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Contratto denominato 4You - Truffa contrattuale, usura
Contratto denominato 4You - Truffa contrattuale, usura, violazione degli artt. 27,28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/98, nullità per mancata traditio della somma mutuata - Insussistenza.
Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice, Dr. A. Dell’Aringa, Presidente, Dr. Mauro Bernardi, Giudice relatore, Dott. Laura De Simone, Giudice - Sentenza del giorno 24 marzo 2005. il testo integrale: Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 6-4-2004 D. C. assumeva a) di essere stata indotta, dal direttore della filiale di Mantova del Monte dei Paschi di Siena, ad aderire al piano di risparmio previdenziale denominato “4You” e di avere sottoscritto il modulo contrattuale il 27-2-2001; b) che, in dipendenza di ciò, a partire dal marzo dello stesso anno e sino al 29-2-2004 le era stata addebitata, sul conto corrente, la somma mensile di euro 309,87 per un totale di euro 11.155,32; c) che il prodotto, lungi dall’essere un piano di risparmio previdenziale (come ingannevolmente presentato tanto che in proposito sarebbero intervenute la Consob e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), comportava la stipula di un mutuo per la durata di 15 anni con il quale in parte venivano acquistate obbligazioni zero coupon emesse dal Monte dei Paschi o da altre società del gruppo che avrebbero garantito alla scadenza il pagamento del loro valore nominale e, con la rimanente parte, quote dei fondi comuni della SGR Ducato, anch’essa facente parte del gruppo Montepaschi, titoli tutti che rimanevano costituiti in pegno presso la banca a garanzia del rimborso del finanziamento; e) che, per effetto di tale contratto, il sottoscrittore i) deve pagare gli interessi sul mutuo (corrispondenti ad un tasso superiore al rendimento derivante dai titoli obbligazionari), le spese di tenuta del conto corrente, nonché le commissioni di ingresso nel fondo Ducato, ii) a propria insaputa, viene segnalato per l’esposizione derivante dal mutuo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, iii) in caso di recesso è tenuto a corrispondere una penale di importo elevato in base ad un calcolo desumibile da una formula matematica di oscuro contenuto, iiii) non viene avvertito che, interrompendo il piano, il controvalore dei titoli potrà, secondo le condizioni di mercato, essere anche notevolmente inferiore al residuo debito contratto per il finanziamento, con conseguente obbligo per l’investitore di versare la differenza; f) che l’obbligazione zero coupon non è trattata nei mercati regolamentati ed è vendibile unicamente al gruppo Montepaschi che ne determina unilateralmente il prezzo e che, al termine del contratto, per effetto del fenomeno inflattivo, le obbligazioni avranno un valore assai inferiore rispetto a quello originariamente versato dal cliente; g) che, con raccomandata in data 23-3-2004, essa aveva contestato la validità del contratto e comunicato la volontà di recedere dallo stesso. Alla luce di tale esposizione in fatto la difesa dell’istante sosteneva che il contratto doveva ritenersi 1) nullo ex art. 1418 c.c. con riferimento all’art. 640 c.p. ovvero annullabile ex art. 1439 c.c. essendo stato pubblicizzato in forma ingannevole ed essendo state sottaciute le pregiudizievoli conseguenze sopra elencate; 2) nullo o annullabile ex art. 1418 c.c. in relazione all’art. 644 c.p. stante la manifesta sproporzione esistente fra i vantaggi derivanti alla banca ed i molti oneri facenti invece capo all’investitore; 3) nullo per violazione a) del disposto di cui all’art. 27 reg. Consob 11522/98 non essendo state graficamente evidenziate le clausole relative alla sussistenza del conflitto di interessi e, comunque, del disposto di cui all’art. 21 t.u.l.f. non essendo stato assicurato l’equo trattamento; b) dell’art. 28 reg. cit. non avendo la banca fornito adeguate informazioni sulla natura ed i rischi dell’operazione; c) dell’art. 29 reg. cit. trattandosi, per l’impegno finanziario assunto e per il protrarsi nel tempo di tale impegno, di operazione sicuramente inadeguata e, in relazione alla quale, non era stata richiesta la specifica autorizzazione imposta dalla normativa di settore. L’istante evidenziava ulteriormente l’invalidità del contratto 4) per contrasto con le norme di cui agli artt.1175 e 1375 c.c. nonché 5) per violazione della norma di cui all’art. 21 d. lgs. 58/98 in relazione agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti alla banca e, da ultimo, 6) rilevava che il contratto di finanziamento non si era perfezionato per mancata traditio della somma mutuata: chiedeva quindi che venisse dichiarata la nullità, l’annullabilità ovvero la risoluzione del contratto oltre al risarcimento dei danni anche non patrimoniali con il riconoscimento degli accessori e, in via subordinata, la restituzione della somma addebitata nonché, comunque, la riduzione della penale. La convenuta si costituiva eccependo preliminarmente l’irritualità della domanda in quanto non introdotta con il rito di cui al d. lgs. 5/03 e, nel merito, ne chiedeva il rigetto. In particolare la difesa dell’istituto bancario sottolineava che l’istante, sia perché titolare di un patrimonio investito in azioni o in fondi azionari sia in quanto rivestiva o aveva rivestito la carica di amministratore in varie società di capitali (tanto da possedere i requisiti per essere considerata operatore qualificato ex art. 31 reg. Consob cit.), era perfettamente in grado di comprendere la complessità delle pattuizioni essendogli anche stato consegnato il documento sui rischi degli investimenti di cui all’art. 28 I co. lett. b) reg. Consob cit.; che le condizioni concernenti il conflitto di interessi e la stipulazione di un mutuo erano chiaramente esplicitate nel testo negoziale; che si trattava di una operazione equilibrata atteso che i titoli a reddito fisso consentivano di acquisire a scadenza un capitale certo e predeterminato, maggiore di quello anticipato dalla banca; che si trattava all’evidenza di un prodotto previsto per il medio-lungo periodo e che il costo del finanziamento era coperto dal rendimento dei titoli obbligazionari e che, a tale valore, doveva aggiungersi quello della componente azionaria; che il contratto non prevedeva una penale ma un corrispettivo per il recesso calcolato secondo una formula normalmente applicata in materia finanziaria; che improprio era il riferimento alla disciplina concernente la segnalazione alla Centrale Rischi atteso che l’obbligo di segnalazione deriva dalla normativa e, comunque, nel caso di specie, ciò non era avvenuto e non sarebbe potuto avvenire trattandosi di operazione inferiore ai 150 milioni di lire; che si trattava di un contratto di finanziamento in relazione al quale ed a differenza di quanto si verifica nel mutuo, la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l’oggetto di un’obbligazione del finanziatore e non l’elemento costitutivo del contratto; che, conclusivamente, non poteva ravvisarsi la violazione di alcuna norma né di diritto comune né derivante dalla disciplina speciale prevista dal d. lgs. 58/98 e dal regolamento Consob n. 11522/98. Disposta la cancellazione dal ruolo ex art. 1 del d. lgs. 5/03, le parti si scambiavano le memorie di cui all'art. 6 d. lgs. cit. ed, il Collegio, confermato il decreto emesso in data 2-9-2004 dal Giudice Relatore, dava ingresso alla consulenza tecnica affidandola al dott. Luca Carra: la causa veniva quindi discussa all’udienza del 2-9-2004 sulle conclusioni in epigrafe riportate. Motivi La domanda è infondata e deve essere rigettata. Premesso che lo strumento finanziario denominato 4You è un prodotto strutturato composto da obbligazioni bancarie zero coupon e da fondi azionari, va innanzitutto rilevato che non è stata dedotta prova alcuna che l’attrice sia stata indotta con artifizi o raggiri a stipulare il contratto oggetto del giudizio essendosi la banca limitata a sottoporle per la sottoscrizione la scheda negoziale e gli altri documenti allegati e dovendosi altresì rilevare che non è stato neppure provato che i funzionari dell’istituto di credito avessero consigliato l’operazione in questione. Va poi aggiunto che nel testo dell'accordo era indicata la durata del vincolo negoziale, specificato, quanto alla componente azionaria, che non vi era alcuna garanzia di rendimento per il futuro ed inoltre esplicitato che il sottoscrittore avrebbe ottenuto un finanziamento a titolo oneroso per l’acquisto di strumenti finanziari i quali sarebbero stati costituiti in pegno a favore dell’istituto bancario (si vedano in proposito le parti A, B, C e D della premessa nonché i successivi articoli 2, 3, 4). Non è risultato invece provato che la convenuta avesse presentato all'attrice lo strumento in questione come prodotto previdenziale, dovendosi in proposito osservare, da un lato, che il provvedimento n. 11792 emesso in data 6-3-2003 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - depositato dalla difesa attorea a sostegno del carattere ingannevole del messaggio pubblicitario -concerne un depliant diffuso nel 2002 (laddove il contratto è stato stipulato nel 2001) e, dall'altro, che, come sopra espresso, il documento sottoscritto dall'attrice non fa alcun riferimento alla previdenza mentre, pur figurando nello stesso l'espressione piano previdenziale (oggetto della censura da parte dell'A.G.C.M.), va rilevato che in più punti risulta indicato che il vincolo contrattuale avrebbe comportato la concessione di un finanziamento per l'acquisto di strumenti finanziari. Quanto alla mancata menzione della circostanza che la sottoscrizione del contratto avrebbe determinato la segnalazione della posizione alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia va detto che siffatta formalità costituisce una conseguenza direttamente imposta dalla normativa sull’erogazione del credito e che, nel caso di specie, atteso l’importo del contratto (pari ad euro 35.079,61) tale formalità (prevista in relazione ad affidamenti superiori ad euro 77.468,53) non doveva essere effettuata (né in concreto risulta essere