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Vecchio 07-05-05, 10:20   #1 (permalink)
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Mps, rivincita in Tribunale

7 maggio 2005

Mps, rivincita in Tribunale
Monte Paschi al contrattacco in giudizio per i piani di Banca 121 Attese sanzioni della Consob per i collocatori
Ma il ministero ha dei dubbi


C osa resta del terremoto provocato da MyWay/ 4You a Siena, nelle stanze della più antica banca italiana? Nel breve volgere di un anno o poco più, molte cose sono cambiate, dai vertici stessi del gruppo, al nome dell'istituto maggiormente coivolto ( che aveva inglobato Banca 121), ora MPS Banca Personale S. p. A., al clima sui mercati finanziari, che almeno in parte è riuscito a far dimenticare i crack finanziari, dall'Argentina a Parmalat. Sconfitto mediaticamente, per Monte Paschi si profila ora un nuovo corso grazie alle vittorie in sede giudiziaria, ma si prepara anche ad incassare le sanzioni Consob per la vicenda di MyWay e del suo clone 4You.
Monte Paschi finora ha ottenuto 11 sentenze favorevoli in 4 Tribunali differenti, in cui i giudici hanno riconosciuto la legittimita del collocamento del piano finanziario ai clienti e quella del prodotto stesso. Ma Siena ha dovuto incassare anche alcune sentenze contrarie, in cui il Tribunale di Pistoia, per esempio, ha dichiarato nullo il contratto stipulato dal risparmiatore, perchè sottoscritto fuori sede e senza la cura dovuta per il collocamento di prodotto di natura finanziaria, secondo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza.
« Banca Mps — ha spiegato Emilio Tonini direttore generale di Monte Paschi in occasione dell'ultima assemblea della banca — ha accantonato 133 milioni nel 2003 e circa 55 nel 2004 per i rimborsi dei piani MyWay e 4 You. Al momento devono ancora essere affrontate 2mila pratiche, e abbiamo fondi in esubero » .
« Spesso il primo avvocato delle banche — dice Alessandro Pedone dell'Aduc— è proprio quello del risparmiatore, che sbaglia tutto perchè impreparato. Le cose cambieranno quando nelle aule si presenteranno legali capaci di contestare l'articolo 21 comma 1 lettera c del Testo Unico della Finanza, che impone all'intermediario l'equo trattamento nei confronti del cliente. O l'articolo 23 comma 3 che impone la best execution, qui violata visto che le obbligazioni sono state negoziate ad un prezzo del tutto fuori mercato ( dal 10 al 30% superiore al valore di mercato) » .
Ma all'orizzonte si profila per la banca senese un nuovo scoglio, le sanzioni di Consob per i vertici del gruppo: la proposta, come prevede la normativa, è pervenuta il 17 dicembre del 2004 al Ministero dell'Economia che ha 90 giorni di tempo per " irrogare le sanzioni". E qui un colpo di scena che ha fatto parlare alcuni di un vero e proprio mistero delle sanzioni scomparse. Dopo la scadenza dei termini, a fine marzo, sul successivo bollettino quindicinale di Consob ( che pubblica le sanzioni ad amministratori proposte da Consob e irrogate dal Ministero) non è apparso alcun riferimento alla vicenda.
Complice la richiesta del Ministero a Consob di approfondire le indagini.
Richiesta inusuale, anche se pienamente legittima, che però ha fatto slittare i tempi dell'invio delle sanzioni. A quanto si è appreso, gli uomini di Domenico Siniscalco avrebbero motivato la richiesta di supplemento di indagine, invitando la Commissione ad entrare nel merito della valutazione dei prodotti MyWay e 4You. Cosa che la Consob avrebbe ritenuto non opportuna, visto che su questa tipologia di prodotto finanziario si muove solo su sollecitazione delle parti. E nel supplemento di indagine, gli uomini di Cardia non hanno mutato di un millimetro la propria valutazione, proponendo sanzioni per i vertici dell'epoca del Monte Paschi unicamente per le modalità con cui MyWay e 4 You sono stati commercializzati.


« I prodotti sono buoni e a capitale garantito »

« I tribunali ci stanno dando ragione: i prodotti erano validi, anche se in qualche caso si è sbagliato a venderli. E per questo abbiamo allestito i tavoli negoziali con le associazioni di consumatori » .
Pier Luigi Corsi, vice direttore vicario di Mps difende MyWay/ 4You e la politica della banca che giusto un anno fa iniziava ad accordarsi con i propri clienti scottati dalla vicenda MyWay/ 4You.
« È stata un'esperienza importante, non solo per la nostra banca ma anche per il Paese. Abbiamoaccolto alcune migliaia di reclami attarverso una procedura stragiudiziale che ha soddisfatto 9 ricorrenti su 10 » .
Commercializzate tuttora i MyWay4You? No per prudenza, con l'arrivo dei reclami abbiamo cessato la vendita ed abbiamo eslcuso i due prodotti dal nostro catalogo. Ma i nostri clienti devono sapere che il prodotto è buono e il capitale e gli interessi sono garantiti.
Tant'è che 1700 nostri dipendenti hanno MyWay nel loro dossier titoli.
La fiducia è crollata insieme alle borse: vuol dire che era valido solo con gli indici in rialzo? C'era un rischio ancorato all'andamento dei mercati per questo erano indicati a risparmiatori col profilo di rischio di una certa intensità, in caso di uscita anticipata. A scadenza non c'è comunque nessun rischio.
Gli zero coupon e i fondi sottostanti erano i vostri. Non è conflitto di interessi? Talvolta c'era, non sempre, e comunque era esplicitato. Erano prodotti buoni, tra imigliori della categoria.
Da istituzionali sul mercato spuntavate sul mercato dei bond prezzi vantaggiosi. A chi è andato quel vantaggio.
Ritengo che la clientela abbia beneficiato di questi prezzi insieme alla banca. E tenga persente che dopo questa vicenda siamo stati inseriti in un indice etico. È il terzo che ci premia in questo modo. Vorrà pur dire qualcosa. Pier Luigi Corsi, vice direttore vicario Mps


« Infrange il Testo unico e le norme di Bankitalia »

