Pillole Amare
Il mercato dei giudici di pace
21/04/2005
Il tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un giudice di pace del capoluogo campano nei confronti di un avvocato che aveva "osato " presentare un esposto alla presidenza della Corte d'appello segnalando che la figlia di quel giudice esercitava la professione di avvocato nello stesso circondario, e davanti allo stesso ufficio, in cui il padre era giudicante.
Al di là del merito della sentenza (già nell'edizione on line di "Diritto&Giustizi@" e che sarà pubblicata prossimamente anche in "D&G" con un'analisi della materia), la vicenda obbliga a riproporre - in particolare all'attenzione del Csm - la questione dei controlli sulle incompatibilità in questa anomala forma di giustizia privata all'italiana.
Lo scorso anno "D&G" denunciò i gravissimi casi di falso contenzioso sui sinistri stradali costruiti a tavolino da un manipolo di giudici di pace della provincia di Caserta che, oltre ad accordarsi con alcuni avvocati, venivano remunerati, per l'attività giudiziaria, con decine di milioni (di lire) a carico dello Stato.
In seguito a quella denuncia il Csm (caso unico) ha avviato controlli diretti, i giudici di pace si sono dimessi e il salmo è finito in gloria (nessuno è stato perseguito per i reati commessi). Il fenomeno, nonostante gli sforzi moralizzatori di tutte le componenti dell'avvocatura, della magistratura e delle istituzioni, è ben lontano dallo scomparire. Incompatibilità e conflitti di interesse sono sempre presenti (d'altronde, di ciò gli uffici dei giudici di pace non rappresentano l'unico esempio italiano).
Come non bastasse, le regole processuali - applicate al contenzioso per sinistri stradali -favoriscono le degenerazioni anche a voler dare il giudice al di sopra di ogni sospetto. Quando un avvocato sa di un giudice dì pace particolarmente "benevolo " nel liquidare i danni anche in base a sommarie - e spesso false (ma al giudice ciò non risulta) - testimonianze e documentazioni, decide di citare la controparte a comparire innanzi a quel giudice. Che non è quello del luogo del sinistro né quello di uno dei convenuti. Siamo in tema di litisconsorzio necessario tra assicurato e assicurazione. Ma quasi sempre - soprattutto quando il sinistro è inventato - uno dei due consorti nella lite non si costituisce. E allora l'eccezione di incompetenza per territorio presentata da uno solo non basta per evitare il giudice che l'attore ha inopinatamente scelto. Scegliersi il giudice nasconde sempre qualcosa. È una distorsione che va evitata con una modifica normativa. Ci torneremo la prossima settimana. (robor)
Fonte: Diritto & Giustizia, 2 aprile 2005 - numero 13
http://www2.assinews.it:8080/testi/hon277_210405pa.html