stata espletata). Infine non può ritenersi provato che il cliente avrebbe in ogni caso subito una perdita patrimoniale atteso che, mentre il prezzo di rimborso delle obbligazioni alla fine del piano (euro 44.000,00) è superiore a quello di sottoscrizione, la valorizzazione della componente azionaria dipende dall’andamento dei mercati e rientra nella comune esperienza che, nel periodo medio-lungo, il rendimento dei titoli azionari è superiore a quello delle obbligazioni: peraltro dalla esperita c.t.u. emerge come, ipotizzando l’assenza di incremento della componente azionaria, il break even point per il risparmiatore (calcolato tenendo conto anche dell’andamento storico dei fondi) sarebbe stato raggiunto dopo 4/5 anni (in proposito va sottolineato che lo strumento finanziario in questione per sua stessa natura è stato predisposto in una prospettiva di investimento di medio-lungo periodo). Né può andare sottaciuto che il contratto prevedeva comunque la facoltà di recedere a favore del cliente (v. art. 8) dovendosi evidenziare, quanto alla formula utilizzata che, pur avendo indubbiamente una struttura sofisticata, nondimeno essa viene comunemente utilizzata in matematica finanziaria e non avrebbe potuto essere esplicitata diversamente: va inoltre aggiunto che la predetta clausola contrattuale non contiene solo una formula matematica ma anche l’indicazione di tutte le voci prese in considerazione ai fini del calcolo del corrispettivo per il recesso, la precisa specificazione dei singoli fattori nonché i criteri impiegati, anche in via sostitutiva, per la loro determinazione. Nemmeno l’osservazione secondo cui il cliente, alla conclusione del contratto, riceverebbe una somma di denaro erosa dall’inflazione appare pertinente atteso che l’importo per l’acquisto dei prodotti viene erogato dall’istituto e non è tratto dal patrimonio del primo e che, inoltre, il rimborso del mutuo avviene gradualmente con rate mesili di uguale importo già predeterminato, sicché anche il rimborso a favore della banca sconta l’effetto inflattivo. Dalle considerazioni sopra svolte unitamente alla circostanza che all’attrice erano stati consegnati il documento sui rischi generali degli investimenti su strumenti finanziari, il prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare gestiti da Ducato Gestioni s.p.a.. ed infine il regolamento del prestito obbligazionario zero coupon deriva che, nel caso in esame, non è possibile ravvisare né la truffa contrattuale nè il dolo ex art. 1439 c.c. per difetto degli elementi sia oggettivi che soggettivi richiesti per l’integrazione di tali fattispecie, non potendosi ritenere che siano stati posti in essere comportamenti omissivi o commissivi che abbiano ingenerato nella cliente una rappresentazione alterata della realtà (cfr. Cass. 3-4-2003 n. 5166; Cass. 11.3.1996 n. 1955). Le valutazioni sopra espresse circa i rapporti di dare ed avere fra le parti, la circostanza che il finanziamento fosse garantito da una polizza assicurativa (gratuita) a favore della cliente e la misura dell’interesse (pari al 6.67% fisso annuo) che essa doveva corrispondere alla banca impediscono inoltre di ritenere che quest’ultima, dalla pattuizione in questione, abbia tratto vantaggi usurari, non risultando neppure provato che l’istituto di credito abbia tenuto un comportamento diretto ad incidere sulla determinazione della volontà contrattuale della cliente (cfr. Cass. 22-1-1997 n. 628). Quanto alla prospettata violazione delle norme del regolamento Consob n. 11522/98 va premesso che dagli atti si evince che l’attrice è stata ed era, al momento della stipula, amministratrice di alcune società di capitali e che aveva un capitale investito in titoli e fondi azionari nonché in una polizza united linked (diversi da quelli oggetto del contratto) pari complessivamente ad euro 41.790,83: tali circostanze se pure non valgono a farla considerare operatore qualificato ex art. 31 reg. cit. (nel qual caso non potrebbero trovare applicazione le norme di cui agli artt. 27, 28 e 29 reg. cit.) come sostenuto dalla difesa della convenuta, non emergendo dagli atti di causa la sussistenza in capo all'attrice di tutti i requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dal D.M. 11-11-1998 n. 468, escludono tuttavia che essa possa considerarsi una risparmiatrice del tutto ignara dei meccanismi dei mercati mobiliari: dalla tipologia degli investimenti sopra menzionati può per contro dedursi una sua propensione al rischio definibile come medio-alta. In considerazione di ciò, del tenore sufficientemente chiaro delle clausole contrattuali, della avvenuta consegna sia del modulo di cui all’art. 28 I co. lett. b reg. cit., sia degli altri allegati al contratto sopra menzionati, deve escludersi che all’istante non fossero state fornite adeguate informazioni sull’acquisto dello strumento finanziario denominato 4You. Non può inoltre ritenersi che l’operazione in questione fosse inadeguata in considerazione della media conoscenza del mercato finanziario rivelato dall’investitrice, del profilo di rischio dalla medesima evidenziato, della componente mista azionaria ed obbligazionaria del prodotto acquistato ed avuto altresì riguardo alle dimensioni dell’investimento anche in rapporto al patrimonio complessivo: si trattava infatti di un finanziamento di originari euro 35.079,61 da rimborsare in rate mensili di euro 309,87. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 28 reg. cit., occorre evidenziare che le clausole B) e C) del contratto contenevano l’indicazione che l’operazione veniva svolta in condizioni di conflitto di interessi sia in relazione alla componente obbligazionaria sia con riguardo a quella azionaria essendo specificato che i titoli a reddito fisso erano emessi da società facente parte del medesimo gruppo bancario così come i fondi Ducato: avendo la sottoscrittrice del piano rilasciato specifica e separata autorizzazione scritta ad effettuare comunque l’operazione, non sussiste la denunciata violazione dell’art. 27 reg. Consob. Quanto poi alla circostanza che l’esistenza del conflitto non fosse stata graficamente evidenziata (non apparendo a tal fine sufficiente la circostanza che le indicazioni relative all’esistenza dello stesso fossero precedute dal trattino - posto all’inizio di una frase inserita in un più ampio contesto espositivo avente la medesima evidenza grafica), va detto che si tratta certo di irregolarità, non tale da comportare però l’invalidità del contratto non potendosi ritenere che tale omissione abbia avuto rilievo determinante nella decisione di aderire al piano in questione. In ordine poi al mancato rispetto degli artt. 21 t.u.l.f. e 1175 c.c., va rilevato che si tratta di precetti di carattere generale che trovano dettagliata specificazione negli artt. 27, 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/98 la cui inosservanza, come sopra precisato, nel caso di specie non sussiste. Siffatta conclusione vale anche in relazione all'assunto difensivo secondo cui la banca non avrebbe assicurato all’attrice equo trattamento come prescritto dall’art. 21 del t.u.l.f. non risultando comunque che, nell’eseguire l’operazione, la banca (portata a conoscenza la situazione di conflitto di interessi in cui versva) abbia anteposto un proprio ulteriore interesse o quello di un altro cliente a danno di quello dell'attrice. Non merita adesione neppure l’assunto secondo cui il finanziamento non si sarebbe perfezionato per mancata traditio della somma mutuata: premesso che il prodotto denominato 4You va qualificato come contratto di finanziamento atteso che esso prevede l’erogazione da parte della banca di somme destinate unicamente all’acquisto dei titoli obbligazionari e dei fondi azionari, va infatti condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in tale contratto (o mutuo di scopo che integra una fattispecie negoziale consensuale, onerosa, regolata ora dall’art. 47 reg. Consob cit., diretta ad assolvere essenzialmente una funzione creditizia), la consegna della somma da corrispondere rappresenta non un elemento costitutivo del contratto bensì l’esecuzione dell’obbligazione a carico del finanziatore (in tal senso vedasi Cass. 19-5-2003 n. 7773; Cass. 21-7-1998 n. 7116; Cass. 27-11-1967 n. 2845) sicché tale figura negoziale si perfeziona con il mero consenso. In ordine alla domanda, svolta in via di estremo subordine, volta ad ottenere la riduzione della penale, occorre chiarire che il contratto non prevedeva una penale (consistente nel corrispettivo per l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni: cfr. art. 1382 c.c.) bensì la facoltà di recesso a favore del risparmiatore (v. art. 8 ove è detto che “il cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento”) la cui funzione è del tutto diversa dalla prima (cfr. art. 1373 c.c.): poiché la norma di cui all’art. 1384 c.c. ha carattere eccezionale e non può applicarsi al di fuori delle ipotesi previste (v. App. Cagliari 16-1-1998 in Riv. Giur. Sarda, 1999, 399; Cass. 30-12-1997n. 13120; App. Roma 30-11-1993 in Rass. Dir. Civ.,1996,193; Cass. 24-2-1982 n. 1143), l’istanza attorea non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, precisandosi che vengono poste definitivamente a carico di parte attrice quelle di consulenza tecnica. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: rigetta la domanda; condanna l’attrice a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio liquidandole in complessivi euro 5.950,00 di cui euro 1.700,00 per spese (compresa la quota provvisoriamente anticipata dalla banca in favore del c.t.u.), euro 1.500,00 per diritti ed euro 2.750,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., IVA e CPA come per legge. http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/...B-24-03-05.htm |
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4you – Richiesta di provvedimento d’urgenza volto ad ottenere la sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate – Prova del danno - Facoltà di recesso dal contratto – Periculum in mora – Insussistenza - Approfondita conoscenza di strumenti finanziari – Alta propensione al rischio – Fumus boni iuris – Insussistenza.