« È un prodotto sintetico, che prevede un finanziamento, finalizzato alla negoziazione di un'obbligazione zero coupon e al collocamento di fondi » spiega Filippo Sartori, docente di Diritto degli intermediari finanziari presso l'Università di Trento che ha realizzato un parere pro veritate nelle cause dei risparmiatori contro Mps. « In sostanza la banca presta dei soldi per investire tramite fondi e obbligazioni e con la formula del pegno sono a garanzia del completamento del contratto » .
Qual è la criticità maggiore del prodotto? Sono diverse. È accaduto che gli zero coupon del 4You venissero emessi da una banca del gruppo che lo venduto alla società " emittente" del prodotto. E questa catena rischia di alzare il prezzo con una plusvalenza andata alla banca e non al risparmiatore. In contrasto con l'articolo 26 del Regolamento Consob 11522/ 98 che impone all'intermediario di contenere i costi per l'investitore. E poi c'è il conflitto di interesse.
Che non è vietato ma che deve essere dichiarato...
Sì, ma la comunicazione della situazione conflittuale non fa venir meno l'obbligo di tutela sostanziale degli interessi della clientela.
Interrompere il piano significa una perdita secca. È normale? Il punto è che si poteva evitare, grazie alla clausola di rotatività o almeno un meccanismo di graduale svincolo degli strumenti finanziari oggetto di garanzia. Consentire lo smobilizzo non è una cortesia al cliente: il provvedimento di Banca d'Italia del 1/ 7/ 1998 allegato A, sez. 2, par. 8.1.1.
impone di evitare ostacoli ai rimborsi e conseguenti penalizzazioni. Formalmente la norma è riferibile solo alle Sgr, ma vista la natura di questo contratto " sintetico" e il conseguente collegamento contrattuale, questa norma potrebbe essere applicata anche in questa circostanza. Filippo Sartori, Università di Trento
http://www.assinews.it/rassegna/arti...070505ri5.html
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Vecchio 09-05-05, 10:34   #2 (permalink)
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4you – Investitore pensionato - Violazione degli obblighi di informazione – Inadeguatezza dell’investimento - Insussistenza.



Tribunale di Mantova, Sez. I prom. – Giudice unico Dr. Antonio Villani - Sentenza del giorno 14 marzo 2005.



Il testo integrale:

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 19/11/2002, T. A. conveniva in giudizio la Banca Agricola Mantovana s.p.a., chiedendo che fosse dichiarato nullo, ovvero che fosse annullato, ovvero che fosse dichiarato risolto per fatto e colpa della Banca Agricola Mantovana s.p.a. il contratto stipulato tra le parti il 14 marzo 2001, denominato "piano finanziario 4 You ", e che la stessa Banca, in persona del suo legale rappresentante, fosse condannata alla restituzione o al risarcimento in suo favore della somma di € 1.239,52 o di quella maggiore o minore incamerata in esecuzione del contratto stipulato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della stipulazione del contratto.

Esponeva, in particolare, l'attrice di avere sottoscritto, presso la propria abitazione, un modulo titolato "proposta di adesione al piano finanziario denominato 4 You ", relativo ad un prodotto finanziario diffuso dalla convenuta quale prodotto previdenziale e consistente nell'acquisto - con utilizzo di un finanziamento di £. 16.925.239 (8.741.156) concesso dalla stessa convenuta e restituibile in 178 rate mensile comprensive di intereresse al tasso del 6,67% - di obbligazioni Mediocredito Toscano Zero coupon di nominale € 11.000, riscuotibili nel 2016, per un controvalore di € 5.223,24, nonché quote di un fondo comune di investimento della Ducato Az. Europa per un controvalore di € 3.517,916.

Alla prima udienza del 21/01/2003 nessuno si costituiva per la convenuta, che pertanto veniva dichiarata contumace.

La B.A.M. si costituiva ritualmente in giudizio nella udienza successiva, instando per il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto.

La dichiarazione di contumacia, quindi, veniva revocata.

Avendo il procuratore della convenuta dichiarata l'avvenuta estinzione della stessa B.A.M. a seguito di fusione per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., veniva in data 07/10/2003 dichiarata l'interruzione della causa.

A seguito della riassunzione da parte della attrice nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., si costituiva per intervento volontario la Banca Agricola Mantovana s.p.a., successore a titolo particolare nel rapporto controverso in quanto conferitaria del ramo di azienda bancaria costituito da tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla "vecchia" Banca Agricola Mantovana s.p.a., confermandosi nelle conclusioni già prese dalla originaria convenuta.

La Banca Monte dei Paschi di Siena non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace.

Ammesse ed espletate le prove dedotte dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la eliminazione dagli atti del procedimento del documento denominato "Parere pro ventate in merito ai prodotti Finanziari denominati 4 You e MYWAY", allegato dall'attrice alla comparsa conclusionale, siccome prodotto in violazione delle norme del contraddittorio.

Peraltro, già in sede istruttoria era stata rigettata la istanza di produzione del documento.

Eccepisce l'attrice la nullità del contratto in discussione ai sensi dell'art. 30 D.L.vo 58/98, in quanto lo stesso, siccome stipulato "fuori sede" (e precisamente in M. presso la sua abitazione), non contiene alcun avvertimento circa la facoltà di recesso riservata dalla legge al cliente investitore.

A prova del suo assunto ha indotto la testimonianza della sorella T. X., che ha testualmente affermato: " ... fui io stessa a portare il contratto presso l'abitazione di mia sorella A. per farlo sottoscrivere ... lo ho fatto firmare il contratto e quindi l'ho consegnato a Sabina. Preciso che lo signora Sabina è venuta a ritirarlo presso il mio negozio ".

Quanto affermato dalla T. non trova, però, conferma nelle risultanze istruttorie. Anzi, le altre testimonianze assunte portano a conclusioni completamente diverse.

Pasquali Sabina, funzionario della B.A.M., filiale di Viadana, ha riferito che il 14/03/2001 la attrice, accompagnata dalla sorella, abituale cliente, si era recata presso la sede dell'istituto per sottoscrivere il contratto in discussione (già concordato, peraltro, in precedenza con T. X.) e che la stessa, dopo l'inserimento nel modulo prestampato da parte dell'impiegato addetto all'Ufficio Titoli (G.R.) di tutti i dati necessari, aveva sottoscritto proprio avanti a lei il contratto.

B.V.o, all'epoca direttore della filiale, ha dichiarato di aver visto il giorno 14.3.2001 T. X, assieme ad una signora da lui non conosciuta, nella stanza della P.; che la P. gli aveva poi riferito che tale persona era T. A.; che in precedenza (al fine di una eventuale sostituzione) era stato informato dalla Pasquali che quel giorno sarebbe passata in banca la T. A. per sottoscrivere il contratto 4 You.

