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Vecchio 03-05-05, 09:20   #1 (permalink)
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Sentenza Cassazione Multa Senza Spiegazioni Precise

Sicurezza stradale: Cassazione ribalta decisione Giudice di Pace
02/05/2005 - 12:58


Una sentenza della Corte di Cassazione, cancellando una contravvenzione nella quale si contestava "l'uso durante la guida di telefonino non a viva voce", ha ribaltato quanto deciso dal giudice di pace. Secondo la sentenza della Cassazione la multa inflitta è nulla quando la contestazione fornisce, come in questo caso, spiegazioni troppo generiche.

La contestazione è generata dall' espressione, che non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo. Di norma la contestazione immediata ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e per la piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore.

Per la Cassazione "la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendono impossibile". I motivi, poi, si legge nel testo della sentenza, "devono essere espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento".

http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=598
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Vecchio 03-05-05, 12:23   #2 (permalink)
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L'ha scampata il guidatore col telefonino
Annullata una multa per guida con telefonino senza auricolare né vivavoce. La Cassazione ritiene ingiustificata la notifica a posteriori della sanzione

03/05/05 - News - Roma - Prima sentenza emessa in Italia per quanto riguarda il comportamento del guidatore che parla al telefono, una sentenza che ha sorpreso qualcuno. La Corte di Cassazione ha infatti abbassato la soglia di tolleranza della legge nei confronti di chi, anche mentre guida, non riesce proprio a staccarsi dal cellulare. E lo ha fatto rovesciando la decisione del Giudice di pace di Roma nei confronti di un automobilista al quale era arrivata a casa una notifica di multa nella quale si contestava l'uso di un telefonino senza vivavoce durante la guida.

Il nodo di tutta questa storia è però il fatto che, secondo il verbale redatto dai vigili, la contestazione non era stata immediata per "l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge".

E se per il Giudice di pace, al quale l'automobilista si era rivolto, la multa andava convalidata a tutti gli effetti in quanto "l'impossibilità di immediata contestazione risultava indicata nel verbale di accertamento", per la Cassazione le cose non stanno esattamente così e anzi la multa va cancellata.

Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, una multa va cestinata ogni qualvolta le motivazioni della contestazione a posteriori risultino troppo generiche e non si riescano a desumere le condizioni che non hanno permesso l'accertamento immediato della violazione; quindi la contestazione nei confronti dell'automobilista romano è troppo generica e "non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo".

Nella sentenza 8837/05, si precisa dunque che "la contestazione immediata imposta dall'art. 201 del Codice della Strada ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore" e che "la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendono impossibile"; i quali motivi "devono essere espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento".
http://punto-informatico.it/pi.asp?i=52611
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Vecchio 04-05-05, 10:51   #3 (permalink)
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Cassazione: multe per guida al telefonino? nulle se la contestazione è generica
04/05/2005

Alla guida parlando al telefonino?
La multa inflitta è nulla se la contestazione a posteriori fornisce spiegazioni 'generiche'. Ad introdurre una soglia di tolleranza nei confronti degli italiani che, anche al volante, non riescono a staccarsi dal cellulare, è la Corte di Cassazione che ha ribaltato una sentenza del giudice di pace, cancellando la contravvenzione inflitta a Francesco P., un automobilista romano che si era visto arrivare a casa un verbale nel quale si contestava di avere, alcuni mesi prima, ''fatto uso durante la guida di telefonino non a viva voce''.

Nel verbale, si precisava che la contestazione non era stata immediata per ''l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge''. Contestazione troppo ''generica'' per piazza Cavour che ha spiegato come ''tale espressione non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo''. La multa, dunque, va cestinata.

I fatti: il verbale era stato notificato a Francesco P. dal comune di Roma il 24 aprile del 2001. In esso si contestava di aver fatto uso del telefonino mentre era alla guida, in data 4 dicembre 2000, e si dichiarava ''l'impossibilità dei vigili urbani verbalizzanti di fermarlo nei modi regolamentari ai fini della contestazione immediata della violazione''.

Nulla da eccepire per il giudice di pace della capitale che, il 24 gennaio del 2002, aveva convalidato la multa alla luce del fatto che ''l'impossibilità di immediata contestazione risultava indicata nel verbale di accertamento, come previsto dall'art. 384 del Cds''.

Francesco P. ha protestato con successo in Cassazione, ottenendo la cancellazione della contravvenzione, nonostante il parere della pubblica accusa di piazza Cavour che aveva chiesto la bocciatura del ricorso.

Scrivono i giudici della Seconda sezione civile, nella sentenza 8837/05, che ''la contestazione immediata imposta dall'art. 201 del Cds ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore''. Messo in chiaro questo, il relatore Giovanna Scherillo precisa che ''la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendono impossibile''. I motivi, poi, ''devono essere espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento''.

Nel caso in questione, poi, chiarisce ancora piazza Cavour liberando l'automobilista dalla multa, ''nel verbale si legge che la contestazione non è stata effettuata per 'l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge''. Ma per la Cassazione ''tale espressione non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere a contestazione immediata''.

Fonte: Adnkronos
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