Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Officine Giuridiche : Legal Financial Forum

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 26-04-05, 20:10   #1 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Feb 2005
Messaggi: 1,956
Popolarità: 27072875
fede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond repute
rimborso per eternit

Mio padre essendo un artigiano ha lavorato per anni a contatto con l'eternit,
so che è uscita una legge per la quale si puo ottenere tramite domanda all'inps un cospicuo risarcimento, un suo collega c'è gia riuscito.
Vorrei sapere se questo corrisponde a verita e qual'è l'iter da seguire(suppongo iniziando con una richiesta all'inps).
Grazie
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29-04-05, 12:00   #2 (permalink)
Member
 
L'avatar di FaGal
 
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0
FaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond repute
Mercoledì 20 Aprile 2005, 16:36


Previdenza: riformata la disciplina per i lavoratori esposti all'amianto



L'Inps rende noti i dettagli relativi alla disciplina riformata sui benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto.
Il beneficio pensionistico, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, spetta – afferma l'INPS –

- Ai lavoratori in possesso di certificato Inail attestante l'attività lavorativa con esposizione ultradecennale entro il 2 ottobre 2003
- Ai lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento in sede giudiziaria o amministrativa della esposizione ultradecennale all'amianto per l'attività svolta sempre entro il 2 ottobre 2003;
- Ai lavoratori che vengono in possesso di certificazione Inail a seguito di domanda presentata entro il 15 giugno 2005,
- Ai lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio per il lavoro svolto con esposizione entro il 2 ottobre 2003, con sentenza il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell'Inail su domanda di certificazione presentata nel tempo dagli interessati all'Istituto assicuratore entro il 15 giugno 2005.

Consultando la circolare n°58 del 15 aprile 2005, al sito www.inps.it, si possono conoscere approfonditamente le novità dei benefici.
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-05-05, 18:46   #3 (permalink)
Member
 
L'avatar di FaGal
 
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0
FaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond repute
Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto
02/05/2005 - 17:34

Il 15 giugno il termine per le richieste. Nessun beneficio per chi è stato esposto all'amianto per meno di 10 anni.

Entro il 15 giugno 2005 i lavoratori esposti all'amianto dovranno presentare all'INAIL la domanda di certificazione per poter usufruire di benefici pensionistici.

Secondo il decreto 27 ottobre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, infatti, ne hanno diritto i lavoratori che sono stati esposti all'amianto fino al 2 ottobre 2003, per un periodo superiore a dieci anni. Tale decreto, inoltre, indica non solo le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche, ma anche le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL.

In particolare, si specificano nel testo di legge, le attività lavorative comportanti esposizione all'amianto:


a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto".

Purtroppo, come fa notare Alessandro Patrizi, responsabile della sede Roma est del Movimento Difesa del Cittadino, "la legge in questione - la n. 257/92 - non tutela chi ha avuto un'esposizione all'amianto inferiore a dieci anni; tranne che nei casi di successiva manifestazione di malattia professionale da amianto". E continua: "Elemento determinante è il "rischio" amianto. Il fattore "rischio" va riferito non solo a chi è esposto direttamente ma anche a chi è esposto indirettamente, per cui subisce il rischio di malattia".

HC 2005 - redattore: LS
http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=607
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03-05-05, 10:30   #4 (permalink)
Member
 
L'avatar di FaGal
 
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0
FaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond repute
Benefici per i lavoratori del settore amianto: nota INPDAP


Oggetto: Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto - Decreto interministeriale 27 ottobre 2004 - chiarimenti.

Ad integrazione della circolare Inpdap n. 11 del 7 aprile 2005, riguardante la problematica di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

Il divieto di cumulare i benefici previdenziali previsti per l'esposizione all'amianto con altri benefici che comportino anticipazioni dell'accesso al pensionamento, ovvero un incremento convenzionale dell'anzianità contributiva, riguarda esclusivamente i lavoratori del settore dell'amianto non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL.

Ciò in quanto il comma 6 ter dell'articolo 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 coordinato con la legge di conversione n. 326/2003, individua espressamente quali destinatari del suddetto divieto di cumulo solo coloro nei cui confronti sono stati estesi, secondo la novellata disciplina, i benefici già previsti per i lavoratori esposti all'amianto assicurati INAIL.

Si fa presente, altresì, che il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto 27.10.2004 (maggiorazione del 1,25 valida ai soli fini della misura del trattamento pensionistico) trova applicazione anche nell'ipotesi di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 di periodi inerenti attività lavorativa di esposizione all'amianto non subordinati all'obbligo di iscrizione all'INAIL; resta inteso che il beneficio in esame è attribuito solo qualora sia soddisfatto il requisito ultradecennale di esposizione all'amianto e sussista la relativa certificazione probatoria rilasciata dall'INAIL.

(INPDAP nota 28 aprile 2005, n. 20)
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10-05-05, 18:44   #5 (permalink)
Member
 
L'avatar di FaGal
 
Data registrazione: Jul 2002
Messaggi: 21,553
Popolarità: 0
FaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond reputeFaGal has a reputation beyond repute
Benefici previdenziali amianto

di Ludovico Adalberto De Grigiis (LaPrevidenza.it)


Con la pubblicazione della circolare numero 58 dell’Inps viene fatta ulteriore chiarezza in merito alla sofferta questione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti alle fibre di amianto che ha interessato la nostra magistratura ai vari livelli.

Una interpretazione venne data in occasione dell’emanazione delle istruzioni operative Inail nel gennaio 2004 in seguito alla precedente circolare dell’Istituto.