Il G. ha riferito che il giorno 14/03/2004, su richiesta della P., aveva provveduto ad inserire nel modulo del contratto relativo a T. A. i dati mancanti; che aveva quindi riconsegnato il contratto alla P.; che nella stessa mattinata la Pasquali gli aveva poi riconsegnato lo stampato firmato da T. A..

Le deposizioni dei suddetti testimoni, considerate congiuntamente, provano senza ombra di dubbio che il contratto in oggetto è stato sottoscritto proprio presso la sede dell'Istituto bancario.

Peraltro, va rilevato che la P. e il B. non sono più dipendenti della B.A.M., per cui non vi è motivo alcuno per ritenere che riferiscano circostanze false al solo fine di danneggiare l'attrice.

Inoltre, non può sottacersi che la deposizione di T.X. contrasta nettamente,con riferimento alla firma del contratto, con quanto sostenuto dalla stessa attrice nel suo atto di citazione.

Quest'ultima, infatti, racconta che la P. si era recata presso la sua abitazione; che in tale occasione la stessa le aveva illustrato sommariamente l'iniziativa e che, quindi, le aveva sottoposto per la firma il contratto già predisposto.

Il comportamento di T.X. integra il reato di cui all'art. 372 c.p.. Deve, pertanto, disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Mantova per le iniziative di competenza.

Essendo stato smentito in fatto l'assunto della attrice in ordine al luogo di sottoscrizione del contratto, risulta del tutto inutile esaminare la questione in punto di diritto.

L'attrice eccepisce la violazione dell'art. 30 del regolamento Consob 01/07/98 n. 11522, sostenendo che, prima della sottoscrizione del documento di adesione al piano finanziario "4 You" (costituente un mero ordine di acquisto), avrebbe dovuto essere sottoscritto un contratto-quadro. Rileva che il contratto "4 You" non può sostituire il contratto-quadro, atteso che nello stesso non sono indicate né le modalità di redazione e comunicazione di rendiconti periodici che la banca è tenuta a trasmettere in relazione all'andamento dei titoli (fondi comuni), né le spese e le commissioni per l'acquisto e l'amministrazione dei medesimi titoli.

L'eccezione non merita accoglimento.

Nel caso in esame si è in presenza di un contratto scritto e complesso, che rinvia per la sua attuazione concreta anche alla norme contenute in altri contratti sottoscritti dalla attrice (contratto di conto corrente di corrispondenza n. 23123/5 -doc. 3-; contratto di deposito titolo a custodia e amministrazione n. 1108043 -doc. 4-; contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordine su strumento finanziario -doc. 5-).

L'art. 4 delle norme generali del piano finanziario "4 You" richiama, infatti, tutti i predetti contratti, fungendo in tal senso da contratto-quadro (doc. 2 pag. 3).

Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 27, comma 2°, del Regolamento Consob, rilevando che le clausole del contratto relative alla sussistenza del conflitto di interessi sia in ordine all'acquisto delle obbligazioni Mediocredito Toscano, sia in relazione all'acquisto delle quote dei fondi Ducato, non sono graficamente evidenziate. L'eccezione non merita accoglimento.

Dall'esame del modulo contrattuale emerge chiaramente che nello stesso è dichiarata l'esistenza del conflitto di interessi sia nella sezione B (relativa all'acquisto delle obbligazioni) sia nella sezione C (relativa all'acquisto dei fondi). Inoltre, l'esistenza della situazione di conflitto è ribadita nella sezione finale riguardante la specificazione delle clausole vessatorie.

Non può sostenersi, quindi, che alla attrice fosse sconosciuta la circostanza sopra indicata.

Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 21 comma 1 lettera b) D.L.vo 58/98 in relazione all'art. 28, comma 2, Regolamento Consob, rilevando che la convenuta non le ha fornito "notizie sull'effettivo valore e sulle modalità di quotazione dell'obbligazione zero coupon nel corso dell'operazione e sulle reali e gravi conseguenze derivanti all'investitore per l'eventualità di disinvestimento ".

La censura non ha fondamento.

All'art. 4 della Sezione I del contratto, l'attrice dichiara espressamente "di avere ricevuto adeguate informazioni sulla natura, sulle caratteristiche, sui rischi e sulle implicazioni dei servizi oggetto del presente accordo, con particolare riferimento ai relativi oneri e rischi patrimoniali, in maniera tale da poter acquisire la conoscenza necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimenti e disinvestimenti ".

Vi è prova, quindi, che la B.A.M. ha ottemperato al suo obbligo di informazione.

Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 21 lett. a) D.L.vo 58/98 in relazione all'art. 29 Regolamento Consob, sostenendo che per lei, percettrice di una modestissima pensione, l'operazione posta in essere doveva essere ritenuta fortemente inadeguata per tipologia e oggetto, in quanto comportante un impegno finanziario per un lungo periodo di tempo (15 anni), una aspettativa di guadagno "ridotta al lumicino ", la perdita, in caso di inadempimento, dei titoli costituiti in pegno e l'esborso di una penale, in caso di anticipato recesso.

Innanzitutto, va rilevato che la attrice ha espressamente affermato: "Dichiaro altresì di possedere capacità di risparmio, tenuto conto degli altri impegni finanziari in corso, che mi consentiranno di adempiere, nel rispetto delle scadenze prestabilite, al pagamento di tutto quanto dovuto in relazione al Piano finanziario oggetto della presente ".

Dichiarazione questa che conferma una piena consapevolezza del meccanismo contrattuale e dell'impegno finanziario ad esso correlato.

Per quanto attiene, invece, alle osservazioni critiche della attrice in ordine al merito del contratto deve osservarsi quanto segue.

Risulta chiaramente dall'esame del "piano denominato 4 You" che la banca eroga un finanziamento al cliente finalizzato, per una quota (circa il 60%) all'acquisto di una obbligazione "zero coupon" emessa da un Istituto bancario appartenente al Gruppo Monte dei Paschi, con data di rimborso pari a quella di conclusione del contratto (punto B del piano), e, per la restante parte (circa il 40%), all'acquisto di uno o più fondi comuni di investimento istituiti dalle società GI GEST SGR S.p.a. e DUC ATO GESTIONI SGR S.p.a. (punto B del piano).

I titoli acquistati sono inseriti in un deposito titoli intestato al cliente, che ne diventa proprietario.

