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Vecchio 30-04-05, 12:15   #1 (permalink)
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Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

E' obbligata a rilasciare un certificato di malattia al sabato se il medico del lavoratore non effettua orario di ambulatorio in tale giorno?
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Vecchio 30-04-05, 12:27   #2 (permalink)
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Può rilasciare certificati di malattia, ma solo in caso di necessità e per un periodo massimo di tre giorni.
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Vecchio 30-04-05, 12:31   #3 (permalink)
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Originalmente inviato da tegio
Può rilasciare certificati di malattia, ma solo in caso di necessità e per un periodo massimo di tre giorni.
Il problema è: può o deve?

Se io sto male al sabato e non mi reco al lavoro, e il mio medico di famiglia non effettua orario di ambulatorio, chi mi rilascia il certificato di malattia (qualcuno deve farlo o io perdo un giorno di paga).? Il medico della guardia medica DEVE rilasciarmelo?
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Vecchio 30-04-05, 12:36   #4 (permalink)
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Rientra tra i suoi compiti, quindi un dovere.

Ma pur essendo obbligatorio che il lavoratore assente per malattia comunichie tempestivamente al datore di lavoro il suo stato, nei termini e con le modalità stabilite nei contratti collettivi, e sottoporsi a visita del proprio medico curante, che rilascia un certificato (art. 2, c. 1, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663) e anche vero che tale certificato deve essere presentato entro due giorni dal rilascio del certificato medico stesso.
Il lavoratore è tenuto a trasmetterne copia al datore di lavoro indicando il proprio domicilio durante la malattia (art. 2, c. 2 D.L. 30 dicembre 1979, n. 663).
Quindi occorre esaminare nella fattispecie la scadenza del termine di presentazione.

Comunque la guardia medica non dovrebbe aver problemi a rilasciarlo.

Ultima modifica di tegio : 30-04-05 alle ore 12:47
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Vecchio 30-04-05, 12:47   #5 (permalink)
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Originalmente inviato da tegio
Comunque la guardia medica non dovrebbe aver problemi a rilasciarlo.
Se conosci un riferimento legale a proposito di questa affermazione, puoi darmelo?
Altrimenti appena ho un po di tempo me lo cerco io in rete.
Tnx
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Vecchio 30-04-05, 18:49   #6 (permalink)
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Art. 52 - Compiti del medico.

1. Il medico che assicura la continuita' assistenziale deve essere presente, all'inizio del turno, nella sede assegnatagli dalla Azienda e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti.

2. Il medico e' tenuto ad effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali richiesti dall'utente o dalla centrale operativa, prima della fine del turno di lavoro. In particolari situazioni di necessita', ove le condizioni strutturali lo consentano, il medico puo' eseguire prestazioni ambulatoriali.

3. I turni notturni e diurni festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 10 ore.

4. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, puo' essere concordata con l'Azienda la concentrazione in un solo mese dell'orario di attivita' che i singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i medici che svolgono almeno 36 ore di attivita' settimanale ai sensi dell'art. 50 puo' consentirsi il recupero mediante la concentrazione nell'arco di tre mesi non consecutivi dell'orario che i medici dorrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazione nei pagamenti mensili, puo' essere consentito, peraltro, solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati.

5. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto:

a - nome, cognome, eta' e indirizzo dell'assistito;

b - generalita' del richiedente ed eventuale relazione con l'assistito (nel caso che sia persona diversa);

c - ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata;

d - ora dell'intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato.

6. Il medico utilizza solo a favore degli utenti registi, anche se privi di documento sanitario, un apposito ricettario, con la dicitura "Servizio continuita' assistenziale", fornitogli dalla Azienda per le proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una tempia d'urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore.

7 Il medico in servizio deve essere presente fino all'arrivo del medico che continua il servizio. Al medico che e' costretto a restare oltre la fine del proprio turno, anche per esigenze di servizio, spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.

8. Il medico di continuita' assistenziale che ne ravvisi la necessita' deve direttamente allertare il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l'intervento del caso.

9. Il medico in servizio di continuita' assistenziale puo' eseguire, nell'espletamento dell'intervento richiesto, anche le prestazioni aggiuntive di cui al nomenclatore tariffario dell'Allegato D, finalizzate a garantire una piu' immediata adeguatezza dell'assistenza e un minore ricorso all'intervento specialistico e/o ospedaliero.

10. Le prestazioni di cui al precedente comma 9 sono retribuite aggiuntivamente rispetto al compenso orario spettante.

11. Sono inoltre obblighi e compiti del medico:

- l'adesione alla sperimentazione dell'equipes territoriali di cui all'art. 15;

- lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale, in relazione alle tematiche evidenziate all'art. 31 comma 3;

- la segnalazione personale diretta al medico di assistenza primaria che ha in carico l'assistito dei casi di particolare complessita' rilevati nel corso degli interventi di competenza, oltre a quanto previsto dall'art. 54.

12. Il medico di continuita' assistenziale alle attivita' previste dagli Accordi regionali e aziendali. Per queste attivita' vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso analogamente agli altri medici di medicina generale che partecipano a tali attivita'.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 270
Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/230/dpr270.htm

Una analisi della materia la trovi qui
http://zamperini.tripod.com/icertifi...ni_festivi.htm
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Vecchio 30-04-05, 18:50   #7 (permalink)
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Invece di ringraziarmi fai il feedback a tegio e passa a trovarci qui
http://www.freeforumzone.com/viewforum.aspx?f=31239
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Vecchio 30-04-05, 22:22   #8 (permalink)
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il certificato medico è dichiarazione scritta, su richiesta, che ha lo scopo di attestare fatti obiettivamente accertati. La falsa attestazione di tali fatti configura il delitto di falsità ideologica. I certificati si distinguono in obbligatori e facoltativi. Tranne poche eccezioni (certificati di vaccinazione, certificato-denuncia d'infortunio e malattia professionale in agricoltura, certificato di morte), l'obbligatorietà non è riferita al medico. La certificazione obbligatoria riguarda invece il richiedente in rapporto alle sue contigenze esigenze di comprovare col certificaro medico, richiesto per legge, una situazione biologica attributiva di particolari diritti o alla quale e subordinato il riconoscimento o l'esercizio di un diritto.
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Vecchio 01-05-05, 09:47   #9 (permalink)
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L'obbligatorietà è sussistente per la ex guardia medica poichè v'è norma citata sopra che lo impone
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