Tribunale di Piacenza – Giudice designato Dr. Gabriella Schiaffino - Provvedimento del giorno 12 luglio 2004. Il testo integrale: OSSERVA Con ricorso per provvedimento d’urgenza C. E., Ca. Da., S. D., S. Fe. ed A. L., dopo aver premesso che i primi due avevano sottoscritto un piano d’investimento denominato “4you” con la Banca Agricola Mantovana s.c.a.r.l. Agenzia di *** P.no rispettivamente in data 22 marzo 2002 e in data 18 luglio 2001 e che, in base a tale contratto, erano tenuti a versare mensilmente alla banca la somma di euro 156,00, la prima e di euro 464,81, il secondo, fino alla scadenza del 2016, esponevano che analoga stipulazione era stata effettuata anche da S. D., S. Fe. e A. L. ognuno dei quali si era impegnato a versare mensilmente l’importo di euro 154,93 in base ad altri analoghi contratti costituenti un piano d’investimento stipulato con la Banca 121 SpA rispettivamente in data 26 aprile 2001, 26 aprile 2001 e 27 aprile 2001. Assumevano i ricorrenti di essere stati indotti a contrarre tali forme d’investimento sulla base della rassicurazione ricevuta dai rispettivi promotori finanziari in ordine al fatto che si trattasse di un piano di accumulo del proprio capitale rimborsabile in qualsiasi momento senza oneri. A seguito della vasta eco avuto sulla stampa nazionale proprio con riguardo ai contratti così stipulati, esponevano d’aver avuto contezza del raggiro subìto, avendo appreso che il prodotto “4you”, presentato come piano finanziario nelle sue linee generali, si componeva in realtà di 1) concessione di un finanziamento rimborsabile in anni 15 o 30 a mezzo di rate mensili e costanti, 2) di acquisto custodia e gestione di obbligazioni c.d. zero coupon, ossia senza cedola, e quote di fondi comuni d’investimento del Gruppo MPS, di obbligazioni e fondi non disponibili per il risparmiatore ma custoditi dalla Banca in pegno per il finanziamento accordato ovvero un mutuo al tasso variabile di caso in caso dal 6,8% al 7,2% a fronte della media dei tassi fissi che si aggira attorno al 4,5% 3) apertura di un conto corrente finalizzato al regolamento delle partite di dare e di avere derivanti dalle predette obbligazioni. Assumevano, ancora, che la Banca con tali strumenti aveva assicurato ai risparmiatori un risparmio nel lungo periodo, sfruttando l’effetto leva della componente azionaria dei fondi quando, in realtà, era lo stesso Istituto a guadagnare da subito in tutte le fasi dell’operazione, sia sull’obbligazione collocata, sugli interessi del prestito, sulle commissioni e sui costi del conto corrente oltre che sulla fidelizzazione della clientela a danno dei risparmiatori. Nel caso di specie, a detta degli istanti, si dovevano ravvisare tutte le condizioni di legge per emettere il richiesto provvedimento innominato che avrebbe dovuto prevedere l’autorizzazione per i ricorrenti a sospendere il pagamento delle rate dovute per effetto della sottoscrizione dei piani finanziari denominati “4you” con ordine alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA di astenersi da ogni utilizzo dei contratti, fermo restando il dovere per la stessa di gestione dei titoli e delle quote del fondo, senza ulteriore addebito di rate sui conti correnti intestati ai ricorrenti, ovvero con divieto di promuovere alcun atto o azione nei loro confronti finalizzati al recupero forzose di quanto dovuto. Con specifico riguardo alla sussistenza del fumus boni iuris evidenziavano come nel caso di specie i singoli contratti di finanziamento fossero stati conclusi in palese violazione della normativa Consob e T.U.F. potendosi ravvisare anche profili di nullità degli stessi per violazione della L 281/1998, nonché per violazione degli artt. 21 e 23 del D.lgs 58/1998 e 26,27,28,29 del Reg. Consob 11522/1998, sussistendo anche profili di nullità per violazione degli artt. 1469 bis c.c. ovvero 1469 quinquies c.c., nonché profili di annullamento dei contratti, in quanto viziati da errore essenziale ai sensi dell’art. 1427 c.c. Con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, da ultimo, rilevavano come il permanere del vincolo contrattuale fino alla decisione di merito comportasse a loro un grave pregiudizio economico, così impossibilitati ad utilizzare le somme malamente investite in ambiti e in progetti economici di maggior convenienza, integrando elemento di pericolo anche l’ulteriore circostanza di aver la Procura della Repubblica iscritto nel registro degli indagati diversi esponenti del mondo finanziario per l’ipotesi di truffa aggravata ai danni dei risparmiatori a seguito del collocamento dei prodotti finanziari denominati “4you”. Nel giudizio cautelare si costituivano, quindi, la Banca Monte dei Paschi di Siena in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, svolgendo intervento autonomo volontario, la Banca Agricola Mantovana spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle opposte prospettazioni e svolgendo eccezioni di ordine processuale. Preliminarmente si osserva che la difesa della Banca Monte dei Paschi di Siena ha precisato di essersi costituita in giudizio al solo fine di contrastare la domanda cautelare articolata da S. D., da S. Fe., e da A. L. in considerazione della circostanza secondo la quale, con atto di fusione per incorporazione divenuta esecutiva in data 22 dicembre 2002, la stessa ha incorporato la Banca 121 SpA, assumendo conseguentemente tutte le posizioni attive e passive su di essa gravanti, ivi comprese, pertanto, i contratti di finanziamento a suo tempo conclusi dalla banca incorporata con detti ricorrenti. Ha invece eccepito la carenza di legittimazione passiva con riguardo alla posizione di C. E. e di Ca. Da. i quali hanno stipulato il contratto in contestazione rispettivamente in data 22 marzo 2002 e 18 luglio 2001, con la Banca Agricola Mantovana s.c.a.r.l. la quale è stata a sua volta fusa per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena in data 25 marzo 2003 estinguendosi. Poiché, peraltro, con effetto dal 31 marzo seguente , la MPS ha conferito il ramo di azienda inerente i beni e le risorse funzionali alla rete dei promotori finanziari facente capo alla incorporata Banca Agricola Mantovana, ivi incluse le attività, la passività, i beni mobili, diritti, i rapporti contrattuali e i debiti correlati alle attività medesime del ramo aziendale, alla nuova Banca Agricola Mantovana spa, unica tenuta in ipotesi a rispondere delle domande articolate nel giudizio, la convenuta ha formulato l’eccezione indicata. Contestualmente, quindi, si è costituita nel procedimento cautelare con atto di intervento volontario detto Istituto, assumendo di essere l’unico interlocutore dei ricorrenti con riguardo ai due contratti contestati, ma ha, peraltro, preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto ante causam rilevando come già penda tra le stesse parti C. E. e da Ca. Da., da una parte, e la nuova banca Agricola Mantovana spa, dall’altra, altro giudizio di merito solo nell’ambito del quale, avente identico oggetto, può essere svolta eventualmente la richiesta di tutela cautelare. Ritiene questo Giudice che l’eccezione così articolata dalla Banca Agricola Mantovana, p.i. 02017160207, meriti accoglimento con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso preposto da C. E. e da Ca. Da. nei suoi confronti in quanto irritualmente svolto al di fuori del giudizio di merito già pendente tra le stesse parti e declaratoria di carenza di legittimazione passiva della MPS. Ed, invero, dalla documentazione prodotta (doc 1,2.3 e 4 difesa BAM) emerge come il ramo d’azienda inerente i rapporti finanziari sia stato effettivamente conferito, dopo la fusione per incorporazione che ha determinato l’estinzione della Banca Agricola Mantovana SpA, avente nuova partita iva differente dalla precedente, con la conseguenza che le domande cautelari relative ai contratti a suo tempo conclusi da C. E. e da Ca. Da. con il soggetto poi estinto sono stati ceduti a favore del nuovo Istituto che si è costituito nel giudizio intervenendo in esso. Si deve, quindi, ritenere che la richiesta cautelare svolta da detti ricorrenti sia stata irritualmente proposta ante causam dal momento che essa ha ad oggetto lo stesso petitum articolato in procedimento già pendente innanzi a questo Giudice, nell’ambito del quale la (nuova) Banca Agricola Mantovana si è costituita svolgendo intervento volontario, sicché in quella sede doveva essere proposta il presente ricorso come tutela avanzata in corso di causa e non già, come avvenuto, come ricorso ante causam, imponendosi di conseguenza la declaratoria di sua inammissibilità con riferimento alle posizioni processuali di C. E. e di Ca. Da. essendo carente di legittimazione passiva sul punto la Banca Monte dei Paschi di Siena. Così circoscritto l’ambito del presente giudizio limitatamente alle domande di tutela innominata articolate da S. D., da S. Fe. e da A. L., si osserva che dalla documentazione prodotta dalla loro difesa emerge che gli stessi ebbero a stipulare contratto di finanziamento denominato “4you” con l’allora Banca 121 spa rispettivamente in data 26 aprile 2001, le prime due, e in data 27 aprile 2001 A. L. impegnandosi ciascuno di loro a corrispondere rate di allora 300.000 lire mensili, S. D. e A. L., e di lire 150.000 mensili, S. Fe., con scadenza al 31 gennaio 2031, con riguardo a tutti i contratti in esame. Ciò premesso, rileva questo Giudice, ancor prima di procedere ad un esame sommario anche del fumus boni iuris, come nel caso di specie non sussiste e non sia stata fornita prova di sorta in ordine al periculum in mora che i ricorrenti subirebbero nelle more dei tempi di un giudizio di merito, requisito di legge in assenza del quale alcuna tutela cautelare può essere utilmente concessa. Ed, invero, premesso che il periculum che solo può sorreggere la tutela innominata deve consistere in un imminente grave pregiudizio irreparabile, si osserva che i ricorrenti hanno tentato di sorreggere la loro domanda cautelare assumendo la circostanza secondo la quale il permanere dell’obbligo su di loro gravante di corrispondere fino alla decisione in un giudizio di merito, le rate mensili che si sono obbligati a pagare alla causerebbe loro grave danno economico consistente nella impossibilità di utilizzare con altre forme d’investimento il capitale immobilizzato con il contratto in contestazione. Siffatto assunto appare di prima evidenza peregrino. In particolare si deve rilevare, come evidenziato dalla difesa resistente, come contrasti con tale prospettazione e con la nozione stessa di danno grave ed irreparabile, la circostanza, pacifica in atti, di aver da almeno tre anni i ricorrenti ritualmente corrisposto tutte le rate mensili del finanziamento alla Banca, senza aver mai incontrato o appalesato sul punto alcuna difficoltà di sorta, sicché appare assai difficile comprendere, in mancanza di elementi nuovi di valutazione, quale evento abbia ora reso dannosa una condotta regolarmente posta in essere senza difficoltà da oltre tre anni. Nel caso di specie nessuna prova del genere è stata neppure allegata, ed appare, ben difficile che possa anche essere allegata non appena si consideri l’importo modestissimo delle singole rate mensili concordate a suo tempo con la Banca, pari a lire 150.000 in un caso e a lire 300.000 negli altri due. I ricorrenti poi, neppure hanno dimostrato a quali migliori occasioni di investimento a causa del vincolo contrattuale in oggetto abbiano dovuto rinunciare, risolvendosi pertanto il loro assunto in una mera petizione di principio. Oltre a ciò si osserva, ancora, come il fatto stesso che il danno da loro lamentato consista in un mero pregiudizio squisitamente di ordine economico attesti in modo definitivo come alcun periculum in mora possa essere ravvisato nel caso di specie, non appena si consideri che, in caso di eventuale accoglimento della domanda di merito che essi dovessero svolgere nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione, la convenuta Banca Monte dei Paschi proprio in considerazione dell’attività da essa svolta, dovrebbe essere perfettamente in grado di soddisfare in termini economici le opposte pretese che, invero, in alcun modo sembrano neppure aver inciso su diritti inviolabili della persona che, come tali, di regola possono giustificare una tutela sommaria innominata. Da ultimo, quale valutazione di portata assorbente oltre a quelle già esposte, che già da sole escludono che nel caso di specie si possa configurare nelle more un danno grave ed irreparabile ai ricorrenti, non si può non osservare come lo stesso contratto di finanziamento da essi escluso, all’art. 8 sezione II, prevede la facoltà del contraente di recedere dal contratto medesimo, così determinando l’immediata cessazione di ogni obbligo futuro, facoltà con riguardo alla quale i ricorrenti, non hanno neppure allegato conteggi di sorta attestanti, in ipotesi, l’estrema gravosità in termini economici derivante dall’esercizio della stessa. Se dunque tutte le valutazioni esposte evidenziano in modo univoco come nel caso di specie non si verta in tema di tutela di diritti indispensabili o di rilievo costituzionali in presenza dei quali si può fondatamente parlare di danno irreparabile, ma solo di un eventuale pregiudizio di natura squisitamente economica, sicché già si impone il rigetto del proposto ricorso, passando, comunque, sia pure in via sommaria, anche all’esame del prospettato fumus boni iuris, rileva questo Giudice come allo stato anch’esso appaia insussistente. In particolare si deve osservare che la tesi prospettata dai ricorrenti in ordine ad un vizio della loro volontà legittimante una futura azione di annullamento del contratto per errore essenziale, risulta sfornita di prova, non appena si consideri coma i contratti di finanziamento in atti da essi sottoscritti enuncino in chiari termini e in più punti la natura del contratto medesimo definito a chiare lettere come contratto di un finanziamento caratterizzato da una componente obbligazionaria zero coupon, da una componente azionaria, costituita da fondi d’investimento, da una polizza assicurativa gratuita, il tutto espressamente enunciato nelle condizioni del contratto medesimo. Oltre a ciò emerge sempre a livello documentale come tutti i ricorrenti nell’occasione avessero sottoscritto l’apposita scheda per l’individuazione del profilo del cliente, al fine di verificare l’adeguatezza o meno dello strumento finanziario scelto rispetto alle esigenze del medesimo, provvedendo tutti e tre a dichiarare nell’occasione di aver una approfondita conoscenza finanziaria e una alta propensione al rischio e di aver come proprio obiettivo un investimento caratterizzato da prevalenza rivalutabilità rapportata la rischio di oscillazioni corsi di mercato (doc. 11 difesa MPS) avendo quindi sottoscritto anche le cedole attestanti l’avvenuta consegna loro dei documenti sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (doc. 14). In tal contesto, sia pure ai soli fini del presene giudizio, non pare fondatamente sostenibile, né la tesi del vizio della volontà all’atto della stipula del contratto, né la tesi della violazione della normativa del settore richiamata dai ricorrenti stessi nel loro atto introduttivo, sia con riferimento al rispetto delle norme regolamentari Consob (artt. 26, 28 29 e 27 non appena si consideri il chiaro riferimento contenuto nei contratti alla conoscenza di potenziali situazione di conflitto dalla Banca con riguardo alle operazioni autorizzate dai clienti) sia con riguardo all’asserita violazione delle previsioni di cui agli artt. 21 e 23 T.U.F. All’esito delle emergenze esposte si impone, pertanto, conclusivamente, il rigetto anche delle domande articolate da S. D., da S. Fe. e da A. L. con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento in solido tra loro delle spese di controparte liquidate, in mancanza di nota, in via equitativa in euro 500.00 per diritti oltre accessori di legge. P.Q.M. Il Giudice Visto l’art. 700 c.p.c. RIGETTA Il ricorso per provvedimento d’urgenza proposto da S. D. da S. FE. e da A. L.; DICHIARA Inammissibile il ricorso proposta da C. E. e da CA. DA.; CONDANNA I ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali si BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e di BANCA AGRICOLA MANTOVANA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore liquidate per ogni parte resistente in euro 1.800,00 dei quali euro 800,00 per onorari ed euro 500,00 per diritti oltre accessori di legge. http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/...S-12-07-04.htm |
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4you – Investitore pensionato - Violazione degli obblighi di informazione – Inadeguatezza dell’investimento - Insussistenza.