Detti titoli sono, poi, costituiti in pegno a favore della banca, a garanzia del rimborso del finanziamento.

La concessione del finanziamento è soggetta al pagamento di un determinato interesse (6,67%) ed il cliente rimborsa la somma erogata mediante un concordato numero di rate mensili costanti posticipate comprensive di capitale e interessi.

Al termine dell'operazione le somme versate dal cliente alla banca saranno compensate dal valore degli strumenti finanziari acquistati all'origine.

In sostanza il cliente potrà godere al termine dell'operazione di un capitale inesistente ab origine.

Sostiene l'attrice che il piano non conferisce, in concreto, alcuna disponibilità al cliente, il quale, al contrario, assume un costante e rilevante impegno finanziario nei confronti della banca per lasso di tempo notevolmente lungo (15 anni nel caso specifico); che sul finanziamento per l'acquisto di titoli deve corrispondere un interesse del 6,67% superiore a quello che la banca riconoscerà alla scadenza dell'operazione sullo "zero coupon"; che il controvalore delle obbligazioni pagabili alle scadenze avrà un valore effettivo inferiore a quello iniziale, a causa del fenomeno inflattivo, e che il controvalore delle quote del fondo verrà decurtato dalle commissioni di ingresso e di gestione.

Le affermazioni dell'attrice in ordine alla convenienza del "piano di finanziamento" sono nettamente contestate dalla convenuta, che, peraltro, propone lo sviluppo del piano sottoscritto dalla T..

Dai conteggi effettuati risulta evidente un vantaggio per la stessa qualora sia portato a scadenza il contratto (vedasi pagg. 6 - 7 - 8 e 9 comparsa di risposta).

Parte attrice non ha contestato in alcun modo detti conteggi.

In sostanza, si rileva che il valore nominale del certificato zero coupon e il valore di fondi comuni d'investimento al momento del realizzo sono tali da consentire di coprire e superare l'importo del capitale finanziato e degli interessi corrisposti.

E' evidente che la componente che può maggiormente influenzare il maggior o minor guadagno è rappresentata dai fondi di investimento, il cui rendimento non è nella disponibilità della banca (a tal proposito è espressamente previsto in contratto che la T. è stata informata che non "vi è garanzia del rendimento futuro" - vedi Sez. I art. 4 -).

E', comunque, notorio che i fondi di investimento, nel lungo termine non perdono valore ma si apprezzano, con rendimenti vari.

Per quanto attiene alla eccezione relativa alla violazione dell'art. 27, comma 1° del Regolamento Consob, si rileva che la T. ha sottoscritto il questionario per l'investitore in strumenti finanziari, dichiarando: 1) media esperienza in materia di strumenti finanziari, 2) obiettivi di investimento di livello 4; 3) media propensione al rischio;

4) rifiuto di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria (doc. 6 parte convenuta).

Risulta di tutta evidenza che l'operazione in discussione non poteva considerarsi inadeguata per la T., impegnandosi la stessa a rimborsare un finanziamento di € 8.741,15 in quindici anni con un versamento mensile di soli € 77,46.

Lamenta ancora l'attrice che, avendo esercitato il diritto di recesso anticipato dal rapporto, ha avuto delle conseguenze non previste.

E' chiaro che l'interruzione volontaria del piano di finanziamento prima della sua naturale scadenza può comportare situazioni di perdita, dal momento che il piano è concepito in una ottica di lungo termine e che in tale contesto manifesta i suoi vantaggi e pregi.

L'estinzione anticipata del finanziamento è espressamente prevista dall'art. 8 Sez. 2a - norme relative al finanziamento ed alla garanzia -.

Il cliente può, in forza di tale norma, chiudere in ogni momento il finanziamento con il pagamento di un corrispettivo, da calcolarsi con l'utilizzo di una formula matematica.

Il fatto che sia stato richiesto alla T. il pagamento di € 745,00, non è altro che il risultato del recesso da lei manifestato e previsto dal contratto stesso.

Da ultimo l'attrice invoca a suo favore "l'applicazione delle norme poste a tutela del consumatore atteso il significativo squilibrio delle reciproche prestazioni" (pag. 13 atto di citazione).

La richiesta è all'evidenza del tutto generica, non essendo stati indicati, neppure sommariamente quali punti dell'art. 1469 bis c.c. si ritengano violati.

In conclusione non si ravvisa in capo alla banca convenuta alcuna violazione che possa comportare le conseguenze invocate dall'attrice. La domanda della stessa va, pertanto, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, ogni altra eccezione e istanza respinta, definitivamente giudicando nella causa promossa da T. A. contro Monte dei Paschi di Siena S.p.a. con l'intervento della Banca Agricola Mantovana S.p.a.:

- dispone la eliminazione dagli atti del procedimento del documento

denominato "Parere pro ventate in merito coi prodotti Finaziari denominati -/ YOU e MY WAY" prodotto dall'attrice con la comparsa conclusionale;

- rigetta la domanda di T. A.;

- condanna T. A. a rimborsare alla Banca Agricola Mantovana S.p.a., le spese di lite dalla stessa sostenute, che si liquidano complessivamente in € 7.402,63 di cui € 39,53 per spese, € 3.495,00 per diritti, € 3.050,00 per onorari e € 818,13 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;

- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Mantova, potendosi ravvisare a carico della testimone T.X. il reato di cui all'art. 372 C.P..



http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/...V-14-03-05.htm
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Prodotto finanziario denominato My way – Omessa informazione sulla natura del prodotto, sul conflitto di interessi e sulla penale per il recesso – Insussistenza.



