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Data registrazione: Jul 2002
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Fisco: 730, necessaria copia della ricetta per sconto su farmaci
Fisco: 730, necessaria copia della ricetta per sconto su farmaci
03/05/2005 - 17:05 L'Agenzia delle Entrate chiarisce ai Centri di Assistenza Fiscale che è necessaria copia della ricetta per dimostrare che sono state sostenute spese sanitarie. L'Agenzia delle Entrate chiarisce ai Centri di Assistenza Fiscale che è necessaria copia della ricetta per dimostrare che sono state sostenute spese sanitarie. Senza fotocopia delle ricette per i medicinali, che vanno allegate al 730 insieme agli scontrini emessi dalla farmacia, non si potrà usufruire dello sconto sull'IRPEF previsto dalla legge. Il fisco chiede massima precisione nei documenti: non varrà alcuna giustificazione, come il fatto che normalmente la ricetta originale venga trattenuta dalla farmacia. Dunque bisognerà munirsi di una fotocopia perché - ha aggiunto l'Agenzia delle Entrate - il contribuente non potrà autocertificare che la spesa (attestata dallo scontrino) è stata sostenuta per una necessità sanitaria. Per quanto riguarda la possibilità di detrarre degli interessi per i mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione di una casa, "l'ammontare delle spese effettivamente sostenuto è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare". Si potrà certificare solo allora se il mutuo richiesto è stato effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Infine l'Agenzia delle Entrate chiarisce le norme riguardanti i casi di trasferimento di immobile per cui il vecchio proprietario aveva chiesto lo sconto del 41% o 36% per spesi di ristrutturazione. Le rate di spesa ancora da detrarre passano al nuovo proprietario che però dovrà presentare al Centro di Assistenza Fiscale "tutta la documentazione prevista dalla normativa". Resta invece la possibilità di autocertificazione da parte del contribuente che acquista in farmacia medicinali da banco o comunque non a carico del servizio sanitario nazionale. In questo caso l'autocertificazione può essere duplice: la prima riguarda l'attestazione che il farmaco è stato acquistato per esigenze sanitarie del contribuente. La seconda può essere sottoscritta nei casi in cui sullo scontrino della farmacia compaia una dicitura generica e non il nome esatto del farmaco che si è acquistato. HC 2005 - redattore: CC http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=634 |
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Data registrazione: Nov 2004
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Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 20.04.2005
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