Tribunale di Mantova, Sez. I prom. – Giudice unico Dr. Antonio Villani - Sentenza del giorno 14 marzo 2005. Il testo integrale: Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 19/11/2002, T. A. conveniva in giudizio la Banca Agricola Mantovana s.p.a., chiedendo che fosse dichiarato nullo, ovvero che fosse annullato, ovvero che fosse dichiarato risolto per fatto e colpa della Banca Agricola Mantovana s.p.a. il contratto stipulato tra le parti il 14 marzo 2001, denominato "piano finanziario 4 You ", e che la stessa Banca, in persona del suo legale rappresentante, fosse condannata alla restituzione o al risarcimento in suo favore della somma di € 1.239,52 o di quella maggiore o minore incamerata in esecuzione del contratto stipulato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della stipulazione del contratto. Esponeva, in particolare, l'attrice di avere sottoscritto, presso la propria abitazione, un modulo titolato "proposta di adesione al piano finanziario denominato 4 You ", relativo ad un prodotto finanziario diffuso dalla convenuta quale prodotto previdenziale e consistente nell'acquisto - con utilizzo di un finanziamento di £. 16.925.239 (8.741.156) concesso dalla stessa convenuta e restituibile in 178 rate mensile comprensive di intereresse al tasso del 6,67% - di obbligazioni Mediocredito Toscano Zero coupon di nominale € 11.000, riscuotibili nel 2016, per un controvalore di € 5.223,24, nonché quote di un fondo comune di investimento della Ducato Az. Europa per un controvalore di € 3.517,916. Alla prima udienza del 21/01/2003 nessuno si costituiva per la convenuta, che pertanto veniva dichiarata contumace. La B.A.M. si costituiva ritualmente in giudizio nella udienza successiva, instando per il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto. La dichiarazione di contumacia, quindi, veniva revocata. Avendo il procuratore della convenuta dichiarata l'avvenuta estinzione della stessa B.A.M. a seguito di fusione per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., veniva in data 07/10/2003 dichiarata l'interruzione della causa. A seguito della riassunzione da parte della attrice nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., si costituiva per intervento volontario la Banca Agricola Mantovana s.p.a., successore a titolo particolare nel rapporto controverso in quanto conferitaria del ramo di azienda bancaria costituito da tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla "vecchia" Banca Agricola Mantovana s.p.a., confermandosi nelle conclusioni già prese dalla originaria convenuta. La Banca Monte dei Paschi di Siena non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace. Ammesse ed espletate le prove dedotte dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la eliminazione dagli atti del procedimento del documento denominato "Parere pro ventate in merito ai prodotti Finanziari denominati 4 You e MYWAY", allegato dall'attrice alla comparsa conclusionale, siccome prodotto in violazione delle norme del contraddittorio. Peraltro, già in sede istruttoria era stata rigettata la istanza di produzione del documento. Eccepisce l'attrice la nullità del contratto in discussione ai sensi dell'art. 30 D.L.vo 58/98, in quanto lo stesso, siccome stipulato "fuori sede" (e precisamente in M. presso la sua abitazione), non contiene alcun avvertimento circa la facoltà di recesso riservata dalla legge al cliente investitore. A prova del suo assunto ha indotto la testimonianza della sorella T. X., che ha testualmente affermato: " ... fui io stessa a portare il contratto presso l'abitazione di mia sorella A. per farlo sottoscrivere ... lo ho fatto firmare il contratto e quindi l'ho consegnato a Sabina. Preciso che lo signora Sabina è venuta a ritirarlo presso il mio negozio ". Quanto affermato dalla T. non trova, però, conferma nelle risultanze istruttorie. Anzi, le altre testimonianze assunte portano a conclusioni completamente diverse. Pasquali Sabina, funzionario della B.A.M., filiale di Viadana, ha riferito che il 14/03/2001 la attrice, accompagnata dalla sorella, abituale cliente, si era recata presso la sede dell'istituto per sottoscrivere il contratto in discussione (già concordato, peraltro, in precedenza con T. X.) e che la stessa, dopo l'inserimento nel modulo prestampato da parte dell'impiegato addetto all'Ufficio Titoli (G.R.) di tutti i dati necessari, aveva sottoscritto proprio avanti a lei il contratto. B.V.o, all'epoca direttore della filiale, ha dichiarato di aver visto il giorno 14.3.2001 T. X, assieme ad una signora da lui non conosciuta, nella stanza della P.; che la P. gli aveva poi riferito che tale persona era T. A.; che in precedenza (al fine di una eventuale sostituzione) era stato informato dalla Pasquali che quel giorno sarebbe passata in banca la T. A. per sottoscrivere il contratto 4 You. Il G. ha riferito che il giorno 14/03/2004, su richiesta della P., aveva provveduto ad inserire nel modulo del contratto relativo a T. A. i dati mancanti; che aveva quindi riconsegnato il contratto alla P.; che nella stessa mattinata la Pasquali gli aveva poi riconsegnato lo stampato firmato da T. A.. Le deposizioni dei suddetti testimoni, considerate congiuntamente, provano senza ombra di dubbio che il contratto in oggetto è stato sottoscritto proprio presso la sede dell'Istituto bancario. Peraltro, va rilevato che la P. e il B. non sono più dipendenti della B.A.M., per cui non vi è motivo alcuno per ritenere che riferiscano circostanze false al solo fine di danneggiare l'attrice. Inoltre, non può sottacersi che la deposizione di T.X. contrasta nettamente,con riferimento alla firma del contratto, con quanto sostenuto dalla stessa attrice nel suo atto di citazione. Quest'ultima, infatti, racconta che la P. si era recata presso la sua abitazione; che in tale occasione la stessa le aveva illustrato sommariamente l'iniziativa e che, quindi, le aveva sottoposto per la firma il contratto già predisposto. Il comportamento di T.X. integra il reato di cui all'art. 372 c.p.. Deve, pertanto, disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Mantova per le iniziative di competenza. Essendo stato smentito in fatto l'assunto della attrice in ordine al luogo di sottoscrizione del contratto, risulta del tutto inutile esaminare la questione in punto di diritto. L'attrice eccepisce la violazione dell'art. 30 del regolamento Consob 01/07/98 n. 11522, sostenendo che, prima della sottoscrizione del documento di adesione al piano finanziario "4 You" (costituente un mero ordine di acquisto), avrebbe dovuto essere sottoscritto un contratto-quadro. Rileva che il contratto "4 You" non può sostituire il contratto-quadro, atteso che nello stesso non sono indicate né le modalità di redazione e comunicazione di rendiconti periodici che la banca è tenuta a trasmettere in relazione all'andamento dei titoli (fondi comuni), né le spese e le commissioni per l'acquisto e l'amministrazione dei medesimi titoli. L'eccezione non merita accoglimento. Nel caso in esame si è in presenza di un contratto scritto e complesso, che rinvia per la sua attuazione concreta anche alla norme contenute in altri contratti sottoscritti dalla attrice (contratto di conto corrente di corrispondenza n. 23123/5 -doc. 3-; contratto di deposito titolo a custodia e amministrazione n. 1108043 -doc. 4-; contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordine su strumento finanziario -doc. 5-). L'art. 4 delle norme generali del piano finanziario "4 You" richiama, infatti, tutti i predetti contratti, fungendo in tal senso da contratto-quadro (doc. 2 pag. 3). Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 27, comma 2°, del Regolamento Consob, rilevando che le clausole del contratto relative alla sussistenza del conflitto di interessi sia in ordine all'acquisto delle obbligazioni Mediocredito Toscano, sia in relazione all'acquisto delle quote dei fondi Ducato, non sono graficamente evidenziate. L'eccezione non merita accoglimento. Dall'esame del modulo contrattuale emerge chiaramente che nello stesso è dichiarata l'esistenza del conflitto di interessi sia nella sezione B (relativa all'acquisto delle obbligazioni) sia nella sezione C (relativa all'acquisto dei fondi). Inoltre, l'esistenza della situazione di conflitto è ribadita nella sezione finale riguardante la specificazione delle clausole vessatorie. Non può sostenersi, quindi, che alla attrice fosse sconosciuta la circostanza sopra indicata. Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 21 comma 1 lettera b) D.L.vo 58/98 in relazione all'art. 28, comma 2, Regolamento Consob, rilevando che la convenuta non le ha fornito "notizie sull'effettivo valore e sulle modalità di quotazione dell'obbligazione zero coupon nel corso dell'operazione e sulle reali e gravi conseguenze derivanti all'investitore per l'eventualità di disinvestimento ". La censura non ha fondamento. All'art. 4 della Sezione I del contratto, l'attrice dichiara espressamente "di avere ricevuto adeguate informazioni sulla natura, sulle caratteristiche, sui rischi e sulle implicazioni dei servizi oggetto del presente accordo, con particolare riferimento ai relativi oneri e rischi patrimoniali, in maniera tale da poter acquisire la conoscenza necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimenti e disinvestimenti ". Vi è prova, quindi, che la B.A.M. ha ottemperato al suo obbligo di informazione. Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 21 lett. a) D.L.vo 58/98 in relazione all'art. 29 Regolamento Consob, sostenendo che per lei, percettrice di una modestissima pensione, l'operazione posta in essere doveva essere ritenuta fortemente inadeguata per tipologia e oggetto, in quanto comportante un impegno finanziario per un lungo periodo di tempo (15 anni), una aspettativa di guadagno "ridotta al lumicino ", la perdita, in caso di inadempimento, dei titoli costituiti in pegno e l'esborso di una penale, in caso di anticipato recesso. Innanzitutto, va rilevato che la attrice ha espressamente affermato: "Dichiaro altresì di possedere capacità di risparmio, tenuto conto degli altri impegni finanziari in corso, che mi consentiranno di adempiere, nel rispetto delle scadenze prestabilite, al pagamento di tutto quanto dovuto in relazione al Piano finanziario oggetto della presente ". Dichiarazione questa che conferma una piena consapevolezza del meccanismo contrattuale e dell'impegno finanziario ad esso correlato. Per quanto attiene, invece, alle osservazioni critiche della attrice in ordine al merito del contratto deve osservarsi quanto segue. Risulta chiaramente dall'esame del "piano denominato 4 You" che la banca eroga un finanziamento al cliente finalizzato, per una quota (circa il 60%) all'acquisto di una obbligazione "zero coupon" emessa da un Istituto bancario appartenente al Gruppo Monte dei Paschi, con data di rimborso pari a quella di conclusione del contratto (punto B del piano), e, per la restante parte (circa il 40%), all'acquisto di uno o più fondi comuni di investimento istituiti dalle società GI GEST SGR S.p.a. e DUC ATO GESTIONI SGR S.p.a. (punto B del piano). I titoli acquistati sono inseriti in un deposito titoli intestato al cliente, che ne diventa proprietario. Detti titoli sono, poi, costituiti in pegno a favore della banca, a garanzia del rimborso del finanziamento. La concessione del finanziamento è soggetta al pagamento di un determinato interesse (6,67%) ed il cliente rimborsa la somma erogata mediante un concordato numero di rate mensili costanti posticipate comprensive di capitale e interessi. Al termine dell'operazione le somme versate dal cliente alla banca saranno compensate dal valore degli strumenti finanziari acquistati all'origine. In sostanza il cliente potrà godere al termine dell'operazione di un capitale inesistente ab origine. Sostiene l'attrice che il piano non conferisce, in concreto, alcuna disponibilità al cliente, il quale, al contrario, assume un costante e rilevante impegno finanziario nei confronti della banca per lasso di tempo notevolmente lungo (15 anni nel caso specifico); che sul finanziamento per l'acquisto di titoli deve corrispondere un interesse del 6,67% superiore a quello che la banca riconoscerà alla scadenza dell'operazione sullo "zero coupon"; che il controvalore delle obbligazioni pagabili alle scadenze avrà un valore effettivo inferiore a quello iniziale, a causa del fenomeno inflattivo, e che il controvalore delle quote del fondo verrà decurtato dalle commissioni di ingresso e di gestione. Le affermazioni dell'attrice in ordine alla convenienza del "piano di finanziamento" sono nettamente contestate dalla convenuta, che, peraltro, propone lo sviluppo del piano sottoscritto dalla T.. Dai conteggi effettuati risulta evidente un vantaggio per la stessa qualora sia portato a scadenza il contratto (vedasi pagg. 6 - 7 - 8 e 9 comparsa di risposta). Parte attrice non ha contestato in alcun modo detti conteggi. In sostanza, si rileva che il valore nominale del certificato zero coupon e il valore di fondi comuni d'investimento al momento del realizzo sono tali da consentire di coprire e superare l'importo del capitale finanziato e degli interessi corrisposti. E' evidente che la componente che può maggiormente influenzare il maggior o minor guadagno è rappresentata dai fondi di investimento, il cui rendimento non è nella disponibilità della banca (a tal proposito è espressamente previsto in contratto che la T. è stata informata che non "vi è garanzia del rendimento futuro" - vedi Sez. I art. 4 -). E', comunque, notorio che i fondi di investimento, nel lungo termine non perdono valore ma si apprezzano, con rendimenti vari. Per quanto attiene alla eccezione relativa alla violazione dell'art. 27, comma 1° del Regolamento Consob, si rileva che la T. ha sottoscritto il questionario per l'investitore in strumenti finanziari, dichiarando: 1) media esperienza in materia di strumenti finanziari, 2) obiettivi di investimento di livello 4; 3) media propensione al rischio; 4) rifiuto di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria (doc. 6 parte convenuta). Risulta di tutta evidenza che l'operazione in discussione non poteva considerarsi inadeguata per la T., impegnandosi la stessa a rimborsare un finanziamento di € 8.741,15 in quindici anni con un versamento mensile di soli € 77,46. Lamenta ancora l'attrice che, avendo esercitato il diritto di recesso anticipato dal rapporto, ha avuto delle conseguenze non previste. E' chiaro che l'interruzione volontaria del piano di finanziamento prima della sua naturale scadenza può comportare situazioni di perdita, dal momento che il piano è concepito in una ottica di lungo termine e che in tale contesto manifesta i suoi vantaggi e pregi. L'estinzione anticipata del finanziamento è espressamente prevista dall'art. 8 Sez. 2a - norme relative al finanziamento ed alla garanzia -. Il cliente può, in forza di tale norma, chiudere in ogni momento il finanziamento con il pagamento di un corrispettivo, da calcolarsi con l'utilizzo di una formula matematica. Il fatto che sia stato richiesto alla T. il pagamento di € 745,00, non è altro che il risultato del recesso da lei manifestato e previsto dal contratto stesso. Da ultimo l'attrice invoca a suo favore "l'applicazione delle norme poste a tutela del consumatore atteso il significativo squilibrio delle reciproche prestazioni" (pag. 13 atto di citazione). La richiesta è all'evidenza del tutto generica, non essendo stati indicati, neppure sommariamente quali punti dell'art. 1469 bis c.c. si ritengano violati. In conclusione non si ravvisa in capo alla banca convenuta alcuna violazione che possa comportare le conseguenze invocate dall'attrice. La domanda della stessa va, pertanto, rigettata. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, ogni altra eccezione e istanza respinta, definitivamente giudicando nella causa promossa da T. A. contro Monte dei Paschi di Siena S.p.a. con l'intervento della Banca Agricola Mantovana S.p.a.: - dispone la eliminazione dagli atti del procedimento del documento denominato "Parere pro ventate in merito coi prodotti Finaziari denominati -/ YOU e MY WAY" prodotto dall'attrice con la comparsa conclusionale; - rigetta la domanda di T. A.; - condanna T. A. a rimborsare alla Banca Agricola Mantovana S.p.a., le spese di lite dalla stessa sostenute, che si liquidano complessivamente in € 7.402,63 di cui € 39,53 per spese, € 3.495,00 per diritti, € 3.050,00 per onorari e € 818,13 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge; - dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Mantova, potendosi ravvisare a carico della testimone T.X. il reato di cui all'art. 372 C.P.. http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/...V-14-03-05.htm |
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Contratto denominato 4you – Pubblicità ingannevole – Violazione degli obblighi di correttezza dell’intermediario – Sussistenza. Documento contrattuale e obbligo di trasparenza nella prestazione dei servizi – Presentazione distorta della realtà - Sussistenza. Conflitto di interessi – Informazione specifica – Indicazione graficamente evidenziata del conflitto – Necessità. Correttezza e trasparenza degli intermediari – Tutela dell’integrità del mercato – Violazione – Nullità del contratto. Tutela del consumatore - Nullità delle clausole non redatte in modo chiaro e comprensibile – Sussistenza. Errore e dolo causato da pubblicità ingannevole - Sussistenza.
