito presso un notaio del
programma, con le firme autenticate dei promotori.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera S):
dopo il punto 13.1 e' inserito il seguente:
«13.1.1 - Schemi di stato patrimoniale e conto economico tratti
dalla relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente
all'ultimo bilancio.»;
dopo il punto 13.4 e' inserito il seguente:
«13.5 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a
disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).
Appendici per le societa' non ancora iscritte nel registro delle
imprese.
- Programma depositato presso un notaio ai sensi dell'art. 2333 del
codice civile;
- Progetto di costituzione contenente i dati economico-finanziari
dell'iniziativa.».
I punti «13.5», «13.6» e «13.7» sono rinumerati come punti «13.6»,
«13.7» e «13.9», restando invariato il contenuto.
Dopo il punto 13.7 e' inserito il seguente:
«13.8 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvata
successivamente all'ultimo bilancio.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera T), il testo della
nota 28 del «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA» e'
sostituito dal seguente: «La dichiarazione di responsabilita' sopra
riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di
coloro che in qualita' di offerente, emittente e responsabile del
collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento,
nonche' dallo sponsor/listing partner e dal presidente dell'organo di
controllo dell'offerente e dell'emittente).».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, la rubrica della lettera
C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve
essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore
rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera E):
dopo il punto 1.6 e' inserito il seguente:
«1.6.1 - Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile,
se l'emittente e' soggetto all'attivita' di direzione e
coordinamento. In tale circostanza per i dati e gli elementi
informativi di cui all'art. 2497-bis, commi 4 e 5 del codice civile,
fare rinvio alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione
riportate in appendice al prospetto informativo.»;
nel punto 1.7, in fine, e' inserito il seguente capoverso:
«Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di
coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti
nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.»;
dopo il punto 1.7, e' inserito il seguente:
«1.8 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico
affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico
affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1
e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire
le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi
dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera F):
dopo il punto 2.1 e' inserito il seguente:
«(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema
dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze
gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve
descrizione delle stesse.»;
dopo il punto 2.2. e' inserito il seguente:
«2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o
dualistico indicare i requisiti di onorabilita' e di professionalita'
fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art.
2409-octiesdecies codice civile e dell'art. 148 del Testo Unico.»;
il testo della nota 6 del punto 2.5. e' sostituito dal seguente:
«Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono
direttamente agli organi di vertice della societa' (componenti
dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di
gestione delegati, direttori generali).»;
nel punto 2.6, le parole «dai componenti il consiglio di
amministrazione, dai membri del collegio sindacale» sono sostituiti
dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione e di
controllo»;
nel punto 2.7., le parole «ai componenti il consiglio di
amministrazione, ai membri del collegio sindacale» sono sostituite
dalle parole «ai componenti degli organi di amministrazione e di
controllo»;
nel punto 2.8, le parole «membri del consiglio di
amministrazione, da quelli del collegio sindacale» sono sostituite
dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di
controllo»; inoltre, le parole «strumenti finanziari posseduti alla
fine dell'esercizio in corso» sono sostituite dalle parole «strumenti
finanziari posseduti alla data di pubblicazione del prospetto
informativo»;
nel punto 2.9, le parole «membri del consiglio di
amministrazione, di quelli del collegio sindacale» sono sostituite
dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di
controllo»;
nel punto 2.11, le parole «membri del consiglio di
amministrazione, del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole
«componenti degli organi di amministrazione e di controllo».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera L):
dopo il punto 6.3 sono inseriti i seguenti:
«6.3.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta'
riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di
amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale
eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state
delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza,
l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di
voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di
strumenti finanziari partecipativi.
6.3.2 - Indicazione dell'adeguamento dello statuto sociale al
Codice di autodisciplina delle societa' quotate (c.d. Codice Preda).
Descrivere il sistema di corporate governance dell'emittente e
fornire indicazioni circa le modalita' di adeguamento dello statuto
sociale al Codice di autodisciplina delle societa' quotate.»;
nel punto 6.5, le parole «di una delega agli amministratori» sono
sostituite dalle parole «di una delega ai componenti dell'organo di
amministrazione».
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Vecchio 10-05-05, 19:08   #8 (permalink)
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Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera S):
la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL
PUBBLICO»;
nel paragrafo «Appendici», dopo il punto 13.4 sono inseriti i
seguenti:
«13.5 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a
disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).
