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Vecchio 04-05-05, 11:05   #1 (permalink)
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Pedoweb, nuova legge in arrivo

Pedoweb, nuova legge in arrivo
La Commissione Giustizia della Camera ha approvato ieri un provvedimento che da oggi passa in Aula: vietate anche immagini che ritraggono minori e bambini irreali costruiti al computer

04/05/05 - News - Roma - L'Italia si è già dotata di una normativa specifica contro lo sfruttamento di contenuti pornografici dentro e fuori dalla rete realizzati mediante abusi sui più giovani, ma è una legge che non viene considerata sufficiente a reprimere un fenomeno considerato più ampio e nel quale si intende comprendere una serie di attività già frutto di accesi dibattiti.

La commissione Giustizia della Camera (http://www.camera.it/organiparlament...cumentoxml.asp) ha quindi ieri approvato un provvedimento (C. 4599) che da oggi sarà all'esame dell'Aula e che si basa fondamentalmente su tre nodi principali: istituzione di un osservatorio permanente sul fenomeno del pedoporno online, per seguirne l'evoluzione anche in presenza di forti interessi della criminalità organizzata; attivazione di un centro telematico specializzato pensato per indagare sulle forme della produzione e dello spaccio di materiali pedopornografici su internet; maggiore coordinamento delle forze dell'ordine italiane con quelle internazionali.

Ma non è tutto qui. Il provvedimento, come scrivono i promotori, punta all'ampliamento della "nozione di pornografia infantile e la ricomprensione, nell'ambito della stessa, del materiale pornografico che ritragga o rappresenti, oltre ad un minore reale, anche persone reali che sembrino essere minori, nonché realistiche immagini virtuali di minori, dandosi così una risposta, sul piano penale, anche al fenomeno della pornografia minorile che appaia tale per l'utilizzazione, nella produzione della stessa, di persone che sembrino minori ed al fenomeno della pornografia minorile virtuale".

Secondo la commissione Giustizia, dunque, inducono "effetti criminogeni nei fruitori del materiale" anche le "immagini virtuali di minorenni", dove con questa definizione si intendono sia giovani adulti che sembrano minori sia immagini costruite al computer. Da segnalare però che la produzione di queste "immagini fasulle" non è considerata punibile se chi le produce le tiene per sé e se non sono destinate ad essere diffuse.

Il provvedimento inoltre specifica che i provider non sono considerabili penalmente responsabili per i contenuti che girano sui propri network, sebbene siano tenuti a rimuoverli dietro richiesta della magistratura: in caso contrario vanno incontro a pesanti sanzioni. Ciò che invece colpisce è che siano obbligati a predisporre strumenti di filtering per inibire l'accesso a siti pedopornografici: anche qui in assenza di tool adatti sono previste sanzioni fino a 250mila euro. Il ministero all'Innovazione di concerto con il ministero alle Comunicazioni, inoltre, aggiornerà una lista di siti da bloccare che i provider dovranno impegnarsi a rendere irraggiungibili.

L'intero testo del provvedimento, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET" è disponibile in pdf qui (http://www.camera.it/_dati/leg14/lav...PDL0054340.pdf).
http://punto-informatico.it/p.asp?i=52638
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Vecchio 04-05-05, 11:18   #2 (permalink)
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metto un mio files dall' HD (chi fosse interessato ho materiale copioso su cumputers crime e legalità informatica scritto da magistrati ed esposto ad incontri del CSM)
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Tipo file: pdf pedoporno.pdf‎ (27.9 KB, 52 visite)
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Vecchio 05-05-05, 16:17   #3 (permalink)
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Pedoweb, i rischi della nuova legge
di Daniele Minotti - Si allarga il concetto di pornografia infantile e si introducono reati per fatti che non ledono alcun minore. Ecco perché prima che diventi legge quel testo va cambiato

05/05/05 - Commenti - Roma - Abbiamo letto, su PI, del passaggio (punto-informatico.it/p.asp?i=52638) in Commissione Giustizia del ddl C4599 (anche) sulla pedopornografia facente, sin dal titolo, espresso riferimento a Internet. Sembrava dimenticato dopo la presentazione, l'anno scorso, da parte di colei che sembra esserne la madre: l'On Stefania Prestigiacomo, Ministro delle Pari Opportunità. E, invece, come detto è passato velocemente in Aula per la discussione iniziata già lo scorso 3 maggio.