Tribunale di Firenze, – Giudice relatore Angelo Antonio Pezzuti - Sentenza del giorno 19 aprile 2005. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2004 al numero 5545, tra R. R. rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Santarcangelo e BANCA TOSCANA s.p.a. rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Corsi °°°°°°°°°° Argomentazioni e richieste di parte attrice 1. R. R. ha chiesto l’accertamento della nullità del contratto denominato “4YOU” concluso l’11 luglio 2001 con la società Banca Toscana. In subordine l’attore ha chiesto l’annullamento del contratto in questione e, ancor più gradatamente, l’accertamento della sua inefficacia. “In estremo subordine” ha chiesto, infine, la declaratoria di inefficacia della clausola penale contenuta nel contratto in questione. Parte attrice ha, inoltre, domandato la condanna della società convenuta alla restituzione di quanto dalla medesima pagato, “anche a titolo di spese”, e al risarcimento dei danni anche non patrimoniali da essa subiti. 2. A sostegno della domanda R. R. ha dedotto che il contratto in questione sarebbe stato nullo perché concluso in violazione di una serie di norme imperative, tratte sia dalla normativa di settore che dal codice civile. In particolare ha sostenuto che la società Banca Toscana nella conclusione del contratto denominato “4YOU”: a) avrebbe violato gli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza sanciti dagli articoli 21, primo comma, lett. a) e 23, primo comma del decreto legislativo n° 58 del 1998 per aver, tra l’altro, presentato il contratto come un “prodotto previdenziale” mentre il realtà era un “mutuo di scopo”; b) non avrebbe rispettato gli obblighi informativi e non si sarebbe attenuta al principio di adeguatezza delle operazioni sancito dal primo comma, lettera b) dell’art. 21 del decreto legislativo n° 58 del 1998 e dagli articoli 28 e 29 del regolamento della Consob n° 11522 del 1998; c) avrebbe violato gli obblighi derivanti dal conflitto di interessi disciplinati dall’art. 21, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n° 58 del 1998 e dagli articoli 27 e 32 del regolamento della Consob n° 11522 del 1998; d) non avrebbe operato al fine di contenere i costi a carico dell’investitore come invece previsto dall’art. 26, primo comma, lettera c) e lettera f) del regolamento della Consob n° 11522 del 1998. 3. R. R. ha, inoltre, dedotto che il contratto concluso l’11 luglio 2001 sarebbe in contrasto con la normativa dettata dagli articoli 1469 bis e seguenti del c.c. essendo esso privo del requisito della “trasparenza” e dell’”equilibrio” sancito da tali norme. Sotto analogo profilo l’attore ha eccepito l’inefficacia della clausola n° 8 della sezione due del contratto in quanto celante una penale. 4. Parte attrice ha, da ultimo, dedotto che il suo consenso sarebbe stato carpito dalla banca convenuta con dolo, avendo la stessa rappresentato, attraverso artifici e raggiri, un contenuto contrattuale diverso da quello reale e che, comunque, il suo consenso era viziato da un errore essenziale avendo egli ritenuto di concludere “un semplice investimento” mentre in realtà perfezionava “un vero e proprio mutuo”. 5. R. R., con la memoria depositata il 26 giugno 2004, ha anche eccepito la violazione da parte della società convenuta del secondo comma dell’art. 47 del regolamento Consob nella parte in cui prevede che il valore degli strumenti finanziari acquisiti in garanzia debba risultare congruo rispetto all'importo del finanziamento concesso. Argomentazioni e richieste di parte convenuta 6. La società Banca Toscana ha chiesto il rigetto della domanda asserendo che la natura del contratto era facilmente percepibile dalla lettura del medesimo, che la stessa era stata comunque illustrata a R. R. e che, comunque, quest’ultimo eseguendo il contratto per lungo tempo, l’aveva convalidato. In particolare l’istituto di credito convenuto ha dedotto che il piano “4you” era “totalmente trasparente sia per quanto attiene la componente di passività, vista la sua struttura del tutto simile e quella di un mutuo immobiliare, sia per la componente di attività che include titoli quotati ben noti” e che aveva fornito “le informazioni, certamente adeguate, sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni comprese nel piano, necessarie affinché la scelta di investimento fosse consapevole”. 7. La società convenuta ha, quindi, precisato di aver segnalato all’attore la situazione di conflitto di interessi, sia al punto B) che al punto C) del contratto, e che R. R. aveva acconsentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione consapevole di tale situazione. La società Banca Toscana ha, inoltre, contestato che il contratto in questione non fosse meritevole di tutela o che fosse carente di causa e ha negato che la clausola n° 8 nasconderebbe una penale. 8. In caso di accoglimento della domanda attrice la società Banca Toscana ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di R. R. al pagamento della somma di 34.309,88 euro “accreditata all’attore con valuta 31.07.01”. Le conclusioni delle parti 9. R. R. ha così concluso: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso: in via principale, accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti compresi nell’operazione denominata ‘Piano Finanziario 4YOU’, tra il Sig. R. R. e la Banca Toscana S.p.a. dell’11/07/2001; in subordine, accertare e dichiarare l’annullamento ex art. 1469 bis e ss c.c.; in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l’annullamento ex art. 1439 c.c. e/o ex art. 1428 c.c., ovvero per conflitto di interessi; e conseguentemente – condannare la Banca Toscana s.p.a. a restituire integralmente tutto quanto pagato, anche a titolo di spese, dal Sig. R. R. in esecuzione del contratto (ad oggi € 12.000,00), nella somma che determinerà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria per il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., dalla data dei singoli pagamenti al saldo ed interessi legali con la medesima decorrenza; ordinare, altresì, alla Banca Toscana S.p.a. di comunicare alla Centrale Rischi Associativa gli adottandi provvedimenti: in estremo subordine, accertare e dichiarare l’inefficacia della clausola penale di cui all’art. 8 sez. 2^ del predetto contratto ai sensi degli artt. 1469 bis, terzo comma, n° 6 e 1469 quater. In ogni caso – respingere la domanda riconvenzionale in quanto infondata e inammissibile in fatto e in diritto: - condannare la Banca Toscana S.p.A. a risarcire i danni tutti patiti e patendi dall’attore, anche non patrimoniali, per la stipulazione e l’esecuzione del contratto; danni da quantificarsi anche in via equitativa ovvero in proseguo del giudizio, ai sensi dell’art. 278 del c.p.c. previa, nel secondo caso, condanna alla provvisionale che sarà ritenuta equa; - condannare la Banca Toscana S.p.a.alla refusione delle spese di lite”. 10. La società Banca Toscana ha così concluso: “Respingere tutte le domande ex adverso proposte, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto. Conseguentemente accertare la piena validità del contratto di cui è causa e dichiarare il sig. R. è tenuto a restituire alla Banca Toscana s.p.a. la somma di Euro 34.309,88, accreditata all’attore con valuta 31.7.01, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e, conseguentemente, condannarlo alla restituzione a favore della Banca Toscana s.p.a. delle suddetta somma, o di quelle maggiori o minore che saranno ritenute di giustizia. In ipotesi, in via riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte, accertare e dichiarare che il Signor R. è tenuta a restituire alla Banca Toscana s.p.a. la somma di Euro 34.309,88 accreditata all’attore con valuta 31.7.01, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e, conseguentemente, condannarlo alla restituzione a favore della Banca Toscana s.p.a della suddetta somma, o di quelle maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia. In estremo subordine nella denegata ipotesi di riconoscimento della natura di penale della clausola di cui all’art. 8 sez. 2 del contratto e della sua eccessività, ridurla in via equitativa. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni, diminuire l’entità del risarcimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 del c.c. In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari, oltre rimborso spese, IVA e C.A.P., come per legge.” Gli obblighi a carico della banca: la correttezza della pubblicità 11. Stabilisce il primo comma dell’art. 21 del decreto legislativo n° 58 del 1998 che nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza”. Nel caso in esame la società Banca Toscana non ha osservato tali canoni di condotta. 12. La mancanza di correttezza emerge, in primo luogo, nel modo in cui il contratto in questione è stato pubblicizzato. Come osservato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento n. 11792 del 6 marzo 2003), il messaggio pubblicitario relativo al contratto denominato “4You” è idoneo a indurre in errore gli utenti in ordine alle effettive caratteristiche del prodotto offerto, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico 13. Il messaggio oggetto della richiesta di intervento si sostanzia in un depliant, composto di quattro facciate, intitolato "4 You – L'innovazione nella previdenza". Nelle pagine centrali del depliant vengono descritte le caratteristiche e le finalità del prodotto, con espressioni quali "4 You ha le risposte giuste per te, perché è un piano finanziario che ti consente, anche con piccoli versamenti mensili, di sfruttare interessanti opportunità sui principali mercati finanziari, con prospettive di guadagno potenzialmente illimitate", "4 You offre la possibilità di selezionare l'investimento maggiormente in linea con la tua propensione al rischio" e "La particolare struttura del prodotto, anche in funzione del fondo prescelto, consente di beneficiare dei vantaggi tipici di una Asset Allocation altamente professionale: diversificazione, contenimento dei rischi, ecc.". 14. Tale prodotto viene prospettato nel messaggio in esame come un prodotto di investimento che consente, senza disporre di elevate dotazioni di capitale, di accedere alle opportunità offerte dai mercati finanziari e beneficiare dei vantaggi offerti dalla diversificazione e dalla possibilità di selezionare gli investimenti in funzione della propria propensione al rischio. 15. Per i suoi contenuti, il destinatario del messaggio è portato ad immaginare che i piccoli versamenti mensili cui il messaggio fa riferimento vengano impiegati per far fronte all'investimento con modalità analoghe a quelle previste nei piani di accumulo di capitale dei fondi comuni di investimento. 16. Nel depliant non si ravvisano elementi che informino correttamente il destinatario del messaggio della necessità di sottoscrivere un contratto di finanziamento per accedere al prodotto. Non rileva in tal senso la definizione di "piano finanziario" data nel messaggio al prodotto "4 You", data la generalità di tale espressione e non la idoneità della stessa ad evidenziare la componente di finanziamento del prodotto. 17. Alla luce delle considerazioni esposte, il consumatore può subire un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta rivolgendosi all'operatore pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la consapevolezza di dover al contempo sottoscrivere anche un contratto di finanziamento. 18. Le caratteristiche di tale forma di pubblicità induce a ritenere che la società convenuta non si è comportata con correttezza nella prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei ricorrenti avendo sottoposto ai medesimi la forma di pubblicità ingannevole sopra evidenziata. |
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L’assenza di trasparenza