13.6 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate
successivamente al bilancio.»;
il punto «13.5» e' rinumerato come punto «13.7», restando
invariato il contenuto.
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera A) «COPERTINA», le
parole «responsabile del collocamento e sponsor» sono sostituite
dalle parole «responsabile del collocamento, sponsor e listing
partner».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera c) - 1)
«AVVERTENZE PER L'INVESTITORE»:
la rubrica della lettera C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - 1) Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve
essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore
rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)»;
dopo l'avvertenza «- le eventuali passivita' potenziali», e'
inserita la seguente:
«- Rating dell'emittente e dello strumento finanziario. Precisare
se esiste/non esiste il rating dell'emittente e/o dello strumento
finanziario. In caso affermativo specificare la data del rilascio e
l'ente o la societa' che lo ha emesso. Indicare le classificazioni di
rating con spiegazione di lettere e numeri. Indicare infine le
eventuali variazioni di rating dell'emittente rispetto al valore
dello stesso riportato nell'ultimo documento pubblicato;»;
dopo il periodo «in ogni caso, esplicitare che nel caso di
obbligazioni strutturate scomponibili in una obbligazione di tipo
ordinario e in uno o piu' strumenti derivati, la valutazione del
prezzo richiede particolare competenza;» e' inserito di seguito il
periodo: «in particolare, ove possibile, fornire indicazioni di
pricing dello strumento finanziario;»;
dopo il periodo «l'eventuale possibilita' da parte dell'emittente
di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario.»
e' inserito di seguito il periodo: «Qualora sia prevista tale
facolta' indicarne i termini e le relative modalita';»;
dopo il periodo «l'eventuale clausola di subordinazione.» e'
inserito di seguito il periodo: «Laddove esista tale clausola
indicarne termini e modalita';»;
dopo il periodo «le difficolta' di disinvestimento, ove non sia
prevista la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della
sollecitazione in un mercato regolamentato.» e' inserito di seguito
il periodo: «In particolare rappresentare che tali titoli potrebbero
presentare problemi di liquidabilita' a prescindere dall'emittente e
dall'ammontare del prestito in quanto le richieste di vendita
potrebbero non trovare tempestiva e adeguata contropartita;»;
l'avvertenza «- gli eventuali conflitti di interesse attinenti il
collocamento e/o lo sponsor;» e' sostituita dalla seguente: «- gli
eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo
sponsor/listing partner;».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera C) -
2) «ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI»:
dopo il capoverso «Nel caso in cui i rendimenti delle
obbligazioni fossero legati all'andamento di parametri (tassi, indici
o panieri), dovra' essere fornita una chiara indicazione del
meccanismo di determinazione di tali rendimenti e degli eventuali
parametri di calcolo, al fine di consentire al sottoscrittore
l'esatta evidenziazione dei rischi di «performance». In particolare
dovranno essere forniti confronti tra il rendimento minimo
eventualmente garantito ed il rendimento di strumenti finanziari
aventi pari durata e rischio similare.»; e' inserito il seguente:
«Inserire la formula di calcolo dell'interesse dello strumento
finanziario e, ove possibile, calcolare il valore del rendimento
effettivo annuo lordo ed al netto della componente fiscale, in regime
di capitalizzazione composta.»;
dopo il capoverso «Ove vengano assicurati tassi minimi, dovra'
essere fornita l'indicazione del rendimento annuo effettivo netto,
inteso come rendimento annuo composto al netto della componente
fiscale. La medesima indicazione del rendimento effettivo annuo netto
dovra' essere fornita con riferimento all'ipotesi che l'emittente si
avvalga, alla prima data utile, della eventuale facolta' di
effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario.» e'
inserito il seguente: «Quando il tasso di interesse nominale non sia
disponibile al momento della pubblicazione del prospetto indicare il
rendimento effettivo annuo composto lordo e netto calcolato sulla
base del range di tasso indicato al punto 7.7.»;
in fine, le parole «I paragrafi 1 e 2» sono sostituite dalle
parole «I paragrafi 1, 2, 3 e 4».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera D.1), dopo le
parole «Indicare gli impegni eventualmente assunti dall'emittente e/o
dallo sponsor» sono inserite le parole «/listing partner».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera D.2), dopo il
capoverso «Fornire, per ciascuno degli ultimi tre esercizi, una
tabella comparativa dei principali dati economici, patrimoniali e
finanziari dell'emittente eventualmente utili al fine di evidenziare
la solvibilita' dell'emittente. In particolare i dati selezionati
devono risultare esplicativi almeno delle componenti significative
dell'andamento della situazione finanziaria nel periodo considerato.»
