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E-mail Senza Firma Digitale? Nessun Effetto Giuridico!
Il ricorso gerarchico contro un atto amministrativo può essere trasmesso mediante posta elettronica? Il Tar risponde negativamente. La tesi della sentenza qui presa in esame, infatti, è che senza firma digitale o firma elettronica il messaggio e-mail non garantisce il conseguimento degli effetti giuridici. A meno che le parti non si siano, con esplicita pattuizione, contrattualmente vincolate a considerare validi i messaggi via e-mail non corredati da firme elettroniche o digitali
La sentenza
Tar Calabria, sezione di Catanzaro, n. 98 del 9 febbraio 2005
Gli effetti pratici
Nel caso concreto il documento inviato mediante posta elettronica non è stato sottoscritto con firma digitale o altra tipologia di firma elettronica, e quindi non possedeva i requisiti legali necessari per ricondurne con certezza la paternità al ricorrente e, pertanto, la trasmissione per via telematica non può essere considerata equivalente a quella di un documento formato per iscritto a mezzo posta ordinaria o corriere.
La pronuncia propone una lettura restrittiva della utilizzabilità della posta elettronica nei rapporti giuridici. Il problema riguarda sia i rapporti tra privati e pubblica amministrazioni, sia i rapporti tra privati, sia i rapporti tra pubbliche amministrazioni.
La questione attiene l'analisi dei requisiti affinché il documento inviato telematicamente possa considerarsi alla stessa stregua del documento cartaceo, quanto alla certezza della provenienza.
O meglio alla accettazione sociale e giuridica della certezza della provenienza. Non è assolutamente detto che un documento cartaceo inviato a mezzo posta sia oggettivamente più sicuro rispetto al documento informatico inviato a mezzo di posta elettronica. Ma la questione non è sostanziale, ma formale e cioè se la legge ammetta o non ammetta quel particolare tipo di strumento per comunicare.
La sentenza in esame propone una lettura molto rigidamente ancorata alle disposizioni vigenti del Testo unico della documentazione amministrativa e, ovviamente, non è applicabile solo ai casi relativi alle sanzioni disciplinari emanati dalle pubbliche amministrazioni e, anzi, riporta un principio che può valere anche nei rapporti tra privati. In effetti il problema della validità attuale delle comunicazioni a mezzo di posta elettronica può toccare anche rapporti di natura contrattuali. Si pensi a tutte le ipotesi in cui un atto deve essere effettuato entro una certa data per evitare decadenze o per interrompere prescrizioni. La tesi della sentenza in esame è che senza firma digitale o firma elettronica il messaggio e-mail non garantisce il conseguimento degli effetti giuridici.
A meno che le parti non si siano, con esplicita pattuizione, contrattualmente vincolate a considerare validi i messaggi via e-mail non corredati da firme elettroniche o digitali. Questa l'unica alternativa, che rappresenta in realtà una assunzione di rischio da parte dei contraenti: e cioè il rischio relativo alla non genuinità e non esatta provenienza del messaggio. La deroga contrattuale non può valere per i rapporti tra cittadino/impresa e pubblica amministrazione.
Autore: Antonio Ciccia
Fonte: ItaliaOggi7 - 25 Aprile 2005
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