19. La banca è tenuta, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, a comportarsi con “trasparenza”. La trasparenza si specifica come qualità del documento contrattuale che deve essere idoneo a porre l’utente in condizione di trarre dalla sua semplice consultazione gli elementi necessari per esprimere un consenso consapevole e, quindi, assumere una scelta negoziale responsabile 20. L’imposizione di tale obbligo a carico dell’intermediario significa, in primo luogo, che i moduli presentati ai clienti bancari per la sottoscrizione devono essere redatti con chiarezza, al fine di consentire agli stessi una precisa e immediata rilevazione della portata e dei rischi dell’operazione. La regola della trasparenza dispiega i suoi effetti, non solo sul piano contenutistico, ma anche sulle modalità di comunicazione, che devono garantire chiarezza e comprensibilità ed essere adeguate alle tecniche di contatto utilizzate con la clientela. 21. Il semplice esame del testo contrattuale evidenzia, al contrario, l’oscurità, la scarsa comprensibilità e la non chiarezza della disciplina pattizia. Il contratto non si presenta, al primo impatto visivo, come tale, ma solo una come “proposta” proveniente dal cliente di “adesione” a un piano finanziario. Da ciò emerge una realtà distorta di quanto effettivamente accaduto. Infatti, implicitamente, il contratto attesta che ciascuno dei soggetti sottoscrittori, si sia presentato presso la banca e che, avendo ben a mente quando attestato nel documento e manifestando, quindi, anche approfondito livello culturale e conoscenza degli strumenti finanziari, abbia di sua iniziativa proposto alla banca l’adesione al piano. 22. Sempre dal primo impatto visivo si rileva che il contratto è composto da un testo di otto pagine scritto in caratteri molto minuti. I paragrafi e le clausole non presentano un titolo o una rubrica, ma semplicemente una successione di lettere o di numeri. 23. Esso, inoltre, già dal primo esame presenta degli elementi fortemente contraddittori. Nella prima pagina del contratto risulta in bianco e non spuntata la parte relativa alla dichiarazione del cliente di avere ricevuto le informazioni necessarie per la conoscenza del piano di investimento e di aver fornito alla banca le notizie utili per consentire alla stessa di valutare l’adeguatezza per cliente dell’operazione è rimasta in bianco. La mancata spuntatura delle proposizioni induce a ritenere che il cliente non sia stato informato di nulla. Tuttavia nel prosieguo del testo R. R., in caratteri più minuti, dichiara di aver ricevuto “adeguate informazioni sulla natura, sulle caratteristiche, sui rischi e sulle implicazioni dei servizi” (vedi art. 4 della parte normativa del contratto). 24. Il vero e proprio testo contrattuale è diviso in due parti. Esso, dopo una pagina introduttiva, inizia con una lunga premessa di oltre due pagine e mezzo che, senza alcuna evidenziazione grafica, descrive la natura del contratto e spiega la sua disciplina in un succedersi di paragrafi denominati solo A), B), C) e D). Benché tale parte del documento costituisca solo una premessa il primo articolato del contratto chiarisce che fa “parte integrante e sostanziale” dell’accordo. 25. La seconda parte del testo contrattuale è quella normativa. Essa, benché – almeno in teoria – sia di maggiore importanza, è al contrario scritta in un carattere ancora più munito e quasi illeggibile se non avvicinandosi molto al documento. Tale testo di circa quattro pagine è diviso in più sezioni evidenziate sempre in caratteri estremamente minuti con numerazione degli articoli che ricomincia da capo in ogni sezione, rendendo più complesso anche l’individuazione delle clausole oggetto dei richiami e in particolare della sottoscrizione separata. 26. Alcune clausole, come la clausola n° 8, non sono nemmeno comprensibili. Per calcolare quanto il cliente è tenuto a pagare in caso di recesso dal contratto occorre fare dei calcoli estremamente complessi basati su una serie di variabili. La determinazione di tale somma in tale maniera non trova alcuna giustificazione. L’istituto bancario avrebbe potuto senza alcuna difficoltà ancorare il recesso dal contratto al pagamento di una somma già determinata o comunque facilmente determinabile. I caratteri estremamente minuti non consentono assolutamente di comprendere l’equivalenza tra i simboli adottati e la descrizione contenuta in calce alla pagina. 27. Tutte le violazioni agli obblighi di trasparenza imposti dalla legge assumono ulteriore rilievo e maggiore importanza in riferimento alla situazione concreta di conflitto di interessi in cui si è trovata ad agire la banca convenuta. L’art. 21 del del decreto legislativo n° 58 del 1998 impone agli istituti di credito non solo di “ridurre al minimo il conflitto di interessi”, ma anche di assicurare comunque ai clienti “trasparenza” nella situazioni di conflitto di interessi. Il conflitto di interessi 28. Nel caso in esame non risulta che la società Banca Toscana abbia fornito a R. R. tutte le informazioni relative al conflitto di interessi chiarendo al cliente in che senso e in quale modo potesse emergere tale situazione. Non ha la banca convenuta illustrato all’attore di essere spinta nell’acquisizione degli ordini da un interesse diverso e anche in contrasto con quello dell’utente. 29. Va sottolineato che l’obbligo di informazione è diretto a soddisfare un’esigenza di riequilibrio della cosiddetta “asimmetria informativa” che non trova adempimento in una mera indicazione formale di indicazione dell’esistenza di un conflitto di interesse. La società Banca Toscana avrebbe dovuto informare specificamente il R. che stava per acquistare, tramite un finanziamento, dei titoli nei confronti dei quali lo stesso istituto di credito vantava un interesse economico alla collocazione. 30. Nell’ottica dei contratti bancari e in genere dei contratti di massa occorre assumere il concetto di “informativa” al rilievo giuridico che, una volta, era assegnato a quello della “trattativa”. Così come la libertà di trattativa è stata ritenuta un concetto fondamentale nella formazione del consenso (al punto di prevedere una compiuta ed esauriente disciplina dei vizi del volere) così ora bisogna garantire la completa e specifica informazione del contraente, attraverso l’estensione dei doveri generali previsti nel codice e l’elaborazione ed estensione degli obblighi specifici previsti nella legislazione speciale. 31. Se le modalità di contrattazione hanno portato a un depotenziamento della trattativa, il contratto diventa esso stesso strumento e veicolo di informazione e, in tale ottica, va valutata la sua liceità, arrivando a configurare una “contrattualizzazione” delle informazioni precontrattuali, che può spingersi fino a configurare un onere a carico di conformità dell’oggetto del negozio alle “dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte … nella pubblicità” (si legga l’art. 1519 ter c.c.). 32. L’art. 27 del Regolamento della Consob n° 11522 del 1998 dispone che nel caso in cui l’intermediario utilizzi dei formulari o moduli essi debbano recare “l’indicazione, graficamente evidenziata, che l’operazione è in conflitto di interessi”. Nel contratto in esame l’evidenziazione grafica del conflitto di interessi manca del tutto. Si fa riferimento a tale situazione nel capo B) e nel capo C) della narrativa senza alcun carattere speciale, più grande, sottolineato o corsivo. Parimenti si fa menzione del conflitto di interessi nell’ultima pagina sempre senza alcuna evidenziazione grafica. La nullità del contratto 33. Il principale scopo della regolamentazione nel campo dell’intermediazione finanziaria è di assicurare l’affidabilità delle informazioni fornite al cliente, garantendo la sostanzialità e l’accuratezza dei consigli all’investimento da questi ricevuti. I sistemi regolamentati si preoccupano di mitigare lo svantaggio informativo sopportato da investitori non sofisticati nella fruizione dei servizi prestati dagli intermediari finanziari. L’acquirente di servizi finanziari confida implicitamente che i soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale stiano operando correttamente e professionalmente, cioè agiscano sulla base di un’expertise e di informazioni che a questi manca e non si avvantaggino di tale condizione. Le previsioni incentrate sulle clausole generali fanno sorgere alcune questioni. Innanzitutto i criteri di diligenza e correttezza su cui è incentrato il decreto legislativo richiamato evocano categorie civilistiche (cioè richiamano, rispettivamente, gli artt. 1176 e 1175). 34. Nella vigenza della legge n° 1 del 1991, parte della dottrina aveva attribuito a questi due canoni relativi alla disciplina di settore un carattere ridondante o, addirittura, meramente ripetitivo delle disposizioni codicistiche. Senonchè gli interventi del legislatore successivi al recepimento della direttiva 93/22/Cee concorrono ad attribuire autonoma e specifica rilevanza alla previsione contenuta nell’art. 21 del decreto legislativo n° 58 del 1998 35. Infatti, se nel contesto della legge del 1991 gli obblighi di diligenza e correttezza risultavano espressamente finalizzati alla "cura dell’interesse del cliente", con l’art. l’art. 21, tali obblighi sono imposti "nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati ". 36. Ne consegue che correttezza e diligenza, di cui alla disciplina dei servizi di investimento, esprimono concetti più ampi di quelli sottesi alle norme codicistiche, "operando non soltanto nel quadro di un rapporto obbligatorio con l’investitore per la tutela del soddisfacimento del suo interesse, ma anche più in generale (e in via di principio) in relazione allo svolgimento dell’attività economica come canone di condotta volto a realizzare una leale competizione e a garantire l’integrità del mercato". 37. Pertanto, nel contesto del decreto legislativo in esame diligenza e correttezza sono canoni di condotta riconducibili alle pratiche del commercio e agli usi imprenditoriali, mentre nel contesto codicistico non possono mai prescindere dall’esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra due parti definite e precisamente individuate. Tutto ciò rende evidente l’esistenza, nella materia dell’intermediazione finanziaria, di interessi anche di carattere generale che rendono inderogabili le regole di comportamento. 38. La normativa richiamata è quindi posta a tutela dell’ordine pubblico economico e, dunque, si sostanzia in norme imperative, la cui violazione impone la reazione dell’ordinamento attraverso il rimedio della nullità del contratto, anche a prescindere da un’espressa previsione in tal senso da parte del legislatore ordinario. 39. Questo principio è stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 marzo 2001 n. 3272), secondo cui “in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità, non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità”. 40. Pertanto, un contratto di investimento, concluso senza l’osservanza delle regole di condotta dettate dalla normativa richiamata, deve essere dichiarato nullo, perché contrario all’esigenza di trasparenza dei servizi finanziari che è esigenza di ordine pubblico. 41. I principi di condotta imposti a carico degli intermediari finanziaria dalla legge speciale, imprimono ai comportamenti dovuti una logica che non può essere letta riduttivamente, nel quadro della disciplina del mandato e, quindi, nell’ottica di un semplice inadempimento contrattuale. 42. Infatti se a questa figura giuridica si può per taluni aspetti riferirsi, questo deve essere fatto tenendo presenti quei contenuti normativi che, connotandola attribuiscono alla fattispecie elementi differenziatori individuati nella complessità di obblighi posti a carico dell'intermediario. 43. La prospettiva da cui muove la disciplina del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e nella quale sono confluite regole già vigenti e regole di nuove coniazione, riguarda, in generale, la regolamentazione del mercato finanziario con particolare attenzione alla tutela degli interessi pubblici sottesi alle regole. La protezione offerta agli investitori è considerata solo di riflesso. 44. In conclusione l’obbligo di correttezza e quello di trasparenza non hanno solo una dimensione “protettiva” con specifico riferimento alla formazione della volontà e del convincimento, ma assurgono a un ruolo attivo di conformazione del rapporto, spostandosi così nella definizione di un modello ottimale ed efficiente di scambio di mercato. 45. Ne consegue, pertanto, che il comportamento dell’istituto di credito non va valutato sotto il profilo personale del cliente ma in generale secondo un parametro di tutela garantito dal legislatore. In tale ottica il contratto in esame deve essere dichiarato nullo. L’inefficacia sulla base della normativa consumeristica 46. Peraltro le clausole in questione, ove ritenute valide, sarebbero comunque inefficaci alla luce del disposto di cui all’art. 1469 bis n. 18 c.c. traducendosi, di fatto, se non accompagnate dalla dimostrazione di un’effettiva e completa informazione, in una limitazione per la difesa del consumatore e di responsabilità per il professionista. 