e' inserito il seguente: «Qualora le obbligazioni oggetto del
prospetto fossero irrevocabilmente e incondizionatamente garantite,
inserire la tabella comparativa di cui al punto precedente con i dati
economico, patrimoniali e finanziari del garante, eventualmente
aggiornando tali dati contabili con l'ultima situazione contabile
infra-annuale disponibile. Ove il garante rediga il bilancio
consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere
presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante puo'
omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non
forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a
quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al
contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante
dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono
significative.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera E):
dopo la rubrica «E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA'
DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di
obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite
anche relativamente al garante.»;
dopo il punto 1.9.1 e' inserito il seguente:
«1.9.1.1 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico
affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico
affare, fornire le informazioni contenute nell'art. 2447-ter, comma 1
e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire
le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi
dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.»;
nel punto 1.9.6, in fine, e' inserito il seguente capoverso:
«Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di
coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti
nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.»;
nel punto 1.9.7, in fine, e' inserito il seguente capoverso:
«Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente
e' soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento. In tale
circostanza riportare, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del
codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che esercita
sull'emittente l'attivita' di direzione e coordinamento - dati
riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono
essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita
l'attivita' di direzione e coordinamento e con le altre societa' che
vi sono soggette, nonche' l'effetto che tale attivita' ha avuto
sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali
elementi informativi, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 5, del
codice civile, sono descritti nella relazione sulla gestione.
Precisare altresi' che i citati documenti sono ricompresi tra la
documentazione a disposizione del pubblico.».
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Vecchio 10-05-05, 19:09   #9 (permalink)
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Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera F):
dopo il punto 2.1, e' inserito il seguente:
«(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema
dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze
gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve
descrizione delle stesse.»;
dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente:
«2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o
dualistico indicare i requisiti di onorabilita' e di professionalita'
fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art.
2409-octiesdecies del codice civile e dell'art. 148 del Testo
Unico.»;
il testo della nota 7 del punto 2.4 e' sostituito dal seguente:
«Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono
direttamente agli organi di vertice della societa' (componenti
dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di
gestione delegati, direttori generali)»;
nel punto 2.5, le parole «il consiglio di amministrazione, dai
membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «degli
organi di amministrazione e di controllo».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera G), dopo la
rubrica «G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI» e'
inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite
le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al
garante.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera H):
dopo la rubrica «H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO,
LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE» e'
inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite
le seguenti informazioni devono essere fornite, ove possibile, anche
relativamente al garante. Ove il garante rediga il bilancio
consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere
presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante puo'
omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non
forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a
quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al
contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante
dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono
significative.»;
nel punto 4.8, le parole «I dati trimestrali dovranno essere
redatti dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «I dati
trimestrali dovranno essere redatti dai componenti dell'organo di
amministrazione».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera I):
dopo la rubrica «I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO
RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente
capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti
informazioni devono essere fornite, ove possibile, anche
relativamente al garante.»;
nel punto 5.2.2, in fine, e' inserito di seguito il seguente
periodo: «Ad integrazione di quanto sopra rappresentato indicare
inoltre l'evoluzione della posizione finanziaria netta dell'emittente
e del garante a data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella del
prospetto, nonche' eventuali modifiche nel rating.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera L):
dopo il punto 6.8 e' inserito il seguente:
«6.8.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta'
riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di
amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale
eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state
delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza,
l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di
voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di
strumenti finanziari partecipativi.»;
nel punto 6.11, le parole «di una delega agli amministratori»
sono sostituite dalle parole «di una delega ai componenti dell'organo
di amministrazione».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera M):
nel punto 7.7, in fine, e' inserito di seguito il seguente
periodo: «Ove il tasso di interesse nominale non sia disponibile al
momento della pubblicazione del prospetto, indicarne comunque la
tipologia, se fissa o variabile, nonche' il range di tasso di
interesse che verra' utilizzato per la esemplificazione dei
rendimenti. Indicare inoltre le modalita' di comunicazione alla
Consob ed al pubblico del tasso di interesse nominale, secondo quanto
previsto dall'art. 9 del presente regolamento.»;
nel punto 7.8, in fine, e' inserito di seguito il seguente
periodo: «Ove il tasso di interesse nominale non sia disponibile al
momento della pubblicazione del prospetto, indicare il rendimento
effettivo annuo lordo e netto calcolato sulla base del range di tasso
indicato al punto 7.7. Indicare inoltre le modalita' di comunicazione
alla Consob ed al pubblico del tasso di rendimento lordo atteso
all'emissione secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente
regolamento.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera O), dopo il punto
9.6 e' inserito il seguente:
«(*) 9.6.1 - Ove l'offerente abbia adottato il sistema
dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze
gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve
descrizione delle stesse.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera R), punto 12.5,
dopo la parola «sponsor» e' inserita la parola «/listing partner».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera S):
dopo la rubrica «Appendici», e' inserito il seguente capoverso:
«Nel caso di obbligazioni garantite le appendici devono essere
fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»;
dopo il punto 13.1. e' inserito il seguente:
«13.1.1 - Schemi di stato patrimoniale e conto economico tratti
dalla relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente
alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo
sull'emittente.»;
dopo il punto 13.5 sono inseriti i seguenti:
«13.6 - Copia dell'ultimo rapporto di rating pubblicato.