A sentire alcuni, pronunciatisi già l'anno scorso, quella futura legge proprio non va. C'è già la l. 269/98 la cui applicazione, come molti lamentano, ha portato alla sbarra non pochi innocenti e le sanzioni penali, non proprio irrilevanti, colpiscono anche i semplici detentori. In più, mediante la cosiddetta "attività di contrasto" gli inquirenti hanno a disposizione strumenti eccezionali per la repressioni dei reati in argomento.

Pur con i correttivi che potranno derivare dall'approvazione della pioggia di emendamenti presentati in Commissione, il trend è per l'aggravamento delle figure attuali nonché per l'introduzione di nuove ipotesi: da realizzarsi, però, in modo del tutto particolare, non sempre, a parere di chi scrive, opportuno e "giusto".

Per quanto riguarda i reati di pedopornografia, ecco alcune delle proposte più rilevanti, brevemente illustrate:

1) il termine "sfruttamento" (dei minori), riguardante le esibizioni o la realizzazione dei materiali pedopornografici, verrebbe sostituito con quello di "utilizzazione", concetto sicuramente più ampio la cui introduzione spazzerebbe via ogni opinione - peraltro sostenuta da diversi commentatori - circa la pretesa natura esclusivamente economica dello sfruttamento (in buona sostanza, la sola destinazione al mercato);

2) per le condotte poste in essere a titolo gratuito (comma 4 dell'art. 600-ter c.p.) potrà essere punita, con la stessa sanzione, anche la mera offerta, dunque non soltanto la cessione effettiva, con un'evidente anticipazione del punibile;

3) è previsto un diffuso - e consistente - innalzamento delle pene, sia per le ipotesi più gravi (commi 1 e 2 dell'art. 600-ter c.p. - relativamente alla reclusione massima e a quella pecuniaria) che per i fatti di semplice "detenzione" di cui all'art. 600-quater c.p. (in quest'ultimo caso la pena detentiva sarà congiunta a quella pecuniaria e non soltanto alternativa);

4) è prevista l'esclusione della punibilità per i "produttori" minorenni sempre che i soggetti ritratti o rappresentati abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale e che il materiale rimanga nella loro sfera di disponibilità;

5) i fatti di pedopornografia saranno perseguiti "anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto" e "anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto".

Nonostante che per queste ipotesi di punibilità "dell'apparenza" o del "virtuale" sia prevista una diminuzione di pena, la prospettata riforma incontra qui il suo aspetto più controverso. Il riferimento al "sembrare" oltre a non essere un parametro obiettivo (ciò ci si dovrebbe aspettare da una legge, specie se penale) in particolare nelle ipotesi di confine, sposta, unitamente all'introduzione della rilevanza del "virtuale", l'oggetto della tutela e crea una certa confusione che non potrà che riflettersi sulla futura applicazione delle norme. La legge, dunque, tutela, come afferma la relazione, l'integrità psico-fisica del minore oppure... un sotteso "buoncostume" chissà quanto meditato?

La relazione al ddl spiega così queste scelte forti e, forse, di non immediata comprensione per taluni: "una prospettiva più ampia di prevenzione e repressione del fenomeno, anche condotte di produzione e diffusione di materiale pornografico che raffigura persone anche solo apparentemente minorenni od anche immagini virtuali di minorenni, appaiono tali da alimentare il fenomeno della pornografia minorile, inducendo effetti criminogeni nei fruitori del materiale".

Resta il fatto che il termine "prevenzione" non è certo facilmente accettabile, mentre non so, personalmente, quanto sia provato, scientificamente, che immagini di "finti minori" alimentino l'utilizzo dei "veri minori". Di fatto, la soglia della punibilità più che abbassarsi, sconfina, per il tramite dell'idea della prevenzione, in qualcosa che ha perso ogni legame con gli scopi originari: nessun minore è "realmente" coinvolto, eppure...

