Rimborsabili i bond del « grey market »
MILANO • La sesta sezione del Tribunale di Milano presieduta dal giudice Salvatore Di Blasi ha stabilito ( sentenza del 6 aprile 2005) che Banca Intesa restituisca l'intero importo di obbligazioni Cirio ( 51mila À) acquistate nel 2000 da un cliente. Nella causa condotta dall'avv. Carlo Camilletti s'era contestato che i bond fossero stati acquistati al grey market, ossia al " mercato grigio" in cui vengono trattati i titoli prima della loro emissione. Il collegio giudicante ha stabilito che « l'acquisto delle obbligazioni Cirio si è verificato in data 25 maggio 2000, mentre la loro emissione è avvenuta solo in data 30 maggio 2005. Tale risultanza comporta che (...) mancava (...) uno dei suoi elementi essenziali, cioè l'oggetto relativo, quale requisito essenziale richiesto dall'art. 1346 cc » .
Questa mancanza di requisito ha prodotto di conseguenza la « nullità del contratto » .
La sentenza è assai importante non solo per le migliaia di risparmiatori che hanno sottoscritto bond Cirio, mentre questi erano " trattati" al mercato grigio, ma anche per tutti quelli che hanno acquistato obbligazioni ( Parmalat, per esempio) in questo mercato in cui i broker negoziano titoli la cui emissione è solo stata annunciata. Se si considera che un rapporto della Guardia di Finanza sul caso Cirio ha stimato in almeno 150 milioni l'importo di obbligazioni acquistate al grey market per quattro emissioni della Cirio tra il gennaio e maggio 2001 e che questa pratica era una consuetudine anche per Parmalat, si può stimare che la sentenza del Tribunale di Milano possa rappresentare un precedente per tantissimi risparmiatori.
Banca Intesa minimizza la cosa, aggiungendo che ricorrerà in Appello.
Fonti vicine all'istituto ricordano che due precedenti sentenze avevano invece confermato la correttezza delle operazioni bancarie. E si aggiunge pure che la legittimità delle transazioni avvenute al grey market è stata stabilita da Banca d'Italia nel Bollettino n. 41 del 2003. Questa sentenza rispecchierebbe dunque solo un'opinione.
Ma l'avv. Camilletti osserva che il giudice non ha inteso invalidare i contratti avvenuti al mercato grigio, ma quelli ( come nel caso in questione) in cui si vende un titolo come esistente, mentre sarà emesso solo alcuni giorni dopo. Non si contesta la liceità di un'operazione a termine, ma semplicemente che non sia stato espressamente pattuito un acquisto a termine. Dunque, dipende tutto da come è stato congegnato il contratto: una tecnicalità che potrebbe salvare migliaia di risparmiatori.
http://www.assinews.it/rassegna/arti...200405un2.html