13.7 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a
disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).»;
dopo la rubrica «Documentazione a disposizione del pubblico» e'
inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite i
seguenti documenti devono essere disponibili, ove possibile, anche
relativamente al garante.»;
i punti «13.6», «13.7» e «13.8» sono rinumerati come punti
«13.8», «13.9» e «13.10», restando invariato il contenuto;
dopo il punto 13.10 e' inserito il seguente:
«13.11 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate
successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento
informativo sull'emittente.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera T), il testo della
nota 16 del «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA» e'
sostituito dal seguente: «La dichiarazione di responsabilita' sopra
riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di
coloro che in qualita' di offerente, emittente e responsabile del
collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento,
nonche' dallo sponsor/listing partner, dal garante e dal presidente
dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e del
garante)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, la rubrica della lettera
C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve
essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore
rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera E):
dopo la rubrica «E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA'
DELL'EMITTENTE» e' inserito il seguente capoverso: «Nel caso di
obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite
anche relativamente al garante.»;
dopo il punto 1.3 e' inserito il seguente:
«1.3.1 - Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile,
se l'emittente e' soggetto all'attivita' di direzione e
coordinamento. In tale circostanza per i dati e gli elementi
informativi di cui all'art. 2497-bis, commi 4 e 5 del codice civile,
fare rinvio alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione
riportate in appendice al prospetto informativo.»;
nel punto 1.4, in fine, e' inserito il seguente capoverso:
«Precisare se l'emittente esercita l'attivita' di direzione e di
coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti
nei confronti dei quali tale attivita' e' esercitata.»;
dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente:
«1.5 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico
affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico
affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-ter, comma 1
e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire
le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi
dell'art. 2447-decies, comma 2, del codice civile.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera G), dopo la
rubrica «G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI» e'
inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite
le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al
garante.».
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Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera H), dopo la
rubrica «H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA
SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE» e'
inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite
le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al
garante. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i
dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma
consolidata; tuttavia il garante puo' omettere i propri dati
individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa
informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le
medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su
base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni
a livello consolidato non sono significative.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera S):
dopo la rubrica «S) XIII - Appendici», e' inserito il seguente
capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le appendici devono
essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»;
dopo il punto 13.4 sono inseriti i seguenti:
«13.5 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate
successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento
informativo sull'emittente.
13.6 - Copia dell'ultimo rapporto di rating pubblicato.
13.7 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a
disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 5, la rubrica della lettera
C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve
essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore
rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, i primi due capoversi sono
sostituiti dai seguenti: «Nel caso di quotazione di obbligazioni di
emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. soggetti a
vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3,
tenendo conto, per quanto riguarda il paragrafo avvertenze per
l'investitore, di quanto sotto indicato in merito alla posizione
finanziaria dell'emittente, ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L,
O, P, Q ed S. In particolare, non sono richieste le informazioni di
cui alle lettere E, F, H, O, P e Q, mentre per quanto riguarda le
lettere G, I, L e S, se ne riporta successivamente il contenuto.