E penso che valgano a poco i casi di esclusione della responsabilità previsti per le due ipotesi: "non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato (minori apparenti), quando si dimostra che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione"; "non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato (minori virtuali), quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse".

A parte l'anomala inversione della prova sull'età o sull'esistenza del soggetto, c'è da dire che entrambe le cause di non punibilità riguardano soltanto i produttori. Una volta messi in circolo i materiali diventano assolutamente "scottanti" e "compromettenti", senza possibilità di uscita a meno che - ma è questione che riguarda i principi generali del diritto penale - non si dimostri, con sufficiente forza, che si è caduti senza colpa in errore sull'età del ritratto (non sull'esistenza).

Punibilità dell'apparente pedopornografia, ma possibilità (pur remota) di cavarsela dimostrando di aver sbagliato credendo incolpevolmente, di trovarsi di fronte ad un soggetto maggiorenne: con prospettive di confusione che potrebbe spaventare e disorientare anche i giuristi.

Ed ecco il nocciolo della mia critica, per concludere. L'esperienza giudiziaria ha dimostrato che la disciplina di contrasto alla pedopornografia non è stata ancora digerita completamente.

L'Italia, con la l. 269/98, è passata da una totale impunità (e, va ammesso, da un quasi totale disinteresse) per i fatti citati (salva qualche sparuta applicazione delle disposizioni riguardanti le pubblicazioni oscene) ad un regime particolarmente pesante che - piaccia o meno a chi si sente leso nella propria sfera privata - punisce anche la detenzione di detti materiali. Uno dei pochi casi - ed escluse, ovviamente, le ipotesi di coinvolgimento di infanti - in cui la legge sembra aver condizionato la morale; e ciò troverebbe conferma nell'assenza di sincronizzazione con le regole dell'autodeterminazione sessuale (ma sono stati presentati emendamenti volti a temperare questo contrasto). Perché, anche con questa riforma, potrebbero rimanere punibili il traffico e la detenzione di materiale prodotto con l'utilizzo di soggetti minorenni, ma consenzienti sia all'atto di valenza sessuale (cosa già possibile per il nostro ordinamento), sia alla produzione alla circolazione del materiale stesso. È un aspetto su cui occorre riflettere.

Fatto sta che la "mancata digestione" di quella che, malgrado tutto, appare ancora una legge tutta da scoprire ed applicare, ha prodotto, come già sanno i lettori di PI, non pochi casi giudiziari del tutto "sballati". Ed è per questo che, al di là dei giudizi di merito che potrei dare come cittadino e padre, temo che le novità prospettate, già così controverse, possano soltanto condurre ad un innalzamento del numero dei "falsi positivi". Con un danno per l'immagine della Giustizia e, soprattutto, per coloro che trovandosi su un confine ormai ben poco visibile, finiranno alla gogna "sulla fiducia" e con la "garanzia" di una legge dello Stato.

avv. Daniele Minotti
www.studiominotti.it (www.studiominotti.it)

http://punto-informatico.it/p.asp?i=52661
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Vecchio 06-05-05, 10:27   #4 (permalink)
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Legge pedoweb, fumetti assolti?
di Daniele Minotti - La pedopornografia apparente è cancellata dal documento mentre rimane quella virtuale, vero nodo della questione. Per Manga e dintorni si allontana ma non sparisce il rischio censura

06/05/05 - Commenti - Roma - Con un articolo pubblicato ieri da Punto Informatico (punto-informatico.it/p.asp?i=52661), avevo commentato alcuni punti salienti e critici del ddl. C4599, dedicato anche ai temi pedopornografia e Internet, appena giunto in Aula, alla Camera. Purtroppo, al momento della chiusura del pezzo, non era ancora disponibile, sul sito della Camera, la versione definitivamente emendata dalla Commissione Giustizia (che, peraltro, raccoglie anche altri disegni di legge presentati sin dal 2001). Dunque, pur avendo fatto riferimento a detti emendamenti, non ho potuto proporre un commento puntuale e aggiornato. Oggi, con la disponibilità del documento ufficiale (http://www.camera.it/_dati/leg14/lav...PDL0073240.pdf), ho questa possibilità. Vi sono alcun novità di rilievo e, con questo nuovo articolo, spero di rimediare al resoconto parziale di ieri.