Tale interpretazione lasciava comunque spazi interpretativi stante le numerose casistiche che si erano a suo tempo create relativamente alle diversificate realtà lavorative presenti nell’intero territorio nazionale (ferrovieri, personale marittimo viaggiante, addetti alla costruzione di vagoni ferroviari – gruppo Ansaldo Breda – personale marittimo viaggiante ma dipendente dal ministero della Difesa, dipendenti da cantieri navali, addetti ai forni, altiforni, vetrerie, ecc..).

Nemmeno l’intervento della Magistratura, con numerose sentenze emanate dalla Cassazione ha poi sancito la fine alla decennale questione. Anzi, con alcune interpretazioni ministeriali veniva “allargato” il riconoscimento a taluni settori o mansioni.

Adesso possiamo proprio dire che questo è l’ultimo treno per ottenere i benefici previdenziali per esposizione all’amianto con l’applicazione della vecchia normativa (salvo diverse disposizioni legislative future) ovvero con la rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5.

Ed è l’ultimo treno anche per quelle particolari casistiche (lavoratori in mobilità, lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa, lavoratori in mobilità, lavoratori che al 2/10/2003 hanno perfezionato il diritto a pensione utilizzando anche i benefici amianto.

I lavoratori che potranno beneficiare della rivalutazione prevista dalla legge sono quelli che: siano in possesso di un certificato rilasciato dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto; abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003; vengano in possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005; ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell’INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005.

A coloro i quali, successivamente a tale data presenteranno la domanda per ottenere tali benefici la rivalutazione avverrà secondo le disposizioni contenute nel D.M. 27 ottobre 2004. Ad essi verrà riconosciuto il beneficio mediante la rivalutazione “ai soli fini dell’importo della pensione” per il coefficiente di 1,25.

Il termine del 15/6/2005, come in precedenza ricordato è perentorio. Le domande devono essere presentate alla sede Inail competente per territorio mediante l’utilizzo della apposita modulistica (peraltro reperibile sul sito dell’Inail – www.inail.it). Anche per i lavoratori marittimi iscritti all’Ipsema la presentazione della domanda deve avvenire all’Inail anche se, in alcuni territori la sede dell’Istituto ricorda che tali domande devono essere presentate alla Direzione Generale Inail.

Ancora oggi numerose domande sono presentate alle sedi Inps territoriali. In questo senso l’Istituto ha ritenuto opportuno precisare (con messaggio n° 17274 del 3 maggio 2005) quanto segue: Con particolare riferimento alle richieste ed ai numerosi ricorsi presentati dai lavoratori non soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL, si interessano tutte le Sedi affinché rendano tempestivamente edotti gli interessati in ordine alla necessità di presentare, a pena di decadenza dal diritto al riconoscimento del beneficio, domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla Sede INAIL di residenza entro il 15 giugno 2005 utilizzando i moduli propri dell’INAIL.

La domanda all’INAIL nel predetto termine dovrà essere presentata anche da coloro che, non soggetti all’assicurazione INAIL, abbiano presentato in precedenza analoghe domande di benefici previdenziali connessi all’amianto.

Stante l’armonizzazione dei criteri in fase di applicazione dei benefici per l’esposizione alle fibre di amianto anche l’Inpdap (Circolare n° 11/2005) ha precisato (punto 4 della circolare) quanto segue… Ancorché i destinatari del decreto in esame siano i lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionali gestita dall’INAIL, quest’ultimo Istituto è comunque competente ad accertare e certificare la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto subita dal lavoratore. I diretti interessati dovranno proporre domanda di accertamento alla sede INAIL di residenza (Allegato n. 1 al D.I 27/10/04), entro 180 giorni dal 17/12/2004 (termine finale 15 giugno 2005), a pena di decadenza dal diritto al beneficio in esame. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo della stessa alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. Si precisa, inoltre, che i lavoratori non assicurati INAIL anche qualora abbiano già presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto alla data del 2 ottobre 2003 e ancorché abbiano già ricevuto il diniego, devono, in ogni caso, riproporre domanda di accertamento nei termini sopra indicati. L’avvio del procedimento di accertamento da parte dell’INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, della relativa domanda integrata dal curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, predisposto secondo lo schema di cui all’Allegato n. 2 del D.I. 27/10/2004, dal quale risulti essere stato adibito, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto elencate al precedente paragrafo. La certificazione della sussistenza e della durata dell’esposizione all’amianto deve essere rilasciata dall’INAIL entro un anno dalla conclusione dell’accertamento tecnico.

Il Curriculum lavorativo

E’ da ritenersi oramai consolidato che le domande devono essere presentate entro il 15 giugno prossimo. Ma è obbligatorio allegare anche il curriculum professionale?

L’Inps ha ritenuto opportuno precisare (messaggio 4 maggio 2005 n° 17534) che, nel caso dei ferrovieri il curriculum lavorativo potrà essere presentato anche successivamente alla data di scadenza in precedenza richiamata. Per questo si ritiene che tale disposizione si possa applicare alla generalità dei richiedenti lavoratori che si trovano nella necessità di presentare la domanda finalizzata al riconoscimento dei benefici di cui alla legge 257/92.

Per questo, nel porre particolare attenzione alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda si consiglia di inserire nella medesima precise notizie in merito alle lavorazioni e all’avvenuta esposizione alle fibre.


http://www.altalex.com/index.php?idnot=9584
FaGal non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23-05-05, 23:49   #6 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Feb 2005
Messaggi: 1,956
Popolarità: 27072875
fede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond reputefede24 has a reputation beyond repute
re

mi sono rivolto ad un sindacato, purtroppo la legge vale solo per chi ha prestato lavoro dipendente per almeno 10 anni, gli autonomi possono anche morire (credo che la pensino cosi)
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:58.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.