47. Esse, inoltre, in quanto predisposte e non redatte “in modo chiaro e comprensibile” sarebbero comunque inefficaci nei confronti dell’attore consumatore ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell’art. 1419 quater del c.c. 48. Ancora, a ulteriore dimostrazione dell’assenza di correttezza e di trasparenza da parte della banca convenuta, occorre rilevare che la facoltà dell’istituto di credito di “rinunciare al mandato ricevuto” per ogni “fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l’adempimento del mandato rispetto al momento del suo conferimento” risulta essere stata prevista in violazione delle disposizioni dettate dagli art. 1469 bis n° 5 e n° 7, senza contare che la mancata adozione di una forma chiara e comprensibile consentirebbe anche un’indagine in ordine all’equilibro sostanziale del contratto. Conclusioni e ulteriori domande 49. In ogni caso, anche qualora non si volessero condividere le argomentazioni sopra esposte, dovrebbe ritenersi che il contratto in esame sia annullabile per errore o dolo. La pubblicità ingannevole e l’assenza di trasparenza nel comportamento della banca hanno certamente artato la volontà contrattuale dell’attore inducendolo alla sottoscrizione del contratto. Né al contrario risulta che l’istituto di credito abbia illustrato a R. R. le caratteristiche del prodotto finanziario venduto. La prova per testimoni articolata dalla banca sul punto, come di seguito si esporrà, non è ammissibile. 50. Tutto ciò premesso va dichiarata l’invalidità del contratto definito come “Proposta di adesione al piano finanziario denominato ‘4You’” concluso tra R. R. e la società Banca Toscana dell’11 luglio 2001 e condanna la società convenuta alla restituzione della somma, pari a 12.000 euro, utilizzata per l’acquisto dei titoli oggetto del contratto, oltre agli interessi, dalla data dei singoli pagamenti effettuati. Nell'ipotesi il comportamento di non correttezza e di non trasparenza della banca porta a escludere l’esistenza della buona fede. 51. Con l'entrata in vigore della l. 26 novembre 1990 n. 353 il saggio di interessi legali deve ritenersi determinato secondo le oscillazioni dell’inflazione. Sono pertanto venuti meno i presupposti posti a base del risarcimento del maggior danno derivante dal deprezzamento della moneta e della cumulabilità con gli interessi. La norma di cui al primo comma dell'art. 1224 c.c. ha recuperato l'originaria funzione di assicurare un risarcimento minimo e forfetario, indipendentemente da qualsiasi prova di danno, con la conseguenza che non sussiste più spazio al riconoscimento di altri danni forfetariamente calcolati, legati al tasso d'inflazione, ferma restando, per il creditore, la possibilità di chiedere e dimostrare il maggior danno. 52. Il maggior danno da svalutazione monetaria va provato e, pur essendo vero che, in difetto di prove specifiche, soccorre il potere del giudice di far ricorso a criteri presuntivi in ordine alla possibilità d'impiego del danaro, coerenti con la situazione personale e professionale del creditore, non si può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore stesso, quanto meno di un onere di allegazione che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto di dette qualità personali e professionali, il danno richiesto possa essersi verosimilmente prodotto. 53. Il creditore non può, infatti, ritenersi esonerato dall'allegazione e prova, ancorché nell'ambito della categoria di appartenenza, degli elementi in forza dei quali il danno ulteriore può essere quantificato, atteso che, con particolare riguardo alla molteplicità delle categorie predette, il ricorso ad elementi presuntivi, o a fatti di comune esperienza non può certo tradursi automaticamente in parametri fissi comunque applicabili e deve ritenersi consentito soltanto in stretta correlazione con le qualità e le condizioni della categoria cui appartiene il creditore, e che esclusivamente alla luce di tali dati personalizzati, che l'interessato ha l'onere di fornire, sussistono i presupposti per una valutazione, secondo criteri di probabilità e normalità, delle modalità di utilizzazione del denaro e, quindi, degli effetti, nel caso concreto, della sua ritardata disponibilità. 54. Nel caso in esame, pertanto, non avendo R. R. in alcun modo dedotto e provato il maggior danno conseguente alla mancata restituzione della somma dovuta, la domanda di risarcimento va rigettata 55. Le ulteriori domande proposte da parte attrice (“ordinare, altresì, alla Banca Toscana S.p.a. di comunicare alla Centrale Rischi Associativa gli adottandi provvedimenti: condannare la Banca Toscana S.p.A. a risarcire i danni tutti patiti e patendi dall’attore, anche non patrimoniali, per la stipulazione e l’esecuzione del contratto”) non possono essere accolte non avendo R. R. dimostrato di avere subito, in seguito alla conclusione del contratto, un danno ulteriore e diverso da quello conseguente all’esborso di denaro. 56. La società Banca Toscana ha chiesto “In ipotesi, in via riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte, accertare e dichiarare che il Signor R. è tenuto a restituire alla Banca Toscana s.p.a. la somma di Euro 34.309,88 accreditata all’attore con valuta 31.7.01, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e, conseguentemente, condannarlo alla restituzione a favore della Banca Toscana s.p.a della suddetta somma, o di quelle maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia”. 57. La domanda in questione va rigettata. La società Banca Toscana ha ceduto alla società MPS Assest Securitisiation “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di mutuo erogati dalla Banca 121 S.p.a. nell’ambito del piano finanziario ‘4You’” come risulta dalla notifica di cessione dei crediti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2002 in virtù di quanto disposto dalla legge n° 130 del 30 aprile 1999. Ne consegue, quindi, che la società convenuta non è più la titolare del credito vantato in via riconvenzionale né risulta avere agito in giudizio in nome di terzi. Le richieste istruttorie: inammissibilità e irrilevanza 58. R. R. ha chiesto: a) l’emissione di un ordine di esibizione a carico della banca convenuta relativo al “documento generale sui rischi finanziari afferente il piano 4YOU; 2) ordine, in data 16/06/1999, di adesione all’offerta pubblica di vendita delle azioni MPS; 3) registro dei reclami, obbligatorio ex art. 59 Reg. Consob 11522/98, relativo ai piani finanziari 4YOU”; b) l’ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società Banca Toscana sui capitoli n° 1, 3, 4, 6 e 7 dell’atto di citazione. 59. La società Banca Toscana ha chiesto l’ammissione della prova per testimoni sui capitoli riportati nella nota di precisazione delle conclusioni. 60. Ritiene il Tribunale che non sussista alcuna necessità di procedere all’ammissione dei mezzi istruttori, su cui peraltro le parti non hanno nemmeno insistito nelle comparse conclusionali, dovendo la causa essere decisa sulla base dei profili preliminari sopra evidenziati. Gli unici profili di fatto controversi, relativi ai precedenti investimenti effettuati da R. R. e alle modalità specifiche con le quali l’attore è stato informato in ordine al rischio dell’operazione, su cui si sono appuntate le richieste probatorie della banca convenuta, sono infatti [assorbiti ndr] dalla preliminare indagine in ordine alla trasparenza e correttezza dell’operato della banca. |
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61. In ogni caso va rilevato che la prova per testimoni, così come articolata dalla società convenuta, è anche inammissibile. La necessità di specificare i fat*ti, imposta dall'art. 244 c.p.c. sui quali i testimoni sono chiama*ti a deporre può ritenersi soddisfatta solo ove, an*corché non precisati tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essen*ziali e siano indicate le circostanze basilari che consentano al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere la parte, contro la quale la prova è diretta, in grado di formulare un'adeguata prova contraria (Cass., 11 ottobre 1989, n. 4056; 15 aprile 1987, n. 3728; 30 maggio 1983, n. 3716). Nel caso in esame la prova di cui la società Banca Toscana chiede l’ammissione, con particolare riferimento ai capitoli di prova n° 8, 9, 10, 11 e 12, è, al contrario, articolata in modo tale da non chiarire le modali*tà essenziali di tempo, di luogo e di svolgimento dei fatti dedotti.
62. Va, in particolare, evidenziato che la corretta informazione di R. R. in ordine alla natura e alla caratteristica del piano finanziario costituisce un momento saliente nell’ambito della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti ed è stato oggetto di specifica e ripetuta contestazione da parte dell’attore. 63. L'indagine sulla specificità va condotta, non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli articolati dalla parte istante, ma ponendo altresì il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni del contendenti (Cass. 3 ottobre 1995, n° 10371) e, proprio in tale ottica, la prova di cui la società Banca Toscana ha chiesto l’ammissione mostra i suoi limiti. Le spese del giudizio 64. In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. la società Banca Toscana va condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate e all'attività svolta dal difensore innanzi al giudice, si liquidano in complessivi 10.692,35 euro, oltre all’i.v.a. e al c.p.a., di cui euro 2.668,00 per diritti ed euro 6.297,50 per onorario ed euro 1.120,69 quale rimborso forfetario sulle spese generali. per questi motivi Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara l’invalidità del contratto definito come “Proposta di adesione al piano finanziario denominato ‘4You’” concluso tra R. R. e la società Banca Toscana dell’11 luglio 2001 e condanna la società convenuta alla restituzione della somma, pari a 12.000 euro, utilizzata per l’acquisto dei titoli oggetto del contratto, oltre agli interessi, nella sola misura legale, dalla data dei singoli pagamenti al saldo ed al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi 10.692,35 euro, oltre all’i.v.a. e al c.p.a. Così deciso il 19 aprile 2005 nella camera di consiglio della III sezione civile del Tribunale di Firenze, su relazione del giudice Angelo Antonio Pezzuti. Il giudice relatore Il Presidente |
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24 maggio 2005
Banca Toscana condannata su « 4You » MILANO • Monte Paschi incassa una sconfitta per la vicenda dei prodotti MyWay/ 4You. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato l'invalidità del contratto, sulla base del conflitto di interessi presente nel piano finanziario, non correttamente comunicato alla clientela, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Testo Unico della Finanza ( il risparmiatore « stava per acquistare, tramite il finanziamento, titoli su cui lo stesso istituto di credito vantava un interesse economico » ) . Contro l'interesse del cliente ma soprattutto, secondo il giudice, contro lo « svolgimento dell'attività economica » regolate da una serie di norme, dal Testo Unico alle sentenze della Cassazione, poste « a tutela dell'ordine pubblico economico » . Il giudice si sofferma sulla scarsa trasparenza del contratto ( « non si presenta (...) come tale, ma solo come una proposta (...) da ciò emerge una realtà distorta » ) , bacchetta la parte normativa del contratto ( « pressoché illegibile » ) le norme che regolano il recesso ( « non sono comprensibili » ) e afferma che « il comportamento di non correttezza e di non trasparenza della banca porta ad escludere l'esistenza della buona fede » . Banca Toscana, che aveva collocato il 4You al risparmiatore, è stata condannata a restituire i 12mila euro già versati oltre gli interessi legali e le altre spese per altri 10.692 euro. Interpellata sulla sentenza, Mps afferma che il giudice non è entrato nel merito delle caratteristiche del prodotto 4You. In passato altri risparmiatori avevano vinto in sede giudiziaria nei confronti di istituti del gruppo Mps, sulla base dell'inadeguatezza tra il profilo rischio del risparmiatore e le caratteristiche del piano finanziario. Con l'arrivo dei primi reclami la commercializzazione di My Way e 4 You è cessata e i piani sono stati esclusi dal catalogo dei prodotti della banca. http://www.assinews.it/rassegna/arti...240505fo2.html |
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News Firenze: Tribunale condanna MyWay – 4You
24/05/2005 - 14:57 Il tribunale di Firenze ha emesso la prima sentenza relativa al caso MyWay - 4you accogliendo le tesi sostenute dagli avvocati dell'Aduc secondo le quali il contratto e' invalido, nullo, annullabile e comunque inefficace. La sentenza mette in rilievo che la normativa bancaria non regola esclusivamente i rapporti privati tra banca e clienti ma disciplina, in modo più generale, un'attività economica intesa a realizzare una leale competizione e a garantire l'integrità del mercato. Considerate le premesse il contratto 4You, per come è stato progettato, viola questi criteri risultando contrario all'integrità del mercato oltre ad essere un prodotto pensato per soddisfare esclusivamente l'interesse del gruppo bancario e non del cliente. http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=1159 |
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