Tribunale di Lecce Sez. commerciale – Giudice designato Riccardo Miele - Provvediemento del giorno 29 ottobre 2004.



il testo integrale:



Svolgimento del processo

Il Giudice,

esaminati gli atti processuali, sciogliendo la riserva formulata in udienza, osserva:

FATTO

Con ricorso depositato il 16.04.04 G. G. chiedeva ex art. 700 cod. proc. Civ. di essere autorizzata a sospendere il pagamento dei ratei mensili dovuti in relazione al contratto denominato “My way” concluso con Monte dei Paschi di Siena e che fosse ordinato alla predetta banca di sospendere l’addebito automatico sul proprio c/c delle ulteriori rate in scadenza. Esponeva che aveva sottoscritto, su proposta della banca, il prodotto finanziario denominato My way essendo stata rassicurata in ordine a due specifiche circostanza: 1) l’investimento non avrebbe avuto durata superiore a due o tre anni. 2) le era riservata la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento. Aveva così aderito al piano provvidenziale, sottoscrivendo in bianco numerosi fogli e formulari. Nel momento in cui aveva deciso di rientrare in possesso del capitale investito e dei relativi interessi aveva però scoperto la diversa natura del rapporto che aveva concluso con la banca si trattava infatti di un finanziamento di durata trentennale per estinguere il quale avrebbe dovuto versare alla banca una somma particolarmente elevata. Nella realtà l’operazione della banca era consistita nella erogazione di una somma di denaro che non era mai stata corrisposta alla G., ma era stata invece investita in un titolo obbligazionario ed in un fondo comune d’investimento. Per entrambi tali investimenti si prospettava un conflitto d’interessi dal momento dal momento che la banca deteneva le obbligazioni che aveva venduto all’investitore ed il fondo comune faceva capo ad una società controllata dalla stessa banca.

Inoltre:

1) la clausola che prevedeva la gravosa penale per il caso di uscita dal piano finanziario non era stata oggetto di apposita sottoscrizione così come imposto dagli artt. 1341-1342-1469 bis cod. civ.;

2) la banca aveva violato

a. l’art. 21 del tuf. Nella parte in cui impone un obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con la clientela;

b. l’art. 28 rag. Consob che impone di richiedere all’investitore notizie sulle sue esperienze nel settore finanziario sulla sua propensione al rischio sui suoi obbiettivi.

In ordine al periculum la ricorrente deduceva come le sue condizioni di reddito non le consentissero di sopportare oltre il pagamento del rateo mensile e se avesse smesso di versare tale rateo secondo le previsioni contrattuali, in conseguenza dell’inadempimento, avrebbe dovuto versare una “somma esorbitante”.

Con la comparsa di costituzione la banca contestava il contenuto del ricorso, prospettando un diverso svolgimento dei fatti:

a. la ricorrente ed il marito, nel corso di ripetuti incontri con i funzionari della banca avevano avuto più che esaurienti spiegazioni in ordine all’investimento che veniva loro proposto il quale era stato esplicitato in tutti i suoi aspetti. In particolare era stato chiarito che il tipo d’investimento sconsigliava di recedere dal contratto dopo un breve periodo;

b. il contratto era stato concluso dopo attenta lettura da parte della ricorrente che aveva sottoscritto specificatamente anche le clausole che venivano espressamente richiamate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

c. la ricorrente aveva puntualmente adempiuto gli obblighi derivanti dal contratto sino a quando, forse allarmata dalle notizie di stampa, aveva chiesto di recedere del contratto.

Ciò premesso in fatto, Monte dei Paschi di Siena rilevava come:

1. lo strumento finanziario cui aveva aderito la ricorrente era certamente controindicato per l’investitore che avesse voluto soddisfare esigenze di guadagno nel breve periodo e si caratterizzava per il fatto che, in relazione al ricorso al finanziamento, l’investimento si realizzava immediatamente per l’intero ammontare e non avveniva in maniera graduale in corrispondenza dei singoli versamenti periodici;

2. il contratto concluso – in realtà composto da più contratti collegati - era pienamente conforme alla normativa primaria e secondaria di settore vigente al momento del suo perfezionarsi (art. 117 TUB in relazione al finanziamento, artt. 26-30-32 regolamento CONSOB 11522/98in relazione all’obbligazione zero coupon, gli artt. 20-24 regolamento CONSOB 11971/99 in relazione alla quale del fondo comune d’investimento).
Motivi della decisione

La questione preliminare sollevata dalle parti nel corso dell’udienza in ordine alla competenza a decidere sul ricorso del Tribunale di Lecce sezione distaccata di Maglie e del Tribunale di Lecce nella sezione centrale, deve essere risolta in quest’ultimo senso dovendosi condividere le osservazioni contenute nel provvedimento con il quale il giudice della sezione distaccata di Maglie ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 83 disp. art. cod. proc. civ.. Ed invece secondo l’art 1 d.lgv. n° 5/03 entrato in vigore l’01/01/04, le controversie relativi alla vendita di prodotti finanziari – qual è certamente quella in questione- sono rimesse alla decisone del tribunale in composizione collegiale. L’art. 669 ter. cod. proc. civ. prevede che la competenza a decidere sulle richieste di misura cautelare proposte ante causam sia dello stesso giudice competente a decidere della domanda di merito cui l’istanza cautelare si riferisce. L’art. 48 quater ord. giud. prevede che nelle sezioni distaccate di Tribunale siano trattate e decise esclusivamente le cause sulle quali il tribunale giudica in composizione monocratica. Nessun dubbio quindi che il ricorso proposto da G. G. debba essere trattato dal tribunale di Lecce e non dalle sezioni distaccate di Maglie.

Sostiene il difensore della ricorrente che la normativa che ha riformato il rito civile nelle materie indicate nel d.lgv. citato non possa trovare applicazione nella fattispecie in questione in vista del principio tempus regit actum e della considerazione che il rapporto dedotto in giudizio risale all’anno 2000, prima cioè dell’entrata in vigore della riforma.

L’assunto non è condivisibile. Pur con la dovuta precisazione che le questioni relative alla distribuzione dei giudizi tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate non attengono propriamente alla competenza per territorio, deve infatti trovare applicazione la disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 5 cod. proc. civ. secondo cui la competenza si determina “con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda” indipendentemente dal riferimento al momento in cui è sorto il rapporto sostanziale per la cui tutela si sia agito in giudizio. Lo stesso legislatore della riforma si è preoccupato di ribadire il principio generale indicato, prevedendo art. 41 d.lgv. cit. che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma devono proseguire secondo le disposizioni delle norme anteriormente vigenti, con ciò confermando che le nuove regole valgono sempre nei giudizi introdotti in periodo successivo all’01.01.04 (in senso conforme v.trib. Trieste, ord. 11.02.04, trib. L’aquila 16.04.04).

Nel merito il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Sostiene la ricorrente di avere aderito alla proposta della banca di sottoscrivere il contratto in questione nella convinzione – formatasi sulla base dei colloqui avuti con dipendenti della filiale di Botrugno dalla banca – che il prodotto finanziario al quale aderiva prevedeva versamenti mensili che si sarebbero protratti per non più di due o tre anni e che le era consentito di recedere in qualsiasi momento con la garanzia dell’integrale rimborso del capitale sino a quel momento investito. Rassicurata su tali aspetti per lei essenziali nella valutazione di convenienza del piano d’investimento proposta dalla banca, aveva sottoscritto alcuni moduli in bianco scoprendo solo a distanza di tre anni dalla conclusione del contratto quale ne fosse la reale natura (perdita del capitale e pagamento di un’ulteriore ingente somma in caso di estinzione anticipata).

