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Vecchio 29-04-05, 09:53   #1 (permalink)
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Chiusura libretto nominatio

Qulcuno può aiutarmi?
Una mia amica vuole chiudere un libretto nominativo della figlia quattordicenne (1.600,00€ circa) della quale lei è rappresentante legale. Il direttore della filiale le ha detto che deve rivolgersi al tribunale dei minori per ottenere il permesso a farlo. All'apertura del libretto nessuno aveva chiesto alla mia amica alcun documento del tribunale. La procedura richiesta dalla banca è corretta? oppure è solo ostruzionismo? ci sono gli estremi per un vizio di forma riferito all'apertura di tale libretto (visto che non fu chiesto alcun documento del tribunale, mentre per chiuderlo sì)?
Grazie per le cortesi risposte che potrete darmi.
K.
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Vecchio 29-04-05, 11:02   #2 (permalink)
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Originalmente inviato da kaeser
Qulcuno può aiutarmi?
Una mia amica vuole chiudere un libretto nominativo della figlia quattordicenne (1.600,00€ circa) della quale lei è rappresentante legale. Il direttore della filiale le ha detto che deve rivolgersi al tribunale dei minori per ottenere il permesso a farlo. All'apertura del libretto nessuno aveva chiesto alla mia amica alcun documento del tribunale. La procedura richiesta dalla banca è corretta? oppure è solo ostruzionismo? ci sono gli estremi per un vizio di forma riferito all'apertura di tale libretto (visto che non fu chiesto alcun documento del tribunale, mentre per chiuderlo sì)?
Grazie per le cortesi risposte che potrete darmi.
K.

stanno ciurlando: chi ha firmato il contratto d'apertura??
La minore???
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Vecchio 29-04-05, 16:13   #3 (permalink)
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Il libretto dovrebbe essere stato intestato anche al genitore o ai genitori
che esercitavano la patria potesta'... mi pare procedura inverosimile quella
richiesta....
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Vecchio 29-04-05, 16:29   #4 (permalink)
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no e' corretto: trattandosi di operazione di straordinaria amministrazione e' necessario il nulla osta del giudice tutelare. E questo non per tutelare la banca ma il minore.


Giovanni
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Vecchio 29-04-05, 16:47   #5 (permalink)
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La normativa è confusa. Ti riporto cosa dice il regolamento di una banca a riguardo dei libretti nominativi intestati a un minore su autorizzazione di uno dei genitori.

" per il contratto di accensione, il genitore sottoscrive una dichiarazione che afferma che il figlio ha capacità e maturità di giudizio adeguate alla corretta valutazione della portata economica delle operazioni consentite, limitate peraltro per tipologia ed importo. Il limite massimo di prelevamento in Filiale da parte del ragazzo non accompagnato dal genitore dovrà essere stabilito dal genitore stesso in fase di accensione del rapporto. Ove non altrimenti indicato, la procedura fisserà di default un importo massimo di 50 euro. Ai fini dell’accensione e dell’operatività sul libretto, è sempre necessaria la presenza del minore. I genitori non possono in alcun caso operare autonomamente sul libretto, per ragioni di tutela del patrimonio del ragazzo. Parimenti, è esclusa la possibilità di cointestare il libretto ad uno dei genitori o di rilasciare una delega."
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Vecchio 29-04-05, 17:24   #6 (permalink)
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Originalmente inviato da moorecat
no e' corretto: trattandosi di operazione di straordinaria amministrazione e' necessario il nulla osta del giudice tutelare. E questo non per tutelare la banca ma il minore.


Giovanni

...chi ha firmato il contratto????
i genitori sono vivi e vegeti????
chi è responsabile del minore???
è stato il giudice a ordinare l'apertura del contratto???

Da quando in qua un minore entra in una banca e apre autonomamente un servizio finanziario???
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Vecchio 29-04-05, 17:37   #7 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da catilina61
...chi ha firmato il contratto????
i genitori sono vivi e vegeti????
chi è responsabile del minore???
è stato il giudice a ordinare l'apertura del contratto???

Da quando in qua un minore entra in una banca e apre autonomamente un servizio finanziario???
Sono d'accordo con Catililina, normalmente è il genitore che apre e firma il libretto.. a meno che non stiamo parlando di un altro stato....
tegio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29-04-05, 20:02   #8 (permalink)
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certo e' il genitore che apre il libretto al figlio, ma qui non stiamo parlando di un librettino al portatore con la musigna dei miei tempi. Stiamo parlando di un libretto nominativo intestato al figlio minorenne.Nel momento in cui e' stato aperto e vi sono stati versati i soldi il genitore che li ha versati si e' spossessato della proprieta' degli stessi ed ha perso la possibilita' di utilizzarli a piacimento. La banca e' tenuta a richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare per il prelievo, altrimenti un domani potrebbe essere citata per danni. Per similitudine ti richiamo cosa succede in caso di eredita' o di risarcimento a favore di un minore: se si tratta di liquidita' l'importo viene investito su mandato del giudice tutelare in titoli a basso rischio e chi esercita la patria potesta' puo' prelevare a favore del minore solamente gli interessi. Ogni altra operazione che non sia il mero rinnovo in titoli della stessa specie deve essere autorizzata dal giudice tutelare.

Giovanni
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Vecchio 29-04-05, 21:50   #9 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da moorecat
. La banca e' tenuta a richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare per il prelievo, altrimenti un domani potrebbe essere citata per danni.
Mi è nuova...
Hai estremi di legge in materia?

Dalle norme che regolano i libretti di risparmio nominativi tale procedura mi sembra frutto di regole imposte dalla banca.
Occorrerebbe esaminare quindi il foglio informativo del libretto in fattispecie,
perchè alcuni istituti prevedono ad esempio che sia sufficiente la sola firma del genitore che abbia la patria potestà per girare il saldo su un conto sempre presso la stessa banca (o ponendo limiti di importo) mentre in caso di estinzione totale impongono autorizzazione da tribunale...

Quindi non è procedura universale per tutti gli istituti.

Ultima modifica di tegio : 29-04-05 alle ore 22:04
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Vecchio 29-04-05, 22:21   #10 (permalink)
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Concordo con la procedura nella misura in cui il versamento iniziale sia fatto da soggetto diverso del minore: per intenderci versamento su conto fatto dal genitore o terzi. In questo caso è sufficiente l'autorizzazione del genitore. Diverso il caso in cui venga chiuso un conto, poichè si tratta di operazione straordinaria che potrebbe causare nocumento al minore e quindi appare congrua la richiesta di autorizzazione del giudice tutelare. Autorizzazione che potrebbe starci anche in sede di apertura però
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