Nel caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari
c.d. reverse convertible di emittenti bancari istituiti all'interno
della U.E. e soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i
contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L e
S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle
lettere E, F, e H, mentre per quanto riguarda le lettere G, I, L e S
se ne riporta successivamente il contenuto.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, la rubrica della lettera
C) e' sostituita dalla seguente:
«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve
essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore
rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, il capoverso «Si riporta,
di seguito, il contenuto delle lettere G, L e S.» e' cosi'
sostituito: «Si riporta, di seguito, il contenuto delle Avvertenze
per l'investitore, paragrafo "Posizione finanziaria dell'emittente",
e delle lettere G, I, L e S.
AVVERTENZE PER L'INVESTITORE.
In luogo della posizione finanziaria dell'emittente, indicare il
livello del coefficiente di solvibilita' (anche di gruppo qualora
esistente) confrontato con quello minimo richiesto dalle disposizioni
di Banca d'Italia e il free capital.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, dopo la lettera G), punti
3.1 e 3.2, e' inserita la seguente lettera:
«I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE
PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE.
5.1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio ovvero, se successivi, dopo la chiusura del
semestre ovvero dopo la data di chiusura del trimestre cui si
riferisce l'ultima relazione trimestrale eventualmente pubblicata, se
non gia' adeguatamente commentati, che possano incidere in misura
rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica
dell'emittente.
5.2 - Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente
capo
5.2.1 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari
dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce
l'ultimo bilancio pubblicato. In particolare:
a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate
nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica,
degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla
qualita' del credito;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi
nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento
all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle
commissioni;
c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle
lettere a) e b).
Per la descrizione dell'andamento degli affari dell'emittente dalla
chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio
pubblicato, inserire i dati numerici tratti dalla relazione
semestrale ovvero dalla relazione trimestrale approvate dall'organo
amministrativo. In assenza di tale documentazione contabile,
riportare indicazioni di tipo qualitativo. Dovranno essere descritti
i seguenti andamenti: Margine di Intermediazione, Risultato di
Gestione, Risultato Ordinario, Risultato Netto, Raccolta Diretta e
Indiretta, Impieghi e Coefficiente di solvibilita'.
5.2.2 - In ogni caso sono forniti elementi di informazione in
relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in
corso. Tale previsione - tenuto anche conto di quanto evidenziato ai
sensi della lettera c) del punto precedente - dovra' risultare
adeguatamente motivata. Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e
circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della societa'
emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei
risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima
societa'.
5.2.3 - Ove vengano forniti dati di stima relativi all'ultimo
esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio,
ovvero dati previsionali14 concernenti l'andamento dell'esercizio in
corso e di quelli futuri - che in ogni caso non potranno superare i
tre esercizi - i dati elaborati sono corredati dalla sintesi degli
elementi positivi e negativi che hanno contribuito alla loro
determinazione. Inoltre, in relazione ai dati previsionali occorre
fornire una descrizione delle principali assunzioni adottate in
relazione a ciascun fattore che puo' avere un significativo effetto
sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con
chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della
direzione della societa' emittente da quelli che esulano dal
controllo di tale direzione.
5.2.4 - Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali,
questi sono corredati da apposita relazione della societa' di
revisione contenente il giudizio della stessa in merito alla
adeguatezza delle assunzioni adottate ed alla congruita' delle
previsioni rispetto a dette assunzioni.
5.2.5 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese,
le informazioni di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 dovranno essere
fornite per il gruppo.».
Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, lettera L):
dopo il punto 6.7 sono inseriti i seguenti:
«6.7.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facolta'
riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di
amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale
eventualmente adot-tato dall'emittente, le materie che sono state
delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza,
l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di
voto limitato a particolari argomenti, nonche' l'emissione di
strumenti finanziari partecipativi.
6.7.2 - Informazioni sul gruppo cui fa capo l'emittente.
Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione
sintetica del gruppo.
Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente
e' soggetto all'attivita' di direzione e coordinamento. In tale
circostanza riportare, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del
codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che esercita
sull'emittente l'attivita' di direzione e coordinamento - dati
riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono
essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita
l'attivita' di direzione e coordinamento e con le altre societa' che
vi sono soggette, nonche' l'effetto che tale attivita' ha avuto
sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali
elementi informativi, ai sensi dell'art 2497-bis, comma 5, del codice
civile, sono descritti nella relazione sulla gestione. Precisare
altresi' che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione
a disposizione del pubblico.
6.7.3 - Informazioni sul gruppo facente capo all'emittente.
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