L’assunto della ricorrente, sulla base di documenti in atti, e del tutto inverosimile e deve dunque ritenersi privo di ogni fondamento.

Il contratto sottoscritto dalla signora G. comportava l’adesione a un piano finanziario che sin dalla prima pagina dello stampato predisposto dalla banca e sottoscritto dalla ricorrente, consentiva di individuare con più che sufficiente chiarezza i caratteri suoi propri. Si legge infatti in tale modulo che il piano finanziario si articolava in tre operazioni tra loro collegate:

1. l’acquisto di obbligazioni European Investiment Bank;

2. la sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimenti denominato Spazio Finanza Concentrato;

3. la concessione di un finanziamento nella misura accessoria all’acquisto dei titoli obbligazionari o delle quote del fondo.

Tali operazioni chiaramente indicate come premessa erano poi ulteriormente specificate – sempre nella prima pagina del contratto, sicché non si comprende come potessero sfuggire all’attenzione del sottoscrittore – con le ulteriori indicazioni che:

a. il finanziamento veniva concesso nella misura di £ 98.922.000 per la durata di 30 anni, ad un tasso del 6,09% ed era rimborsato con il versamento di 358 rate mensili dell’importo costante di £ 600.000.

c. il finanziamento era finalizzato all’acquisizione di:

I. obbligazioni EIB per un controvalore di £ 124.000.000 al prezzo di £ 22,3245 ciascuno;

II. quote del fondo comune innanzi indicato per un controvalore di £ 45.316.597.

Se dunque l’offerta della banca nella proposta di adesione al piano finanziario aveva i caratteri innanzi descritti, non può condividersi l’affermazione della banca secondo cui il rapporto instaurato con tale piano finanziario, trovava la sua regolamentazione, con riferimento al finanziamento, nel t.u. bancario. Sostiene infatti la banca che il piano finanziario in questione non aveva alcuna regolamentazione all’epoca della sottoscrizione del contratto essendo stato tipizzato e disciplinato soltanto nel luglio del 2003 – con l’aggiornamento della circolare della Banca d’Italia n° 299/99 – con l’introduzione della figura dei “prodotti complessi”. Aggiunge la banca resistente che l’art. 23 del d.lgv. n° 58/98 esclude l’applicazione del tub. soltanto con riferimento ai servizi d’investimento ed al servizio accessorio previsto dall’art. 1 comma 6 lett. dello stesso d.lgv. e cioè la “consulenza in materia d’investimento in strumenti finanziari” e conclude dunque nel senso che la valutazione della legittimità dell’operazione di finanziamento va accertata avendo come esclusivo riferimento le prescrizione del tub.

Tale ricostruzione non è condivisibile dal momento che il t.u. sulla finanza prevede invece espressamente proprio la fattispecie in esame: l’art. 1 comma 6 f) infatti, nel fornire la definizione di tutte le operazioni finanziarie ricorrenti nella figura generale dei servizi accessori, ricomprende tra questi “la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento” che è esattamente il servizio offerto dalla Banca 121 con la proposta del piano di finanziamento My Way posto che lo stesso tuf definisce come strumenti finanziari – art. 1 comma 2 lett. b) e c) – anche le obbligazioni negoziabili sul mercato dei capitali ed i fondi comuni d’investimento.

Ne deriva che alla fattispecie in esame deve applicarsi il dettato dell’art. 23 tuf che espressamente richiama “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento accessori”. E tuttavia, anche rispetto a tale norma, non trova alcun riscontro l’affermazione della ricorrente – per il vero piuttosto generica – secondo cui la banca avrebbe violato la disciplina di legge.

La norma richiamata infatti, per un verso impone che il contratto abbia forma scritta e che una copia di esso sia consegnato al contraente, per altro verso vieta pattuizioni che operino un rinvio agli usi per la determinazione dia del corrispettivo dovuto dal cliente per il servizio ricevuto, che di ogni altro posto a suo carico. Orbene, nel caso concreto, il contratto in questione risulta essere stato accluso per iscritto e non contiene alcun rinvio agli usi per la determinazione degli interessi dovuti con riferimento al finanziamento concesso dalla banca.

Occorre sotto altro aspetto verificare – con i limiti di un accertamento quale quello imposto da questa sede dalla natura del procedimento – se da parte della banca sia stato rispettato il dettato dell’art. 21 tuf. norma che anch’essa trova applicazione al caso di specie in considerazione della natura della operazione conclusa tra la banca e la ricorrente, la norma citata 1) pone a carico dei soggetti abilitati il dovere di comportarsi “con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati” (con la precisazione che, ai sensi dell’art. 23 tuf spetta alla banca, nei giudizi per il risarcimento danni subiti dai clienti, fornire la prova di aver pagato con specifica diligenza richiesta). 2) pone loro l’obbligo d’acquisire dal cliente tutte le informazioni necessarie ad operare in modo da assicurare loro sempre una adeguata informazione, organizzarsi in modo da ridurre il rischio di conflitti d’interesse ed assicurare trasparenza ed equo trattamento in caso di conflitto, organizzare risorse o procedure in modo da garantire un efficiente svolgimento dai servizi, attuare una gestione indipendente, sana e prudente 3) porre in essere accorgimenti che garantiscano la salvaguardia dei clienti sui beni affidati.
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Vecchio 06-06-05, 12:12   #4 (permalink)
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In relazione all’obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza cui al banca era tenuta si osserva che tale obbligo comporta che chi propone l’investimento – o nel caso di specie l’adesione ad un piano finanziario già predisposto – abbia come principale riferimento la tutela del cliente in modo da assisterlo al meglio nel perseguire scelte d’investimento che siano adeguate alla sua reale considerazione e rispondano agli interessi che egli intende realizzare ed alle sue esigenze, le quali vanno valutate tenendo conto della sua situazione finanziaria e degli obiettivi che si propone con l’operazione d’investimento.

