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Data registrazione: Aug 2000
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residenza anagrafica
Una domanda che potrebbe avere implicazioni fiscali...
Può un marito non separato (né legalmente né di fatto) assumere una residenza anagrafica diversa da quella della moglie, ad esempio in un diverso Comune dove possiede un immobile? Nel caso sia possibile, è indispensabile il regime di separazione dei beni? Grazie per la risposta |
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Citazione:
Ciao. Massimo |
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Grazie per le risposte. Tutto nasce da un apparente contrasto fra il codice civile, secondo il quale la moglie assume la residenza del marito (ma questa formulazione "maschilista" è del 1942 ed oggi è stata modificata) e il fatto che la residenza nel territorio nazionale sia libera purché sussistano certe condizioni (centro d'interessi, controllo con esito positivo da parte della polizia comunale ecc.). Mi è stato detto che per motivi fiscali uno dei coniugi (che non hanno figli), pur permanendo a tutti gli effetti il vincolo matrimoniale, ha preso la residenza in un altro comune, dove è stato trasferito dall'azienda e in cui, due mesi dopo il trasferimento, ha acquistato un immobile. Morale: la moglie avrebbe mantenuto la residenza a Milano e il marito l'avrebbe presa in provincia di Cosenza.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. trib. 8 settembre 2003, n. 13085. Pres. Riggio – Est. Falcone –P.M. Frazzini (conf.) Ministero delle Finanze c. Romano ed altro. Tributi in generale – esenzioni ed agevolazioni (benefici) – edilizia – benefici per l’acquisto della prima casa – acquisto da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale – diritto a fruire delle agevolazioni fiscali anche del coniuge sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente – sussistenza – fattispecie relativa al requisito della residenza. Nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l’altro ne diviene comproprietario ex art. 177 c.c. con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali contemplate in relazione all’acquisto della “prima casa” anche se sprovvisto dei requisiti di legge (nella specie la residenza), sussistenti solo in capo al coniuge acquirente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - con atto registrato il 16 agosto 1993 Stassano (…) ha acquistato, con i benefici di legge previsti per la prima casa, un appartamento da adibire ad abitazione. L’ufficio poi ha richiesto l’imposta normale di registro sul presupposto che l’acquisto era stato fatto in regime di comunione legale tra i coniugi e che per uno dei coniugi (la moglie) mancava il requisito della residenza. I contribuenti hanno proposto ricorso, che è stato accolto dalla Commissione di primo grado in quanto la signora, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ha dimostrato che abitava nell’immobile con tutta la famiglia già alla data di acquisto del 30 luglio 1993 e che, solo per motivi di lavoro, non aveva provveduto al formale trasferimento della residenza. La Commissione Regionale ha respinto l’appello dell’ufficio sostenendo che è ininfluente lo stato civile dell’acquirente, purché questi abbia i requisiti previsti dalla legge. La Commissione Regionale ha respinto l’appello dell’ufficio sostenendo che è ininfluente lo stato civile dell’acquirente, purché questi abbia i requisiti previsti dalla legge. Ha proposto ricorso il Ministero delle finanze. I contribuenti non hanno svolto attività difensive in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE – il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 177 c.c. e 7 della L. n. 168/82 in quanto l’immobile, pur se acquistato dal solo marito, è caduto in comunione tra i coniugi, onde necessariamente entrambi i coniugi dovevano possedere i requisiti previsti dalla legge per godere dei benefici per la prima casa, pena la decadenza per tutti. In particolare, nella specie, la signora non aveva la residenza, per cui legittimamente l’ufficio ha richiesto l’imposta normale. Ritiene la Corte che il ricorso non è fondato, per cui deve essere rigettato. E’ senz’altro esatto che un bene acquistato da un coniuge in comunione legale diventa automaticamente di proprietà di entrambi i coniugi, ma non è esatta l’ulteriore affermazione secondo la quale, per godere dei benefici della prima casa, entrambi i coniugi debbano possedere anche il requisito della residenza. E infatti, quanto l’immobile viene acquistato da un coniuge in comunione legale, proprio per gli effetti che tale acquisto produce anche nei confronti dell’altro coniuge, acquista rilievo giuridico la famiglia, intesa quale entità autonoma che giustifica e legittima l’estensione automatica dell’acquisto da un soggetto all’altro. Se non ci fosse per lo mezzo una famiglia, non si verificherebbe quell’effetto automatico. Quella che conta, allora, non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. Orbene, ai sensi dell’art. 144 c.c., i coniugi “fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”. Questa norma, che è una esplicazione ed un’attuazione della più ampia tutela che l’art. 29 della Costituzione assegna alla famiglia, mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall’altra tende privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi. Anche la norma tributaria, in un caso come questo (nel quale l’acquisto fatto dal marito produce effetti automatici anche nei confronti della moglie), va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l’interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entità, quale la famiglia. Nella specie, è emerso che il marito sicuramente possedeva il requisito della residenza e che la casa acquistata è stata destinata a residenza della famiglia, e questo è sufficiente per riconoscere i benefici per la prima casa, diventando ininfluente sul piano tributario la mancanza del requisito della residenza della moglie, ben potendo la moglie avere una esigenza (legittima e riconosciuta dalla legge civile) che la spinge ad avere residenza diversa. Nulla va disposto per le spese non avendo i contribuenti svolto attività difensiva in questa sede. Sentenza pilota in materia |
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