In punto pene, vi è conferma di un diffuso aggravamento. Restano, infatti, le previsioni della reclusione congiunta alla pena pecuniaria per le condotte di offerta o cessione anche gratuite (comma 4 dell'art. 600-ter c.p.) e di mera detenzione (art. 600-quater c.p.). Il testo emendato riabbassa, invece, a dodici anni (come attualmente in vigore) la pena detentiva massima dell'art. 600-ter c.p. (primo e secondo comma).

Circa le condotte poste in essere in ambito minorile (ma ricordiamo che l'infraquattordicenne è pur sempre non imputabile), vi è stata una parziale riscrittura dell'art. 600-quater.3 più in linea con le regole generali dell'autodeterminazione sessuale.
In buona sostanza, non sarà punibile chi (anche maggiorenne) produrrà materiale pedopornografico (anche "virtuale") qualora la produzione e la detenzione siano consentite dal minore rappresentato e la produzione non sia destinata alla diffusione o alla cessione.
In più, il minore - produttore o detentore - non sarà perseguibile "quando il materiale rappresenta un minore che abbia compiuto gli anni tredici se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni"

Ma la vera novità di quanto è uscito dalla Commissione è la soppressione delle ipotesi di "pedopornografia apparente" racchiuse in quello che sarebbe divenuto l'art. 600-quater.
1. (Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano essere minori).
Questo il laconico ma significativo resoconto dell'On. Prestigiacomo: "La Commissione non ha ritenuto invece di recepire l'indicazione, pure prevista dalla decisione quadro e dal disegno di legge governativo, di punire la pedopornografia cosiddetta apparente, valutando tale norma viziata da incostituzionalità in quanto, contrariamente al principio fondamentale del nostro sistema penale per cui l'onere probatorio ricade sulla pubblica accusa, in questo caso spetterebbe all'imputato fornire la prova della maggiore età dei soggetti rappresentati".

Infine, sono arrivate altre novità anche in tema di "pedopornografia virtuale" (la cui illiceità, comunque, persiste nel disegno di legge, sebbene, come detto, con qualche modifica).

Siccome, venuta meno la questione del "sembra", la "virtualità" ha attirato le attenzioni di molti, è necessario soffermarci sull'argomento; facendo un passo indietro.
Già il primo testo del disegno di legge (ad oggi confermato) così definitiva le "immagini virtuali": "immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

D'altronde, a precisazione, l'On. Prestigiacomo ha parlato di "artifici grafici o fotografici, utilizzando pezzi di bambini che compongono immagini virtuali che per la loro verosimiglianza alimentano comunque il mercato pedopornografico".

Sembra, pertanto, che l'incriminazione si riferisca a "fotomontaggi" (tradizionali o computerizzati, 2D o 3D) a condizione che il risultato finale sia reso "realistico" necessariamente "utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse".
Rimane il problema dei Manga e degli Anime (e mi scuso se la mia terminologia è superficiale o non corretta) su cui i pareri sono assai discordanti. Non è facile dare un giudizio sulla cosa. Su un tema così delicato, si rischia di risultare comunque impopolari per alcuni e, nei casi peggiori, accusati di filopedopornografia.

Ma se il testo della legge, unitamente a quello dei lavori preparatori, devono essere la principale guida per l'interprete, la conclusione non può che essere per l'irrilevanza penale (in connessione agli artt. 600-ter e 600-quater c.p.) dei fumetti e dei cartoni animati pur coinvolgenti soggetti (inesistenti) chiaramente minorenni: sia perché, pur abilmente disegnati, non appaiono veri, sia perché per la loro realizzazione non sono utilizzate immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Non è difficile immaginare, specie su quest'ultimo aspetto, un acceso dibattito sia in Parlamento che nella Società. Ma soltanto così si potrà saggiare realmente il sentire comune sul problema della pedopornografia, anche nelle sue espressioni più dubbie o stemperate.

avv. Daniele Minotti
www.studiominotti.it (www.studiominotti.it/)
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