Orbene, premesso che non vi sono elementi per dare credito all’affermazione della ricorrente secondo cui ella si sarebbe limitata a sottoscrivere dei fogli in bianco che sarebbero stati solo successivamente compilati dalla banca, deve osservarsi che – sulla base dei dati di fatto allo stato offerti all’attenzione di questi giudici – deve escludersi che da parte della banca vi sia stata violazione dei doveri ai quali avrebbe dovuto attenersi secondo le disposizioni di legge innanzi richiamate. Ed invero, dal testo del contratto risulta in modo assolutamente chiaro che l’investimento offerto si componeva di un operazione di finanziamento a lungo periodo – il capitale oggetto del finanziamento doveva essere restituito con il pagamento di 358 rate mensili per la durata di 30 anni – immediatamente strumentale all’acquisto di obbligazioni European Investiment Bank ed alle sottoscrizioni di quote di un fondo comune d’investimento e che, nonostante tale rapporto di strumentalità, i due diversi aspetti dell’operazione – finanziamento ed investimento – restavano tra loro separati e distinti ed erano regolati da termini e condizioni contrattuali diverse. In particolare, con riferimento al finanziamento, per il quale la ricorrente lamenta di non essere stata informata circa le gravose conseguenze che avrebbe dovuto sopportare in caso di scelta di disinvestire entro il breve periodo (due o tre anni), va osservato che nel testo del contratto – a pag. 3 – la stessa ricorrente da atto di aver “preso completa cognizione delle norme che regolano il finanziamento (…) nonché delle relative condizioni economiche, norme e condizioni economiche riportate nella presente e nei relativi allegati”. Nella stessa pagina – nella sezione II – a proposito delle “CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO” è disciplinata la facoltà del cliente di estinguere anticipatamente il finanziamento alle condizioni dettagliatamente indicata e cioè “corrispondendo alla banca altre agli interessi e gli altri oneri maturati fino all’esercizio di certa facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere attualizzata mediante l’applicazione del tasso swap di pari durata a quella della scadenza del finanziamento di contratto di uno spread pari allo 0,5096”. Tale informazione deve ritenersi idonea a far conoscere il costo economico della eventuale scelta di disinvestire prima del termine di trent’anni entro il quale, per la natura dell’operazione preposta, lo stesso investimento doveva compiutamente attuarsi. In sostanza il cliente attraverso l’indicazione dei criteri di determinazione della scadenza da restituire nel caso di esercizio del diritto di recesso prima della restituzione del finanziamento secondo il piano di ammortamento (358 rate mensili di importo unitario di £ 600.000), era in grado di conoscere l’importo da restituire alla banca a seconda del momento in cui fosse stata attuata la scelta di recidere. E ciò deve ritenersi sufficiente a considerare assolto da parte della banca l’obbligo di fornire adeguata informazione in ordine alla natura dell’operazione che veniva conclusa, tanto indipendentemente dalla oggettiva difficoltà per un profano della finanza di sviluppato formula matematica riportata nell’all. 4 del contratto dal momento che detta formula non costituiva altro che lo sviluppo matematico finanziario di una clausola contrattuale il cui contenuto dispositivo era sufficientemente chiaro. Inoltre, con la sottoscrizione del contratto la ricorrente ha dato atto di aver ricevuto “adeguate informazioni sulla natura, sulle caratteristiche, sui rischi e sulle implicazioni dei servizi” offerti, in particolare dei “relativi oneri e rischi patrimoniali in maniera tale da poter acquisire la conoscenza necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento/disinvestimento”. Ancora, la ricorrente nel sottoscrivere il contratto riconosceva espressamente che sulla base di tutte le informazioni ricevute dalla banca aveva effettuato una scelta consapevole dell’investimento propostole, nel senso che “le singole operazioni in cui si sostanzia il piano finanziario e lo stesso nel suo complesso” erano pienamente rispondenti ai suoi interessi.

Orbene, è vero che, come già detto, secondo la normativa applicabile spetta a chi propone l’investimento fornire la prova di avere tenuto un comportamento aderente alla diligenza richiesta ma è vero anche che tale obbligo di diligenza non può essere esteso anche a tutela di chi, aderendo all’investimento, non presti la dovuta attenzione per la reale natura del contratto e per gli effetti economici che lo stesso produrrà nel suo patrimonio, non almeno quando il contratto esponga con la dovuta chiarezza la reale natura dell’operazione e i rischi connessi, così come è certamente avvenuto nel caso di specie in ragione delle previsioni contrattuali delle quali si è fatto espresso richiamo. La tutela del cliente cioè, pienamente giustificata nelle forme più ampie per l’elevata rischiosità delle operazioni e la notevole sproporzione di forza contrattuale ed economica tra le parti che sottoscrivono il contratto, non può giungere fino al limite di colmare le lacune di attenzione e di adeguata considerazione dei propri interessi che siano imputabili alla condotta omissiva dello stesso cliente.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire riguardo il conflitto d’interessi denunciato in ricorso. A proposito di tale conflitto la banca si è comportata in modo corretto prestando ossequio al precetto normativo secondo cui aveva l’obbligo di denunciare il conflitto in modo da assicurare trasparenza ed equo trattamento. Il testo del contratto è esplicito nel rilevare che la ricorrente era stata messa al corrente dell’esistenza di un conflitto d’interessi sia in relazione all’acquisizione dei titoli obbligazionari (per i quali è detto trattarsi di titoli “negoziali della banca medesima”) sia quanto alla sottoscrizione delle quote del fondo (per il quale la banca rileva espressamente trattarsi di quote “collocate dalla Banca del Salento e sono emesse da un soggetto (Spazio Finanza SGR s.p.a.) collegato alla Banca del Salento da rapporti di gruppo”). Per entrambe le operazioni la ricorrente preso atto della situazione di conflitto o di potenziale conflitto, ha comunque autorizzato l’effettuazione dell’operazione.

La lettura del contratto esclude anche che la banca abbia omesso di verificare la sapienza dell’investitore in materia d’investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obbiettivi d’investimento e la sua preparazione al rischio. Risulta, infatti nel testo sottoscritto della ricorrente che la stessa richiesta di fornire le notizie di cui innanzi, riferì di avere esperienza finanziaria e propensione al rischio alto. Non vi sono elementi per ritenere – o anche sospettare che tali indicazioni inscritte nella prima pagina del contratto sottoscritto dalla ricorrente – siano state introdotte dalla banca all’insaputa della cliente ovvero che si tratti di notizie non rispondenti ai dati reali riferiti dalla cliente a chi proponeva l’investimento. Anche sotto tale profilo dunque deve escludersi – per la meno sulla base di quanto risulta allo stato – che la condotta della banca sia in alcun modo viziata sul piano della legittimità.

Resta da esaminare un ultima censura formulata dalla ricorrente con riferimento alla clausola penale che a suo giudizio sarebbe stata prevista in contratto in ordine alla facoltà di recedere dal contratto prima della sua compiuta esecuzione. Secondo le allegazioni della ricorrente tale clausola va qualificata come vessatoria ex art. 1469 bis. c.c., in quanto prevedrebbe “una somma manifestamente eccessiva (da) versare alla Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a titolo di penale per poter estinguere anticipatamente il contratto”.

La censura non è fondata: ed invero la ricorrente richiamando la disciplina della clausola penale a proposito di una ipotesi di recesso regolamentata in contratto, sembra voler assommare due fattispecie – il recesso unilaterale in contratto a prestazioni continuative e periodiche e l’inadempimento - del tutto diverso. L’art. 1382 c.c. disciplina l’istituto della clausola penale precisando che la stessa consiste nella previsione con cui le parti convengono che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento il contraente inadempiente è tenuto ad una determinata prestazione che ha effetti risarcitori nei confronti dell’altra parte e limita la misura del risarcimento dovuto alla prestazione promessa, salvo che non si sia anche espressamente convenuta la risarcibilità dell’ulteriore danno derivante dalla condanna del soggetto inadempiente. L’obbligo di adempiere alla prestazione prevista come penale deriva dal solo fatto dell’adempimento o del ritardo nell’adempimento e chi lo subisce non è onerata da dover provare il danno. Del tutto diverso dalla fattispecie dell’inadempimento è il diritto di recesso unilaterale disciplinato dall’art. 1373 c.c. diritto con il quale è consentito alle parti di estinguere anticipatamente gli effetti del contratto, la norma citata prevede che nella loro autonomia le parti possano disporre che il diritto di recesso possa essere esercitato a fronte di una prestazione di un corrispettivo e che, solo quando tale prestazione viene eseguita, il recesso produce i suoi effetti tipici. L’art. 1386 c.c. dispone poi che, nel caso in cui in contratto sia stata stabilita una caparra e sia successivamente esercitato il diritto di recesso, la caparra ha la sola funzione di costituire il corrispettivo dell’esercizio del recesso, con la conseguenza che chi recede dal contratto perde la caparra versata, ovvero deve restituire il doppio della caparra ricevuta da controparte.

Tutto ciò premesso, deve dunque escludersi che le prestazioni poste a carico del cliente in caso di esercizio del diritto di estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento, possono essere qualificate come clausola penale, istituto che – innanzi detto – non ha funzione di corrispettivo del recesso, ma funzione prettamente ed esclusivamente risarcitoria del danno conseguente all’inadempimento o al ritardo nell’inadempimento. Il contratto in oggetto disciplina in modo specifico le conseguenze dell’inadempimento da parte del cliente, ma non prevede affatto il pagamento di una clausola penale. Limitandosi a stabilire che il mancato pagamento di sole tre rate anche non consecutive, consente alla banca di risolvere il contratto con la perdita per il cliente del beneficio del termine e l’obbligo di versare alla banca – per effetto congiunto della risoluzione del contratto e della decadenza del beneficio del termine – il capitale residuo, gli interessi (corrispettivi e di more) e gli accessori.

Rispetto a quanto detto, non vi è spazio nel caso concreto per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1469 bis e ss. c.c. invocata dalla ricorrente e, in particolare, dall’art. 1469 bis n° 6 c.c. secondo cui si presume la vessatorietà della clausola contrattuale che impone al consumatore “in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”. Né sono applicabili le altre disposizioni della stessa norma – nn. 7 e 8 – che espressamente rinviano alla facoltà di recesso, ma che limitano la vessatorietà di tale facoltà al solo caso in cui l’esercizio della stessa sia consentita al solo professionista e non anche al consumatore. Né, infine, deve ritenersi la vessatorietà della clausola in questione alla luce della previsione di carattere generale contenuta nell’art. 1469 bis comma 1 c.c. secondo cui si considerano vessatorie tutte le clausole che abbiano l’effetto di determinare “a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Per quanto occorre in questa sede, è in proposito sufficiente rilevare che l’effetto richiesto dalla norma deve prodursi non con riferimento alle conseguenze che si determinano nelle posizioni delle parti contraenti limitatamente alla concreta esecuzione della clausola sospetta di vessatorietà, ma con riferimento all’incidenza che tale clausola ha rispetto al più generale assetto d’interessi regolamentato dalle parti con il contratto. Nel caso concreto non può non tenersi conto del fatto che il contratto in questione prevede una fattispecie d’investimento che per le sue stesse modalità di attuazione, non poteva essere sufficientemente retributiva per l’investitore nel breve e medio periodo, ma aveva prospettive di utili nel lungo periodo essendo necessariamente collegata ad un finanziamento – direttamente funzionale ad acquisire la liquidità per eseguire l’investimento – il cui rimborso doveva avvenire nell’arco di trent’anni. In tale prospettiva dunque, non può ritenersi affatto una stortura la previsione di un particolare aggravio a carico del cliente che, appena tre anni dopo la conclusione del finanziamento, intendesse estinguere. Per completezza va rilevato che, anche laddove si aderisse alla tesi della ricorrente in ordine alla vessatoria della clausola imposta dalla banca, ciò comporterebbe, ai sensi dell’art. 1469 quinquies c.c., la inefficacia della clausola nella sua intera portata, facendo comunque salvi gli effetti del contratto. E dunque, nel caso di specie, dovrebbe escludersi la facoltà di recesso, senza alcuna possibilità di rimodellarne le modalità di esercizio, disapplicando soltanto quelle che direttamente incidono sul giudizio di vessatorietà. Così non potrebbe applicarsi la clausola nella parte in cui prevede la facoltà di recesso della ricorrente, e disapplicarsi la stessa nella parte in cui prevede, contestualmente al recesso, il pagamento alla banca di “un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere attualizzata mediante l’applicazione del tasso swap di pari durata a quello della scadenza del finanziamento diminuito di uno spread pari allo 0,5%”.

Ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso di cui premessa.

Dichiara interamente compensato tra le parti le spese del presente giudizio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lecce, 29 ottobre 2004.

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/...M-29-10-04.htm
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